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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2872 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2020, avente per oggetto: separazione
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
DONATO LIBERATA presso il quale elettivamente domicilia
Ricorrente contro rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Controparte_1 dall'avv. VINCENZO GARZANITI presso il quale elettivamente domicilia
Resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2020 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con nel comune di Centrache il Controparte_1
11/08/2005, dalla cui unione sono nate ( 26.11.2010) e Persona_1 Persona_2
(17.09.2006), rappresentava la volontà di separarsi in quanto sopraggiunta una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare la separazione personale tra essi coniugi per fatto addebitabile alla IG.ra per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Controparte_1
2. Assegnare la casa coniugale sito in Centrache alla Via Don Vito Molea VII trav. N. 14 riportata in catasto al foglio di mappa n. 14 particella n. 531 sub 19 al IG. e Parte_1
alle figlie che con esso coabitano;
3. Che le figlie minori e restano affidati, secondo le norme dell'affido Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenerli, educarli ed istruirli, ma le stesse coabiteranno con il padre con facoltà della madre IG.ra di Controparte_1
vederli e tenerli con sé sei seguenti modi: a) Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì compatibilmente con gli orari scolastici e ludiche delle bambine, dall'uscita della scuola e sino alle ore 20,00 e la IG.ra si impegna a riportarli presso l'abitazione del IG. ; b) CP_1 Pt_1
Il sabato e la domenica, a fine settimana alternati dall'uscita della scuola della giornata di sabato e sino alle ore 20,00 della giornata stessa giornata, e dalle ore 10,00 della domenica siano alle ore 20,00 della stessa giornata e la IG.ra si impegna a riportare le figlie presso CP_1
l'abitazione del padre;
c) Stabilire che stante la convivenza in essere della IG.ra , e per CP_1
le motivazioni in narrativa svolte, durante i fine settimana alterni, le bambine dovranno trascorrere le notti con il padre;
d) Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni, e ciò vuol dire che se un Natale è trascorso con la madre l'anno successivo sarà trascorso con il padre e così anche per le altre festività; e) i coniugi si impegnano a non imporre alle loro figlie di vedere e/o frequentare ambienti e/o persone senza volontà delle stesse minori, possono inoltre trascorrere le loro vacanze con uno o altro genitore anche fuori dal territorio di residenza, purché venga dato avviso all'altro genitore;
f) Entrambi i genitori si danno il consenso uno per l'altro a richiedere e far rilasciare documenti, quali carta identità, e quant'altro, nell'interesse dei minori;
4. Stabilire a carico di ambedue i genitori in pari quota le spese straordinarie (quali per es. ludiche, scolastiche, mediche) che saranno concordate o preventivate, così come in pari quota saranno le spese straordinarie da intervenire con urgenza in particolare quelle mediche e dentarie per i quali stante l'intervento con urgenza non si potrà intervenire con un accordo o preventivo concordato.
2 5. La festa di compleanno delle bambine, sarà rispettivamente trascorso ad anni alterni con il padre o la madre.
6. Determinare a carico della IG.ra a corrispondere mensilmente a Controparte_1
favore delle figlie e la somma di euro 200,00 mensili quale assegno di Per_1 Persona_2
mantenimento.
IN SUBORDINE
Nella denegata e non auspicata ipotesi in cui l'On Presidente non dia accoglimento alla richiesta di cui al punto 2 che precede e relativo all'assegnazione della casa coniugale si chiede
1. di concedere al IG. di prelevare dalla casa coniugale tutti gli effetti personali suoi e Pt_1
delle sue figlie.
2. Ordinare alla IG.ra di provvedere al pagamento dei debiti contratti per la CP_1 ristrutturazione e sistemazione e l'acquisto del mobilio della casa coniugale.”
Si costituiva con comparsa del 1° maggio 2021 , la quale, seppur non Controparte_1
opponendosi alla domandata separazione, contestava quanto ex adverso richiesto e formulava le seguenti conclusioni: “1. La casa coniugale di Centrache verrà assegnata alla SI.ra
[...]
con la quale la figlia più piccola di entrambi i coniugi coabita;
CP_1
2. Le figlie minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso il padre (per ), e presso la Persona_2
madre (per ); Persona_1
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli non collocatari:
• Tre pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli orari scolastici, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20:00;
• nei week-end, a fine settimana alternati, avendo cura di far stare assieme le due sorelle e . Persona_1 Persona_2
3 • durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé entrambe le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
• nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con i genitori alternativamente: con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì
dell'angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. Il SI. dovrà versare alla SI.ra , a titolo di mantenimento della figlia minore Pt_1 CP_1
, l'importo di €200,00 mensili, nonché concorrere alle spese straordinarie, Persona_1
scolastiche, sanitarie;
nonché ancora dovrà corrispondere un importo mensile pari ad € 75,00 a titolo di contribuzione per la figlia minore, quale pagamento dei ratei mensili a scadere dal dì del provvedimento urgente e sino alla fine del pagamento per l'acquisto dell'immobile in parola.
PROVVEDIMENTI NON URGENTI
Quanto ai provvedimenti non urgenti, questi si articoleranno nella fase successiva, in ogni caso si richiede e si richiederà alla S.V. ed al Giudice Istruttore, di:
5. Addebitare la separazione al SI. , per l'abbandono del tetto coniugale, ed i Parte_1
comportamenti penalmente rilevanti tenuti, tutti confluiti nell'arresto del 18.07.2020;
6. Mantenimento del coniuge per un importo non inferiore ad € 350,00.
7. Trasferimento/cessione di quota di proprietà tra i coniugi, considerato che i predetti sono proprietari in comune ed ognuno nella misura e nella quota del 50% (per cento) dell'immobile sito in Centrache (CZ) alla via Don Vito Molea VII traversa n°14, individuato al Foglio di Mappa
n°14, particella 531 sub 19, 8 vani, Mq. 119, cat. A3 (come risulta dal titolo di proprietà, dalla certificazione energetica dell'edificio, e dalla visura catastale aggiornata dell'immobile, il SI.
dovrà trasferire alla SI.ra , la piena proprietà dell'immobile Pt_1 Controparte_1
sopra identificato.
4 8. I coniugi si dovranno impegnare a chiudere tutti i conti correnti cointestati, come altresì eventuali carte prepagate/ricaricabili connesse ai medesimi conti;
9. I coniugi si concederanno espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
10. Condannare del SI. , alle spese ed ai compensi professionali del presente Parte_1
giudizio.”
Comparse le parti dinnanzi al Presidente in data 13 luglio 2021, ed emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, nonché con l'audizione dei figli della coppia.
Nelle more del giudizio, i coniugi rappresentavano di aver raggiunto un accordo e invitati ad integrarlo con la previsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie lo depositavano congiuntamente alle note di trattazione scritta, chiedendo la definizione del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“L. coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I1. Il IG. ha già trasferito la propria residenza;
e pertanto non risulta essere nel nucleo Pt_1
familiare della IG.ra alla quale con provvedimento provvisoria è stata Controparte_1
assegnata la casa coniugale in Centrache;
III. Il IG. comproprietario al 50% della quota dell'immobile sito in Centrache Parte_1
alla Via Don Molea VII trav. 14 individuato al foglio di mappa n. 14 particella n. 531 sub. 19 8 vani di metri q. 119 cat A3, manifesta la volontà di trasferire così come trasferisce con il presente atto alla IG.ra , che accetta la piena proprietà dell'immobile sopra Controparte_1
identificato;
IV. I coniugi dichiarano che la quota dell'immobile oggetto di trasferimento è pervenuta al IG.
in forza di atto pubblico (compravendita) stipulato dinanzi al segretario Comunale del Pt_1
Comune di Centrache Dr. in data 13.09.2018 n. 03/2018 di repertorio Persona_3
acquistato per il prezzo di euro 26.026,00 In atti;
5 V. Quanto al punto III viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, precisando che il IG. non vive più il predetto immobile dal 2019 e pertanto il possesso è Pt_1
nella disponibilità della IG.ra ; Controparte_1
VI. La IG.ra , provvederà a pagare sino ad estinzione il mutuo in essere, Controparte_1
e relativo al predetto acquisto dal Comune di Centrache, liberando il IG. da Parte_1
qualunque responsabilità in merito, al medesimo pagamento;
VII. I coniugi autorizzano, previo omologa del provvedimento di cui al presente accordo, il
Conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione del presente provvedimento esonerandola da qualunque responsabilità, costi di registrazione e trascrizione voltura etc.. quanto riferiti al predetto immobile sono a carico della IG.ra ; CP_1
VIII. Nel caso in cui per motivi indipendenti dai coniugi, il trasferimento presso la conservatoria dei registri immobiliari e/o la trascrizione e voltura del presente provvedimento non possa avvenire, il IG. , irrevocabilmente ed a semplice richiesta della IG.ra si Pt_1 CP_1
impegna a recarsi presso un notaio a scelta di quest'ultima (spese di trasferimento a carico della
IG.ra ) per far eseguire il corrispondente rogito notarile di cessione Controparte_1
dell'immobile sopra richiamato, da parte del IG. alla IG.ra , della quota Pt_1 CP_1
dell'immobile vantata sull'immobile in parola;
IX. La IG.ra in merito al predetto immobile e stante l'accordo sopra Controparte_1
indicato, si accolla interamente l'obbligazione di pagamento di ogni rata da versare al Comune di
Centrache, con il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Centrache e riportato in catasto al foglio di mappa n. 14 particella n. 531 sub. 19:
X. La IG.ra rinuncia dal canto suo ad eventuali miglioramenti eseguiti Controparte_1
in costanza di matrimonio, sull'immobile sito in Chiaravalle C.le alla Via Piano Pietra 37 di proprietà della IG.ra , madre del IG. , nonché al mobilio ivi Persona_4 Parte_1
presente.
XI. Il IG. , dal canto suo, estinguerà il finanziamento acceso presso la Parte_1
Findomestic, per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Centrache e riportato in catasto al foglio di mappa n. 14 particella n. 531 sub. 19:
6 XII. Stante il Trasferimento del predetto immobile, la IG.ra sarà Controparte_1
responsabile dell'immobile anche su eventuali modifiche che dovranno effettuarsi nell'interesse di terzi, esonerando il IG. Cortese da qualunque responsabilità in merito.
XIII. Le figlie minori e , secondo le norme dell'affido Persona_1 Persona_2
condiviso vengono congiuntamente affidate ad ambedue i genitori:
XIV. La figlia continuerà a coabitare con il padre in Chiaravalle C.le alla Persona_2
Via Piano pietra 37;
XV. La figlia minore , continuerà a coabitare con la madre in Centrache;
Per_1
XVI. In merito ai diritti di vista le parti di comune accordo richiamano e considerano valide le statuizioni rese dal Tribunale di Catanzaro - in modo provvisorio- e le parti li considerano oggi definitive e di cui al provvedimento datato 13 luglio 2021, cronologico n. 5133/2021 del
15.07.2021;
1. la madre e il padre avranno facoltà di vedere le figlie collocate con l'altro genitore ogni volta che lo vorranno, secondo modalità e tempi da concordare tra loro e con le figlie stesse, tenendo conto dei reciproci impegni e desideri;
in assenza di accordi, la frequentazione sarà articolata come segue:
2. vedrà la madre a fine-settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato alla Persona_2
domenica alle 20:00; tali fine-settimana coincideranno con quelli che anche la sorella Per_1
trascorrerà con la madre;
3. vedrà il padre a fine-settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato alla domenica Per_1
alle 20:00; tali fine-settimana coincideranno con quelli che la sorella trascorrerà Persona_2
con il padre;
vedrà inoltre il padre tutti i martedì e i giovedì, dall'uscita di scuola alle ore Per_1
20:00;
5. le figlie trascorreranno insieme:
o le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro:
o le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro;
7 o i compleanni ad anni alterni con il padre o la madre;
durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno e che. in assenza di accordi, si individua nei primi 15 giorni di luglio con il padre e nei primi 15 giorni di agosto con la madre;
7) rimangono a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del50% alle spese straordinarie occorrenti per le figlie (per la cui individuazione e regolamentazione rimanda
Contr al protocollo SIlato tra tribunale e :
XVII. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento;
XVIII. Si autorizzano reciprocamente al rilascio di quantunque documentazione valida per l'espatrio:
XIX. I coniugi dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali e che anche in merito ad altri procedimenti pententi hanno raggiunto regolare accordo;
XX. I coniugi dichiarano inoltre di aver dato già esecuzione agli accordi sopra indicati;
XXI. I separandi coniugi chiedono che, previa comparizione e/o rinuncia alla comparizione, delle parti per le incombenze di legge, tale loro separazione nei termini integrali sopra concordati, venga omologata dall'On.le Tribunale. Le parti rispettivamente depositano dichiarazione di rinuncia a comparire in udienza;
XXII. Le parti rinunciano alla solidarietà dichiarando di essere stati ammessi, rispettivamente al
Gratuito patrocinio a spese dello Stato.
INTEGRANO L'ACCORDO DI SEPARAZIONE COME SEGUE
1. 1l IG. verserà € 100,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Parte_1
minore che, affidata in via condivisa ad ambo i genitori, continuerà a vivere Persona_1
presso la madre come già indicato nell'accordo del 24 luglio 2024.
2. la IG.ra verserà € 100,00 quale contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore che, affidata in via condivisa ad ambo i genitori, continuerà a Persona_2
vivere presso il padre come già indicato nell'accordo del 24 luglio 2024.
8 3. Ambo i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessitate alle figlie minori e Persona_2 Persona_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura divenuta congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1
(atto n. 2, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2005) come da intervenuto
[...]
accordo riportato in parte motiva;
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMUNE DI CENTRACHE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di conSIlio il 13/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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