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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1840/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta (CL) Contrada Palombara s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Asaro, con studio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45, giusta procura in atti, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Contrada Palombara s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. P. Giorgio Middione, con studio in
Caltanissetta, Viale della Regione n.92, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori e le parti con le note depositate per l'udienza del 29.1.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 30.11.2011 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2011, parte I, n. 44, vol. 2; che dal matrimonio è nato un figlio, Calogero il 2.4.2020;
1 che i difensori con le note scritte depositate per l'udienza del 29.1.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre presso cui è collocato il figlio minore in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge ed all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente e per il caso di disaccordo secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a Parte_2 corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con l'assegno unico interamente a favore della madre ed oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il
Tribunale di Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 17.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 15.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1840/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta (CL) Contrada Palombara s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Asaro, con studio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45, giusta procura in atti, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
Contrada Palombara s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. P. Giorgio Middione, con studio in
Caltanissetta, Viale della Regione n.92, giusta procura in atti.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori e le parti con le note depositate per l'udienza del 29.1.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 30.11.2011 in Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2011, parte I, n. 44, vol. 2; che dal matrimonio è nato un figlio, Calogero il 2.4.2020;
1 che i difensori con le note scritte depositate per l'udienza del 29.1.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa familiare (che rimane nella disponibilità della madre presso cui è collocato il figlio minore in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge ed all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente e per il caso di disaccordo secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del l'impegno a Parte_2 corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con l'assegno unico interamente a favore della madre ed oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il
Tribunale di Caltanissetta e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 17.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 15.11.2024, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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