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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 03/02/2026, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1606/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15360/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomezia - Piazza Dell'Indipendenza 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0018491 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 998/2026 depositato il 30/01/2026
Pag. 1 di 3 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
PFER/39 2024 31, riferito come notificato il 17 settembre 2024, con il quale il Comune di Pomezia le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.404,07 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 113-2017-31, in ipotesi notificata il 17 ottobre 2017 a titolo di Ta.Ri. Con il primo motivo eccepisce la prescrizione quinquennale del credito vantato dal Comune anche a voler ammettere che la pretesa sia riferita all'annualità 2017.
Con il secondo motivo lamenta l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi, spese e sanzioni, non risultandone specificato il criterio di calcolo, come chiarito da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo adduce di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti, sostenendo di avere sempre “in parte o totalmente” pagato “gli atti pervenuti”, segnatamente versando
€ 990,00 nel 2009, € 1.166,20 nel 2010, € 900,00 nel 2011 ed € 620,00 nel 2012, così concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, da distrarsi.
Il Comune di Pomezia, ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo, è restato contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Nel silenzio del Comune di Pomezia, rimasto contumace, non è dato comprendere, al di là del generico riferimento recato nell'atto impugnato a non meglio specificati “avvisi TARSU”, quale sia la pretesa che l'ente locale intende azionare e a quali anni eventualmente essa si riferisca, potendosene anche ritenere l'avvenuta estinzione per prescrizione, atteso che l'ingiunzione fiscale sottesa sarebbe stata notificata nella lontana data del 17 ottobre 2017, dunque non poteva che concernere in ipotesi annualità anteriori. Né si è data alcuna dimostrazione della notificazione di alcun atto impositivo presupposto, restando pertanto del tutto indimostrata la fondatezza della pretesa.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
RI GF DO SA NT
Pag. 3 di 3
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15360/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pomezia - Piazza Dell'Indipendenza 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0018491 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 998/2026 depositato il 30/01/2026
Pag. 1 di 3 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
PFER/39 2024 31, riferito come notificato il 17 settembre 2024, con il quale il Comune di Pomezia le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.404,07 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 113-2017-31, in ipotesi notificata il 17 ottobre 2017 a titolo di Ta.Ri. Con il primo motivo eccepisce la prescrizione quinquennale del credito vantato dal Comune anche a voler ammettere che la pretesa sia riferita all'annualità 2017.
Con il secondo motivo lamenta l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi, spese e sanzioni, non risultandone specificato il criterio di calcolo, come chiarito da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo adduce di non avere mai ricevuto alcuna notifica precedente degli atti presupposti, sostenendo di avere sempre “in parte o totalmente” pagato “gli atti pervenuti”, segnatamente versando
€ 990,00 nel 2009, € 1.166,20 nel 2010, € 900,00 nel 2011 ed € 620,00 nel 2012, così concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, da distrarsi.
Il Comune di Pomezia, ritualmente raggiunto dalla notifica del ricorso introduttivo, è restato contumace.
Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Nel silenzio del Comune di Pomezia, rimasto contumace, non è dato comprendere, al di là del generico riferimento recato nell'atto impugnato a non meglio specificati “avvisi TARSU”, quale sia la pretesa che l'ente locale intende azionare e a quali anni eventualmente essa si riferisca, potendosene anche ritenere l'avvenuta estinzione per prescrizione, atteso che l'ingiunzione fiscale sottesa sarebbe stata notificata nella lontana data del 17 ottobre 2017, dunque non poteva che concernere in ipotesi annualità anteriori. Né si è data alcuna dimostrazione della notificazione di alcun atto impositivo presupposto, restando pertanto del tutto indimostrata la fondatezza della pretesa.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
RI GF DO SA NT
Pag. 3 di 3