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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4213/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4213/2019
All'udienza del 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Scarantino Emiliano ha Controparte_1
depositato le note sostitutive di udienza in data 27.5.2025;
- Per l'avv. Reali Stefano ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_2
data 30.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4213/2019 promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Scarantino
Emiliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario n. 8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), quale mandataria in nome e Controparte_3 P.IVA_2
per conto di c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Reali Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Montesanto n. 46, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_4
esponendo che: 1) in data 13 gennaio 1993, accendeva presso la
[...] [...]
(già Banca Popolare di Aprilia), Filiale di Aprilia, un rapporto di conto Controparte_4
pagina 2 di 20 corrente identificato con il n. 81966; 2) all'art. 7 del contratto di apertura del conto era previsto che: « I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando gli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura valuta data di Parte_2
regolamento del conto ... »; 3) nell'ambito di tale risalente rapporto contrattuale, la aveva CP_2
concesso alla correntista diverse linee di credito, riconducibili ai n. 2004792 e n. 60534466 di conto corrente, senza tuttavia fissare per iscritto le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare i rapporti. In particolare, nel corso del tempo la aveva sempre goduto, Controparte_1
senza soluzione di continuità, sia di affidamenti in conto corrente sia di anticipi fatture ed altre facilitazioni;
4) dall'esame della documentazione in possesso della società esponente, emergeva che: a) nel corso del rapporto non erano state validamente pattuite le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare le linee di credito via via concesse alla correntista, con la conseguenza che per l'intero rapporto contrattuale non erano dovuti interessi, commissioni e spese, o, in via subordinata, erano dovuti nella misura legale fino al 9.7.92 e, successivamente, nella misura stabilita dall'art. 117 TUB pro tempore vigente;
b) trattandosi di rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era comunque illegittima;
c) la aveva addebitato spese ed applicato valute in assenza di CP_2
pattuizione, e aveva illegittimamente modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in spregio a quanto disposto dalla norma dell'art. 118 TUB;
d) la Commissione di AS
SC era nulla per assenza di causa e comunque non coperta da una valida pattuizione;
5) in considerazione di tali evidenti ed indiscutibili illegittimità che hanno caratterizzato i rapporti contrattuali, la esponente aveva chiesto alla anche ai sensi dell'art. 119 TUB, tutta la CP_2
documentazione inerente ai predetti rapporti, con specifico riferimento alla pattuizione delle condizioni economiche;
6) con l'allegata comunicazione, la aveva fornito il già CP_2
menzionato contratto di apertura del conto del gennaio 1993, dichiarando invece di non essere in possesso di alcun documento contrattuale con riferimento ai rapporti n. 2004792 e n. 60534466;
7) successivamente, la aveva instaurato l'obbligatoria procedura di mediazione Controparte_1
innanzi all'Organismo degli avvocati di Latina, ma la non era comparsa. CP_2
pagina 3 di 20 In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di conto corrente e relative linee di credito indicati in premessa, la mancata valida pattuizione per iscritto, e comunque la nullità, delle condizioni relative alla determinazione degli interessi, commissioni, spese e valute e, per l'effetto, previo accertamento dell'ammontare di tutte le somme addebitate all'odierna attrice in conto corrente nel corso dell'intero rapporto contrattuale a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, rideterminare il rapporto di dare e avere tra le parti eliminando dai saldi dei conti correnti tutti gli importi a tali titoli corrisposti ovvero, in una subordinata prospettiva, sostituire le clausole nulle con la disciplina legale (artt. 1284 cod. civ. e 117 TUB), senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni e spese, ritenendo peraltro inefficaci tutte le modifiche unilaterali delle condizioni economiche.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché avvenuta in assenza di valida pattuizione al riguardo e comunque in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e 120 TUB e, per l'effetto, rideterminare il rapporto di dare e avere tra le parti eliminando dai saldi dei conti correnti l'effetto anatocistico”.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria in nome e per Controparte_3
conto di rilevando che: 1) la posizione della controparte risultava Controparte_2
contabilizzata sul conto sofferenze n. 145929, tuttora in essere, ed acceso in occasione dell'estinzione del conto corrente ordinario n. 81966, avvenuta il 3 ottobre 2018, quando presentava un saldo debitore di € 14.969,59, oltre interessi e competenze per € 1.051,01, somma ancora non pagata dalla e della quale si doveva tener conto, operando eventuali CP_1
compensazioni, nella rideterminazione del saldo;
2) il contratto del 13/01/93, relativo al conto ordinario “portante” n. 81966, riportava la misura del tasso d'interesse creditore (6,50%) e del tasso d'interesse debitore (16,00%) così, entro tali soglie, i tassi di interessi applicati erano legittimi;
3) in difetto di una espressa convenzione in deroga per le linee di credito di cui il cliente aveva beneficiato, tali tassi si applicavano anche alle operazioni di finanziamento di cui ai conti 2004792 e 60534466, rapporti che non potevano tecnicamente definirsi conti correnti autonomi, essendo meri conti tecnici “di appoggio” per le operazioni di anticipo, le cui risultanze comunque erano oggetto di giroconto sul rapporto ordinario n. 81966; 3) le medesime considerazioni valevano per lo ius variandi, espressamente pattuito nel documento contrattuale e nel coevo addendum;
4) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risultava pagina 4 di 20 espressamente pattuita all'art. 7 del contratto così come integrato dall'addendum; 5) a fronte della infondatezza della istanza di accertamento negativo proposta dall' attrice, risultava documentalmente l'importo dovuto alla banca, quale risultante dal saldo dei conti affidati e dall'anticipazione somme su fatture ed effetti rimasti insoluti e non rimborsate dal cliente, ammontante ad € 16.020,60, costituito dal saldo passivo del conto sofferenze n. 145929; 6) in ogni caso, nella rideterminazione del credito richiesta da controparte doveva tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alle rimesse solutorie effettuate dalla correntista;
7) la aveva posto in essere una ricognizione del debito, in quanto con CP_1
comunicazione e-mail del 10.11.17, proponeva il pagamento rateale dell'importo di € 14.340,00, quale saldo al 6.11.17 risultante a debito del conto corrente, mediante il pagamento di 12 rate mensili costanti di € 1.195,00. Tale proposta veniva accolta dalla banca e l'accettazione veniva inoltrata con mail del 14.11.2017. Tuttavia la proponente non dava seguito ad alcuno dei pagamenti pattuiti.
Concludeva, quindi, chiedendo “Perché il Tribunale: preliminarmente - dichiari nulla la citazione, con riferimento al combinato disposto degli artt. 163 n.3) e 164, 4° comma c.p.c.3, risultando assolutamente incerto il petitum;
nel merito - dichiari comunque generica, infondata e non provata la domanda proposta dalla e per l'effetto la rigetti;
in via Controparte_1
riconvenzionale - accerti che l'esatto saldo passivo del conto sofferenze n. 145929 è pari ad €
16.020,60, così come indicato dalla banca e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanni la al pagamento di detta somma in favore di Controparte_1 Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla domanda;
- accerti in ogni caso l'intervenuto impegno contrattuale, di natura transattiva, della al pagamento della somma di € Controparte_1
14.340,00 e la condanni a pagarla, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda, alla
- riconosca in ogni caso il favore delle spese di lite per la banca Controparte_2 convenuta”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Ciò premesso, giova innanzitutto rilevare che, rispetto alle reciproche domande spiegate dalle parti nel presente giudizio, non assume rilievo l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine al riconoscimento del debito per effetto della sottoscrizione del piano di rientro da parte della pagina 5 di 20 società attrice. Infatti, “In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente” (Cass. Civ., Sez. 6, 31.1.2022, n. 2855).
Il piano di rientro, pertanto, da un lato non preclude alla società correntista che l'abbia sottoscritto di avanzare contestazioni in merito all'invalidità di clausole contrattuali, e dall'altro non esonera la banca che, come nella specie, abbia spiegato domanda riconvenzionale, dall'onere di fornire la prova della propria pretesa creditoria.
Tanto chiarito, le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La società attrice ha spiegato domanda di rideterminazione del saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti, in ragione del conto corrente ordinario n. 81966, il c/c anticipi n. 2004792 e il c/c anticipi n. 60534466, intrattenuti da con Controparte_1 CP_2
[...]
Appare, quindi, opportuno chiarire quali siano gli oneri assertivi e probatori gravanti rispettivamente sulle parti. Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa. Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, CP_2
ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso pagina 6 di 20 agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Inoltre, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo – come nel caso di specie – non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. civ. sez. I, 7.5.2015, n. 9201). Pertanto, ogniqualvolta la proponga una domanda di condanna in un giudizio a cognizione piena e nel contraddittorio CP_2
delle parti, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. In definitiva, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. Civ., sez. III, 20.9.2023, n. 26916).
Ciò premesso, nel caso di specie le parti hanno depositato in giudizio la seguente documentazione:
1) relativamente al c/c n. 81966:
- contratto di apertura del conto corrente ordinario N. 81966 del 13.1.1993 (all. 1 all'atto di citazione);
- estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data di apertura del conto, e il
31/03/17, data dell'ultimo estratto disponibile (allegato 2 dell'atto di citazione);
- estratto conto comprensivo dei soli movimenti del III trim. '18, trimestre in cui il saldo debitore del conto viene girato a sofferenza in data 28/09/18 (con data valuta 01/10/18) per l'importo di € 14.969,59 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta);
- contratto di affidamento sottoscritto dalla società correntista in data 22/01/15, nel quale sono disciplinate le condizioni economiche delle linee di credito concesse sui rapporti di conto n. 81966, n. 2004792 e n. 1076896 (allegato 5 alle memorie ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c. della banca);
2) relativamente al conto anticipi N. 60534466:
pagina 7 di 20 - estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data presunta di apertura del conto,
e il 31/07/09, data di estinzione del rapporto (all. 4 all'atto di citazione);
3) relativamente al conto anticipi n. 2004792:
- estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data presunta di apertura del conto,
e il 30/09/16, data dell'ultimo estratto disponibile (all. 3 all'atto di citazione);
- contratto di affidamento del 22/01/15 (allegato 5 alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. della banca).
Verificato l'assolvimento dell'onere probatorio rispettivamente gravante sulle parti, è possibile procedere all'analisi delle risultanze peritali.
Il CTU, in base alla documentazione contrattuale e contabile presente in atti e sopra richiamata, ha infatti provveduto a ricalcolare le competenze dei conti correnti, in conformità ai quesiti posti dal Giudice e secondo i criteri di seguito dettagliatamente esposti.
Preliminarmente il CTU ha osservato che i due conti correnti n. 2004792 e n. 60534466, aventi ad oggetto i i finanziamenti anticipi concessi alla società correntista, risultano accessori al conto principale n. 81966, addebitando costantemente le competenze trimestrali direttamente su detto conto principale.
Il consulente incaricato ha altresì accertato che la banca faceva confluire gli interessi passivi, le spese di conto, la c.m.s. e le altre commissioni maturate sul conto anticipi, sul conto corrente ordinario, adoperando alla fine di ogni trimestre la tecnica della “girocontazione delle competenze”. Così operando, il conto anticipi risultava depurato delle voci afferenti le proprie competenze e pertanto formato dalle sole poste a credito e a debito derivanti dalle anticipazioni.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere l'assunto fatto proprio dal CTU. Nel caso di specie, infatti, il conto anticipi è in rapporto di accessorietà rispetto al conto corrente ordinario, ragione per cui il consulente incaricato, avendo rilevato la girocontazione delle competenze dal conto anticipi al conto ordinario, in sede di ricalcolo ha provveduto a sostituire i giroconti delle competenze effettuati dalla con quelli ricalcolati. Tale metodologia, determinando CP_2
l'invarianza del saldo dei conti anticipi, permette di quantificare l'esito dell'analisi peritale come variazione del saldo finale del solo conto ordinario n. 81966.
Ciò chiarito, giova esaminare separatamente le diverse doglianze di parte attrice, oggetto di analisi da parte del perito incarico. Ritiene infatti il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici,
pagina 8 di 20 tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
1) Tassi di interesse.
Traendo le mosse dalla dedotta mancata pattuizione per iscritto di interessi passivi, si osserva quanto segue.
1-a) Conto ordinario n. 81966.
In merito al conto corrente ordinario n. 81966, in atti è stato prodotto il contratto di conto corrente del 13/01/93, che riporta la pattuizione del tasso creditore del 6,50% e del tasso debitore del 16%: dette condizioni, inizialmente applicate dall'intermediario, sono state modificate nel corso del rapporto per effetto dell'esercizio dello ius variandi la cui clausola contrattuale (art. 16) risulta specificamente sottoscritta dal correntista. Tenuto conto della suddetta pattuizione contrattuale, nel ricalcolare il saldo del conto sono stati mantenuti i tassi convenzionali praticati dall'istituto bancario
1-b) Conto corrente anticipi n. 60534466
Il consulente ha innanzitutto riscontrato l'assenza di alcun documento contrattuale validamente sottoscritto dalle parti con l'indicazione delle condizioni economiche. Pertanto, in ossequio al punto 1) del quesito, il perito ha provveduto a ricalcolare le competenze applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB per l'intero periodo analizzato, in sostituzione dei tassi praticati dall'intermediario.
pagina 9 di 20 Sul punto, ad avviso del Giudicante non può ritenersi che il conto anticipi, in quanto meramente accessorio rispetto al conto corrente ordinario, fosse esente dall'obbligo di pattuizione in forma scritta delle relative condizioni economiche. Ed invero, anche il conto anticipi, come quello ordinario, necessità delle specifiche pattuizioni scritte sui tassi e sugli oneri finanziari, in difetto delle quali, come per legge, si impone l'applicazione del tasso legale (art. 1284 CC) o di sostituzione (art. 117 del Tub) a seconda dei periodi di riferimento (arg. In tal senso Cass.
74240/2024; Cass. 10516/2016).
1-c) Conto anticipi n. 2004792.
In detto contratto risulta convenuto un tasso entro fido ed oltre fido in misura variabile, pari al tasso Euribor 3M base 365 maggiorato del 4,90% e corrispondente alla data di stipula al 4,983%.
Si osserva tuttavia che successivamente alla pattuizione contrattuale del 22/01/15 e fino all'ultimo estratto disponibile del 30/09/16, il conto in esame risulta inutilizzato, con saldo costantemente pari a zero, di conseguenza i tassi convenuti non sono stati applicati. Tenuto conto che nel periodo antecedente al 22/01/15 non si rinviene in atti alcuna pattuizione dei tassi praticati dall'intermediario, si è provveduto a ricalcolare gli interessi debitori applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.
2) Commissioni di massimo scoperto.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, si rileva che tale onere assolve ad una funzione economica ben precisa, rappresentando un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che, quindi, richiede la necessità di specifica pattuizione. Detto elemento rappresenta un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca di una somma di denaro nella disponibilità del correntista, con funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato quella determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo. In definitiva, in astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la c.m.s. deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In tal senso, è stato chiarito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza
pagina 10 di 20 dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., Sez. I,
19.6.2022, n. 19825).
2-a) Conto corrente ordinario.
Con riferimento alle CMS (punto 2 del quesito), poiché nel contratto di conto corrente del
13/01/93 non si rileva alcuna pattuizione relativa alle CMS, sono stati oggetto di storno tutti gli addebiti a tale titolo effettuati nel corso del rapporto, pari a complessivi € 12.796,57. A decorrere dal III trim. '09, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi (CDF) che ha prodotto addebiti complessivi fino al IV trim. '15 per € 2.932,22, ma la pattuizione di detta commissione si riscontra solo nel contratto di affidamento di € 20.000 del 22/01/15, la cui scadenza era fissata per il 18/11/15. Né si ha evidenza di eventuali proposte di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 118 TUB che ne attestino la legittimità prima del 22/01/15. In altri termini, prima di tale data non risulta l'adeguamento da parte della alle disposizioni di cui CP_2
all'art.
2-bis d.l. 185 del 29 novembre 20082 . Di conseguenza, sono stati stornati gli addebiti per commissioni disponibilità fondi antecedenti al I trim. '15 quantificati in complessivi € 2.672,73.
Analogamente, nel IV trim. '12 risulta l'addebito di € 980 a titolo di commissione istruttoria veloce, ma non si ha evidenza della relativa pattuizione scritta o dell'adeguamento contrattuale ex art. 118 TUB sino al 22/01/15. Si è provveduto pertanto ad annullare gli addebiti a titolo di commissione istruttoria veloce effettuati nel periodo compreso tra il IV trim. '12 ed il I trim. '15, nonché per il periodo successivo al 18/11/15 (data di scadenza del contratto di affidamento), per l'importo complessivo di € 770.
2-b) Conto anticipi n. 60534466.
In assenza di specifica pattuizione, le C.M.S. addebitate dalla banca sono state enucleate dal saldo del conto per un importo complessivo di € 1.137,91.
2-c) Conto anticipi n. 2004792.
pagina 11 di 20 In assenza di alcuna pattuizione scritta, i relativi addebiti sono stati stornati per un importo complessivo di € 3.109,50. A decorrere dal III trim. '09, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi (CDF) che ha prodotto addebiti complessivi per € 4.009,67, ma la pattuizione di detta commissione si riscontra solo nel contratto di affidamento di € 20.000 del
22/01/15, la cui scadenza era fissata per il 18/11/15. Né si ha evidenza di eventuali proposte di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 118 TUB che attestino la legittimità della loro introduzione prima del 22/01/15. In altri termini, prima di tale data non risulta l'adeguamento da parte della alle disposizioni di cui all'art.
2-bis d.l. 185 del 29 novembre 20081. Di conseguenza, sono CP_2
stati stornati gli addebiti per commissioni disponibilità fondi antecedenti al I trim. '15 e successivi al IV trim. '15 quantificati in complessivi € 3.851,52.
3) Anatocismo.
Con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua CP_5
volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità
e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. pagina 12 di 16 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso pagina 12 di 20 normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece verificare se la medesima periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. In tale contesto si inserisce l'art. 6 della Delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 che prevede “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al
CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Nel caso di specie, vengono in rilievo rapporti sorti in data antecedente al 2000, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve reputarsi illegittima, salvo adeguamento,
pagina 13 di 20 secondo le modalità sopra precisate, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR.
3-a) Conto ordinario.
In merito al conto corrente ordinario, la banca ha applicato per l'intero periodo documentato la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie, convenuta nel contratto di conto corrente del 13/01/93, mentre non si riscontra alcuna ricontrattualizzazione del regime anatocistico successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 prima del 22/01/15, data di sottoscrizione del contratto di affidamento con scadenza 18/11/15.
Quindi, per il periodo precedente il 30/06/00 si è provveduto a ricalcolare il saldo del conto in capitalizzazione semplice.
Per il periodo successivo, benché dall'analisi degli estratti conto si riscontri l'applicazione della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi (vedi ad esempio il I trim. '03 ed il II trim. '04), nella documentazione depositata in atti non si ha evidenza della comunicazione di adeguamento al cliente prescritta dall'art. 7 della Delibera CICR.
Correttamente, dunque, il CTU in sede di ricalcolo ha provveduto ad adottare il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla anche per il periodo CP_2
successivo al 01/07/00 e sino alla specifica pattuizione avvenuta con la sottoscrizione del contratto di affidamento del 22/01/15, nonché per il periodo successivo al 18/11/15 data di scadenza dell'affidamento concesso dalla banca, mentre per gli interessi creditori è stato mantenuto lo stesso regime di capitalizzazione impiegato dalla CP_2
3-b) Conto anticipi n. 60534466.
Con riferimento al conto anticipi n. 60534466, il CTU ha riscontrato che la ha applicato CP_2
per l'intero periodo analizzato la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie. In particolare, le competenze risultano, sin dal primo estratto disponibile, girocontate sul conto ordinario n. 81966: è pertanto sul saldo del suddetto conto che si determina l'effetto anatocistico dovuto alla capitalizzazione periodica delle competenze, risultando invece il saldo del conto anticipi non influenzato dalla capitalizzazione delle competenze.
Dai documenti in atti non si riscontra alcuna pattuizione del regime di capitalizzazione, né si ha evidenza, per il periodo successivo all'01/07/00, della comunicazione scritta al correntista ai sensi dell'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/00. Per tale ragione, i ricalcoli sono stati effettuati adottando il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla pagina 14 di 20 stornando quindi gli addebiti trimestrali effettuati dalla banca sul conto ordinario e CP_2
riaddebitando, con un unico movimento al termine del rapporto, le competenze ricalcolate.
3-c) Conto anticipi n. 2004792.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al conto anticipi n. 2004792. In tal caso, il
CTU ha appurato che dai documenti in atti non si riscontra alcuna pattuizione del regime di capitalizzazione ad eccezione di quanto convenuto nel contratto del 22/01/15, né si ha evidenza, per il periodo successivo all'01/07/00, della comunicazione scritta al correntista ai sensi dell'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/00. Per tale ragione, i ricalcoli sono stati effettuati adottando il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla CP_2
stornando quindi gli addebiti trimestrali effettuati dalla banca sul conto ordinario e riaddebitando, con un unico movimento al termine del rapporto, le competenze ricalcolate fino al I trim. '15 nonché quelle successive al 18/11/15, mentre per il periodo intermedio è stato mantenuto il regime di capitalizzazione trimestrale praticato dalla Si precisa che, come già CP_2
rappresentato in precedenza, nel periodo successivo al contratto del 22/01/15 non risultano applicati interessi debitori, pertanto il regime di capitalizzazione impiegato in detto periodo risulta irrilevante. In considerazione degli accertamenti condotti, le competenze del rapporto n.
2004792 sono state ricalcolate applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice fino al I trim. '15, mentre per il periodo successivo non si è reso necessario ricalcolare gli interessi poiché il conto non risulta movimentato.
4) Conteggio finale e prescrizione.
Sulla base delle suesposte operazioni contabili, il perito incaricato ha così rideterminato il saldo dei rapporti oggetto di causa:
1. Conto corrente anticipi n. 60534466: ricalcolate al 31/07/09, data di estinzione del rapporto, competenze complessive per € 7.624,66, rispetto a quelle computate dalla banca pari ad € 21.038,73, per una differenza a favore della società correntista di € 13.414,07
2. Conto corrente anticipi n. 2004792: le competenze ricalcolate al 30/09/16, data dell'ultimo estratto disponibile, sono pari ad € 17.092,12, rispetto a quelle computate dalla banca pari ad € 43.697,48, per una differenza a favore della società correntista di €
26.605,36;
pagina 15 di 20 Quanto al conto corrente ordinario, in merito ai criteri di rideterminazione del saldo, tenuto conto dell'incompletezza della documentazione contabile, il perito ha proposto due distinti criteri di calcolo:
1) Nella prima ipotesi (HP1), nei trimestri non documentati non è stato effettuato alcun ricalcolo, portando a zero il saldo del periodo non documentato. Il recupero in favore del correntista
(differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato) relativo al periodo precedente ciascuna carenza documentale è stato quindi traslato nel periodo immediatamente successivo rettificando il saldo iniziale post buco documentale;
2) Nella seconda ipotesi (HP2) si è invece provveduto ad azzerare il peggioramento del saldo del conto a sfavore del correntista intervenuto nei periodi non documentati.
Ritiene il Giudicante che debba accedersi alla prima soluzione prospettata dal tecnico.
Ed invero, qualora le parti - come nel caso di specie - abbiano proposto contrapposte domande,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: I) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: I-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); II) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà,
pagina 16 di 20 in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: II-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); II-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cfr. Cass., Sez. I, 17.01.2024, n. 1763)
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, caratterizzata dall'azione di rideterminazione del saldo spiegata dal correntista e della contrapposta domanda riconvenzionale della essendo CP_2
ciascuna parte gravata dell'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda,
l'assenza di documentazione nei periodi intermedi deve necessariamente risolversi nell'azzeramento del saldo con riferimento a ciascun periodo documentato.
Il Ctu ha altresì tenuto conto dell'effetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
Al riguardo, giova precisare che l'eccezione di prescrizione può legittimamente essere opposta dalla Banca anche a fronte di una domanda di mero accertamento, volta alla rideterminazione del saldo, pure in assenza di azione di ripetizione dell'indebito: “nel rapporto di conto corrente,
pagina 17 di 20 qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare
l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. civ. n. 16113/24).
Ciò chiarito, la prescrizione decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.4.2023, n.9970).
In presenza di rimesse ripristinatorie, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. In punto di onere probatorio, è ormai pacifico che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass.
Civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15895). Ne consegue che “Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse” (Cass. Civ. n. 9970/2023, cit.). In altri termini, la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, ragion per cui essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di pagina 18 di 20 apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Civ., sez. I , 29/11/2022 , n. 35101)
Nel caso di specie, sul conto ordinario n. 81966 risulta concessa un'apertura di credito (fido di cassa) in relazione alla quale le rimesse intervenute sul conto possono assumere una natura solutoria o ripristinatoria della provvista. Il CTU, quindi, ha individuato le rimesse solutorie imputandole a pagamento sia delle competenze del conto ordinario, sia delle competenze dei due rapporti di anticipazione le cui competenze risultano addebitate sul conto ordinario. In particolare, sono stati considerati irripetibili i pagamenti delle competenze illegittimamente addebitate effettuati mediante rimesse solutorie intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido nel periodo antecedente i dieci anni a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione (verbale di mediazione del 24.1.2018), e quindi sino al 24.1.2008.
Inoltre, nel verificare gli effetti della prescrizione occorre avere riguardo al saldo rettificato e non al c.d. “saldo-banca”. Difatti, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287)
In definitiva, il saldo ricalcolato alla data del 28/09/18, data del giro a sofferenza, risulta a credito per la società correntista di € 48.843,46, in luogo del saldo debitore di € 14.969,59 computato dalla banca, per una differenza a favore della società correntista di € 63.813,05. Tale saldo tiene conto del recupero - al netto della prescrizione - maturato sui conti anticipi pari a complessivi €
18.421,29.
In detti termini, pertanto, merita di trovare accoglimento la domanda di rideterminazione del saldo spiegata dalla società attrice, mentre si impone il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, essendo stato accertato un saldo a credito della correntista. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi.
pagina 19 di 20 Analogamente, anche le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il rapporto di dare-avere tra le parti, in relazione al saldo del conto corrente ordinario n. 81966 e dei conti anticipi n.
2004792 e n. 60534466, alla data del 28.9.2018, ammonta ad € 48.843,46 a credito della società correntista;
- rigetta le domande riconvenzionali della Controparte_2
- condanna la quale mandataria della Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite
[...] in favore della che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4213/2019
All'udienza del 3 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Scarantino Emiliano ha Controparte_1
depositato le note sostitutive di udienza in data 27.5.2025;
- Per l'avv. Reali Stefano ha depositato le note sostitutive di udienza in Controparte_2
data 30.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4213/2019 promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Scarantino
Emiliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario n. 8, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), quale mandataria in nome e Controparte_3 P.IVA_2
per conto di c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Reali Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Montesanto n. 46, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_4
esponendo che: 1) in data 13 gennaio 1993, accendeva presso la
[...] [...]
(già Banca Popolare di Aprilia), Filiale di Aprilia, un rapporto di conto Controparte_4
pagina 2 di 20 corrente identificato con il n. 81966; 2) all'art. 7 del contratto di apertura del conto era previsto che: « I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando gli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura valuta data di Parte_2
regolamento del conto ... »; 3) nell'ambito di tale risalente rapporto contrattuale, la aveva CP_2
concesso alla correntista diverse linee di credito, riconducibili ai n. 2004792 e n. 60534466 di conto corrente, senza tuttavia fissare per iscritto le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare i rapporti. In particolare, nel corso del tempo la aveva sempre goduto, Controparte_1
senza soluzione di continuità, sia di affidamenti in conto corrente sia di anticipi fatture ed altre facilitazioni;
4) dall'esame della documentazione in possesso della società esponente, emergeva che: a) nel corso del rapporto non erano state validamente pattuite le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare le linee di credito via via concesse alla correntista, con la conseguenza che per l'intero rapporto contrattuale non erano dovuti interessi, commissioni e spese, o, in via subordinata, erano dovuti nella misura legale fino al 9.7.92 e, successivamente, nella misura stabilita dall'art. 117 TUB pro tempore vigente;
b) trattandosi di rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era comunque illegittima;
c) la aveva addebitato spese ed applicato valute in assenza di CP_2
pattuizione, e aveva illegittimamente modificato unilateralmente le condizioni contrattuali in spregio a quanto disposto dalla norma dell'art. 118 TUB;
d) la Commissione di AS
SC era nulla per assenza di causa e comunque non coperta da una valida pattuizione;
5) in considerazione di tali evidenti ed indiscutibili illegittimità che hanno caratterizzato i rapporti contrattuali, la esponente aveva chiesto alla anche ai sensi dell'art. 119 TUB, tutta la CP_2
documentazione inerente ai predetti rapporti, con specifico riferimento alla pattuizione delle condizioni economiche;
6) con l'allegata comunicazione, la aveva fornito il già CP_2
menzionato contratto di apertura del conto del gennaio 1993, dichiarando invece di non essere in possesso di alcun documento contrattuale con riferimento ai rapporti n. 2004792 e n. 60534466;
7) successivamente, la aveva instaurato l'obbligatoria procedura di mediazione Controparte_1
innanzi all'Organismo degli avvocati di Latina, ma la non era comparsa. CP_2
pagina 3 di 20 In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, accertare e dichiarare, con riferimento ai rapporti di conto corrente e relative linee di credito indicati in premessa, la mancata valida pattuizione per iscritto, e comunque la nullità, delle condizioni relative alla determinazione degli interessi, commissioni, spese e valute e, per l'effetto, previo accertamento dell'ammontare di tutte le somme addebitate all'odierna attrice in conto corrente nel corso dell'intero rapporto contrattuale a titolo di interessi debitori, commissioni e spese, rideterminare il rapporto di dare e avere tra le parti eliminando dai saldi dei conti correnti tutti gli importi a tali titoli corrisposti ovvero, in una subordinata prospettiva, sostituire le clausole nulle con la disciplina legale (artt. 1284 cod. civ. e 117 TUB), senza capitalizzazione alcuna e senza commissioni e spese, ritenendo peraltro inefficaci tutte le modifiche unilaterali delle condizioni economiche.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché avvenuta in assenza di valida pattuizione al riguardo e comunque in violazione dell'art. 1283 cod. civ. e 120 TUB e, per l'effetto, rideterminare il rapporto di dare e avere tra le parti eliminando dai saldi dei conti correnti l'effetto anatocistico”.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria in nome e per Controparte_3
conto di rilevando che: 1) la posizione della controparte risultava Controparte_2
contabilizzata sul conto sofferenze n. 145929, tuttora in essere, ed acceso in occasione dell'estinzione del conto corrente ordinario n. 81966, avvenuta il 3 ottobre 2018, quando presentava un saldo debitore di € 14.969,59, oltre interessi e competenze per € 1.051,01, somma ancora non pagata dalla e della quale si doveva tener conto, operando eventuali CP_1
compensazioni, nella rideterminazione del saldo;
2) il contratto del 13/01/93, relativo al conto ordinario “portante” n. 81966, riportava la misura del tasso d'interesse creditore (6,50%) e del tasso d'interesse debitore (16,00%) così, entro tali soglie, i tassi di interessi applicati erano legittimi;
3) in difetto di una espressa convenzione in deroga per le linee di credito di cui il cliente aveva beneficiato, tali tassi si applicavano anche alle operazioni di finanziamento di cui ai conti 2004792 e 60534466, rapporti che non potevano tecnicamente definirsi conti correnti autonomi, essendo meri conti tecnici “di appoggio” per le operazioni di anticipo, le cui risultanze comunque erano oggetto di giroconto sul rapporto ordinario n. 81966; 3) le medesime considerazioni valevano per lo ius variandi, espressamente pattuito nel documento contrattuale e nel coevo addendum;
4) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risultava pagina 4 di 20 espressamente pattuita all'art. 7 del contratto così come integrato dall'addendum; 5) a fronte della infondatezza della istanza di accertamento negativo proposta dall' attrice, risultava documentalmente l'importo dovuto alla banca, quale risultante dal saldo dei conti affidati e dall'anticipazione somme su fatture ed effetti rimasti insoluti e non rimborsate dal cliente, ammontante ad € 16.020,60, costituito dal saldo passivo del conto sofferenze n. 145929; 6) in ogni caso, nella rideterminazione del credito richiesta da controparte doveva tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alle rimesse solutorie effettuate dalla correntista;
7) la aveva posto in essere una ricognizione del debito, in quanto con CP_1
comunicazione e-mail del 10.11.17, proponeva il pagamento rateale dell'importo di € 14.340,00, quale saldo al 6.11.17 risultante a debito del conto corrente, mediante il pagamento di 12 rate mensili costanti di € 1.195,00. Tale proposta veniva accolta dalla banca e l'accettazione veniva inoltrata con mail del 14.11.2017. Tuttavia la proponente non dava seguito ad alcuno dei pagamenti pattuiti.
Concludeva, quindi, chiedendo “Perché il Tribunale: preliminarmente - dichiari nulla la citazione, con riferimento al combinato disposto degli artt. 163 n.3) e 164, 4° comma c.p.c.3, risultando assolutamente incerto il petitum;
nel merito - dichiari comunque generica, infondata e non provata la domanda proposta dalla e per l'effetto la rigetti;
in via Controparte_1
riconvenzionale - accerti che l'esatto saldo passivo del conto sofferenze n. 145929 è pari ad €
16.020,60, così come indicato dalla banca e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanni la al pagamento di detta somma in favore di Controparte_1 Controparte_2
oltre agli interessi legali dalla domanda;
- accerti in ogni caso l'intervenuto impegno contrattuale, di natura transattiva, della al pagamento della somma di € Controparte_1
14.340,00 e la condanni a pagarla, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda, alla
- riconosca in ogni caso il favore delle spese di lite per la banca Controparte_2 convenuta”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Ciò premesso, giova innanzitutto rilevare che, rispetto alle reciproche domande spiegate dalle parti nel presente giudizio, non assume rilievo l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine al riconoscimento del debito per effetto della sottoscrizione del piano di rientro da parte della pagina 5 di 20 società attrice. Infatti, “In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente” (Cass. Civ., Sez. 6, 31.1.2022, n. 2855).
Il piano di rientro, pertanto, da un lato non preclude alla società correntista che l'abbia sottoscritto di avanzare contestazioni in merito all'invalidità di clausole contrattuali, e dall'altro non esonera la banca che, come nella specie, abbia spiegato domanda riconvenzionale, dall'onere di fornire la prova della propria pretesa creditoria.
Tanto chiarito, le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La società attrice ha spiegato domanda di rideterminazione del saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti, in ragione del conto corrente ordinario n. 81966, il c/c anticipi n. 2004792 e il c/c anticipi n. 60534466, intrattenuti da con Controparte_1 CP_2
[...]
Appare, quindi, opportuno chiarire quali siano gli oneri assertivi e probatori gravanti rispettivamente sulle parti. Nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa. Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, CP_2
ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso pagina 6 di 20 agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Inoltre, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo – come nel caso di specie – non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. civ. sez. I, 7.5.2015, n. 9201). Pertanto, ogniqualvolta la proponga una domanda di condanna in un giudizio a cognizione piena e nel contraddittorio CP_2
delle parti, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. In definitiva, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. Civ., sez. III, 20.9.2023, n. 26916).
Ciò premesso, nel caso di specie le parti hanno depositato in giudizio la seguente documentazione:
1) relativamente al c/c n. 81966:
- contratto di apertura del conto corrente ordinario N. 81966 del 13.1.1993 (all. 1 all'atto di citazione);
- estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data di apertura del conto, e il
31/03/17, data dell'ultimo estratto disponibile (allegato 2 dell'atto di citazione);
- estratto conto comprensivo dei soli movimenti del III trim. '18, trimestre in cui il saldo debitore del conto viene girato a sofferenza in data 28/09/18 (con data valuta 01/10/18) per l'importo di € 14.969,59 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta);
- contratto di affidamento sottoscritto dalla società correntista in data 22/01/15, nel quale sono disciplinate le condizioni economiche delle linee di credito concesse sui rapporti di conto n. 81966, n. 2004792 e n. 1076896 (allegato 5 alle memorie ex art. 183, VI comma,
n. 2 c.p.c. della banca);
2) relativamente al conto anticipi N. 60534466:
pagina 7 di 20 - estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data presunta di apertura del conto,
e il 31/07/09, data di estinzione del rapporto (all. 4 all'atto di citazione);
3) relativamente al conto anticipi n. 2004792:
- estratti conto per il periodo compreso tra il I trim. '93, data presunta di apertura del conto,
e il 30/09/16, data dell'ultimo estratto disponibile (all. 3 all'atto di citazione);
- contratto di affidamento del 22/01/15 (allegato 5 alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. della banca).
Verificato l'assolvimento dell'onere probatorio rispettivamente gravante sulle parti, è possibile procedere all'analisi delle risultanze peritali.
Il CTU, in base alla documentazione contrattuale e contabile presente in atti e sopra richiamata, ha infatti provveduto a ricalcolare le competenze dei conti correnti, in conformità ai quesiti posti dal Giudice e secondo i criteri di seguito dettagliatamente esposti.
Preliminarmente il CTU ha osservato che i due conti correnti n. 2004792 e n. 60534466, aventi ad oggetto i i finanziamenti anticipi concessi alla società correntista, risultano accessori al conto principale n. 81966, addebitando costantemente le competenze trimestrali direttamente su detto conto principale.
Il consulente incaricato ha altresì accertato che la banca faceva confluire gli interessi passivi, le spese di conto, la c.m.s. e le altre commissioni maturate sul conto anticipi, sul conto corrente ordinario, adoperando alla fine di ogni trimestre la tecnica della “girocontazione delle competenze”. Così operando, il conto anticipi risultava depurato delle voci afferenti le proprie competenze e pertanto formato dalle sole poste a credito e a debito derivanti dalle anticipazioni.
Sul punto, il Tribunale ritiene di condividere l'assunto fatto proprio dal CTU. Nel caso di specie, infatti, il conto anticipi è in rapporto di accessorietà rispetto al conto corrente ordinario, ragione per cui il consulente incaricato, avendo rilevato la girocontazione delle competenze dal conto anticipi al conto ordinario, in sede di ricalcolo ha provveduto a sostituire i giroconti delle competenze effettuati dalla con quelli ricalcolati. Tale metodologia, determinando CP_2
l'invarianza del saldo dei conti anticipi, permette di quantificare l'esito dell'analisi peritale come variazione del saldo finale del solo conto ordinario n. 81966.
Ciò chiarito, giova esaminare separatamente le diverse doglianze di parte attrice, oggetto di analisi da parte del perito incarico. Ritiene infatti il giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici,
pagina 8 di 20 tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
1) Tassi di interesse.
Traendo le mosse dalla dedotta mancata pattuizione per iscritto di interessi passivi, si osserva quanto segue.
1-a) Conto ordinario n. 81966.
In merito al conto corrente ordinario n. 81966, in atti è stato prodotto il contratto di conto corrente del 13/01/93, che riporta la pattuizione del tasso creditore del 6,50% e del tasso debitore del 16%: dette condizioni, inizialmente applicate dall'intermediario, sono state modificate nel corso del rapporto per effetto dell'esercizio dello ius variandi la cui clausola contrattuale (art. 16) risulta specificamente sottoscritta dal correntista. Tenuto conto della suddetta pattuizione contrattuale, nel ricalcolare il saldo del conto sono stati mantenuti i tassi convenzionali praticati dall'istituto bancario
1-b) Conto corrente anticipi n. 60534466
Il consulente ha innanzitutto riscontrato l'assenza di alcun documento contrattuale validamente sottoscritto dalle parti con l'indicazione delle condizioni economiche. Pertanto, in ossequio al punto 1) del quesito, il perito ha provveduto a ricalcolare le competenze applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB per l'intero periodo analizzato, in sostituzione dei tassi praticati dall'intermediario.
pagina 9 di 20 Sul punto, ad avviso del Giudicante non può ritenersi che il conto anticipi, in quanto meramente accessorio rispetto al conto corrente ordinario, fosse esente dall'obbligo di pattuizione in forma scritta delle relative condizioni economiche. Ed invero, anche il conto anticipi, come quello ordinario, necessità delle specifiche pattuizioni scritte sui tassi e sugli oneri finanziari, in difetto delle quali, come per legge, si impone l'applicazione del tasso legale (art. 1284 CC) o di sostituzione (art. 117 del Tub) a seconda dei periodi di riferimento (arg. In tal senso Cass.
74240/2024; Cass. 10516/2016).
1-c) Conto anticipi n. 2004792.
In detto contratto risulta convenuto un tasso entro fido ed oltre fido in misura variabile, pari al tasso Euribor 3M base 365 maggiorato del 4,90% e corrispondente alla data di stipula al 4,983%.
Si osserva tuttavia che successivamente alla pattuizione contrattuale del 22/01/15 e fino all'ultimo estratto disponibile del 30/09/16, il conto in esame risulta inutilizzato, con saldo costantemente pari a zero, di conseguenza i tassi convenuti non sono stati applicati. Tenuto conto che nel periodo antecedente al 22/01/15 non si rinviene in atti alcuna pattuizione dei tassi praticati dall'intermediario, si è provveduto a ricalcolare gli interessi debitori applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB.
2) Commissioni di massimo scoperto.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, si rileva che tale onere assolve ad una funzione economica ben precisa, rappresentando un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che, quindi, richiede la necessità di specifica pattuizione. Detto elemento rappresenta un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca di una somma di denaro nella disponibilità del correntista, con funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato quella determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo. In definitiva, in astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la c.m.s. deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In tal senso, è stato chiarito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza
pagina 10 di 20 dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., Sez. I,
19.6.2022, n. 19825).
2-a) Conto corrente ordinario.
Con riferimento alle CMS (punto 2 del quesito), poiché nel contratto di conto corrente del
13/01/93 non si rileva alcuna pattuizione relativa alle CMS, sono stati oggetto di storno tutti gli addebiti a tale titolo effettuati nel corso del rapporto, pari a complessivi € 12.796,57. A decorrere dal III trim. '09, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi (CDF) che ha prodotto addebiti complessivi fino al IV trim. '15 per € 2.932,22, ma la pattuizione di detta commissione si riscontra solo nel contratto di affidamento di € 20.000 del 22/01/15, la cui scadenza era fissata per il 18/11/15. Né si ha evidenza di eventuali proposte di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 118 TUB che ne attestino la legittimità prima del 22/01/15. In altri termini, prima di tale data non risulta l'adeguamento da parte della alle disposizioni di cui CP_2
all'art.
2-bis d.l. 185 del 29 novembre 20082 . Di conseguenza, sono stati stornati gli addebiti per commissioni disponibilità fondi antecedenti al I trim. '15 quantificati in complessivi € 2.672,73.
Analogamente, nel IV trim. '12 risulta l'addebito di € 980 a titolo di commissione istruttoria veloce, ma non si ha evidenza della relativa pattuizione scritta o dell'adeguamento contrattuale ex art. 118 TUB sino al 22/01/15. Si è provveduto pertanto ad annullare gli addebiti a titolo di commissione istruttoria veloce effettuati nel periodo compreso tra il IV trim. '12 ed il I trim. '15, nonché per il periodo successivo al 18/11/15 (data di scadenza del contratto di affidamento), per l'importo complessivo di € 770.
2-b) Conto anticipi n. 60534466.
In assenza di specifica pattuizione, le C.M.S. addebitate dalla banca sono state enucleate dal saldo del conto per un importo complessivo di € 1.137,91.
2-c) Conto anticipi n. 2004792.
pagina 11 di 20 In assenza di alcuna pattuizione scritta, i relativi addebiti sono stati stornati per un importo complessivo di € 3.109,50. A decorrere dal III trim. '09, la CMS è stata sostituita dalla commissione disponibilità fondi (CDF) che ha prodotto addebiti complessivi per € 4.009,67, ma la pattuizione di detta commissione si riscontra solo nel contratto di affidamento di € 20.000 del
22/01/15, la cui scadenza era fissata per il 18/11/15. Né si ha evidenza di eventuali proposte di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 118 TUB che attestino la legittimità della loro introduzione prima del 22/01/15. In altri termini, prima di tale data non risulta l'adeguamento da parte della alle disposizioni di cui all'art.
2-bis d.l. 185 del 29 novembre 20081. Di conseguenza, sono CP_2
stati stornati gli addebiti per commissioni disponibilità fondi antecedenti al I trim. '15 e successivi al IV trim. '15 quantificati in complessivi € 3.851,52.
3) Anatocismo.
Con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici, giova rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua CP_5
volta, dispone: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità
e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. pagina 12 di 16 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso pagina 12 di 20 normativo. Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece verificare se la medesima periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. In tale contesto si inserisce l'art. 6 della Delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 che prevede “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al
CICR la normativa di dettaglio. La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente. In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Nel caso di specie, vengono in rilievo rapporti sorti in data antecedente al 2000, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve reputarsi illegittima, salvo adeguamento,
pagina 13 di 20 secondo le modalità sopra precisate, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR.
3-a) Conto ordinario.
In merito al conto corrente ordinario, la banca ha applicato per l'intero periodo documentato la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie, convenuta nel contratto di conto corrente del 13/01/93, mentre non si riscontra alcuna ricontrattualizzazione del regime anatocistico successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 prima del 22/01/15, data di sottoscrizione del contratto di affidamento con scadenza 18/11/15.
Quindi, per il periodo precedente il 30/06/00 si è provveduto a ricalcolare il saldo del conto in capitalizzazione semplice.
Per il periodo successivo, benché dall'analisi degli estratti conto si riscontri l'applicazione della pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi (vedi ad esempio il I trim. '03 ed il II trim. '04), nella documentazione depositata in atti non si ha evidenza della comunicazione di adeguamento al cliente prescritta dall'art. 7 della Delibera CICR.
Correttamente, dunque, il CTU in sede di ricalcolo ha provveduto ad adottare il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla anche per il periodo CP_2
successivo al 01/07/00 e sino alla specifica pattuizione avvenuta con la sottoscrizione del contratto di affidamento del 22/01/15, nonché per il periodo successivo al 18/11/15 data di scadenza dell'affidamento concesso dalla banca, mentre per gli interessi creditori è stato mantenuto lo stesso regime di capitalizzazione impiegato dalla CP_2
3-b) Conto anticipi n. 60534466.
Con riferimento al conto anticipi n. 60534466, il CTU ha riscontrato che la ha applicato CP_2
per l'intero periodo analizzato la capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie. In particolare, le competenze risultano, sin dal primo estratto disponibile, girocontate sul conto ordinario n. 81966: è pertanto sul saldo del suddetto conto che si determina l'effetto anatocistico dovuto alla capitalizzazione periodica delle competenze, risultando invece il saldo del conto anticipi non influenzato dalla capitalizzazione delle competenze.
Dai documenti in atti non si riscontra alcuna pattuizione del regime di capitalizzazione, né si ha evidenza, per il periodo successivo all'01/07/00, della comunicazione scritta al correntista ai sensi dell'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/00. Per tale ragione, i ricalcoli sono stati effettuati adottando il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla pagina 14 di 20 stornando quindi gli addebiti trimestrali effettuati dalla banca sul conto ordinario e CP_2
riaddebitando, con un unico movimento al termine del rapporto, le competenze ricalcolate.
3-c) Conto anticipi n. 2004792.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al conto anticipi n. 2004792. In tal caso, il
CTU ha appurato che dai documenti in atti non si riscontra alcuna pattuizione del regime di capitalizzazione ad eccezione di quanto convenuto nel contratto del 22/01/15, né si ha evidenza, per il periodo successivo all'01/07/00, della comunicazione scritta al correntista ai sensi dell'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/00. Per tale ragione, i ricalcoli sono stati effettuati adottando il regime di capitalizzazione semplice in luogo di quello trimestrale praticato dalla CP_2
stornando quindi gli addebiti trimestrali effettuati dalla banca sul conto ordinario e riaddebitando, con un unico movimento al termine del rapporto, le competenze ricalcolate fino al I trim. '15 nonché quelle successive al 18/11/15, mentre per il periodo intermedio è stato mantenuto il regime di capitalizzazione trimestrale praticato dalla Si precisa che, come già CP_2
rappresentato in precedenza, nel periodo successivo al contratto del 22/01/15 non risultano applicati interessi debitori, pertanto il regime di capitalizzazione impiegato in detto periodo risulta irrilevante. In considerazione degli accertamenti condotti, le competenze del rapporto n.
2004792 sono state ricalcolate applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in regime di capitalizzazione semplice fino al I trim. '15, mentre per il periodo successivo non si è reso necessario ricalcolare gli interessi poiché il conto non risulta movimentato.
4) Conteggio finale e prescrizione.
Sulla base delle suesposte operazioni contabili, il perito incaricato ha così rideterminato il saldo dei rapporti oggetto di causa:
1. Conto corrente anticipi n. 60534466: ricalcolate al 31/07/09, data di estinzione del rapporto, competenze complessive per € 7.624,66, rispetto a quelle computate dalla banca pari ad € 21.038,73, per una differenza a favore della società correntista di € 13.414,07
2. Conto corrente anticipi n. 2004792: le competenze ricalcolate al 30/09/16, data dell'ultimo estratto disponibile, sono pari ad € 17.092,12, rispetto a quelle computate dalla banca pari ad € 43.697,48, per una differenza a favore della società correntista di €
26.605,36;
pagina 15 di 20 Quanto al conto corrente ordinario, in merito ai criteri di rideterminazione del saldo, tenuto conto dell'incompletezza della documentazione contabile, il perito ha proposto due distinti criteri di calcolo:
1) Nella prima ipotesi (HP1), nei trimestri non documentati non è stato effettuato alcun ricalcolo, portando a zero il saldo del periodo non documentato. Il recupero in favore del correntista
(differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato) relativo al periodo precedente ciascuna carenza documentale è stato quindi traslato nel periodo immediatamente successivo rettificando il saldo iniziale post buco documentale;
2) Nella seconda ipotesi (HP2) si è invece provveduto ad azzerare il peggioramento del saldo del conto a sfavore del correntista intervenuto nei periodi non documentati.
Ritiene il Giudicante che debba accedersi alla prima soluzione prospettata dal tecnico.
Ed invero, qualora le parti - come nel caso di specie - abbiano proposto contrapposte domande,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: I) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: I-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); II) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà,
pagina 16 di 20 in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: II-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); II-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (Cfr. Cass., Sez. I, 17.01.2024, n. 1763)
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, caratterizzata dall'azione di rideterminazione del saldo spiegata dal correntista e della contrapposta domanda riconvenzionale della essendo CP_2
ciascuna parte gravata dell'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda,
l'assenza di documentazione nei periodi intermedi deve necessariamente risolversi nell'azzeramento del saldo con riferimento a ciascun periodo documentato.
Il Ctu ha altresì tenuto conto dell'effetto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
Al riguardo, giova precisare che l'eccezione di prescrizione può legittimamente essere opposta dalla Banca anche a fronte di una domanda di mero accertamento, volta alla rideterminazione del saldo, pure in assenza di azione di ripetizione dell'indebito: “nel rapporto di conto corrente,
pagina 17 di 20 qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare
l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. civ. n. 16113/24).
Ciò chiarito, la prescrizione decennale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista concessa, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, e, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto una funzione solutoria, per assenza della concessione di un affidamento ovvero per superamento del relativo limite, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 14.4.2023, n.9970).
In presenza di rimesse ripristinatorie, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. In punto di onere probatorio, è ormai pacifico che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre
l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito,
è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass.
Civ., Sez. Un., 13.6.2019, n. 15895). Ne consegue che “Grava, dunque, sul correntista dimostrare non solo l'esistenza dell'affidamento, ma anche individuare e dare prova delle singole rimesse, onde consentire al giudice di apprezzare la natura ripristinatoria o solutoria delle stesse, in relazione al rispetto del limite dell'affidamento concesso, e, per quelle ritenute solutorie, la data delle stesse” (Cass. Civ. n. 9970/2023, cit.). In altri termini, la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, ragion per cui essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di pagina 18 di 20 apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. Civ., sez. I , 29/11/2022 , n. 35101)
Nel caso di specie, sul conto ordinario n. 81966 risulta concessa un'apertura di credito (fido di cassa) in relazione alla quale le rimesse intervenute sul conto possono assumere una natura solutoria o ripristinatoria della provvista. Il CTU, quindi, ha individuato le rimesse solutorie imputandole a pagamento sia delle competenze del conto ordinario, sia delle competenze dei due rapporti di anticipazione le cui competenze risultano addebitate sul conto ordinario. In particolare, sono stati considerati irripetibili i pagamenti delle competenze illegittimamente addebitate effettuati mediante rimesse solutorie intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto o extrafido nel periodo antecedente i dieci anni a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione (verbale di mediazione del 24.1.2018), e quindi sino al 24.1.2008.
Inoltre, nel verificare gli effetti della prescrizione occorre avere riguardo al saldo rettificato e non al c.d. “saldo-banca”. Difatti, “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287)
In definitiva, il saldo ricalcolato alla data del 28/09/18, data del giro a sofferenza, risulta a credito per la società correntista di € 48.843,46, in luogo del saldo debitore di € 14.969,59 computato dalla banca, per una differenza a favore della società correntista di € 63.813,05. Tale saldo tiene conto del recupero - al netto della prescrizione - maturato sui conti anticipi pari a complessivi €
18.421,29.
In detti termini, pertanto, merita di trovare accoglimento la domanda di rideterminazione del saldo spiegata dalla società attrice, mentre si impone il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, essendo stato accertato un saldo a credito della correntista. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e applicando i parametri medi.
pagina 19 di 20 Analogamente, anche le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il rapporto di dare-avere tra le parti, in relazione al saldo del conto corrente ordinario n. 81966 e dei conti anticipi n.
2004792 e n. 60534466, alla data del 28.9.2018, ammonta ad € 48.843,46 a credito della società correntista;
- rigetta le domande riconvenzionali della Controparte_2
- condanna la quale mandataria della Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite
[...] in favore della che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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