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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 387 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentate dell' (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Scorpiniti e Manuela Labonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pietrapaola, alla via Amalfi n. 4, in virtù d procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
pagina 1 di 8 NONCHÉ
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello – risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Cariati, e il Parte_1 Controparte_3
al fine di ottenere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla corresponsione della
[...] somma di € 4.870,00, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale delle stesse, derivanti dalle ripetute interruzioni dell'erogazione di energia elettrica occorse in data
01.10.2019 dalle ore 17:17 – 17:20 alle ore 18:42; in data 02.10.2019 alle ore 2:30; in data
03.10.2019 alle ore 9:52 – 10:41 – 10:47 – 10:53 – 10:57 – 11:00 – 11:57 – 11:59.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado il che, Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. Si costituiva, altresì, , che chiedeva il rigetto della domanda, poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto.
4. Istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, con sentenza n. 267/2021 del 20.07.2021, depositata il 21.07.2021, l'adito Giudice di Pace, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del accoglieva la domanda e, Controparte_3 per l'effetto, condannava al risarcimento dei danni materiali subito Parte_1
dall'attore, quantificandoli in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari a € 750,00, oltre alle spese esenti, e al rimborso delle spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 8 5. Avverso tale sentenza proponeva appello che chiedeva la riforma Parte_1 integrale della stessa, a eccezione della parte in cui veniva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, di rigettare la domanda formulata in Controparte_3 primo grado da parte appellante chiedeva, inoltre, la ripetizione di tutte le Controparte_1 somme corrisposte in favore dell'appellato e del suo procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. in esecuzione della sentenza di primo grado.
Motivi di appello erano:
1) la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
2) la falsa applicazione delle norme sul contratto di somministrazione e il relativo difetto di motivazione;
3) la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c.;
4) la falsa applicazione dell'art. 1226 c.p.c.
6. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
7. Disposta la rinnovazione della citazione dell'atto di appello con ordinanza del 13.02.2024, si costituiva il che chiedeva di attestare l'avvenuto passaggio in Controparte_3 giudicato del capo della gravata sentenza relativo alla propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, si associava alle richieste di parte appellante.
8. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. In via preliminare, si rileva che non risulta essere stata oggetto di appello la statuizione relativa difetto di legittimazione passiva del Pertanto, tale Controparte_3
statuizione risulta passata in giudicato.
10. Nel merito, in punto di diritto, si rileva che “se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il pagina 3 di 8 contraddittorio” (Cass. civ., sez. III, sent. 10830/2007; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n.
30607/2018).
Ciò premesso, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, si segnala che la responsabilità di quale concessionaria in esclusiva del servizio di Parte_1 distribuzione dell'energia elettrica, per i black-out elettrici e le interruzioni della fornitura di energia, ha natura extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto la stessa non ha alcun rapporto contrattuale diretto con l'utente finale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di responsabilità ex art. 2050
c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. 32498/2019).
Va, inoltre, precisato che il disposto dell'art. 2050 c.c. comporta la presunzione di colpa a carico del danneggiante, che risponde, dunque, del danno indipendentemente da ogni sua colpa, salva l'ipotesi del caso fortuito e qualora fornisca la prova liberatoria relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
L'addebito di responsabilità presuppone, comunque, oltre alla prova del danno subito, il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe sul danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 19872/2014); e ancora “in tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12307/1998).
pagina 4 di 8 In altre parole, deve esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 20359/2005).
11. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice non ha nel giudizio di primo grado allegato in maniera tempestiva e specifica gli asseriti danni subiti e non ha provato il relativo quantum.
12. In primo luogo, si segnala che l'allegazione relativa ai danni subiti è del tutto indeterminata, non avendo parte appellata descritto nell'atto di citazione o in prima udienza i predetti beni asseritamente rimasti danneggiati, a causa delle lamentate interruzioni della fornitura di corrente elettrica, e non avendo neanche indicato in modo specifico il preciso momento in cui i singoli beni sarebbero stati danneggiati, facendo riferimento complessivamente ai giorni del 01,02 e 03 ottobre
2019.
Né l'indicazione dei detti beni (comunque senza indicazione della marca, modello, anno d'acquisto, prezzo di listino, ecc.) può essere desunta dai capitoli testimoniali senza una previa precisa allegazione.
Invero, va precisato che il nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria porta all'affermazione del principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio, tanto più che la deficienza in punto di allegazione, nel caso di specie, riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 25369/2018).
13. Ciò detto, si rileva, altresì, che non vi è prova in atti del quantum dei danni risarcibili.
Invero, se il Giudice di prime cure avesse ritenuto sussistenti prove sufficienti a dimostrare il quantum dei danni, ovviamente non avrebbe provveduto alla liquidazione equitativa degli stessi.
Tale statuizione implicita di carenza di prove sufficienti a dimostrare il danno deve ritenersi ormai passata in giudicato stante l'omessa proposizione di appello incidentale da parte dell'attore in primo grado.
Resta, quindi, da esaminare la correttezza del ricorso alla liquidazione equitativa.
pagina 5 di 8 Sul punto, per giurisprudenza ampiamente consolidata “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e
2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass. civ, sez. III, sent. n. 127/2016).
Pertanto, atteso che i danni risarcibili potevano, nella specie, essere provati dall'appellato in forza di un'ampia gamma di mezzi di prova posti a sua disposizione (ad esempio, materiale fotografico, accertamento tecnico preventivo, fattura quietanzata), e che il danno non era di difficile o impossibile prova, del tutto ingiustificato è il ricorso alla liquidazione equitativa, peraltro non sorretto, sia con riferimento alle ragioni della sua applicazione, sia con riferimento ai criteri di determinazione del risarcimento concretamente utilizzati, da alcuna motivazione.
14. Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e l'originaria domanda risarcitoria deve essere rigettata.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, aumentate del 30% per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
Compensa le spese del presente giudizio nei confronti del Controparte_3 non essendo stato proposto appello incidentale avverso alla statuizione del riferito difetto di legittimazione passiva e avendo parte appellante prestato acquiescenza alla stessa.
e il procuratore distrattario, avv. Manuela Labonia, vanno condannati Controparte_1
alla restituzione di quanto eventualmente incassato in ottemperanza alla sentenza impugnata.
Invero, relativamente alla domanda di ripetizione delle spese e competenze di lite relative al primo grado di giudizio, va considerato che “L'istanza di distrazione delle spese processuali pagina 6 di 8 consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25247/2017); e “qualora
(in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata - anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese - la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1371/2012); ancora “Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 13752/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede pagina 7 di 8 - accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 267/2021 del 20.07.2021, depositata il 21.07.2021 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
- condanna alla restituzione di tutto quanto eventualmente incassato in Controparte_1
esecuzione dell'impugnata sentenza;
- condanna il procuratore Manuela Labonia alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- condanna alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il giudizio di primo grado in €
800,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria ed € 250,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in € 1.400,00, aumentate del 30%, (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese nei confronti del Controparte_3
Castrovillari, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 387 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentate dell' (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Scorpiniti e Manuela Labonia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pietrapaola, alla via Amalfi n. 4, in virtù d procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
pagina 1 di 8 NONCHÉ
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Folliero ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, al corso Luigi Fera n. 115, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: appello – risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Cariati, e il Parte_1 Controparte_3
al fine di ottenere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla corresponsione della
[...] somma di € 4.870,00, a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale delle stesse, derivanti dalle ripetute interruzioni dell'erogazione di energia elettrica occorse in data
01.10.2019 dalle ore 17:17 – 17:20 alle ore 18:42; in data 02.10.2019 alle ore 2:30; in data
03.10.2019 alle ore 9:52 – 10:41 – 10:47 – 10:53 – 10:57 – 11:00 – 11:57 – 11:59.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado il che, Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. Si costituiva, altresì, , che chiedeva il rigetto della domanda, poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto.
4. Istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, con sentenza n. 267/2021 del 20.07.2021, depositata il 21.07.2021, l'adito Giudice di Pace, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del accoglieva la domanda e, Controparte_3 per l'effetto, condannava al risarcimento dei danni materiali subito Parte_1
dall'attore, quantificandoli in via equitativa in € 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali pari a € 750,00, oltre alle spese esenti, e al rimborso delle spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 8 5. Avverso tale sentenza proponeva appello che chiedeva la riforma Parte_1 integrale della stessa, a eccezione della parte in cui veniva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, di rigettare la domanda formulata in Controparte_3 primo grado da parte appellante chiedeva, inoltre, la ripetizione di tutte le Controparte_1 somme corrisposte in favore dell'appellato e del suo procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. in esecuzione della sentenza di primo grado.
Motivi di appello erano:
1) la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
2) la falsa applicazione delle norme sul contratto di somministrazione e il relativo difetto di motivazione;
3) la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c.;
4) la falsa applicazione dell'art. 1226 c.p.c.
6. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che chiedeva il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
7. Disposta la rinnovazione della citazione dell'atto di appello con ordinanza del 13.02.2024, si costituiva il che chiedeva di attestare l'avvenuto passaggio in Controparte_3 giudicato del capo della gravata sentenza relativo alla propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, si associava alle richieste di parte appellante.
8. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. In via preliminare, si rileva che non risulta essere stata oggetto di appello la statuizione relativa difetto di legittimazione passiva del Pertanto, tale Controparte_3
statuizione risulta passata in giudicato.
10. Nel merito, in punto di diritto, si rileva che “se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il pagina 3 di 8 contraddittorio” (Cass. civ., sez. III, sent. 10830/2007; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n.
30607/2018).
Ciò premesso, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, si segnala che la responsabilità di quale concessionaria in esclusiva del servizio di Parte_1 distribuzione dell'energia elettrica, per i black-out elettrici e le interruzioni della fornitura di energia, ha natura extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto la stessa non ha alcun rapporto contrattuale diretto con l'utente finale.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di responsabilità ex art. 2050
c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione”
(Cass. civ., sez. III, ord. n. 32498/2019).
Va, inoltre, precisato che il disposto dell'art. 2050 c.c. comporta la presunzione di colpa a carico del danneggiante, che risponde, dunque, del danno indipendentemente da ogni sua colpa, salva l'ipotesi del caso fortuito e qualora fornisca la prova liberatoria relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provi di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
L'addebito di responsabilità presuppone, comunque, oltre alla prova del danno subito, il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe sul danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 19872/2014); e ancora “in tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12307/1998).
pagina 4 di 8 In altre parole, deve esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 20359/2005).
11. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte attrice non ha nel giudizio di primo grado allegato in maniera tempestiva e specifica gli asseriti danni subiti e non ha provato il relativo quantum.
12. In primo luogo, si segnala che l'allegazione relativa ai danni subiti è del tutto indeterminata, non avendo parte appellata descritto nell'atto di citazione o in prima udienza i predetti beni asseritamente rimasti danneggiati, a causa delle lamentate interruzioni della fornitura di corrente elettrica, e non avendo neanche indicato in modo specifico il preciso momento in cui i singoli beni sarebbero stati danneggiati, facendo riferimento complessivamente ai giorni del 01,02 e 03 ottobre
2019.
Né l'indicazione dei detti beni (comunque senza indicazione della marca, modello, anno d'acquisto, prezzo di listino, ecc.) può essere desunta dai capitoli testimoniali senza una previa precisa allegazione.
Invero, va precisato che il nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività probatoria porta all'affermazione del principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio, tanto più che la deficienza in punto di allegazione, nel caso di specie, riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 25369/2018).
13. Ciò detto, si rileva, altresì, che non vi è prova in atti del quantum dei danni risarcibili.
Invero, se il Giudice di prime cure avesse ritenuto sussistenti prove sufficienti a dimostrare il quantum dei danni, ovviamente non avrebbe provveduto alla liquidazione equitativa degli stessi.
Tale statuizione implicita di carenza di prove sufficienti a dimostrare il danno deve ritenersi ormai passata in giudicato stante l'omessa proposizione di appello incidentale da parte dell'attore in primo grado.
Resta, quindi, da esaminare la correttezza del ricorso alla liquidazione equitativa.
pagina 5 di 8 Sul punto, per giurisprudenza ampiamente consolidata “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e
2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass. civ, sez. III, sent. n. 127/2016).
Pertanto, atteso che i danni risarcibili potevano, nella specie, essere provati dall'appellato in forza di un'ampia gamma di mezzi di prova posti a sua disposizione (ad esempio, materiale fotografico, accertamento tecnico preventivo, fattura quietanzata), e che il danno non era di difficile o impossibile prova, del tutto ingiustificato è il ricorso alla liquidazione equitativa, peraltro non sorretto, sia con riferimento alle ragioni della sua applicazione, sia con riferimento ai criteri di determinazione del risarcimento concretamente utilizzati, da alcuna motivazione.
14. Per tali ragioni, l'appello deve essere accolto e l'originaria domanda risarcitoria deve essere rigettata.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, aumentate del 30% per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
Compensa le spese del presente giudizio nei confronti del Controparte_3 non essendo stato proposto appello incidentale avverso alla statuizione del riferito difetto di legittimazione passiva e avendo parte appellante prestato acquiescenza alla stessa.
e il procuratore distrattario, avv. Manuela Labonia, vanno condannati Controparte_1
alla restituzione di quanto eventualmente incassato in ottemperanza alla sentenza impugnata.
Invero, relativamente alla domanda di ripetizione delle spese e competenze di lite relative al primo grado di giudizio, va considerato che “L'istanza di distrazione delle spese processuali pagina 6 di 8 consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 25247/2017); e “qualora
(in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello), in cui viene impugnata - anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese - la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1371/2012); ancora “Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 13752/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede pagina 7 di 8 - accoglie l'appello e, per l'effetto, a modifica della sentenza n. 267/2021 del 20.07.2021, depositata il 21.07.2021 ed emessa dal Giudice di Pace di Cariati, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
- condanna alla restituzione di tutto quanto eventualmente incassato in Controparte_1
esecuzione dell'impugnata sentenza;
- condanna il procuratore Manuela Labonia alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- condanna alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il giudizio di primo grado in €
800,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 250,00 per la fase istruttoria ed € 250,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in € 1.400,00, aumentate del 30%, (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese nei confronti del Controparte_3
Castrovillari, 10.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
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