TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1028/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Collegio composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Diego Dinardo Giudice est.
Dott. Maria Del Prete Giudice
Merenda Biagio Geom.
Stanca Parte_1
sono comparsi: avv.to IANNIELLO ALBERTO per Controparte_1
si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento,
[...] con distrazione
Il Collegio
Preso atto si ritira in camera di consiglio
E' verbale.
Il Presidente
dott. Giovanni d'Onofrio
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione specializzata agraria, all'udienza del 25 settembre 2025 , riunito nelle persone dei seguenti componenti:
dr.Giovanni D'Onofrio Presidente dr.Diego Dinardo Giudice rel. dr.ssa Maria Del Prete Giudice
Merenda Biagio Geom.
Stanca Parte_1
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°1028 del RG/2025, avente ad oggetto: azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
TRA L' , con Parte_2 sede in Piazza Landolfo,1 (C.F. ), in persona del legale rapp.te Pt_2 P.IVA_1
p.t. Rev. Pietro Catucci, (C.F. ), rappresentato e difeso, per C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alberto Ianniello (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso in Caserta, Piazza Vanvitelli, 4/D;
RICORRENTE
E
Parte_3
RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.02.2025, l' Controparte_2
premesso di aver concesso in affitto a
[...] Parte_3
i seguenti fondi agricoli di natura seminativo di sua proprietà: fondo sito
[...] in agro di S. Maria C.V., loc. fondo agricolo sito in agro di Vitulazio, f. 7 p.lla 144, zona A, giusta contratto di affitto regolarmente registrato del 10.11.2016, stipulato ai sensi dell'art.45 L.203/1982, ha dedotto che il resistente non ha adempiuto non ha provveduto al pagamento del canone di affitto per le annate agrarie 2021, 2022,
2023 e 2024 per l'importo complessivo di €. 410,00, nonostante il sollecito e succes- siva contestazione e messa in mora trasmessa con lettera racc.a.r. in data 10 maggio
2024. 2
L'istante ha anche dedotto di aver contestato la mora all'affittuario e aver richiesto la conciliazione all'UOD-Servizio territoriale provinciale di Caserta, ritualmente svol- tosi in data 7/1/2025 con esito negativo. Tanto premesso l'istante ha concluso chiedendo: visto il grave inadempimento dell'affittuario ( ), Via Mi- Parte_3 C.F._3 celi II Traversa, 12, 81041 Vitulazio (CE) dichiarare la risoluzione del contratto di affitto del fondo dettagliatamente indicato in premessa e ordinare all'affittuario il rilascio del predetto fondo in favore del ricorrente libero da persone e/o cose;
in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c.;
-condannare il resistente al pagamento di spese e compensi professionali di procedura, oltre IVA e CPA, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Parte resistente, regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. In via preliminare occorre osservare come la domanda sia procedibile risultando esperito il tentativo di mediazione svolto da parte ricorrente ai sensi dell'art. 46 della legge 203/1982. Invero in atti si rinviene sia una raccomandata ricevuta in data 10 maggio 2024 , che il verbale della conciliazione tentata in data 7 gennaio 2025 con esito negativo. Venendo al merito della controversa, osserva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termi- ne di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimen- to della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento cfr Cas- sazione Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001. Ebbene, dall'esame dei documenti versati emerge il contratto di affitto, stipulato dal- le parti in data 10 novembre 2016 innanzi alle organizzazioni di categoria, con cui il ricorrente ha concesso in affitto il fondo in esame al resistente, pattuendo il paga- mento di un canone annuo di Euro 100,00 annui. La prova del titolo in base al quale il ricorrente ha agito può, quindi, dirsi raggiunta. Ciò detto, l'omesso ingiustificato pagamento delle annate agrarie dal 2017 al 2021, quale fatto imputabile ex art. 1218 c.c., configura il grave inadempimento contrattua- le. Sul punto, si deve, infatti, ricordare che ai sensi dell'art. 5 II comma della legge 203 del 1982, la richiesta di risoluzione è ammissibile per il mancato pagamento del canone di locazione e, ai sensi del successivo quarto comma La morosità del con- duttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. La domanda di risoluzione e di rilascio del fondo meglio descritto ed indicato nell'atto introduttivo è quindi fondata e meritevole di accoglimento.
3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda pro- posta, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di Parte_3
2) Accoglie la domanda;
3) Dichiara risolto per fatto e colpa del resistente il contratto di affitto agrario
4) Ordina alla resistente il rilascio immediato del fondo libero da cose e persone
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio, liqui- date in Euro 130,00 per spese vive ed Euro 994,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore di- chiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr.Diego Dinardo) (dr. Giovanni D'Onofrio)
4
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Collegio composto dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Diego Dinardo Giudice est.
Dott. Maria Del Prete Giudice
Merenda Biagio Geom.
Stanca Parte_1
sono comparsi: avv.to IANNIELLO ALBERTO per Controparte_1
si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento,
[...] con distrazione
Il Collegio
Preso atto si ritira in camera di consiglio
E' verbale.
Il Presidente
dott. Giovanni d'Onofrio
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione specializzata agraria, all'udienza del 25 settembre 2025 , riunito nelle persone dei seguenti componenti:
dr.Giovanni D'Onofrio Presidente dr.Diego Dinardo Giudice rel. dr.ssa Maria Del Prete Giudice
Merenda Biagio Geom.
Stanca Parte_1
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°1028 del RG/2025, avente ad oggetto: azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
TRA L' , con Parte_2 sede in Piazza Landolfo,1 (C.F. ), in persona del legale rapp.te Pt_2 P.IVA_1
p.t. Rev. Pietro Catucci, (C.F. ), rappresentato e difeso, per C.F._1 procura in atti, dall'avv. Alberto Ianniello (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso in Caserta, Piazza Vanvitelli, 4/D;
RICORRENTE
E
Parte_3
RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19.02.2025, l' Controparte_2
premesso di aver concesso in affitto a
[...] Parte_3
i seguenti fondi agricoli di natura seminativo di sua proprietà: fondo sito
[...] in agro di S. Maria C.V., loc. fondo agricolo sito in agro di Vitulazio, f. 7 p.lla 144, zona A, giusta contratto di affitto regolarmente registrato del 10.11.2016, stipulato ai sensi dell'art.45 L.203/1982, ha dedotto che il resistente non ha adempiuto non ha provveduto al pagamento del canone di affitto per le annate agrarie 2021, 2022,
2023 e 2024 per l'importo complessivo di €. 410,00, nonostante il sollecito e succes- siva contestazione e messa in mora trasmessa con lettera racc.a.r. in data 10 maggio
2024. 2
L'istante ha anche dedotto di aver contestato la mora all'affittuario e aver richiesto la conciliazione all'UOD-Servizio territoriale provinciale di Caserta, ritualmente svol- tosi in data 7/1/2025 con esito negativo. Tanto premesso l'istante ha concluso chiedendo: visto il grave inadempimento dell'affittuario ( ), Via Mi- Parte_3 C.F._3 celi II Traversa, 12, 81041 Vitulazio (CE) dichiarare la risoluzione del contratto di affitto del fondo dettagliatamente indicato in premessa e ordinare all'affittuario il rilascio del predetto fondo in favore del ricorrente libero da persone e/o cose;
in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 c.p.c.;
-condannare il resistente al pagamento di spese e compensi professionali di procedura, oltre IVA e CPA, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Parte resistente, regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. In via preliminare occorre osservare come la domanda sia procedibile risultando esperito il tentativo di mediazione svolto da parte ricorrente ai sensi dell'art. 46 della legge 203/1982. Invero in atti si rinviene sia una raccomandata ricevuta in data 10 maggio 2024 , che il verbale della conciliazione tentata in data 7 gennaio 2025 con esito negativo. Venendo al merito della controversa, osserva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termi- ne di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimen- to della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento cfr Cas- sazione Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 30/10/2001. Ebbene, dall'esame dei documenti versati emerge il contratto di affitto, stipulato dal- le parti in data 10 novembre 2016 innanzi alle organizzazioni di categoria, con cui il ricorrente ha concesso in affitto il fondo in esame al resistente, pattuendo il paga- mento di un canone annuo di Euro 100,00 annui. La prova del titolo in base al quale il ricorrente ha agito può, quindi, dirsi raggiunta. Ciò detto, l'omesso ingiustificato pagamento delle annate agrarie dal 2017 al 2021, quale fatto imputabile ex art. 1218 c.c., configura il grave inadempimento contrattua- le. Sul punto, si deve, infatti, ricordare che ai sensi dell'art. 5 II comma della legge 203 del 1982, la richiesta di risoluzione è ammissibile per il mancato pagamento del canone di locazione e, ai sensi del successivo quarto comma La morosità del con- duttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. La domanda di risoluzione e di rilascio del fondo meglio descritto ed indicato nell'atto introduttivo è quindi fondata e meritevole di accoglimento.
3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda pro- posta, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di Parte_3
2) Accoglie la domanda;
3) Dichiara risolto per fatto e colpa del resistente il contratto di affitto agrario
4) Ordina alla resistente il rilascio immediato del fondo libero da cose e persone
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite del giudizio, liqui- date in Euro 130,00 per spese vive ed Euro 994,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore di- chiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr.Diego Dinardo) (dr. Giovanni D'Onofrio)
4