Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
Oggetto: “Scioglimento ha pronunciato la seguente del matrimonio”. S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1323/2024R.G. V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
(cod. fisc. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Magda Nicoletta Naggar Civallero presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Ingrid Lapiccirella presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
“- quanto agli aspetti personali ed economici i sigg. e convengono quanto segue: Pt_1 CP_1
1. I genitori si impegnano a salvaguardare il ruolo genitoriale nei confronti dei figli;
2. i figli ed in particolare , oggi ancora minorenne, continueranno a vivere insieme alla madre Per_1
nella casa familiare, ove manterranno la residenza anagrafica;
3. La proprietà della casa familiare, sita in Settimo Torinese (TO), Via Galileo Ferraris n. 14, inizialmente rilasciata dal IG. , asportando i propri effetti personali, è stata trasferita in data CP_1
23.3.2023, insieme a tutte le pertinenze compresi di due garage, in capo alla IG.ra , che ne Pt_1
è diventata proprietaria esclusiva. Il signor ha già rilasciato il box numero 13 di cui alla CP_1 clausola n. 11 dell'accordo di separazione;
4. il figlio , ancora minorenne, resta affidato ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione principale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5. i tempi di permanenza presso il padre verranno gestiti dai genitori secondo la disponibilità lavorativa del padre e il gradimento del minore, impegnandosi entrambi a collaborare per raggiungere accordi puntuali sull'organizzazione delle festività e delle vacanze. I genitori si impegnano a mantenere aggiornato il calendario di visita del padre e ad agevolare il pernottamento dei figli nel fine settimana, presso il genitore al quale compete, in considerazione del fatto che la casa del padre è stata organizzata in modo da consentire il pernottamento di entrambi i figli;
6. salvo diverso accordo il padre trascorrerà con un fine settimana alternato e due sere alla Per_1
settimana per la cena (martedì e giovedì), con eventuale pernottamento, ove gradito al minore;
7. i genitori riconoscono altresì i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di permanenza del minore presso il padre:
a. metà delle vacanze scolastiche natalizie: negli anni pari dal 23 al 30 dicembre e negli anni dispari dal 31 dicembre al 6 gennaio;
b. le vacanze pasquali ad anni alterni: negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre;
c. durante le vacanze estive, un periodo paritario per entrambi i genitori, tenuto conto delle rispettive esigenze ed impegni, con corrispondente sospensione del calendario di visita ordinario, un periodo da concordare tra i genitori ogni anno entro il 31 maggio. In assenza di accordo, dall'1 al 15 di agosto con il padre negli anni pari e dal 16 al 31 negli anni dispari;
8. il IG. contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla IG.ra l'importo CP_1 Pt_1 mensile, complessivo di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità. L'esecuzione dello stesso avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio e pertanto dal corrispondente mese dell'anno successivo decorrerà
l'aggiornamento automatico Istat;
9. L'assegno Unico Universale sarà interamente percepito dalla IG.ra . I figli saranno Pt_1
fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti danno atto che, con il compimento del ventunesimo anno di età l'assegno unico universale relativo a verrà revocato Per_2
ex lege;
10. le spese straordinarie verranno suddivise nella misura di 70% a carico del IG. e 30% a CP_1 carico della IG.ra e verranno individuate e regolamentate facendo espresso riferimento al Pt_1
Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea e rimborsate con cadenza mensile al genitore che le avrà integralmente anticipate, previa esibizione del relativo giustificativo, ovvero verranno sostenute direttamente pro-quota da ciascun genitore, con conguagli trimestrali.
11. La proprietà dell'auto BMW, targata FM421YL, intestata al IG. , è stata trasferita in capo CP_1 alla IG.ra mentre l'auto Zoe targata GD075AJ, intestata al marito, resterà in uso a Pt_1 Per_2
con spese relative a carico del IG. , comprensive di assicurazione e bollo;
CP_1
12. i coniugi dichiarano che con l'esecuzione di quanto qui convenuto avranno integralmente regolato i propri rapporti economici ed ogni altra questione di carattere patrimoniale e nulla avranno più a pretendere reciprocamente.
Ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore i quali hanno dichiarato di rinunciare alla solidarietà professionale ex art. 13, co. 8, L. prof.
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
D e hanno contratto matrimonio con rito civile in Baldissero Parte_1 CP_1
Torinese in data 29.9.2002 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto
Comune (atto n. 2, Parte I).
Dalla unione è nata prole: (n. il 4/3/2004) ed (n. il 27/8/2007). Per_2 Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data 12.1.2023, omologato con decreto in data 19.1.2023 dal Tribunale di Ivrea.
Con ricorso iscritto in data 4.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del giorno 22.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, rassegnando le conclusioni definitive (in modifica rispetto a quelle rassegnate in ricorso).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 23.1.2025 e veniva trasmessa al P.M. per il suo parere.
Il Pubblico Ministero, in data 3.3.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole nonché in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse della prole e delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncialo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Baldissero in data 29.9.2002, i cui estremi sono precisati in narrativa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Baldissero Torinese di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025.
IL GIUDICE rel./est.
Alessandro Scialabba