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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/04/2024, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 77/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, residente in [...]CP_1
(C.F. ), residente in C.F._2 Controparte_2
NA (C.F. ) e C.F._3 Parte_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. (C.F. ) ed Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, sito in Catanzaro alla Via A. Turco n. 18.
- attori in riassunzione e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.
, elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_4 centrale dell'Avvocatura Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna (cod. fisc. C.F._5
dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale
[...] alle liti per Notar da Catanzaro, Rep. n. Persona_1
163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022 e di Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, di nomina.
-convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: “si riportano integralmente alle deduzioni ed alle richieste già svolte in atti, rigettata ogni contraria eccezione e richiesta, chiedono, quindi, che l'On.le Corte voglia trattenere la causa in decisione precisandosi in questa sede le conclusioni stesse con il richiamo integrale di quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione del presente grado di giudizio dell'8 gennaio 2020, con concessione dei termini ex art 190 cpc. Si chiede anche la condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio (giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello rg. n. 2376/2106; del giudizio di Cassazione rg. n. 16088/2018 e del presente giudizio di riassunzione) in quanto il Supremo Collegio ha rimesso a questa On.le Corte la relativa liquidazione del presente giudizio, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per la convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di codesta ecc.ma Corte d'Appello, relativa al giudizio di appello portante n. 2377/2016 RG e definito con l'impugnata sentenza n. 213/2018, nel merito, in applicazione dell'invocato principio di diritto di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28151 del 5 giugno 2019, rigettare ogni domanda proposta dagli odierni appellanti in riassunzione in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto. Solo in subordine, sempre in applicazione dell'invocato principio di diritto di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28151 del 5 giugno 2019, dichiarare l'infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum debeatur, sia con riferimento alla quantificazione degli interessi effettivamente dovuti, ovvero al netto degli interessi già corrisposti nella misura legale;
sia con riferimento alla decorrenza iniziale che al momento
pag. 2/7 dell'effettivo soddisfo, già intervenuto per come in atti riportato. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato alla CP_3
in data 25 ottobre 2011, i ricorrenti esponevano che,
[...] con delibera di G.R. n. 288/2002 veniva loro affidato l'incarico di verificare la situazione debitoria del
[...]
tentando Controparte_5 altresì di addivenire a definizioni transattive delle accertate pendenze debitorie;
a tal fine, in data 18 ottobre 2002, veniva stipulata la convenzione tra la ed i ricorrenti;
nella CP_3 suddetta convenzione, veniva indicato il compenso fisso e quello premiale, per effetti delle posizioni debitorie eventualmente definite;
a seguito del mancato pagamento dei compensi maturati, i ricorrenti erano costretti ad adire in via monitoria il Tribunale al fine di ottenere il solo compenso fisso e nel limite contrattuale;
la relativa opposizione a CP_5 proposta dalla veniva rigettata dal Tribunale Controparte_3 con sentenza n. 315 del 9 febbraio 2010. I ricorrenti proponevano una successiva domanda, nelle forme del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., per ottenere la condanna della al pagamento del compenso Controparte_3 premiale, nonché dell'adeguamento al minimo tariffario inderogabile per il professionista avvocato del credito già ottenuto con il precedente giudizio, sopra indicato. Chiedevano, pertanto, la condanna della CP_3
al pagamento della ulteriore rispettiva somma di €
[...]
287.749,86 (per e ), nonché di € 143.874,93 (per Pt_1 Pt_2
e , a titolo di compenso premiale CP_1 CP_2 contrattualmente previsto, nonché di € 422.025,24 (per
) a titolo di adeguamento del compenso ai minimi Pt_2 tariffari inderogabili, in forza del rapporto contrattuale sopra meglio specificato, oltre accessori come indicati in atti. Si costituiva la in data 9 gennaio Controparte_3
2012, eccependo l'improcedibilità della domanda secondo le disposizioni del rito sommario di cognizione, introdotto con la pag. 3/7 legge n. 69/09, nonché la totale infondatezza nel merito del ricorso, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Con ordinanza del 22 febbraio 2012, il Tribunale di Catanzaro dichiarava l'improponibilità della domanda per violazione del principio del divieto di frazionamento del credito in via processuale. Avverso tale ordinanza veniva proposto appello, ma la Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. III, con sentenza n. 507/14 del 4 aprile 2014 confermava la pronuncia di improponibilità, resa in primo grado, accogliendo l'appello limitatamente al riparto delle spese. Gli istanti proponevano ricorso in sede di legittimità che veniva accolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22574 del 14 settembre 2016, rinviando il giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, innanzi a cui veniva riassunto e definito con la sentenza n. 213/2018 che condannava la al pagamento delle Controparte_3 somme dovute in forza dei compensi premiali (euro 287.749,86 pro capite per e , euro 143.874,93 Pt_1 Pt_2 sempre pro capite, per e , confermando nel CP_1 CP_2 resto l'impugnata ordinanza. Avverso detta sentenza veniva proposto nuovo ricorso per cassazione, nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di condanna della al pagamento sia degli Controparte_3 interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 con decorrenza dal 30.6.2004, sia degli interessi anatocistici, su specifica domanda dell'avv.to . Pt_2
La Suprema Corte, con ordinanza n. 28151 del 5.6.2018 accoglieva l'unico motivo, per violazione di legge, in relazione alla spettanza degli interessi moratori, affermando che l'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002, riguardo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale, spettando al giudice, al fine di poter riconoscere tali interessi, verificare – come prescritto dall'art. 3 del richiamato decreto – che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
pag. 4/7 La pertanto cassava l'impugnata Org_1 sentenza e rinviava nuovamente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello. Riassunto il giudizio, all'udienza del 4.12.2023 la causa passava in decisione, con i termini di legge per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente osservare che la seconda sentenza emessa dalla Corte d'Appello, 23.1.2018, pubblicata il successivo giorno 31 è stata cassata dalla Suprema Corte in limitato riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo al tema degli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento. Nelle conclusioni dell'atto di riassunzione si fa chiaro riferimento alla richiesta di condanna al pagamento di ciascuno degli appellanti sulla somma capitale già riconosciuta a ciascuno di loro con la sentenza n. 213/2018 con decorrenza dal 30.6.2004 (in sede di precisazioni diversamente indicata) “già statuita nella sentenza ed a calcolo sino al soddisfo”, facendo più volte riferimenti al passaggio in giudicato dei capi della decisione non impugnati. Dunque, la sentenza emessa resta intatta per quanto concerne l'attribuzione dei sorti capitali e la condanna alle spese della relativa fase, ivi comprese quelle relative al precedente passaggio avanti al giudice di legittimità.
La decisione della Suprema Corte non appare innovativa rispetto ai temi di causa. Nel ritenere fondato il motivo di ricorso sulla applicabilità del regime degli interessi anche ai contratti d'opera professionale tra professionisti ed ente pubblico territoriale, la Corte ha riservato al giudice del merito – e quindi alla parte onerata – la sola possibilità di verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sono dovuti senza che sia necessaria la costituzione in mora dalla scadenza per il termine di pagamento, quindi dal momento della scadenza del termine di pagamento e dalla esigibilità del credito;
nel pag. 5/7 caso di specie, per come riconosciuto con declaratoria passata in cosa giudicata della Corte d'Appello con sentenza n. 213/2018, a far data dal 17.7.2004 (data dell'accettazione ed approvazione da parte della giunta regionale del lavoro svolto dai professionisti, per come specificato da ultimo nella memoria di replica). Alla stregua del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte non può revocarsi in dubbio che debba essere riconosciuto agli appellanti in riassunzione il diritto a percepire gli interessi a calcolo sulle somme capitali loro rispettivamente riconosciute per compensi professionali con decorrenza dal 17.7.2004 sino al soddisfo, non avendo la regione eccepito alcun giustificato motivo ad essa non imputabile per il mancato esatto adempimento della sua prestazione e non potendosi in alcun modo ritenere che il ritardo nel pagamento degli interessi nella completa misura dovuta trovi il momento di iniziale decorrenza nella sentenza intermedia della Corte d'appello n. 213/2018, oggetto di annullamento in cassazione.
è da considerarsi soccombente e va Controparte_3 pertanto condannata al pagamento delle spese della presente fase di rinvio, liquidate - per la limitata questione di diritto affrontata - in euro 10.059,60, oltre accessori di legge (competenza della Corte di Appello, valore della causa fino a 520.000 euro, fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, parametri medi, ridotti ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale vigente) e a quelle sostenute nella seconda fase di legittimità, liquidate in euro 5.386,50, oltre accessori di legge (competenza della Suprema Corte, valore della causa fino a 520.000 euro, fase di studio, introduttiva e decisoria, parametri medi, ridotti ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale), risultando già liquidate quelle relative al primo ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da Parte_1
pag. 6/7 , e a seguito CP_1 Controparte_2 Parte_2 della cassazione della sentenza di questa Corte n. 213/2018 del 31.1.2018, avvenuta con ordinanza n. 28151/2019 della Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ferme restando le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 213/2918, condanna la al pagamento in Controparte_3 favore di e di , dedotti Parte_1 Parte_2 eventuali importi già corrisposti al saggio legale, degli interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, dovuti dal 17.7.2004 sino al soddisfo, da calcolare sulla somma capitale di euro 287.749,86 già riconosciuta a ciascuno di loro, e a calcolo sulla somma capitale di euro 143.874,93 già riconosciuta a e;
CP_1 Controparte_2
- condanna la al pagamento delle Controparte_3 spese sostenute dagli attori in riassunzione nella presente fase di rinvio liquidate in euro 10.059,60, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cassa come per legge;
- condanna la al pagamento delle Controparte_3 spese sostenute dagli attori in riassunzione nella seconda fase dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione liquidate in euro 5.386,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cassa come per legge.
- dispone che il versamento delle spese di causa sia distratto in favore dell'avv.to , dichiaratosi Pt_2 antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7
Corte di Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 77/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, residente in [...]CP_1
(C.F. ), residente in C.F._2 Controparte_2
NA (C.F. ) e C.F._3 Parte_2
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 dall'Avv. (C.F. ) ed Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, sito in Catanzaro alla Via A. Turco n. 18.
- attori in riassunzione e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.
, elettivamente domiciliato presso la sede Controparte_4 centrale dell'Avvocatura Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Manna (cod. fisc. C.F._5
dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale
[...] alle liti per Notar da Catanzaro, Rep. n. Persona_1
163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022 e di Decreto del Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, di nomina.
-convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: “si riportano integralmente alle deduzioni ed alle richieste già svolte in atti, rigettata ogni contraria eccezione e richiesta, chiedono, quindi, che l'On.le Corte voglia trattenere la causa in decisione precisandosi in questa sede le conclusioni stesse con il richiamo integrale di quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione del presente grado di giudizio dell'8 gennaio 2020, con concessione dei termini ex art 190 cpc. Si chiede anche la condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio (giudizio di riassunzione dinnanzi alla Corte di Appello rg. n. 2376/2106; del giudizio di Cassazione rg. n. 16088/2018 e del presente giudizio di riassunzione) in quanto il Supremo Collegio ha rimesso a questa On.le Corte la relativa liquidazione del presente giudizio, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Per la convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di codesta ecc.ma Corte d'Appello, relativa al giudizio di appello portante n. 2377/2016 RG e definito con l'impugnata sentenza n. 213/2018, nel merito, in applicazione dell'invocato principio di diritto di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28151 del 5 giugno 2019, rigettare ogni domanda proposta dagli odierni appellanti in riassunzione in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto. Solo in subordine, sempre in applicazione dell'invocato principio di diritto di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28151 del 5 giugno 2019, dichiarare l'infondatezza della pretesa sotto il profilo del quantum debeatur, sia con riferimento alla quantificazione degli interessi effettivamente dovuti, ovvero al netto degli interessi già corrisposti nella misura legale;
sia con riferimento alla decorrenza iniziale che al momento
pag. 2/7 dell'effettivo soddisfo, già intervenuto per come in atti riportato. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato alla CP_3
in data 25 ottobre 2011, i ricorrenti esponevano che,
[...] con delibera di G.R. n. 288/2002 veniva loro affidato l'incarico di verificare la situazione debitoria del
[...]
tentando Controparte_5 altresì di addivenire a definizioni transattive delle accertate pendenze debitorie;
a tal fine, in data 18 ottobre 2002, veniva stipulata la convenzione tra la ed i ricorrenti;
nella CP_3 suddetta convenzione, veniva indicato il compenso fisso e quello premiale, per effetti delle posizioni debitorie eventualmente definite;
a seguito del mancato pagamento dei compensi maturati, i ricorrenti erano costretti ad adire in via monitoria il Tribunale al fine di ottenere il solo compenso fisso e nel limite contrattuale;
la relativa opposizione a CP_5 proposta dalla veniva rigettata dal Tribunale Controparte_3 con sentenza n. 315 del 9 febbraio 2010. I ricorrenti proponevano una successiva domanda, nelle forme del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., per ottenere la condanna della al pagamento del compenso Controparte_3 premiale, nonché dell'adeguamento al minimo tariffario inderogabile per il professionista avvocato del credito già ottenuto con il precedente giudizio, sopra indicato. Chiedevano, pertanto, la condanna della CP_3
al pagamento della ulteriore rispettiva somma di €
[...]
287.749,86 (per e ), nonché di € 143.874,93 (per Pt_1 Pt_2
e , a titolo di compenso premiale CP_1 CP_2 contrattualmente previsto, nonché di € 422.025,24 (per
) a titolo di adeguamento del compenso ai minimi Pt_2 tariffari inderogabili, in forza del rapporto contrattuale sopra meglio specificato, oltre accessori come indicati in atti. Si costituiva la in data 9 gennaio Controparte_3
2012, eccependo l'improcedibilità della domanda secondo le disposizioni del rito sommario di cognizione, introdotto con la pag. 3/7 legge n. 69/09, nonché la totale infondatezza nel merito del ricorso, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum. Con ordinanza del 22 febbraio 2012, il Tribunale di Catanzaro dichiarava l'improponibilità della domanda per violazione del principio del divieto di frazionamento del credito in via processuale. Avverso tale ordinanza veniva proposto appello, ma la Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. III, con sentenza n. 507/14 del 4 aprile 2014 confermava la pronuncia di improponibilità, resa in primo grado, accogliendo l'appello limitatamente al riparto delle spese. Gli istanti proponevano ricorso in sede di legittimità che veniva accolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22574 del 14 settembre 2016, rinviando il giudizio innanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, innanzi a cui veniva riassunto e definito con la sentenza n. 213/2018 che condannava la al pagamento delle Controparte_3 somme dovute in forza dei compensi premiali (euro 287.749,86 pro capite per e , euro 143.874,93 Pt_1 Pt_2 sempre pro capite, per e , confermando nel CP_1 CP_2 resto l'impugnata ordinanza. Avverso detta sentenza veniva proposto nuovo ricorso per cassazione, nella parte in cui veniva rigettata la richiesta di condanna della al pagamento sia degli Controparte_3 interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 con decorrenza dal 30.6.2004, sia degli interessi anatocistici, su specifica domanda dell'avv.to . Pt_2
La Suprema Corte, con ordinanza n. 28151 del 5.6.2018 accoglieva l'unico motivo, per violazione di legge, in relazione alla spettanza degli interessi moratori, affermando che l'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002, riguardo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale, spettando al giudice, al fine di poter riconoscere tali interessi, verificare – come prescritto dall'art. 3 del richiamato decreto – che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
pag. 4/7 La pertanto cassava l'impugnata Org_1 sentenza e rinviava nuovamente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello. Riassunto il giudizio, all'udienza del 4.12.2023 la causa passava in decisione, con i termini di legge per gli scritti difensivi finali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente osservare che la seconda sentenza emessa dalla Corte d'Appello, 23.1.2018, pubblicata il successivo giorno 31 è stata cassata dalla Suprema Corte in limitato riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo al tema degli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento. Nelle conclusioni dell'atto di riassunzione si fa chiaro riferimento alla richiesta di condanna al pagamento di ciascuno degli appellanti sulla somma capitale già riconosciuta a ciascuno di loro con la sentenza n. 213/2018 con decorrenza dal 30.6.2004 (in sede di precisazioni diversamente indicata) “già statuita nella sentenza ed a calcolo sino al soddisfo”, facendo più volte riferimenti al passaggio in giudicato dei capi della decisione non impugnati. Dunque, la sentenza emessa resta intatta per quanto concerne l'attribuzione dei sorti capitali e la condanna alle spese della relativa fase, ivi comprese quelle relative al precedente passaggio avanti al giudice di legittimità.
La decisione della Suprema Corte non appare innovativa rispetto ai temi di causa. Nel ritenere fondato il motivo di ricorso sulla applicabilità del regime degli interessi anche ai contratti d'opera professionale tra professionisti ed ente pubblico territoriale, la Corte ha riservato al giudice del merito – e quindi alla parte onerata – la sola possibilità di verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. Gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sono dovuti senza che sia necessaria la costituzione in mora dalla scadenza per il termine di pagamento, quindi dal momento della scadenza del termine di pagamento e dalla esigibilità del credito;
nel pag. 5/7 caso di specie, per come riconosciuto con declaratoria passata in cosa giudicata della Corte d'Appello con sentenza n. 213/2018, a far data dal 17.7.2004 (data dell'accettazione ed approvazione da parte della giunta regionale del lavoro svolto dai professionisti, per come specificato da ultimo nella memoria di replica). Alla stregua del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte non può revocarsi in dubbio che debba essere riconosciuto agli appellanti in riassunzione il diritto a percepire gli interessi a calcolo sulle somme capitali loro rispettivamente riconosciute per compensi professionali con decorrenza dal 17.7.2004 sino al soddisfo, non avendo la regione eccepito alcun giustificato motivo ad essa non imputabile per il mancato esatto adempimento della sua prestazione e non potendosi in alcun modo ritenere che il ritardo nel pagamento degli interessi nella completa misura dovuta trovi il momento di iniziale decorrenza nella sentenza intermedia della Corte d'appello n. 213/2018, oggetto di annullamento in cassazione.
è da considerarsi soccombente e va Controparte_3 pertanto condannata al pagamento delle spese della presente fase di rinvio, liquidate - per la limitata questione di diritto affrontata - in euro 10.059,60, oltre accessori di legge (competenza della Corte di Appello, valore della causa fino a 520.000 euro, fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, parametri medi, ridotti ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale vigente) e a quelle sostenute nella seconda fase di legittimità, liquidate in euro 5.386,50, oltre accessori di legge (competenza della Suprema Corte, valore della causa fino a 520.000 euro, fase di studio, introduttiva e decisoria, parametri medi, ridotti ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale), risultando già liquidate quelle relative al primo ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da Parte_1
pag. 6/7 , e a seguito CP_1 Controparte_2 Parte_2 della cassazione della sentenza di questa Corte n. 213/2018 del 31.1.2018, avvenuta con ordinanza n. 28151/2019 della Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ferme restando le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 213/2918, condanna la al pagamento in Controparte_3 favore di e di , dedotti Parte_1 Parte_2 eventuali importi già corrisposti al saggio legale, degli interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231 del 9.10.2002, dovuti dal 17.7.2004 sino al soddisfo, da calcolare sulla somma capitale di euro 287.749,86 già riconosciuta a ciascuno di loro, e a calcolo sulla somma capitale di euro 143.874,93 già riconosciuta a e;
CP_1 Controparte_2
- condanna la al pagamento delle Controparte_3 spese sostenute dagli attori in riassunzione nella presente fase di rinvio liquidate in euro 10.059,60, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cassa come per legge;
- condanna la al pagamento delle Controparte_3 spese sostenute dagli attori in riassunzione nella seconda fase dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione liquidate in euro 5.386,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cassa come per legge.
- dispone che il versamento delle spese di causa sia distratto in favore dell'avv.to , dichiaratosi Pt_2 antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 7/7