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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3139/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3134/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 TASSE AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 luglio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000643522000, notificato il 5 marzo 2022, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e
2013, deducendo che le sottostanti cartelle di pagamento non erano state mai notificate ed eccependo, quindi, la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 5 dicembre 2022 n. 3134/6/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali rilevando che era maturata la prescrizione stante la mancanza di prova riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è infondato.
Ed invero, costituiva (all'epoca della introduzione del giudizio antecedente alle più recenti modifiche normative) principio consolidato che il contribuente che impugni la cartella di pagamento, ancorché per questioni non attinenti alla sua notifica, avesse la facoltà di agire indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione ovvero, pur senza litisconsorzio necessario, nei confronti di entrambi.
Non sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva.
Non essendo stata riproposta alcuna altra questione, ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 233,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3134/6/22 resa in data 5 dicembre 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3139/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3134/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 28/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 TASSE AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 TASSE AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000643522000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 luglio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000643522000, notificato il 5 marzo 2022, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e
2013, deducendo che le sottostanti cartelle di pagamento non erano state mai notificate ed eccependo, quindi, la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 5 dicembre 2022 n. 3134/6/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali rilevando che era maturata la prescrizione stante la mancanza di prova riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è infondato.
Ed invero, costituiva (all'epoca della introduzione del giudizio antecedente alle più recenti modifiche normative) principio consolidato che il contribuente che impugni la cartella di pagamento, ancorché per questioni non attinenti alla sua notifica, avesse la facoltà di agire indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione ovvero, pur senza litisconsorzio necessario, nei confronti di entrambi.
Non sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva.
Non essendo stata riproposta alcuna altra questione, ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 233,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3134/6/22 resa in data 5 dicembre 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente