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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.234/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Stefano Caponetti del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Baglioni n.4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Battistelli, come da procura a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marco Gambuli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Corso
Vannucci n.10, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.441/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, esaminati gli atti e le risultanze istruttorie contenute nei procedimenti
RG. 6300/2017 – 3215/2019 e 3742/2020, riuniti per connessione sul petitum e causa petendi, rigettate le istanze di inammissibilità dell'appello dedotte da controparte con riferimento all'art. 342 cpc e l'ulteriore riferita al III° motivo a sostegno dell'impugnazione della sentenza di primo grado evocando l'art. 345 cpc, accogliere l'appello e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi n.1729/2017
e n. 1155/2020 – RG. 1875/2020. Per l'effetto, atteso l'inadempimento del Controparte_1 all'ordinanza emessa da questa Ecc.ma Corte il 23/2/2024 di accoglimento dell'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale n. 441/2023 – RG.
6300/2017, confermarla e condannare il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere la in persona del suo legale rappresentante, della Parte_1 somma di € 109.981,80 per sorte e spese di assistenza legale, corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza impugnata e attribuite dal Tribunale di Roma, nel procedimento Rg. 17973/2020 repertoriato a seguito di pignoramento presso terzi, con ordinanza del 24/07/2023, ed assegnazione al della somma di € 109.981,80 corrisposta dal terzo Aggregato 40 di Popoli, in Controparte_1
forza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa il 9/7/2021 da Tribunale per effetto della revoca della provvisoria esecuzione del D.I. 1155/2020. Condannare, per l'esito del processo, il
al pagamento delle spese di assistenza legale nel procedimento de quo, calcolate Controparte_1
sui parametri del D.M. 147/2022, oltre interessi e rivalutazione sulle somme citate.”
Per Consorzio Gescom:
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di cui all'atto di costituzione in appello e previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali effettuate ex adverso in occasione della costituzione nel presente giudizio di appello unitamente alla citazione, con conseguente espunzione di tali documenti dal fascicolo;
In via preliminare istruttoria, se ritenuto necessario in relazione alle difese dell'appellato, ammettere le prove richieste dal
in primo grado, domanda reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in Controparte_1
primo grado e nella comparsa di costituzione in appello;
Sempre in via preliminare, - dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto ex adverso;
- subordinatamente al rigetto della superiore domanda, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. il terzo motivo di gravame avverso.
Nel merito: - rigettare l'appello avverso con conferma della sentenza del Tribunale di Perugia n.
441/2023 pubbl. il 16/03/2023 (RG n. 6300/2017); - in ogni caso respingere tutte le domande avanzate dall'appellante in primo grado, ove ritenuto, anche sulla base di ragioni diverse da quelle utilizzate dal Giudice di primo grado. In ogni caso: - condannare controparte alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 23/2/2024 veniva sospesa l'esecutività provvisoria della sentenza impugnata.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 7/5/25 quando la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza n.441/23 con cui il Parte_1
Tribunale di Perugia aveva rigettato le sue due opposizioni (iscritte ai n.6300/17 e 3742/20 R.G. e riunite sin dal I grado) ad altrettanti decreti ingiuntivi richiesti dal con cui le era Controparte_1 stato intimato il pagamento, in favore di quest'ultimo, di alcuni ratei del compenso dovuto a CP_1
per aver espletato una serie di attività volte ad ottenere una commessa per lavori di ristrutturazione post-sismica poi affidati a tre società consorziate tra cui essa appellante;
quest'ultima aggiungeva che secondo essa si era obbligata al pagamento di tale compenso, assieme alle altre due società CP_1
(l'impresa Costruzioni e ristrutturazioni di LL AN & C SR e la con Controparte_2
scrittura privata in data 4/6/15, scrittura che aveva previsto nel complesso l'obbligazione di pagamento rateale a carico delle tre società consorziate, che si erano a ciò impegnate ciascuna in pari quota e tra loro comunque in solido, dell'importo totale di euro 220.000,00 a titolo di rimborso in favore del in relazione ad una serie di spese dallo stesso, al momento della stipula delle CP_1 predetta scrittura, “in parte sostenute ed in parte da sostenere”, come ivi previsto. Una delle due opposizioni a decreto ingiuntivo, peraltro, era stata già in precedenza riunita ad un terzo giudizio, intentato stavolta da essa con autonoma azione di accertamento in cui aveva chiesto in via Pt_1 principale darsi atto dell'inesigibilità dei crediti relativi ad alcune rate del predetto compenso già versate al in ragione dell'inadempienza di quest'ultimo ex art.2230 cc agli obblighi da esso CP_1 assunti e per l'effetto condannarlo a restituire i relativi importi pari ad euro 54.197,57 e, in subordine, dichiararsi la nullità della scrittura di cui sopra per mancanza, in relazione agli obblighi di pagamento a carico delle consorziate, di una causa che giustificasse tale attribuzione patrimoniale in favore di
. CP_1
L'appellante dava quindi atto che il Tribunale, pronunciandosi in ordine ai riuniti giudizi, aveva così statuito: “Rigetta le opposizioni;
- Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.200,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.”
Orbene deduceva, in particolare, la società con il primo motivo di appello che il Pt_1 CP_1
non aveva dimostrato di aver adempiuto alle attività che lo avrebbero legittimato a richiedere il rimborso delle spese ancora “da sostenere” al momento della sottoscrizione del contratto, in relazione alle quali pertanto non avrebbe potuto richiedere alcun rimborso laddove invece il Tribunale aveva accolto la sua domanda in assenza delle necessarie prove. Con il secondo motivo di appello, poi, la contestava al Tribunale di aver rigettato la domanda di nullità della scrittura qualificandola Pt_1
come proposta per illiceità ex art.1418, comma 1, cc o per errore, violenza o dolo a mente dell'art.1427 cc quando in realtà essa aveva dedotto tale nullità solo ai sensi della diversa Pt_1 fattispecie di cui all'art.1418, comma 2, cc laddove richiama l'art.1325 cc. in relazione alla necessaria sussistenza, nel contratto, del requisito della causa. Con il terzo motivo l'appellante si doleva infine del fatto che il primo Giudice non aveva esaminato la domanda con cui era stato dedotto l'inadempimento del alla scrittura intercorsa fra le parti ritenendo sic et simpliciter che il CP_1 credito da quest'ultimo vantato fosse – contrariamente al vero – liquido ed esigibile per effetto del riconoscimento di debito asseritamente effettuato nella scrittura dalle tre società consorziate, senza verificare se fosse dovuto l'intero importo indicato nella scrittura o solo una parte. Per tali motivi concludeva come sopra.
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art.342 cpc e l'inammissibilità del terzo motivo ivi articolato in quanto trattavasi di domanda nuova, non avendo mai in I grado la posto questioni in punto di quantum debeatur ed Pt_1 evidenziava l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza con i quali il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie della controparte, sulle quali, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa non aveva insistito;
analogamente erano passate in giudicato le statuizioni con cui il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie della Pt_1
Nel merito, poi, il deduceva l'infondatezza dell'appello osservando come correttamente il CP_1
Tribunale avesse riconosciuto che il proprio credito era stato concordato nella predetta scrittura privata del 4/6/15 e come alla luce di questa, regolarmente sottoscritta da entrambe le parti, lo stesso fosse certo, liquido ed esigibile, avendo del resto le società consorziate ampiamente conseguito il risultato utile della complessa attività da esso svolta dapprima ai fini del reperimento della commessa e poi nell'espletamento di tutte le successive pratiche tecniche e amministrative necessarie ai fini della stipula del contratto di appalto tra la committenza e, appunto, le consorziate tra cui l'odierna appellante. Né – aggiungeva parte appellata – avrebbe mai potuto configurarsi un suo inadempimento alle ulteriori specifiche obbligazioni previste a suo carico nelle clausole n.2, 5 e 7 del contratto, consistenti nel suo impegno ad intervenire, nella fase successiva all'avvio dei lavori oggetto di appalto, per supervisionare la regolare esecuzione degli stessi mettendo a disposizione se del caso la sua struttura tecnico-amministrativa, per manlevare le consorziate da eventuali responsabilità conseguenti a rivendicazioni da parte di terzi e a prestare ogni ulteriore collaborazione che si fosse resa necessaria: l'effettiva esecuzione di tali prestazioni ulteriori infatti, come osservato dal primo
Giudice, comunque non condizionavano il pagamento della somma fissata dalle parti nella scrittura in questione. Del resto – aggiungeva il – l'odierna appellante aveva già versato ben CP_1
39.324,26 euro prima di aver avviato le proprie iniziative giudiziali volte ad ottenere una declaratoria di nullità della scrittura del 4/6/15 e comunque un accertamento della non debenza di tali somme in ragione di pretesi inadempimento di esso . Per tutti i motivi indicati lo stesso concludeva CP_1
quindi come sopra.
Preliminarmente osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento delle opposizioni e la revoca dei D.I. in ragione della nullità dell'accordo su cui i crediti azionati dalla controparte si fonderebbero o comunque in ragione dell'asserita inesigibilità di esso a causa di pretesi inadempimenti del - sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime CP_1
violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Infondata è poi anche l'ulteriore eccezione preliminare con cui il ha dedotto CP_1
l'inammissibilità del terzo motivo di appello, volto ad ottenere un accertamento in ordine al quantum eventualmente dovuto dalla perché ciò configurerebbe una domanda nuova da questa non Pt_1
proposta in I grado: al riguardo deve però rilevarsi che una delle domande svolte innanzi al Tribunale dalla era quella diretta ad ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento della Pt_1
scrittura e di condanna del alle eventuali, conseguenti, restituzioni, domanda che conteneva CP_1
evidentemente in sé anche l'eventuale accertamento di un inadempimento parziale, anziché totale, con accertamento in merito alla non debenza, in tal caso, solo di una parte dell'importo fissato nella scrittura: questioni che inerivano dunque, sin dal I grado, i profili inerenti il quantum debeatur.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è però infondato.
Occorre partire dal tenore letterale degli accordi delle parti come trasfusi nella scrittura in data 4/6/15, almeno per quanto attiene alle clausole di interesse ai fini della risoluzione della presente controversia. Queste le premesse dell'accordo sottoscritto, da una parte, dalle tre società consorziate fra cui l'odierna appellante e, dall'altra, dal : “A) Premesso che il Parte_1 CP_1 CP_1 ha eseguito per conto delle consorziate in conformità allo scopo del e delle scelte
[...] CP_1
strategiche da questi operate indagini di mercato e rilievi in relazione alla ricerca di commesse di rilievo;
B) che in particolare la , a ciò espressamente autorizzata dalle consorziate, ha CP_1 provveduto, tra gli altri, ad aggiudicarsi i lavori di cui all'aggregato n.46 del Comune di Popoli con contratto stipulato il 10.12.2010 allegato al presente atto;
C) che tale assegnazione ha comportato per la ingenti spese inerenti consulenze e progettazioni varie espletate da professionisti e CP_1 società terze oltre che l'utilizzo costante ed il supporto operativo del proprio personale qualificato e della propria struttura organizzativa;
D) che alla data del 30 marzo 2015 risultano contabilizzati e verificati spese e oneri per consulenza pari all'importo di euro 220.000,00, in parte sostenuti ed in parte da sostenere;
E) che tali importi sono somme da restituire al in quanto sostenuti e/o CP_1
da sostenere in favore delle imprese consorziate e per lo scopo comune di ottenere la commessa di cui all'allegato contratto;
F) che a fronte delle iniziative avviate dal e delle attività CP_1
espletate le imprese consorziate si impegnano a partecipare ai costi sostenuti e/o da sostenere sin da ora dichiarandosi disponibili al rimborso delle stesse poiché come detto sostenute anche a loro vantaggio e previamente al tempo condivise”.
All'art.4 della scrittura era stato poi previsto che “Le imprese esecutrici
[...]
si impegnano ciascuna in pari Parte_2 Controparte_2
quota e tra loro comunque in solido al versamento in favore del della somma di Controparte_1
euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) sin da ora sottoscrivendo anche apposita delegazione di pagamento in favore del che ne curerà la notifica al Presidente dell'aggregato Controparte_1 quale committente principale” e al successivo art.6 era previsto che “Le imprese
[...]
nell'ottica della Parte_2 Controparte_2
collaborazione tra le consorziate e per motivi finanziari, provvederanno al pagamento della somma di euro 220.000,00 a mezzo acconti sui SAL che di volta in volta verranno pagati: nel dettaglio verrà pagato il 10% dello stato di avanzamento a decurtazione della somma dovuta in favore di CP_1 entro 5 giorni dall'incasso delle somme da parte delle consorziate;
”.
Orbene, si osserva anzitutto che non potrebbe certo configurarsi alcuna nullità della scrittura in esame per mancanza di causa dell'attribuzione dei 220.000,00 euro in favore del , risultando CP_1
specificate adeguatamente tutte le controprestazioni dello stesso in funzione delle quali era stato previsto tale compenso, controprestazioni consistite sia nelle “indagini di mercato e rilievi in relazione alla ricerca di commesse di rilievo” sia nell'avere il previamente sostenuto le CP_1
“spese inerenti consulenze e progettazioni varie espletate da professionisti e società terze oltre che
l'utilizzo costante ed il supporto operativo del proprio personale qualificato e della propria struttura organizzativa”; che poi tali attività e spese fossero state effettivamente svolte e sostenute dal è circostanza in buona parte pacifica ma anche documentata avendo l'odierno appellato CP_1 dedotto già dal I grado di avere sin dall'ottobre 2009 preso contatti con l'Aggregato n.46 del Comune di Popoli, che necessitava di rilevanti opere di riparazione danni e miglioramento sismico, provvedendo in data 17/12/10 a stipulare con quest'ultimo apposito contratto preliminare (cfr. all.4 alla comparsa costitutiva nel riunito proc. n.3742/20) nel quale si legge all'art.2 che CP_1
“L'impresa al fine di avanzare un'offerta economicamente vantaggiosa si riserva di verificare la fattibilità delle proposte, mediante approfondimenti da parte dei propri professionisti per ogni dettaglio, sia tecnico che amministrativo-giuridico, quali rilievo, riproduzione grafica, documentazione fotografica, stato di danneggiamento, stato di progetto con localizzazione degli interventi da eseguire, quantificazione attraverso computo metrico estimativo della consistenza dell'opera e dei costi per la sicurezza, relazione geologica con eventuali saggi, pratica sismica, pratica contributiva e tutte le altre eventuali, necessarie ed opportune procedure tecnico amministrative che possano necessitare ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e fino alla loro conclusione, logicamente sempre previa concertazione con il Progettista e D.L. che hanno effettuato la proposta progettuale”.
Gli allegati da 6 a 13 (cfr. in atti) della medesima comparsa costitutiva del dimostrano poi CP_1
come negli anni successivi lo stesso avesse continuamente tenuto via mail tutti i necessari contatti con i vari professionisti che stavano portando avanti le necessarie attività tecniche e legali, che aveva peraltro consentito alla committenza di accedere al contributo pubblico per i lavori di ristrutturazione post-sismica (cfr. all.17), di ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza (cfr. all.18) trattandosi di immobile sottoposto a vincolo architettonico, ciò che, pure, aveva consentito poi la stipula del contratto di appalto in favore della e delle altre consorziate: le quali, del resto – come osservato Pt_1
anche dal Tribunale – non avevano mai contestato che avesse posto in essere, per diversi CP_1 anni, tutte le attività tecniche e amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori in loro favore.
Ancora, verosimili oltre che documentate anche tutte le spese che il aveva dovuto sostenere CP_1
per il compenso dovuto in favore dei legali e notai che si erano occupati di tutti gli aspetti giuridici della commessa e della costituzione dell'ATI, della stesura del contratto di appalto, delle certificazioni inerenti il DURC, l'ISO e l'attestazione SOA, dei rapporti con le banche, etc. (cfr. allegati da 22 a 27 alla predetta comparsa costitutiva del in I grado). CP_1
Dunque il riconoscimento dell'obbligazione delle società consorziate relativamente al pagamento, in favore del , della somma di euro 220.000,00 rappresentava evidentemente il compenso di CP_1
tutte le complesse attività dallo stesso svolte al fine di consentire loro – attraverso la sostituzione a sé medesimo, appaltatore in base al contratto preliminare del 17/12/10, delle tre consorziate ai sensi dell'art.1406 cc in materia di cessione del contratto - la stipula del contratto di appalto con il predetto Aggregato del Comune di Popoli. Come sopra visto il tenore della scrittura del 4/6/15 era tale da indicare un importo complessivo ed onnicomprensivo in favore del , come emerge anzitutto CP_1
in ragione della mancata specificazione, in tale scrittura, dei singoli importi che – riferiti ciascuno a questa o quella attività compiuta da – avevano concorso, sommati, a raggiungere l'importo CP_1
finale indicato: tale indicazione onnicomprensiva, in altri termini, evidenzia in sostanza una quantificazione forfetaria determinata di comune accordo dalle parti e destinata a compensare e rimborsare il di tutto quanto fatto, o in parte ancora da fare, per acquisire la commessa ed CP_1 avviare l'appalto.
Sul punto risulta condivisibile quanto ritenuto in una precedente sentenza del Tribunale di Perugia
(cfr. sent. n.392/22 allegata in I grado alle note di trattazione scritta di parte in vista CP_1 dell'udienza del 14/6/22), pronunciatosi in merito ad un diverso giudizio instaurato contro il da parte della medesima in sede di opposizione ad altro decreto ingiuntivo azionato CP_1 Pt_1 da nei suoi confronti per il pagamento di un'altra tranche del compenso per cui è causa ma CP_1
sulla base delle medesime ragioni e, ovviamente, della medesima scrittura privata oggetto del presente giudizio: in quella sede il Giudice, condivisibilmente qualificando la scrittura in esame nella parte relativa all'obbligazione di pagamento in capo alle consorziate alla stregua di una ricognizione di debito, aveva evidenziato che “È noto, infatti, che una ricognizione di debito determina l'inversione dell'onere della prova, onerando chi voglia contestarne la validità di dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante. Ebbene, nella ricognizione di debito oggi all'esame si espone, quale titolo della pretesa, la restituzione di somme spese dal mandatario , che le avrebbe sostenute Controparte_1 per una determinata somma nell'interesse delle Consorziate. Orbene, il , in forza della CP_1 predetta scrittura è dispensato dal dimostrare giudizialmente l'esistenza del mandato e i costi che ha sopportato.”
Del resto il tenore della scrittura è chiaramente interpretabile, alla stregua dei principi di cui agli artt.1362 e 1363, come una ricognizione di debito: alla lett.D) delle premesse su citate, come si è visto le parti davano espressamente atto che le spese e oneri per consulenza “in parte sostenuti ed in parte da sostenere” dal , rispetto alle quali era stato quantificato il compenso onnicomprensivo CP_1 di euro 220.000,00, erano stati previamente “contabilizzati e verificati” dalle parti e tale ultima specificazione risulta riferita, appunto, sia alle spese già sostenute che a quelle da sostenere in seguito, ed era stata evidentemente proprio tale previa attività di contabilizzazione e verifica, effettuata di comune accordo, che consente a maggior ragione di qualificare l'obbligazione di pagamento della somma di euro 220.000,00 da parte delle consorziate come la ricognizione, titolata, di un debito accertato e concordato fra le parti: e la sussistenza di un espresso riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa, in virtù del quale spettava alla dimostrare che Pt_1
il non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, dimostrazione che però non è stata data. CP_1
Al riguardo non colgono nel segno nemmeno le argomentazioni della secondo cui in realtà il Pt_1
compenso complessivo di euro 220.000,00 era giustificato non solo dal rimborso degli oneri e delle spese sostenute e da sostenere già contabilizzati e verificati dalle parti ma anche dall'avvenuto adempimento, da parte del , agli ulteriori obblighi previsti a suo carico alle clausole n. n.2, CP_1
5 e 7 del contratto, consistenti – come sopra evidenziato - nel suo impegno ad intervenire, nella fase successiva all'avvio dei lavori oggetto di appalto, per supervisionare la regolare esecuzione degli stessi mettendo a disposizione se del caso la sua struttura tecnico-amministrativa, per manlevare le consorziate da eventuali responsabilità conseguenti a rivendicazioni da parte di terzi e a prestare ogni ulteriore collaborazione che si fosse resa necessaria. Orbene quanto all'attività di “supervisione” dell'appalto da parte di , la non ha mai allegato e dimostrato che la stessa non fosse CP_1 Pt_1
stata svolta, non avendo mai nemmeno dedotto quali, specifiche, attività di controllo fossero state omesse ed in relazione a quali esigenze o problematiche particolari il non avesse messo a CP_1
disposizione la propria struttura tecnico-amministrativa. Quanto poi agli obblighi di manleva la non ha allegato in alcun modo che nel corso dei lavori vi fossero state rivendicazioni di terzi Pt_1
rispetto alle quali avrebbe dovuto intervenire, sicché non si vede dove fosse, anche sotto tale CP_1
profilo, il suo inadempimento;
non risultano infine allegati nemmeno fatti o situazioni particolari rispetto ai quali si fosse posta la necessità di un'ulteriore collaborazione da parte di e questo CP_1 non l'avesse fornita.
Né potrebbe ritenersi che, non essendosi, dopo l'avvio dell'appalto, presentata l'esigenza di ulteriori interventi da parte del , questi allora non avrebbe potuto richiedere l'intero compenso cui CP_1
le consorziate si erano obbligate: come sopra osservato, infatti, la scrittura è interpretabile alla stregua di un riconoscimento di debito forfetariamente quantificato concordemente dalle parti anche in relazione a oneri che erano ancora da sostenere al momento della stipula ed anche in via meramente eventuale, dovendo comunque il mantenere a disposizione delle consorziate appaltatrici la CP_1
propria struttura, i propri tecnici, legali, etc. per il caso in cui si fossero realizzate in seguito le condizioni previste dalle citate clausole n.2, 5 e 7 dell'accordo. Del resto, ove le parti avessero inteso riconoscere, per gli oneri e le spese già sostenuti dal prima dell'avvio dei lavori (attività di CP_1
reperimento della commessa con correlative indagini di mercato, accordi con la committenza e poi rilievi tecnici, avvio e completamento di tutte le necessarie procedure amministrative, etc.) solo una parte del corrispettivo subordinando il pagamento dell'ulteriore parte alla condizione che, dopo l'avvio dei lavori, fosse effettivamente dovuto intervenire in relazione agli ulteriori obblighi CP_1
di cui alle indicate tre clausole dell'accordo, deve ragionevolmente ritenersi che le stese avrebbero quantificato separatamente, nell'ambito del complessivo importo di euro 220.000,00, da una parte gli importi corrispondenti al compenso dovuto in ordine alle attività già svolte dal , o magari CP_1 anche a quelle non ancora svolte ma sicuramente da svolgere in seguito e, dall'altra, l'ammontare dei compensi dovuti solo nel caso in cui avesse dovuto poi svolgere ulteriori attività (come la CP_1
manleva rispetto a possibili rivendicazioni di terzi o altre forme di collaborazione successivamente resesi necessarie): in altri termini la circostanza per cui nessuna distinzione degli importi dovuti in relazione a tali, diverse, situazioni era stata fatta in sede di stipula corrobora ancora una volta l'interpretazione per cui le consorziate si fossero assunte un'obbligazione incondizionata di pagamento dell'importo, forfetariamente determinato, di 220.00,00 euro.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.234/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Stefano Caponetti del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Baglioni n.4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Battistelli, come da procura a margine dell'atto di appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marco Gambuli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Corso
Vannucci n.10, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.441/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, esaminati gli atti e le risultanze istruttorie contenute nei procedimenti
RG. 6300/2017 – 3215/2019 e 3742/2020, riuniti per connessione sul petitum e causa petendi, rigettate le istanze di inammissibilità dell'appello dedotte da controparte con riferimento all'art. 342 cpc e l'ulteriore riferita al III° motivo a sostegno dell'impugnazione della sentenza di primo grado evocando l'art. 345 cpc, accogliere l'appello e, per l'effetto, revocare i decreti ingiuntivi n.1729/2017
e n. 1155/2020 – RG. 1875/2020. Per l'effetto, atteso l'inadempimento del Controparte_1 all'ordinanza emessa da questa Ecc.ma Corte il 23/2/2024 di accoglimento dell'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale n. 441/2023 – RG.
6300/2017, confermarla e condannare il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere la in persona del suo legale rappresentante, della Parte_1 somma di € 109.981,80 per sorte e spese di assistenza legale, corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza impugnata e attribuite dal Tribunale di Roma, nel procedimento Rg. 17973/2020 repertoriato a seguito di pignoramento presso terzi, con ordinanza del 24/07/2023, ed assegnazione al della somma di € 109.981,80 corrisposta dal terzo Aggregato 40 di Popoli, in Controparte_1
forza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa il 9/7/2021 da Tribunale per effetto della revoca della provvisoria esecuzione del D.I. 1155/2020. Condannare, per l'esito del processo, il
al pagamento delle spese di assistenza legale nel procedimento de quo, calcolate Controparte_1
sui parametri del D.M. 147/2022, oltre interessi e rivalutazione sulle somme citate.”
Per Consorzio Gescom:
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di cui all'atto di costituzione in appello e previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali effettuate ex adverso in occasione della costituzione nel presente giudizio di appello unitamente alla citazione, con conseguente espunzione di tali documenti dal fascicolo;
In via preliminare istruttoria, se ritenuto necessario in relazione alle difese dell'appellato, ammettere le prove richieste dal
in primo grado, domanda reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in Controparte_1
primo grado e nella comparsa di costituzione in appello;
Sempre in via preliminare, - dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto ex adverso;
- subordinatamente al rigetto della superiore domanda, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. il terzo motivo di gravame avverso.
Nel merito: - rigettare l'appello avverso con conferma della sentenza del Tribunale di Perugia n.
441/2023 pubbl. il 16/03/2023 (RG n. 6300/2017); - in ogni caso respingere tutte le domande avanzate dall'appellante in primo grado, ove ritenuto, anche sulla base di ragioni diverse da quelle utilizzate dal Giudice di primo grado. In ogni caso: - condannare controparte alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 23/2/2024 veniva sospesa l'esecutività provvisoria della sentenza impugnata.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 7/5/25 quando la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza n.441/23 con cui il Parte_1
Tribunale di Perugia aveva rigettato le sue due opposizioni (iscritte ai n.6300/17 e 3742/20 R.G. e riunite sin dal I grado) ad altrettanti decreti ingiuntivi richiesti dal con cui le era Controparte_1 stato intimato il pagamento, in favore di quest'ultimo, di alcuni ratei del compenso dovuto a CP_1
per aver espletato una serie di attività volte ad ottenere una commessa per lavori di ristrutturazione post-sismica poi affidati a tre società consorziate tra cui essa appellante;
quest'ultima aggiungeva che secondo essa si era obbligata al pagamento di tale compenso, assieme alle altre due società CP_1
(l'impresa Costruzioni e ristrutturazioni di LL AN & C SR e la con Controparte_2
scrittura privata in data 4/6/15, scrittura che aveva previsto nel complesso l'obbligazione di pagamento rateale a carico delle tre società consorziate, che si erano a ciò impegnate ciascuna in pari quota e tra loro comunque in solido, dell'importo totale di euro 220.000,00 a titolo di rimborso in favore del in relazione ad una serie di spese dallo stesso, al momento della stipula delle CP_1 predetta scrittura, “in parte sostenute ed in parte da sostenere”, come ivi previsto. Una delle due opposizioni a decreto ingiuntivo, peraltro, era stata già in precedenza riunita ad un terzo giudizio, intentato stavolta da essa con autonoma azione di accertamento in cui aveva chiesto in via Pt_1 principale darsi atto dell'inesigibilità dei crediti relativi ad alcune rate del predetto compenso già versate al in ragione dell'inadempienza di quest'ultimo ex art.2230 cc agli obblighi da esso CP_1 assunti e per l'effetto condannarlo a restituire i relativi importi pari ad euro 54.197,57 e, in subordine, dichiararsi la nullità della scrittura di cui sopra per mancanza, in relazione agli obblighi di pagamento a carico delle consorziate, di una causa che giustificasse tale attribuzione patrimoniale in favore di
. CP_1
L'appellante dava quindi atto che il Tribunale, pronunciandosi in ordine ai riuniti giudizi, aveva così statuito: “Rigetta le opposizioni;
- Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 9.200,00 oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.”
Orbene deduceva, in particolare, la società con il primo motivo di appello che il Pt_1 CP_1
non aveva dimostrato di aver adempiuto alle attività che lo avrebbero legittimato a richiedere il rimborso delle spese ancora “da sostenere” al momento della sottoscrizione del contratto, in relazione alle quali pertanto non avrebbe potuto richiedere alcun rimborso laddove invece il Tribunale aveva accolto la sua domanda in assenza delle necessarie prove. Con il secondo motivo di appello, poi, la contestava al Tribunale di aver rigettato la domanda di nullità della scrittura qualificandola Pt_1
come proposta per illiceità ex art.1418, comma 1, cc o per errore, violenza o dolo a mente dell'art.1427 cc quando in realtà essa aveva dedotto tale nullità solo ai sensi della diversa Pt_1 fattispecie di cui all'art.1418, comma 2, cc laddove richiama l'art.1325 cc. in relazione alla necessaria sussistenza, nel contratto, del requisito della causa. Con il terzo motivo l'appellante si doleva infine del fatto che il primo Giudice non aveva esaminato la domanda con cui era stato dedotto l'inadempimento del alla scrittura intercorsa fra le parti ritenendo sic et simpliciter che il CP_1 credito da quest'ultimo vantato fosse – contrariamente al vero – liquido ed esigibile per effetto del riconoscimento di debito asseritamente effettuato nella scrittura dalle tre società consorziate, senza verificare se fosse dovuto l'intero importo indicato nella scrittura o solo una parte. Per tali motivi concludeva come sopra.
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art.342 cpc e l'inammissibilità del terzo motivo ivi articolato in quanto trattavasi di domanda nuova, non avendo mai in I grado la posto questioni in punto di quantum debeatur ed Pt_1 evidenziava l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza con i quali il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie della controparte, sulle quali, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa non aveva insistito;
analogamente erano passate in giudicato le statuizioni con cui il Tribunale aveva rigettato le domande risarcitorie della Pt_1
Nel merito, poi, il deduceva l'infondatezza dell'appello osservando come correttamente il CP_1
Tribunale avesse riconosciuto che il proprio credito era stato concordato nella predetta scrittura privata del 4/6/15 e come alla luce di questa, regolarmente sottoscritta da entrambe le parti, lo stesso fosse certo, liquido ed esigibile, avendo del resto le società consorziate ampiamente conseguito il risultato utile della complessa attività da esso svolta dapprima ai fini del reperimento della commessa e poi nell'espletamento di tutte le successive pratiche tecniche e amministrative necessarie ai fini della stipula del contratto di appalto tra la committenza e, appunto, le consorziate tra cui l'odierna appellante. Né – aggiungeva parte appellata – avrebbe mai potuto configurarsi un suo inadempimento alle ulteriori specifiche obbligazioni previste a suo carico nelle clausole n.2, 5 e 7 del contratto, consistenti nel suo impegno ad intervenire, nella fase successiva all'avvio dei lavori oggetto di appalto, per supervisionare la regolare esecuzione degli stessi mettendo a disposizione se del caso la sua struttura tecnico-amministrativa, per manlevare le consorziate da eventuali responsabilità conseguenti a rivendicazioni da parte di terzi e a prestare ogni ulteriore collaborazione che si fosse resa necessaria: l'effettiva esecuzione di tali prestazioni ulteriori infatti, come osservato dal primo
Giudice, comunque non condizionavano il pagamento della somma fissata dalle parti nella scrittura in questione. Del resto – aggiungeva il – l'odierna appellante aveva già versato ben CP_1
39.324,26 euro prima di aver avviato le proprie iniziative giudiziali volte ad ottenere una declaratoria di nullità della scrittura del 4/6/15 e comunque un accertamento della non debenza di tali somme in ragione di pretesi inadempimento di esso . Per tutti i motivi indicati lo stesso concludeva CP_1
quindi come sopra.
Preliminarmente osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento delle opposizioni e la revoca dei D.I. in ragione della nullità dell'accordo su cui i crediti azionati dalla controparte si fonderebbero o comunque in ragione dell'asserita inesigibilità di esso a causa di pretesi inadempimenti del - sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime CP_1
violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Infondata è poi anche l'ulteriore eccezione preliminare con cui il ha dedotto CP_1
l'inammissibilità del terzo motivo di appello, volto ad ottenere un accertamento in ordine al quantum eventualmente dovuto dalla perché ciò configurerebbe una domanda nuova da questa non Pt_1
proposta in I grado: al riguardo deve però rilevarsi che una delle domande svolte innanzi al Tribunale dalla era quella diretta ad ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento della Pt_1
scrittura e di condanna del alle eventuali, conseguenti, restituzioni, domanda che conteneva CP_1
evidentemente in sé anche l'eventuale accertamento di un inadempimento parziale, anziché totale, con accertamento in merito alla non debenza, in tal caso, solo di una parte dell'importo fissato nella scrittura: questioni che inerivano dunque, sin dal I grado, i profili inerenti il quantum debeatur.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è però infondato.
Occorre partire dal tenore letterale degli accordi delle parti come trasfusi nella scrittura in data 4/6/15, almeno per quanto attiene alle clausole di interesse ai fini della risoluzione della presente controversia. Queste le premesse dell'accordo sottoscritto, da una parte, dalle tre società consorziate fra cui l'odierna appellante e, dall'altra, dal : “A) Premesso che il Parte_1 CP_1 CP_1 ha eseguito per conto delle consorziate in conformità allo scopo del e delle scelte
[...] CP_1
strategiche da questi operate indagini di mercato e rilievi in relazione alla ricerca di commesse di rilievo;
B) che in particolare la , a ciò espressamente autorizzata dalle consorziate, ha CP_1 provveduto, tra gli altri, ad aggiudicarsi i lavori di cui all'aggregato n.46 del Comune di Popoli con contratto stipulato il 10.12.2010 allegato al presente atto;
C) che tale assegnazione ha comportato per la ingenti spese inerenti consulenze e progettazioni varie espletate da professionisti e CP_1 società terze oltre che l'utilizzo costante ed il supporto operativo del proprio personale qualificato e della propria struttura organizzativa;
D) che alla data del 30 marzo 2015 risultano contabilizzati e verificati spese e oneri per consulenza pari all'importo di euro 220.000,00, in parte sostenuti ed in parte da sostenere;
E) che tali importi sono somme da restituire al in quanto sostenuti e/o CP_1
da sostenere in favore delle imprese consorziate e per lo scopo comune di ottenere la commessa di cui all'allegato contratto;
F) che a fronte delle iniziative avviate dal e delle attività CP_1
espletate le imprese consorziate si impegnano a partecipare ai costi sostenuti e/o da sostenere sin da ora dichiarandosi disponibili al rimborso delle stesse poiché come detto sostenute anche a loro vantaggio e previamente al tempo condivise”.
All'art.4 della scrittura era stato poi previsto che “Le imprese esecutrici
[...]
si impegnano ciascuna in pari Parte_2 Controparte_2
quota e tra loro comunque in solido al versamento in favore del della somma di Controparte_1
euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) sin da ora sottoscrivendo anche apposita delegazione di pagamento in favore del che ne curerà la notifica al Presidente dell'aggregato Controparte_1 quale committente principale” e al successivo art.6 era previsto che “Le imprese
[...]
nell'ottica della Parte_2 Controparte_2
collaborazione tra le consorziate e per motivi finanziari, provvederanno al pagamento della somma di euro 220.000,00 a mezzo acconti sui SAL che di volta in volta verranno pagati: nel dettaglio verrà pagato il 10% dello stato di avanzamento a decurtazione della somma dovuta in favore di CP_1 entro 5 giorni dall'incasso delle somme da parte delle consorziate;
”.
Orbene, si osserva anzitutto che non potrebbe certo configurarsi alcuna nullità della scrittura in esame per mancanza di causa dell'attribuzione dei 220.000,00 euro in favore del , risultando CP_1
specificate adeguatamente tutte le controprestazioni dello stesso in funzione delle quali era stato previsto tale compenso, controprestazioni consistite sia nelle “indagini di mercato e rilievi in relazione alla ricerca di commesse di rilievo” sia nell'avere il previamente sostenuto le CP_1
“spese inerenti consulenze e progettazioni varie espletate da professionisti e società terze oltre che
l'utilizzo costante ed il supporto operativo del proprio personale qualificato e della propria struttura organizzativa”; che poi tali attività e spese fossero state effettivamente svolte e sostenute dal è circostanza in buona parte pacifica ma anche documentata avendo l'odierno appellato CP_1 dedotto già dal I grado di avere sin dall'ottobre 2009 preso contatti con l'Aggregato n.46 del Comune di Popoli, che necessitava di rilevanti opere di riparazione danni e miglioramento sismico, provvedendo in data 17/12/10 a stipulare con quest'ultimo apposito contratto preliminare (cfr. all.4 alla comparsa costitutiva nel riunito proc. n.3742/20) nel quale si legge all'art.2 che CP_1
“L'impresa al fine di avanzare un'offerta economicamente vantaggiosa si riserva di verificare la fattibilità delle proposte, mediante approfondimenti da parte dei propri professionisti per ogni dettaglio, sia tecnico che amministrativo-giuridico, quali rilievo, riproduzione grafica, documentazione fotografica, stato di danneggiamento, stato di progetto con localizzazione degli interventi da eseguire, quantificazione attraverso computo metrico estimativo della consistenza dell'opera e dei costi per la sicurezza, relazione geologica con eventuali saggi, pratica sismica, pratica contributiva e tutte le altre eventuali, necessarie ed opportune procedure tecnico amministrative che possano necessitare ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e fino alla loro conclusione, logicamente sempre previa concertazione con il Progettista e D.L. che hanno effettuato la proposta progettuale”.
Gli allegati da 6 a 13 (cfr. in atti) della medesima comparsa costitutiva del dimostrano poi CP_1
come negli anni successivi lo stesso avesse continuamente tenuto via mail tutti i necessari contatti con i vari professionisti che stavano portando avanti le necessarie attività tecniche e legali, che aveva peraltro consentito alla committenza di accedere al contributo pubblico per i lavori di ristrutturazione post-sismica (cfr. all.17), di ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza (cfr. all.18) trattandosi di immobile sottoposto a vincolo architettonico, ciò che, pure, aveva consentito poi la stipula del contratto di appalto in favore della e delle altre consorziate: le quali, del resto – come osservato Pt_1
anche dal Tribunale – non avevano mai contestato che avesse posto in essere, per diversi CP_1 anni, tutte le attività tecniche e amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori in loro favore.
Ancora, verosimili oltre che documentate anche tutte le spese che il aveva dovuto sostenere CP_1
per il compenso dovuto in favore dei legali e notai che si erano occupati di tutti gli aspetti giuridici della commessa e della costituzione dell'ATI, della stesura del contratto di appalto, delle certificazioni inerenti il DURC, l'ISO e l'attestazione SOA, dei rapporti con le banche, etc. (cfr. allegati da 22 a 27 alla predetta comparsa costitutiva del in I grado). CP_1
Dunque il riconoscimento dell'obbligazione delle società consorziate relativamente al pagamento, in favore del , della somma di euro 220.000,00 rappresentava evidentemente il compenso di CP_1
tutte le complesse attività dallo stesso svolte al fine di consentire loro – attraverso la sostituzione a sé medesimo, appaltatore in base al contratto preliminare del 17/12/10, delle tre consorziate ai sensi dell'art.1406 cc in materia di cessione del contratto - la stipula del contratto di appalto con il predetto Aggregato del Comune di Popoli. Come sopra visto il tenore della scrittura del 4/6/15 era tale da indicare un importo complessivo ed onnicomprensivo in favore del , come emerge anzitutto CP_1
in ragione della mancata specificazione, in tale scrittura, dei singoli importi che – riferiti ciascuno a questa o quella attività compiuta da – avevano concorso, sommati, a raggiungere l'importo CP_1
finale indicato: tale indicazione onnicomprensiva, in altri termini, evidenzia in sostanza una quantificazione forfetaria determinata di comune accordo dalle parti e destinata a compensare e rimborsare il di tutto quanto fatto, o in parte ancora da fare, per acquisire la commessa ed CP_1 avviare l'appalto.
Sul punto risulta condivisibile quanto ritenuto in una precedente sentenza del Tribunale di Perugia
(cfr. sent. n.392/22 allegata in I grado alle note di trattazione scritta di parte in vista CP_1 dell'udienza del 14/6/22), pronunciatosi in merito ad un diverso giudizio instaurato contro il da parte della medesima in sede di opposizione ad altro decreto ingiuntivo azionato CP_1 Pt_1 da nei suoi confronti per il pagamento di un'altra tranche del compenso per cui è causa ma CP_1
sulla base delle medesime ragioni e, ovviamente, della medesima scrittura privata oggetto del presente giudizio: in quella sede il Giudice, condivisibilmente qualificando la scrittura in esame nella parte relativa all'obbligazione di pagamento in capo alle consorziate alla stregua di una ricognizione di debito, aveva evidenziato che “È noto, infatti, che una ricognizione di debito determina l'inversione dell'onere della prova, onerando chi voglia contestarne la validità di dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante. Ebbene, nella ricognizione di debito oggi all'esame si espone, quale titolo della pretesa, la restituzione di somme spese dal mandatario , che le avrebbe sostenute Controparte_1 per una determinata somma nell'interesse delle Consorziate. Orbene, il , in forza della CP_1 predetta scrittura è dispensato dal dimostrare giudizialmente l'esistenza del mandato e i costi che ha sopportato.”
Del resto il tenore della scrittura è chiaramente interpretabile, alla stregua dei principi di cui agli artt.1362 e 1363, come una ricognizione di debito: alla lett.D) delle premesse su citate, come si è visto le parti davano espressamente atto che le spese e oneri per consulenza “in parte sostenuti ed in parte da sostenere” dal , rispetto alle quali era stato quantificato il compenso onnicomprensivo CP_1 di euro 220.000,00, erano stati previamente “contabilizzati e verificati” dalle parti e tale ultima specificazione risulta riferita, appunto, sia alle spese già sostenute che a quelle da sostenere in seguito, ed era stata evidentemente proprio tale previa attività di contabilizzazione e verifica, effettuata di comune accordo, che consente a maggior ragione di qualificare l'obbligazione di pagamento della somma di euro 220.000,00 da parte delle consorziate come la ricognizione, titolata, di un debito accertato e concordato fra le parti: e la sussistenza di un espresso riconoscimento di debito produce l'effetto dell'astrazione processuale della causa, in virtù del quale spettava alla dimostrare che Pt_1
il non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, dimostrazione che però non è stata data. CP_1
Al riguardo non colgono nel segno nemmeno le argomentazioni della secondo cui in realtà il Pt_1
compenso complessivo di euro 220.000,00 era giustificato non solo dal rimborso degli oneri e delle spese sostenute e da sostenere già contabilizzati e verificati dalle parti ma anche dall'avvenuto adempimento, da parte del , agli ulteriori obblighi previsti a suo carico alle clausole n. n.2, CP_1
5 e 7 del contratto, consistenti – come sopra evidenziato - nel suo impegno ad intervenire, nella fase successiva all'avvio dei lavori oggetto di appalto, per supervisionare la regolare esecuzione degli stessi mettendo a disposizione se del caso la sua struttura tecnico-amministrativa, per manlevare le consorziate da eventuali responsabilità conseguenti a rivendicazioni da parte di terzi e a prestare ogni ulteriore collaborazione che si fosse resa necessaria. Orbene quanto all'attività di “supervisione” dell'appalto da parte di , la non ha mai allegato e dimostrato che la stessa non fosse CP_1 Pt_1
stata svolta, non avendo mai nemmeno dedotto quali, specifiche, attività di controllo fossero state omesse ed in relazione a quali esigenze o problematiche particolari il non avesse messo a CP_1
disposizione la propria struttura tecnico-amministrativa. Quanto poi agli obblighi di manleva la non ha allegato in alcun modo che nel corso dei lavori vi fossero state rivendicazioni di terzi Pt_1
rispetto alle quali avrebbe dovuto intervenire, sicché non si vede dove fosse, anche sotto tale CP_1
profilo, il suo inadempimento;
non risultano infine allegati nemmeno fatti o situazioni particolari rispetto ai quali si fosse posta la necessità di un'ulteriore collaborazione da parte di e questo CP_1 non l'avesse fornita.
Né potrebbe ritenersi che, non essendosi, dopo l'avvio dell'appalto, presentata l'esigenza di ulteriori interventi da parte del , questi allora non avrebbe potuto richiedere l'intero compenso cui CP_1
le consorziate si erano obbligate: come sopra osservato, infatti, la scrittura è interpretabile alla stregua di un riconoscimento di debito forfetariamente quantificato concordemente dalle parti anche in relazione a oneri che erano ancora da sostenere al momento della stipula ed anche in via meramente eventuale, dovendo comunque il mantenere a disposizione delle consorziate appaltatrici la CP_1
propria struttura, i propri tecnici, legali, etc. per il caso in cui si fossero realizzate in seguito le condizioni previste dalle citate clausole n.2, 5 e 7 dell'accordo. Del resto, ove le parti avessero inteso riconoscere, per gli oneri e le spese già sostenuti dal prima dell'avvio dei lavori (attività di CP_1
reperimento della commessa con correlative indagini di mercato, accordi con la committenza e poi rilievi tecnici, avvio e completamento di tutte le necessarie procedure amministrative, etc.) solo una parte del corrispettivo subordinando il pagamento dell'ulteriore parte alla condizione che, dopo l'avvio dei lavori, fosse effettivamente dovuto intervenire in relazione agli ulteriori obblighi CP_1
di cui alle indicate tre clausole dell'accordo, deve ragionevolmente ritenersi che le stese avrebbero quantificato separatamente, nell'ambito del complessivo importo di euro 220.000,00, da una parte gli importi corrispondenti al compenso dovuto in ordine alle attività già svolte dal , o magari CP_1 anche a quelle non ancora svolte ma sicuramente da svolgere in seguito e, dall'altra, l'ammontare dei compensi dovuti solo nel caso in cui avesse dovuto poi svolgere ulteriori attività (come la CP_1
manleva rispetto a possibili rivendicazioni di terzi o altre forme di collaborazione successivamente resesi necessarie): in altri termini la circostanza per cui nessuna distinzione degli importi dovuti in relazione a tali, diverse, situazioni era stata fatta in sede di stipula corrobora ancora una volta l'interpretazione per cui le consorziate si fossero assunte un'obbligazione incondizionata di pagamento dell'importo, forfetariamente determinato, di 220.00,00 euro.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 10.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)