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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1108/2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
MINUNNO, elettivamente domiciliata alla VIA ARCIDIACONO GIOVANNI n. 7, BARI, presso il difensore avv. LORENZO MINUNNO
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. sig. con il patrocinio dell'avv. SERGIO CARABELLESE, elettivamente Controparte_2 domiciliata al CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 292, BARI, presso lo studio del difensore avv.
SERGIO CARABELLESE
Appellata avverso la sentenza n. 2221/2022, pubblicata il 08.06.2022, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al
R.G. n. 8957/2019. pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 04.03.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 deducendo di essere proprietaria dei seguenti piccoli suoli individuati in catasto al Parte_1 foglio 32, particelle 497/498/50/356/350/351/347/348/349/362/338/337 ubicati nel Comune di
Valenzano ed aventi accesso da Via Saverio Mercadante n. 21 e da Via Curticelli.
Esponeva che figlio del legale rappresentante della società attrice, quale Parte_1 proprietario dell'immobile identificato in catasto al foglio 32, part. 3, sub. 9 sito in Valenzano alla Via
Saverio Mercadante n. 21, aveva realizzato due finestre con persiane che gli consentivano di affacciarsi direttamente sulla particella 498 di proprietà della specificava quest'ultima Controparte_1 che tale suolo era destinato al deposito di materiale ed attrezzature edili.
Precisava inoltre di aver introdotto, al fine di accertare lo stato dei luoghi, un procedimento ex art. 696- bis c.p.c. (rubricato al n. 17096/2018 R.G.) all'esito del quale il CTU, Ing. , aveva ritenuto che Per_1 le finestre in questione erano da qualificarsi come vedute e non come luci in quanto non risultavano rispettate le condizioni previste dagli artt. 873 e 905 cod. civ.
Il perito, condividendo le precisazioni formulate dalla riteneva che le due Controparte_1 finestre non erano neanche conformi al Regolamento Edilizio del Comune di Valenzano tenuto conto che le stesse non si trovavano ad una distanza di 10 mt. dal fabbricato di proprietà della società attrice.
In conclusione, la chiedeva di accertare e dichiarare l'illiceità della Controparte_1 costruzione, nonché la violazione dei diritti della società attrice in materia di distanze e vedute, con condanna del convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno subito, da valutarsi e liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese anche del procedimento di A.T.P.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Questi riteneva non vi fosse alcuna violazione della normativa in materia di distanze e a suo dire il consulente incaricato in sede di A.T.P non aveva considerato la diversa consistenza della p.lla n. 498 e che qualora avesse considerato la reale consistenza avrebbe verificato che le vedute si affacciavano sul fondo di sua proprietà.
pagina 2 di 11 Deduceva che sulla scorta dell'intervenuto consolidamento della servitù di veduta e affaccio, costituitasi per destinazione del padre di famiglia o per usucapione acquisitiva, l'eventuale distanza irregolare delle vedute dal fondo confinante sarebbe stato comunque irrilevante sotto il profilo giuridico.
Sosteneva che la sebbene proprietaria del fondo dal 1994, non aveva mai Controparte_1 contestato le vedute in discussione ciò almeno sino a quando il detentore delle stesse era stato CP_2
(rappresentante legale p.t. della .
[...] Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni produceva agli atti la sentenza n. 2061/2018 emessa dal Tribunale di
Bari (v. doc. 8 del fascicolo allegato dalla parte convenuta) con la quale veniva ordinato alla parte attrice di cessare l'abusiva occupazione dell'immobile.
Evidenziava inoltre che non aveva formulato le medesime contestazioni nei Controparte_2 confronti della figlia, nonché co-amministratrice della tale Controparte_1 Persona_2
atteso che quest'ultima quale proprietaria di unità immobiliari sovrastanti a quella del
[...] convenuto si trovava nella medesima situazione sostanziale del convenuto.
Chiedeva in definitiva, in via principale il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in via subordinata, nel caso di accoglimento della avversa domanda di indicare gli specifici accorgimenti utili alla regolarizzazione delle vedute, eventualmente anche mediante la loro trasformazione in luci legali.
La causa, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva istruita sulla base delle sole produzioni documentali oltre all'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da Controparte_1 nei confronti di così provvedeva: “1. accoglie la domanda formulata in via Parte_1 principale dalla per l'effetto, visto l'art. 901 e 905 c.c., dichiara il Controparte_1 carattere irregolare dell'apertura posta sul muro dell'unità abitativa (in catasto al foglio 32 part. 3 sub. 9) di proprietà della parte convenuta sig. sita in Valenzano alla Via Parte_1
Mercadante, n.21. 2. per l'effetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 901 e 902 c.c., ordina al convenuto di provvedere, a sua cura e spese, alla regolarizzazione delle due finestre mediante il ripristino delle aperture allo stato dei luoghi antecedente alla modifica apportata nel 15 febbraio 2012, data dell'accatastamento delle nuove costruzioni, e l'apposizione di inferriata e di grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
3. visto l'art. 872 pagina 3 di 11 c.c., condanna il convenuto a corrispondere alla società attrice, a titolo Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4. pone le spese processuali a carico del convenuto, liquidandole in € 550,00 per esborsi ed ed € 3.635,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
5. pone le spese della espletata C.T.U. nell'ambito del procedimento n.
17096/2018 R.G definitivamente a carico della parte convenuta;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Il Tribunale procedeva preliminarmente con l'individuazione dell'inquadramento giuridico della fattispecie attenzionata richiamando la tradizionale distinzione tra luce e veduta e quindi riconducendola nell'alveo del disposto di cui all'art. 900 cod. civ. per poi accertare l'illegittimità delle finestre come già emersa nel corso del procedimento per ATP pertanto sulla scorta della documentazione anche fotografica prodotta in atti e delle argomentazioni peritali. Allo scopo, rilevava che “si evince chiaramente che trattasi di vedute e non di luci, edificate dalla parte convenuta in violazione dell'art. 905 c.c.”. A ciò conseguiva l'accoglimento della domanda principale formulata dalla parte attrice.
Per quanto riguarda la diversa titolarità della porzione est della p.lla 498 (area su cui riversano le due aperture), eccepita dalla parte convenuta, il Tribunale allineandosi alle analisi peritali deduceva che le aperture illegittime si affacciavano sul suolo di proprietà della società attrice ritenendo di contro la visura storica catastale (riportante il frazionamento sulla part. 498) priva di alcun rilievo probatorio ai fini della rivendicazione e dell'accertamento della proprietà.
Considerava, sempre il Tribunale, prive di qualsivoglia fondamento le deduzioni di parte convenuta circa l'intervenuto consolidamento della relativa servitù di veduta, costituitasi per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e/o per usucapione ex art. 1061 c.c.
Il Giudice di primo grado precisava peraltro, che la sentenza richiamata dal convenuto riguardante la risoluzione del contratto di comodato verbale e la condanna di (legale Parte_2 rappresentante della B.R. s.r.l., parte attrice del presente giudizio) al rilascio dell'immobile non fosse
“pertinente con il thema decidendum del presente giudizio” e che a nulla rilevava il riferimento “alla supposta medesima violazione del diritto per cui è causa di un soggetto estraneo al giudizio, quale
, figlia del legale rappresentare della società parte attrice, “considerato che Persona_2
pagina 4 di 11 si verte in tema di diritti disponibili e dunque rientra nella libertà del titolare del bene oggetto del giudizio tollerare i comportamenti di taluni soggetti confinanti con il proprio fondo anziché altri.”.
Concludeva infine per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patito dall'attrice, in guisa del quale, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., accordata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, liquidava il danno in via equitativa in complessivi 3.000,00 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cod. civ, in considerazione della lievità delle irregolarità e della peculiare vicenda familiare.
2) Avverso la suddetta sentenza, ha proposto gravame rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“In via preliminare: A. Per le ragioni esposte in narrativa e più nello specifico nel § VII, disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Nel merito B. Riformare integralmente la sentenza n. 2221 resa dal Tribunale di Bari in data 23.5-8.6.2022 a definizione del proc. n. 8957/2019 RG – Trib. Bari, respingendo le domande originariamente proposte nei confronti del sig. e per l'effetto mandare lo stesso esente da qualsiasi obbligo nei confronti Parte_1 della società appellata;
C. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze e accessori del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
3) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa valutazione e pronuncia sull'eccezione di non poter compiere interventi edilizi sulle facciate condominiali. Ineseguibilità della sentenza
II) Errata pronuncia in merito all'asserita violazione di distanze legali. Errata valutazione di prove ed emergenze istruttorie
III) Errata valutazione di prove ed emergenze istruttorie con omesso riscontro in merito alle molteplici criticità evidenziate nella CTU pagina 5 di 11 IV) Viziata pronuncia in merito all'esclusa valutazione del materiale istruttorio
V) Omessa pronuncia in merito alla dedotta carenza di interessi meritevoli di tutela a sostegno dell'omessa azione e compimento di atti emulativi
VI) Errata pronuncia in punto di danno
4) Con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza gravata ritenendola anzitutto ineseguibile.
A suo dire, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del contesto condominiale: le finestre insistono su una facciata condominiale su cui l'appellante non sarebbe potuto intervenire unilateralmente. Eccepisce inoltre la violazione del contraddittorio perché il sarebbe Parte_3 litisconsorte necessario pretermesso nel primo grado di giudizio.
La censura è infondata.
Osserva la Corte, che a mente dell'art. 102 c.p.c., sono litisconsorti necessari coloro che secondo la legge sostanziale, sono parte unitaria e inscindibile del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Ne deriva che il litisconsorzio necessario ricorre solo quando l'oggetto del giudizio riguarda un diritto comune e indivisibile, insuscettibile di essere esercitato o accertato se non nei confronti di tutti i titolari del diritto.
Nel caso di specie l'azione è stata proposta in primo grado dalla società appellata a tutela del proprio diritto di proprietà esclusiva sulla particella 498, pacificamente individuata come fondo destinatario di una veduta illegittima esercitata dal . Pt_1
L'apertura finestrata, pur insistendo su un muro perimetrale dell'edificio è al servizio esclusivo dell'unità immobiliare individuale dell'appellante (cfr. fg. 32, particella 3, sub 9) con effetto pregiudizievole diretto e immediato verso il fondo della società . CP_1
Non vi è dunque nel caso di specie alcuna contestazione sull'uso comune della cosa condominiale, né si discute di problematiche connesse alle deliberazioni assembleari o innovazioni, ma solo della liceità soggettiva dell'apertura effettuata dal proprietario esclusivo su un muro comune con il solo fine di trarne una utilità individuale.
Concludendo sul punto, la Corte ritiene che nel caso di specie non sussistono evidenti ragioni di diritto in grado di sovvertire l'orientamento seguito in fase di delibazione cautelare: non si ritiene sussistente l'eccepito litisconsorzio necessario trattandosi di attività ascrivibile esclusivamente all'iniziativa del singolo condomino e pertanto censurabile per la sua incidenza lesiva su un diritto reale altrui.
pagina 6 di 11 5) Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'errato accertamento della violazione delle Pt_1 distanze legali. A sostegno della doglianza deduce che le finestre incriminate non si affaccerebbero sul fondo di proprietà della odierna appellata ma su una sua pertinenza distante circa due metri dal confine.
In buona sostanza il Giudice di primo grado avrebbe errato nel condividere l'elaborato peritale poiché basato su deduzioni che il C.T.U. ha formulato utilizzando una planimetria catastale. Al contrario invece il ha fornito atti notarili del 1994, documentazione tecnica e fotografica, grafici Pt_1 approvati in sede di permesso di costruire nonché le dichiarazioni della co-amministratrice della sig.ra , ad eccezione delle visure catastali, che il Tribunale seguendo e Controparte_1 Persona_2 citando alcuni principi giurisprudenziali avrebbe ritenuto prive di efficacia probatoria cadendo a suo dire così in contraddizione.
6) Con il terzo motivo di appello il evidenzia le diverse criticità della C.T.U. svolta in prime Pt_1 cure e, premettendo che il Tribunale si sarebbe appiattito sull'incredibile tesi del C.T.U, ritenendo applicabile al caso di specie un DM (il n. 1444/68) che attiene a casistica completamente diversa
[quella, cioè, della distanza minima tra fabbricati che si fronteggiano (fissata appunto n 10 mt) e non tra un fabbricato e un semplice suolo] ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni peritali dal momento che il perito non avrebbe svolto alcun accertamento presso il Comune di Valenzano, avrebbe acquisito documenti dall'odierna appellata senza rispettare il contraddittorio, avrebbe omesso ogni valutazione ed esame dei rilievi fotografici e tecnici del C.T.P. applicando erroneamente l'art. 9, D.M. 1444/68.
7) Il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati e vengono trattati congiuntamente perché entrambe le censure attengono alla valutazione del compendio probatorio e con esse vengono mosse specifiche critiche al complesso degli elementi di prova raccolti e valutati nel procedimento di primo grado.
Osserva la Corte che l'accertamento tecnico compiuto nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. e richiamato dalla sentenza di primo grado ha inequivocabilmente qualificato le due aperture come vedute dirette ai sensi dell'art. 900 cod civ. e ss. e non invece come semplici luci.
La natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole o poco sicura per una persona di normale pagina 7 di 11 conformazione (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2,
10/2/2020, n. 3043; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346; Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3924; Cass., Sez. 2,
5/1/2011, n. 233). Invece, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. Sez. 2, 10/02/2020, n. 3043, Rv. 657095 - 01).
Venendo al caso di specie v'è da dire che all'esito dell'esame della documentazione fotografica allegata risulta che le due finestre in questione, dotate di persiane, consentono una visione piena verso il fondo della risultando del resto, come accertato dallo stesso CTU, prive dei requisiti CP_1 prescritti per le luci come sancito dalla normativa codicistica.
Inoltre, risulta pacifico che la distanza delle vedute dirette del sig. rispetto al confine con il Pt_1 fondo della , sia inferiore a 1,5 metri e pertanto risulta palese che la loro collocazione ad una CP_1 distanza inferiore rispetto alla misura minima in parola determini la violazione dell'art. 905 cod. civ.
L'obiettata erroneità della conclusione raggiunta, sul presupposto che le vedute affaccino sull'area pertinenziale che dista due metri dal confine della proprietà avversa non trova avallo nella disposta
C.T.U. che, invece, ha accertato che esse non rispettano la sopra indicata distanza.
Di conseguenza sul punto la pronunzia resa in prime cure appare immune da censure.
Viceversa, essa non appare corretta nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 9 del D.M.
1444/1968, a sua volta recepito nel regolamento vigente nel Comune di Valenzano.
Ed infatti, la norma in commento impone una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e quindi tra fabbricati esistenti e non tra fabbricati e fondi ancorché edificatori. E tuttavia la denunziata e condivisa erroneità non incide sulle conclusioni raggiunte dal momento che risulta comunque accertata la violazione della distanza di cui sopra.
Segue il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello.
8) Con il quarto motivo di appello, incentrato a sua volta sull'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante sostiene che le aperture oggetto di controversia esistevano da prima del 2012 e che le stesse sarebbero state regolari già prima del frazionamento del 1994; che anche la sig.ra Per_2
godeva delle stesse vedute e che, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la
[...]
pagina 8 di 11 sussistenza di una servitù avendo il offerto a sostegno della sua tesi atti e documenti anche in Pt_1 considerazione del fatto che l'affaccio è stato tollerato per anni.
Sostiene inoltre l'avvenuta costituzione di una servitù di veduta e affaccio dall'intero edificio di cui è causa sul fondo di proprietà della Barbarella Residence S.r.L. per destinazione del padre di famiglia o, comunque, per usucapione acquisitiva.
La censura non merita accoglimento.
Rileva la Corte che il richiama gli istituti relativi alla servitù per destinazione del padre di Pt_1 famiglia e l'usucapione ventennale senza però fornire alcun utile contributo probatorio a fondamento della pretesa.
A ben vedere infatti, l'apertura delle vedute risulta successiva al frazionamento e all'acquisto dei fondi, risulta altresì formalmente accatasta nel 2012, data di realizzazione.
Pertanto, all'epoca della divisione l'apertura non esisteva né tanto meno può ritenersi esistente una servitù implicita.
Ed infatti, il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cass. Sez. 2, 19/06/2023, n. 17475, Rv. 668062
- 01).
Circa l'obiettata usucapione manca la prova del possesso pacifico, continuo ed ininterrotto della veduta per almeno vent'anni, pertanto la Corte ritiene corretto il verdetto a cui è giunto il Giudice di primo grado e cioè che le finestre siano di recente realizzazione. D'altra parte, la prova fotografica esibita a conforto dell'assunto dell'appellante non appare idonea a sovvertire tale conclusione dal momento che difetta di certezza temporale e valore legale. pagina 9 di 11 Per le ragioni esposte anche il quarto motivo è respinto.
9) Con il quinto motivo di appello, lamenta l'intento persecutorio della avendo Pt_1 CP_1 quest'ultima agito solo nei suoi confronti e non anche nei riguardi della . Persona_2
La doglianza è infondata. A tal proposito la Corte rammenta che ai sensi dell'art. 833 cod. civ. un atto è emulativo solo se arreca danno ad altri ed è privo di utilità per il proprietario.
Nella specie, l'appellata ha agito per tutelare il proprio diritto di proprietà, diritto leso dall'apertura di una veduta non regolare attesa la potenzialità edificatoria del fondo e il conseguente potenziale pregiudizio volumetrico derivante ad esso dalla presenza di tale apertura.
L'azione a giudizio della Corte è tutt'altro che emulativa essendo tesa ad impedire di perdere i diritti edificatori e preservare il valore del fondo.
Anche il quinto motivo è quindi respinto.
10) Con il sesto motivo di appello, ritiene errata la pronuncia di primo grado in punto di Pt_1 risarcimento del danno, non potendo il Tribunale procedere con la liquidazione del danno in via equitativa soprattutto se disposta in assenza di parametri oggettivi, quantificazione del pregiudizio e nesso causale tra violazione e danno.
Rileva la Corte che la liquidazione di 3.000,00 euro a titolo risarcitorio, risulta esente da censura avendo il Tribunale correttamente agito in conformità al disposto di cui all'art. 872 co. 2 c.c. che prevede il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni edilizie tra privati e che questo sia cumulabile con l'azione di riduzione in pristino.
Come osservato dal Tribunale il danno da veduta abusiva è considerato pacificamente in re ipsa dalla giurisprudenza di legittimità e consiste nella limitazione dell'uso esclusivo del fondo, nella riduzione del valore di mercato e nella creazione di una servitù di fatto illecita. Essa, qualificandosi come lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024 (Rv. 672178 - 02).
Pertanto, in assenza di elementi utili ai fini di una quantificazione analitica, la liquidazione equitativa di
€ 3.000,00 operata dal Tribunale risulta legittima e congrua in ossequio al disposto di cui all'art. 1226 cod. civ.
Anche tale ultimo motivo è quindi respinto. pagina 10 di 11 11) Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue nei valori minimi, secondo lo scaglione indeterminabile (a complessità bassa) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Infine, attesa la soccombenza sul gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 2221/2022, pubblicata il 08.06.2022, resa dal Tribunale di Bari nella
[...] causa iscritta al R.G. n. 8957/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata:
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1108/2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
MINUNNO, elettivamente domiciliata alla VIA ARCIDIACONO GIOVANNI n. 7, BARI, presso il difensore avv. LORENZO MINUNNO
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. sig. con il patrocinio dell'avv. SERGIO CARABELLESE, elettivamente Controparte_2 domiciliata al CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 292, BARI, presso lo studio del difensore avv.
SERGIO CARABELLESE
Appellata avverso la sentenza n. 2221/2022, pubblicata il 08.06.2022, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al
R.G. n. 8957/2019. pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 04.03.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio Controparte_1 deducendo di essere proprietaria dei seguenti piccoli suoli individuati in catasto al Parte_1 foglio 32, particelle 497/498/50/356/350/351/347/348/349/362/338/337 ubicati nel Comune di
Valenzano ed aventi accesso da Via Saverio Mercadante n. 21 e da Via Curticelli.
Esponeva che figlio del legale rappresentante della società attrice, quale Parte_1 proprietario dell'immobile identificato in catasto al foglio 32, part. 3, sub. 9 sito in Valenzano alla Via
Saverio Mercadante n. 21, aveva realizzato due finestre con persiane che gli consentivano di affacciarsi direttamente sulla particella 498 di proprietà della specificava quest'ultima Controparte_1 che tale suolo era destinato al deposito di materiale ed attrezzature edili.
Precisava inoltre di aver introdotto, al fine di accertare lo stato dei luoghi, un procedimento ex art. 696- bis c.p.c. (rubricato al n. 17096/2018 R.G.) all'esito del quale il CTU, Ing. , aveva ritenuto che Per_1 le finestre in questione erano da qualificarsi come vedute e non come luci in quanto non risultavano rispettate le condizioni previste dagli artt. 873 e 905 cod. civ.
Il perito, condividendo le precisazioni formulate dalla riteneva che le due Controparte_1 finestre non erano neanche conformi al Regolamento Edilizio del Comune di Valenzano tenuto conto che le stesse non si trovavano ad una distanza di 10 mt. dal fabbricato di proprietà della società attrice.
In conclusione, la chiedeva di accertare e dichiarare l'illiceità della Controparte_1 costruzione, nonché la violazione dei diritti della società attrice in materia di distanze e vedute, con condanna del convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno subito, da valutarsi e liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese anche del procedimento di A.T.P.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Questi riteneva non vi fosse alcuna violazione della normativa in materia di distanze e a suo dire il consulente incaricato in sede di A.T.P non aveva considerato la diversa consistenza della p.lla n. 498 e che qualora avesse considerato la reale consistenza avrebbe verificato che le vedute si affacciavano sul fondo di sua proprietà.
pagina 2 di 11 Deduceva che sulla scorta dell'intervenuto consolidamento della servitù di veduta e affaccio, costituitasi per destinazione del padre di famiglia o per usucapione acquisitiva, l'eventuale distanza irregolare delle vedute dal fondo confinante sarebbe stato comunque irrilevante sotto il profilo giuridico.
Sosteneva che la sebbene proprietaria del fondo dal 1994, non aveva mai Controparte_1 contestato le vedute in discussione ciò almeno sino a quando il detentore delle stesse era stato CP_2
(rappresentante legale p.t. della .
[...] Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni produceva agli atti la sentenza n. 2061/2018 emessa dal Tribunale di
Bari (v. doc. 8 del fascicolo allegato dalla parte convenuta) con la quale veniva ordinato alla parte attrice di cessare l'abusiva occupazione dell'immobile.
Evidenziava inoltre che non aveva formulato le medesime contestazioni nei Controparte_2 confronti della figlia, nonché co-amministratrice della tale Controparte_1 Persona_2
atteso che quest'ultima quale proprietaria di unità immobiliari sovrastanti a quella del
[...] convenuto si trovava nella medesima situazione sostanziale del convenuto.
Chiedeva in definitiva, in via principale il rigetto delle domande formulate da parte attrice e in via subordinata, nel caso di accoglimento della avversa domanda di indicare gli specifici accorgimenti utili alla regolarizzazione delle vedute, eventualmente anche mediante la loro trasformazione in luci legali.
La causa, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva istruita sulla base delle sole produzioni documentali oltre all'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da Controparte_1 nei confronti di così provvedeva: “1. accoglie la domanda formulata in via Parte_1 principale dalla per l'effetto, visto l'art. 901 e 905 c.c., dichiara il Controparte_1 carattere irregolare dell'apertura posta sul muro dell'unità abitativa (in catasto al foglio 32 part. 3 sub. 9) di proprietà della parte convenuta sig. sita in Valenzano alla Via Parte_1
Mercadante, n.21. 2. per l'effetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 901 e 902 c.c., ordina al convenuto di provvedere, a sua cura e spese, alla regolarizzazione delle due finestre mediante il ripristino delle aperture allo stato dei luoghi antecedente alla modifica apportata nel 15 febbraio 2012, data dell'accatastamento delle nuove costruzioni, e l'apposizione di inferriata e di grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
3. visto l'art. 872 pagina 3 di 11 c.c., condanna il convenuto a corrispondere alla società attrice, a titolo Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4. pone le spese processuali a carico del convenuto, liquidandole in € 550,00 per esborsi ed ed € 3.635,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
5. pone le spese della espletata C.T.U. nell'ambito del procedimento n.
17096/2018 R.G definitivamente a carico della parte convenuta;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Il Tribunale procedeva preliminarmente con l'individuazione dell'inquadramento giuridico della fattispecie attenzionata richiamando la tradizionale distinzione tra luce e veduta e quindi riconducendola nell'alveo del disposto di cui all'art. 900 cod. civ. per poi accertare l'illegittimità delle finestre come già emersa nel corso del procedimento per ATP pertanto sulla scorta della documentazione anche fotografica prodotta in atti e delle argomentazioni peritali. Allo scopo, rilevava che “si evince chiaramente che trattasi di vedute e non di luci, edificate dalla parte convenuta in violazione dell'art. 905 c.c.”. A ciò conseguiva l'accoglimento della domanda principale formulata dalla parte attrice.
Per quanto riguarda la diversa titolarità della porzione est della p.lla 498 (area su cui riversano le due aperture), eccepita dalla parte convenuta, il Tribunale allineandosi alle analisi peritali deduceva che le aperture illegittime si affacciavano sul suolo di proprietà della società attrice ritenendo di contro la visura storica catastale (riportante il frazionamento sulla part. 498) priva di alcun rilievo probatorio ai fini della rivendicazione e dell'accertamento della proprietà.
Considerava, sempre il Tribunale, prive di qualsivoglia fondamento le deduzioni di parte convenuta circa l'intervenuto consolidamento della relativa servitù di veduta, costituitasi per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e/o per usucapione ex art. 1061 c.c.
Il Giudice di primo grado precisava peraltro, che la sentenza richiamata dal convenuto riguardante la risoluzione del contratto di comodato verbale e la condanna di (legale Parte_2 rappresentante della B.R. s.r.l., parte attrice del presente giudizio) al rilascio dell'immobile non fosse
“pertinente con il thema decidendum del presente giudizio” e che a nulla rilevava il riferimento “alla supposta medesima violazione del diritto per cui è causa di un soggetto estraneo al giudizio, quale
, figlia del legale rappresentare della società parte attrice, “considerato che Persona_2
pagina 4 di 11 si verte in tema di diritti disponibili e dunque rientra nella libertà del titolare del bene oggetto del giudizio tollerare i comportamenti di taluni soggetti confinanti con il proprio fondo anziché altri.”.
Concludeva infine per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patito dall'attrice, in guisa del quale, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., accordata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, liquidava il danno in via equitativa in complessivi 3.000,00 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 cod. civ, in considerazione della lievità delle irregolarità e della peculiare vicenda familiare.
2) Avverso la suddetta sentenza, ha proposto gravame rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“In via preliminare: A. Per le ragioni esposte in narrativa e più nello specifico nel § VII, disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
Nel merito B. Riformare integralmente la sentenza n. 2221 resa dal Tribunale di Bari in data 23.5-8.6.2022 a definizione del proc. n. 8957/2019 RG – Trib. Bari, respingendo le domande originariamente proposte nei confronti del sig. e per l'effetto mandare lo stesso esente da qualsiasi obbligo nei confronti Parte_1 della società appellata;
C. Condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze e accessori del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna alle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
3) ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
I) Omessa valutazione e pronuncia sull'eccezione di non poter compiere interventi edilizi sulle facciate condominiali. Ineseguibilità della sentenza
II) Errata pronuncia in merito all'asserita violazione di distanze legali. Errata valutazione di prove ed emergenze istruttorie
III) Errata valutazione di prove ed emergenze istruttorie con omesso riscontro in merito alle molteplici criticità evidenziate nella CTU pagina 5 di 11 IV) Viziata pronuncia in merito all'esclusa valutazione del materiale istruttorio
V) Omessa pronuncia in merito alla dedotta carenza di interessi meritevoli di tutela a sostegno dell'omessa azione e compimento di atti emulativi
VI) Errata pronuncia in punto di danno
4) Con il primo motivo l'appellante si duole della sentenza gravata ritenendola anzitutto ineseguibile.
A suo dire, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del contesto condominiale: le finestre insistono su una facciata condominiale su cui l'appellante non sarebbe potuto intervenire unilateralmente. Eccepisce inoltre la violazione del contraddittorio perché il sarebbe Parte_3 litisconsorte necessario pretermesso nel primo grado di giudizio.
La censura è infondata.
Osserva la Corte, che a mente dell'art. 102 c.p.c., sono litisconsorti necessari coloro che secondo la legge sostanziale, sono parte unitaria e inscindibile del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Ne deriva che il litisconsorzio necessario ricorre solo quando l'oggetto del giudizio riguarda un diritto comune e indivisibile, insuscettibile di essere esercitato o accertato se non nei confronti di tutti i titolari del diritto.
Nel caso di specie l'azione è stata proposta in primo grado dalla società appellata a tutela del proprio diritto di proprietà esclusiva sulla particella 498, pacificamente individuata come fondo destinatario di una veduta illegittima esercitata dal . Pt_1
L'apertura finestrata, pur insistendo su un muro perimetrale dell'edificio è al servizio esclusivo dell'unità immobiliare individuale dell'appellante (cfr. fg. 32, particella 3, sub 9) con effetto pregiudizievole diretto e immediato verso il fondo della società . CP_1
Non vi è dunque nel caso di specie alcuna contestazione sull'uso comune della cosa condominiale, né si discute di problematiche connesse alle deliberazioni assembleari o innovazioni, ma solo della liceità soggettiva dell'apertura effettuata dal proprietario esclusivo su un muro comune con il solo fine di trarne una utilità individuale.
Concludendo sul punto, la Corte ritiene che nel caso di specie non sussistono evidenti ragioni di diritto in grado di sovvertire l'orientamento seguito in fase di delibazione cautelare: non si ritiene sussistente l'eccepito litisconsorzio necessario trattandosi di attività ascrivibile esclusivamente all'iniziativa del singolo condomino e pertanto censurabile per la sua incidenza lesiva su un diritto reale altrui.
pagina 6 di 11 5) Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'errato accertamento della violazione delle Pt_1 distanze legali. A sostegno della doglianza deduce che le finestre incriminate non si affaccerebbero sul fondo di proprietà della odierna appellata ma su una sua pertinenza distante circa due metri dal confine.
In buona sostanza il Giudice di primo grado avrebbe errato nel condividere l'elaborato peritale poiché basato su deduzioni che il C.T.U. ha formulato utilizzando una planimetria catastale. Al contrario invece il ha fornito atti notarili del 1994, documentazione tecnica e fotografica, grafici Pt_1 approvati in sede di permesso di costruire nonché le dichiarazioni della co-amministratrice della sig.ra , ad eccezione delle visure catastali, che il Tribunale seguendo e Controparte_1 Persona_2 citando alcuni principi giurisprudenziali avrebbe ritenuto prive di efficacia probatoria cadendo a suo dire così in contraddizione.
6) Con il terzo motivo di appello il evidenzia le diverse criticità della C.T.U. svolta in prime Pt_1 cure e, premettendo che il Tribunale si sarebbe appiattito sull'incredibile tesi del C.T.U, ritenendo applicabile al caso di specie un DM (il n. 1444/68) che attiene a casistica completamente diversa
[quella, cioè, della distanza minima tra fabbricati che si fronteggiano (fissata appunto n 10 mt) e non tra un fabbricato e un semplice suolo] ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni peritali dal momento che il perito non avrebbe svolto alcun accertamento presso il Comune di Valenzano, avrebbe acquisito documenti dall'odierna appellata senza rispettare il contraddittorio, avrebbe omesso ogni valutazione ed esame dei rilievi fotografici e tecnici del C.T.P. applicando erroneamente l'art. 9, D.M. 1444/68.
7) Il secondo ed il terzo motivo di appello sono infondati e vengono trattati congiuntamente perché entrambe le censure attengono alla valutazione del compendio probatorio e con esse vengono mosse specifiche critiche al complesso degli elementi di prova raccolti e valutati nel procedimento di primo grado.
Osserva la Corte che l'accertamento tecnico compiuto nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. e richiamato dalla sentenza di primo grado ha inequivocabilmente qualificato le due aperture come vedute dirette ai sensi dell'art. 900 cod civ. e ss. e non invece come semplici luci.
La natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita, sicché, un'apertura munita di inferriata, tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sé poco agevole o poco sicura per una persona di normale pagina 7 di 11 conformazione (Cass., Sez. 2, 12/12/2022, n. 36147; Cass., Sez. 2, 23/9/2021, n. 25864; Cass., Sez. 2,
10/2/2020, n. 3043; Cass., Sez. 2, 10/1/2017, n. 346; Cass., Sez. 2, 29/2/2016, n. 3924; Cass., Sez. 2,
5/1/2011, n. 233). Invece, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cass. Sez. 2, 10/02/2020, n. 3043, Rv. 657095 - 01).
Venendo al caso di specie v'è da dire che all'esito dell'esame della documentazione fotografica allegata risulta che le due finestre in questione, dotate di persiane, consentono una visione piena verso il fondo della risultando del resto, come accertato dallo stesso CTU, prive dei requisiti CP_1 prescritti per le luci come sancito dalla normativa codicistica.
Inoltre, risulta pacifico che la distanza delle vedute dirette del sig. rispetto al confine con il Pt_1 fondo della , sia inferiore a 1,5 metri e pertanto risulta palese che la loro collocazione ad una CP_1 distanza inferiore rispetto alla misura minima in parola determini la violazione dell'art. 905 cod. civ.
L'obiettata erroneità della conclusione raggiunta, sul presupposto che le vedute affaccino sull'area pertinenziale che dista due metri dal confine della proprietà avversa non trova avallo nella disposta
C.T.U. che, invece, ha accertato che esse non rispettano la sopra indicata distanza.
Di conseguenza sul punto la pronunzia resa in prime cure appare immune da censure.
Viceversa, essa non appare corretta nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 9 del D.M.
1444/1968, a sua volta recepito nel regolamento vigente nel Comune di Valenzano.
Ed infatti, la norma in commento impone una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e quindi tra fabbricati esistenti e non tra fabbricati e fondi ancorché edificatori. E tuttavia la denunziata e condivisa erroneità non incide sulle conclusioni raggiunte dal momento che risulta comunque accertata la violazione della distanza di cui sopra.
Segue il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello.
8) Con il quarto motivo di appello, incentrato a sua volta sull'erronea valutazione del materiale probatorio, l'appellante sostiene che le aperture oggetto di controversia esistevano da prima del 2012 e che le stesse sarebbero state regolari già prima del frazionamento del 1994; che anche la sig.ra Per_2
godeva delle stesse vedute e che, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la
[...]
pagina 8 di 11 sussistenza di una servitù avendo il offerto a sostegno della sua tesi atti e documenti anche in Pt_1 considerazione del fatto che l'affaccio è stato tollerato per anni.
Sostiene inoltre l'avvenuta costituzione di una servitù di veduta e affaccio dall'intero edificio di cui è causa sul fondo di proprietà della Barbarella Residence S.r.L. per destinazione del padre di famiglia o, comunque, per usucapione acquisitiva.
La censura non merita accoglimento.
Rileva la Corte che il richiama gli istituti relativi alla servitù per destinazione del padre di Pt_1 famiglia e l'usucapione ventennale senza però fornire alcun utile contributo probatorio a fondamento della pretesa.
A ben vedere infatti, l'apertura delle vedute risulta successiva al frazionamento e all'acquisto dei fondi, risulta altresì formalmente accatasta nel 2012, data di realizzazione.
Pertanto, all'epoca della divisione l'apertura non esisteva né tanto meno può ritenersi esistente una servitù implicita.
Ed infatti, il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cass. Sez. 2, 19/06/2023, n. 17475, Rv. 668062
- 01).
Circa l'obiettata usucapione manca la prova del possesso pacifico, continuo ed ininterrotto della veduta per almeno vent'anni, pertanto la Corte ritiene corretto il verdetto a cui è giunto il Giudice di primo grado e cioè che le finestre siano di recente realizzazione. D'altra parte, la prova fotografica esibita a conforto dell'assunto dell'appellante non appare idonea a sovvertire tale conclusione dal momento che difetta di certezza temporale e valore legale. pagina 9 di 11 Per le ragioni esposte anche il quarto motivo è respinto.
9) Con il quinto motivo di appello, lamenta l'intento persecutorio della avendo Pt_1 CP_1 quest'ultima agito solo nei suoi confronti e non anche nei riguardi della . Persona_2
La doglianza è infondata. A tal proposito la Corte rammenta che ai sensi dell'art. 833 cod. civ. un atto è emulativo solo se arreca danno ad altri ed è privo di utilità per il proprietario.
Nella specie, l'appellata ha agito per tutelare il proprio diritto di proprietà, diritto leso dall'apertura di una veduta non regolare attesa la potenzialità edificatoria del fondo e il conseguente potenziale pregiudizio volumetrico derivante ad esso dalla presenza di tale apertura.
L'azione a giudizio della Corte è tutt'altro che emulativa essendo tesa ad impedire di perdere i diritti edificatori e preservare il valore del fondo.
Anche il quinto motivo è quindi respinto.
10) Con il sesto motivo di appello, ritiene errata la pronuncia di primo grado in punto di Pt_1 risarcimento del danno, non potendo il Tribunale procedere con la liquidazione del danno in via equitativa soprattutto se disposta in assenza di parametri oggettivi, quantificazione del pregiudizio e nesso causale tra violazione e danno.
Rileva la Corte che la liquidazione di 3.000,00 euro a titolo risarcitorio, risulta esente da censura avendo il Tribunale correttamente agito in conformità al disposto di cui all'art. 872 co. 2 c.c. che prevede il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni edilizie tra privati e che questo sia cumulabile con l'azione di riduzione in pristino.
Come osservato dal Tribunale il danno da veduta abusiva è considerato pacificamente in re ipsa dalla giurisprudenza di legittimità e consiste nella limitazione dell'uso esclusivo del fondo, nella riduzione del valore di mercato e nella creazione di una servitù di fatto illecita. Essa, qualificandosi come lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 22835 del 14/08/2024 (Rv. 672178 - 02).
Pertanto, in assenza di elementi utili ai fini di una quantificazione analitica, la liquidazione equitativa di
€ 3.000,00 operata dal Tribunale risulta legittima e congrua in ossequio al disposto di cui all'art. 1226 cod. civ.
Anche tale ultimo motivo è quindi respinto. pagina 10 di 11 11) Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue nei valori minimi, secondo lo scaglione indeterminabile (a complessità bassa) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Infine, attesa la soccombenza sul gravame, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 2221/2022, pubblicata il 08.06.2022, resa dal Tribunale di Bari nella
[...] causa iscritta al R.G. n. 8957/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata:
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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