TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 23.09.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto, n. 124/N C.F._1
- 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
1 e
, nato a [...], il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo n. C.F._3
25 - 88046 Lamezia Terme - presso lo studio dell'avv. PICCIONI ROSARIO (cod. fisc. – pec: che lo C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2025 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, sig. CP_1
, in Cutro (KR), il giorno 04.12.1988, così trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del Comune di Cutro al n. 120, parte II, serie A, anno 1988; che avevano avuto tre figli, nata il [...] (maggiorenne Persona_1
ed economicamente indipendente), nata il [...] e , nata il Per_2 Per_3
24.01.1997 (entrambe maggiorenni ed in corso di studi universitari); che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con decreto del 23.10.1998 n..
391; che da allora, non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna pretesa in ordine all'affidamento della prole perché maggiorenne e mantenuta direttamente dai genitori, nessuna statuizione per
2 l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Cutro alla via Paolo Borsellino, nr 16, perché venduta all'asta, con rinuncia all'assegno di divorzile;
Con comparsa, depositata in data 22.07.2025, si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito alla
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio e rassegnava le medesime conclusioni esposte da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, sia in ordine all' affidamento della prole, sia in relazione all'assegnazione della casa che alla rinuncia all'assegno divorzile.
Con decreto del 16.05.2025, il Presidente assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Con istanza depositata in data 22.09.2025, i difensori delle parti domandavano la trattazione scritta della causa, depositando in atti la dichiarazione di rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale e la scrittura privata sottoscritta congiuntamente dai medesimi, contenente l'accordo di divorzio raggiunto nelle more del giudizio.
Pertanto, con ordinanza del 23.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, il giudice, letta l'istanza depositata dai difensori insieme alle note scritte, dato atto che il P.M. era intervenuto con regolare parere in data 22.05.2025, autorizzava la trattazione scritta della causa, disponeva la conversione del rito in divorzio congiunto e rimetteva la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
3 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate dai coniugi:
1. nessuna statuizione in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Cutro alla via Paolo Borsellino, nr. 16, perché venduta all'asta;
2. nessuna statuizione circa l'affidamento della prole perché maggiorenne, mentre le altre due, essendo in corso di studi universitari, verranno direttamente sostenute dai genitori;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto, gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
e , nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
cod. fisc. , il giorno 04.12.1988 a Cutro (KR), trascritto nei C.F._3
registri dello stato civile del Comune di Cutro, al n. 120, parte II, serie A, anno
1988 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cutro (KR), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
4 - Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 23.10.2025..
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 600/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione con ordinanza del 23.09.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto, n. 124/N C.F._1
- 88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc.
– pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente
1 e
, nato a [...], il [...], cod. fisc. CP_1
, elettivamente domiciliato in via Cristoforo Colombo n. C.F._3
25 - 88046 Lamezia Terme - presso lo studio dell'avv. PICCIONI ROSARIO (cod. fisc. – pec: che lo C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta;
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2025 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario con il resistente, sig. CP_1
, in Cutro (KR), il giorno 04.12.1988, così trascritto nei registri dello
[...]
stato civile del Comune di Cutro al n. 120, parte II, serie A, anno 1988; che avevano avuto tre figli, nata il [...] (maggiorenne Persona_1
ed economicamente indipendente), nata il [...] e , nata il Per_2 Per_3
24.01.1997 (entrambe maggiorenni ed in corso di studi universitari); che il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate con decreto del 23.10.1998 n..
391; che da allora, non si erano riconciliati tra di loro ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
tanto premesso, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna pretesa in ordine all'affidamento della prole perché maggiorenne e mantenuta direttamente dai genitori, nessuna statuizione per
2 l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Cutro alla via Paolo Borsellino, nr 16, perché venduta all'asta, con rinuncia all'assegno di divorzile;
Con comparsa, depositata in data 22.07.2025, si costituiva CP_1
, deducendo che non si opponeva alla pronuncia in merito alla
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio e rassegnava le medesime conclusioni esposte da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, sia in ordine all' affidamento della prole, sia in relazione all'assegnazione della casa che alla rinuncia all'assegno divorzile.
Con decreto del 16.05.2025, il Presidente assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Con istanza depositata in data 22.09.2025, i difensori delle parti domandavano la trattazione scritta della causa, depositando in atti la dichiarazione di rinuncia da parte dei coniugi alla comparizione personale e la scrittura privata sottoscritta congiuntamente dai medesimi, contenente l'accordo di divorzio raggiunto nelle more del giudizio.
Pertanto, con ordinanza del 23.09.2025, resa in sostituzione d'udienza, il giudice, letta l'istanza depositata dai difensori insieme alle note scritte, dato atto che il P.M. era intervenuto con regolare parere in data 22.05.2025, autorizzava la trattazione scritta della causa, disponeva la conversione del rito in divorzio congiunto e rimetteva la decisione al Collegio, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
3 Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate dai coniugi:
1. nessuna statuizione in ordine all'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Cutro alla via Paolo Borsellino, nr. 16, perché venduta all'asta;
2. nessuna statuizione circa l'affidamento della prole perché maggiorenne, mentre le altre due, essendo in corso di studi universitari, verranno direttamente sostenute dai genitori;
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
Il Collegio, ritenuta la congruità ex lege delle condizioni stabilite, provvede a recepire pertanto, gli accordi tra i coniugi.
Avendo le parti concordato le condizioni, sussistono ragioni di opportunità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
e , nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
cod. fisc. , il giorno 04.12.1988 a Cutro (KR), trascritto nei C.F._3
registri dello stato civile del Comune di Cutro, al n. 120, parte II, serie A, anno
1988 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cutro (KR), di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
4 - Dispone che le parti continueranno a vivere separate e libere di stabilire la residenza ovunque lo riterranno opportuno;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, nella Camera di
Consiglio del 23.10.2025..
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Alessandra Angiuli
5