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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il 09/05/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LOVANIO 10, presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
COLNAGHI DAVIDE NICOLAS, elettivamente domiciliato in LISSONE, VIA GOITO, 9, presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il
09/05/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : Parte_1
CONCLUSIONI voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni utile declaratoria del caso e/o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale: 1) accertare e dichiarare la nullità o annullarsi la sentenza di primo grado, per le violazioni di legge, segnalate nel motivo di appello;
2) in riforma della sentenza di primo grado,
2.a) accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado, sulla ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire, ritenendo che:
2.a.i) la delibera assunta, nella seduta del
26 ottobre 2022, dall'Assemblea dei condomini del , nella Parte_2 parte in cui la spesa prevista, per l'intervento di apertura dello sbarco ascensore al piano primo della scala “A”, viene addebitato alla proprietà (ed eventuali altri Pt_1
interessati), era da considerarsi nulla e/o annullabile;
2.a.ii) per l'effetto, tutti i condomini del erano tenuti a Controparte_1
contribuire al pagamento della spesa di cui alla conclusione che precede, proporzionalmente alla vigente tabella millesimale e/o nella diversa misura stabilita dal codice civile e dal regolamento di condominio;
2.b) accertare e dichiarare la soccombenza virtuale del
appellato;
CP_1
3) in ogni caso, condannare il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge. Ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta riservata.
Per : Controparte_1
Il , ut supra rappresentato e difeso, chiede che siano accolte le Controparte_2
seguenti CONCLUSIONI In via pregiudiziale / preliminare: accertata e dichiarata
l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio,
e/o la carenza di legittimazione / interesse ad agire della sig.ra per il carattere Pt_1
programmatico della delibera, rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di prime cure. Nel merito: Rigettare in ogni caso l'appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto, confermando dunque la sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (persona non Parte_1
vedente con invalidità certificata), quale condomina del Condominio di viale Casiraghi 185,
pagina 2 di 10 - in quanto proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare al piano primo Controparte_1 dell'edificio, scala A - ha convenuto in giudizio il Condominio, chiedendo l'accertamento della nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 26.10.2022, nella parte in cui essa addebitava all'attrice e ad eventuali altri proprietari di immobili siti al primo piano scala A, interessati ai lavori, la spesa per l'intervento di apertura di una breccia sul pianerottolo al primo piano al fine di posizionare una porta di accesso all'ascensore; ha poi chiesto la condanna di tutti i condomini del a contribuire al pagamento della spesa per fornire Controparte_1
anche alle unità del primo piano scala A l'accesso all'ascensore, secondo le proporzioni della vigente tabella millesimale o nella diversa misura stabilita dal codice civile e dal regolamento di condominio.
Il Condominio di viale Casiraghi 185 si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio (art. 25) e/o della procedura di mediazione obbligatoria ex lege; il difetto di interesse della all'impugnativa, non Pt_1 avendo l'assemblea assunto nell'occasione alcuna deliberazione sfavorevole all'attrice, stante il carattere programmatico e non decisorio della delibera impugnata (punto 5 del verbale); nel merito, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate.
Con nota del 8.5.2024, la difesa dell'attrice ha dato atto dell'assunzione da parte dell'assemblea condominiale, in data 6.2.2024, di nuova delibera, con cui il , rivedendo la propria CP_1
precedente posizione, ha approvato la “realizzazione dello sbarco ascensore al piano 1”, deliberando che la stessa “avverrà con ripartizione dei costi al 50% sulla base della nuova tabella indicata al punto I), per la rimanente quota, tra i quattro proprietari del primo piano della Scala “A”, in rapporto ai propri millesimi, che con l'installazione del nuovo impianto potranno usufruire del servizio”. Avendo la nuova delibera determinato la cessazione della materia del contendere, la ha insistito per la rifusione in suo favore delle spese Pt_1
processuali.
Senza attività istruttoria, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con sentenza depositata il 9.5.2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha condannato l'attrice alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute dal Il primo Controparte_1
Giudice ha infatti ritenuto che l'attrice non aveva un reale interesse ad impugnare la delibera del 26.10.2022, trattandosi di deliberazione dal contenuto meramente programmatico, insuscettibile di arrecare un apprezzabile pregiudizio alla . Pt_1
pagina 3 di 10 Con atto di citazione notificato il 14.6.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza, impugnando il capo della sentenza di condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza avrebbe errato nel ritenere il difetto di interesse dell'attrice ad impugnare la delibera del 26.10.2022. La non aveva infatti chiesto Pt_1 all'assemblea condominiale di autorizzare l'apertura in proprio del varco sul pianerottolo al primo piano, con spese a carico della richiedente, ma di deliberare la realizzazione dei lavori a carico del condominio (e infatti l'amministratore aveva allegato alla convocazione dell'assemblea due preventivi). L'assemblea, deliberando sul punto 5, ha deciso di approvare l'intervento e ha deciso chi, come e in che misura avrebbe dovuto sobbarcarsi le relative spese e perciò doveva escludersi la natura preparatoria, programmatoria o interlocutoria della deliberazione, essendo la stessa “idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di cagionare una sia pur eventuale, ma, comunque, apprezzabile pregiudizio personale” (ved. Cass. 6128/2017).
Con la successiva delibera del 6.2.2024, il - ad avviso dell'appellante - avrebbe CP_1
definitivamente aderito a ciò che parte attrice aveva sostenuto dall'inizio e, cioè, che l'intervento di apertura di un varco dell'ascensore al primo piano è un intervento condominiale e che il relativo costo va ripartito tra tutti i condomini ai sensi dell'art.1123 c.c. e non solo tra i condomini del primo piano. L'addebito della spesa per i lavori condominiali di apertura del varco ascensore alla costituiva del resto una violazione dell'art. 1 del regolamento Pt_1
condominiale e una violazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c. L'attrice/odierna appellante aveva inoltre diritto all'abbattimento delle barriere architettoniche, in considerazione della sua invalidità.
L'appellante ha pertanto chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale del Condominio di viale
Casiraghi nel giudizio di primo grado, con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Condominio di viale Casiraghi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio;
la carenza di legittimazione o di interesse ad agire della sig.ra , stante il carattere Pt_1
programmatico della delibera impugnata;
nel merito, il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha riproposto la questione pregiudiziale - non esaminata dal primo Giudice - dell'omesso esperimento della procedura di conciliazione di cui all'art. 25 del regolamento pagina 4 di 10 condominiale. Trattandosi di clausola pienamente valida, dall'omesso esperimento della procedura conciliativa di cui all'art. 25 del regolamento condominiale deriverebbe - ad avviso dell'appellato - l'improponibilità dell'azione giudiziale.
Quanto al merito, il ha rilevato l'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione. CP_1
L'amministratore del condominio, a seguito di richiesta della , aveva avviato una mera Pt_1 interlocuzione informale circa la fattibilità dell'opera di apertura del varco. Ritenendo opportuno, in ragione della vetustà dell'impianto, sottoporre all'assemblea il più ampio tema dell'integrale rifacimento o riammodernamento dell'elevatore, aveva raccolto a fini del tutto informativi dei preventivi di stima, per darne poi conto ai condomini e fornire un più ampio quadro su cui eventualmente deliberare. Quanto alla delibera impugnata, al fine di determinarne il carattere decisorio o viceversa meramente programmatico, deve aversi riguardo al suo contenuto e alle decisioni con essa assunte, non rilevando ciò che l'ha preceduta e il fatto che l'amministratore, di sua iniziativa, avesse ritenuto di sottoporre all'assemblea un tema di discussione più ampio (la eventuale sostituzione integrale dell'impianto esistente).
La delibera in esame non aveva approvato in via definitiva l'intervento di apertura del varco, né aveva ripartito la spesa, limitandosi l'assemblea a non opporsi alla realizzazione dello sbarco al piano primo, richiesto dalla condomina , e a rilevare che, in caso di realizzazione Pt_1 dell'opera, i costi avrebbero dovuto essere posti a carico della stessa e degli altri condomini del primo piano, interessati alla realizzazione dell'intervento.
Stante il carattere meramente interlocutorio della prima delibera, era irrilevante il fatto che l'assemblea condominiale avesse successivamente deliberato di sostituire l'impianto di ascensore e di ripartire le spese per l'opera di apertura di uno sbarco al primo piano, ponendole per il 50% a carico dei condomini del primo piano.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.5.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) Sull'eccezione del di improponibilità dell'azione giudiziale. CP_1
Trattandosi di questione che potrebbe avere efficacia dirimente, deve affrontarsi per prima l'eccezione del appellato di improponibilità dell'azione giudiziale, stante il CP_1
mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dal regolamento condominiale.
L'eccezione è infondata.
L'art. 25 del Regolamento condominiale prevede quanto segue:
pagina 5 di 10 La clausola risulta alquanto vaga, ma fa comunque riferimento a mere “vertenze o dissidi tra condomini ovvero tra questi e l'amministratore”, ambito nel quale non pare potersi ricomprendere l'azione di impugnativa di una delibera assembleare.
Al netto della considerazione che la clausola non chiarisce espressamente che il tentativo di amichevole componimento delle vertenze o dei dissidi debba essere inteso quale condizione di procedibilità di un'eventuale azione giudiziale, va in ogni caso rilevato che, in materia condominiale, è previsto ex lege l'esperimento di un tentativo obbligatorio di mediazione.
L'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 prevede poi, nel caso in cui sia stato omesso il tentativo di mediazione ante causam, che il giudice sospenda il giudizio per inviare le parti ad esperire la mediazione.
In conformità a tale norma, il Tribunale di primo grado ha infatti assegnato alle parti il termine di legge per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando il procedimento
(tentativo che non è poi andato a buon fine, come emerge dal verbale depositato in data
28.9.2023 da parte convenuta).
2) Sull'unico motivo di appello, concernente l'interesse dell'attrice/appellante ad impugnare la delibera del 26.10.2022.
La sentenza di primo grado ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese processuale sulla base del principio di soccombenza virtuale e ritenendo che la domanda di annullamento/accertamento della nullità della delibera del 26.10.2022 non meritava accoglimento, stante il difetto di interesse della ad impugnare la delibera. Pt_1
L'appellante ha contestato sul punto la sentenza, ritenendo che la delibera del 26.10 avesse un contenuto deliberativo, avendo approvato l'opera di apertura dello sbarco al primo piano e avendo stabilito che il costo dell'opera dovesse restare a carico della e di eventuali altri Pt_1 condomini del primo piano, interessati all'esecuzione dell'intervento.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
pagina 6 di 10 Il Tribunale, con valutazione corretta e condivisibile, ha ritenuto che la delibera del 26.10.2022 non avesse contenuto precettivo, non avendo deliberato la realizzazione dell'opera e il riparto della spesa, ma avendo semplicemente autorizzato l'esecuzione dei lavori, purchè a spese della richiedente e dei condomini del primo piano interessati.
L'ordine del giorno prevedeva al punto 5 quanto segue:
“
5. RICHIESTA APERTURA SBARCO PORTA ASCENSORE SCALA "A" - L'Assemblea verrà informata di aver ricevuto da parte dalla Sig.ra nuova proprietaria Pt_3 dell'appartamento del piano 1° della scala “A”, una richiesta di realizzazione di una breccia sul pianerottolo al piano, al fine di posizionare una porta di accesso al vano solaio. La soc.
attuale manutentore, ha recentemente prodotto un preventivo Parte_4 con un'indicazione di spesa per la realizzazione dell'opera, stimata in 3.680,00€ oltre IVA, a cui andranno sommate le opere murarie (verosimilmente per un importo di ca. 2/2,5mila euro).
E' stato comunque richiesto, in alternativa, un'offerta relativa alla sostituzione integrale dell'impianto esistente, che purtroppo non consente, per dimensionamenti, di poter usufruire dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche del 75%. Questo al fine di prevedere comunque l'ammodernamento dell'impianto ascensore, migliorarne l'affidabilità generale di funzionamento e, soprattutto, rendere completamente automatiche le porte di piano e di cabina
(costo indicativo di intervento da ca. 52mila euro oltre IVA). Deliberazioni in merito”.
Sul punto 5, l'assemblea si è pronunciata come segue:
pagina 7 di 10
Come emerge chiaramente dal tenore del verbale, l'assemblea non ha deliberato in via definitiva la realizzazione dell'opera di apertura del varco per consentire lo sbarco dell'ascensore anche al primo piano, limitandosi ad autorizzare l'intervento e a precisare che le spese dello stesso dovevano essere sostenute dalla proprietà e da eventuali altri condomini del primo Pt_1
piano interessati alla modifica. Infatti, l'amministratore si impegnava ad inoltrare apposita richiesta agli altri tre proprietari del piano, per chiedere l'eventuale adesione al progetto. Una dei condomini, sig.ra manifestava già in assemblea il proprio interesse alla modifica. CP_3
Risulta evidente che l'assemblea non ha assunto alcuna decisione definitiva sull'opera di apertura del varco, non ha approvato un preventivo dei lavori (il preventivo presentato dall'amministratore e richiamato nell'ordine del giorno era del resto solo parziale, non essendo quantificate le opere murarie), non ha deliberato di affidare il lavoro ad una determinata impresa, ma si è limitata ad autorizzare il lavoro, purché a spese dei condomini del primo piano interessati all'intervento (che l'amministrazione avrebbe poi interpellato per verificare le loro intenzioni).
Stante la natura meramente interlocutoria della delibera, la non aveva alcun interesse Pt_1
ad impugnarla, non potendo derivare dalla stessa alcun pregiudizio per l'appellante. pagina 8 di 10 La Cassazione ha più volte chiarito che “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cass. ord. 6128/2017; 11214/2013; sentenza 15377/2000).
Come correttamente sottolineato dal primo giudice, nel caso di specie, l'assemblea, non potendo opporsi, in base alla normativa di cui all'art. 2 legge n. 13/1989, all'apertura della porta di sbarco al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, aveva legittimamente ritenuto di porre la relativa spesa a carico della e degli altri condomini eventualmente Pt_1
interessati, potendo decidere, in base alla normativa citata, di approvare o meno la spesa con la maggioranza prescritta dall'art. 1120 co 2 c.c.
Ciò premesso, va in ogni caso ribadito che non è autonomamente impugnabile una delibera meramente preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia impegnativa per il condominio e non assuma carattere vincolante e definitivo in ordine a determinate decisioni
(come la delibera oggetto di causa). Tale delibera preparatoria non è infatti idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione e quindi non può arrecare un apprezzabile pregiudizio personale ai condomini (ved. Cass.
10865/2016; 10235/2013).
Il fatto poi che l'appellante non avesse richiesto all'assemblea condominiale di autorizzare l'apertura in proprio del varco sul pianerottolo al primo piano, con spese a suo carico, ma di deliberare la realizzazione dei lavori con spese a carico del è circostanza CP_1 inconferente. L'assemblea del 26.10.2022, al di là delle richieste della , non ha infatti Pt_1
assunto alcuna delibera definitiva in merito ai lavori oggetto di causa, limitandosi ad autorizzare l'apertura del varco.
Prova ne è che nella successiva assemblea del 6.2.2024, il ha deliberato, valutando CP_1
l'alternativa già in precedenza rappresentata dall'amministratore, il rifacimento dell'intero impianto e ciò, come prospettato nella convocazione assembleare del 26.10.2022, “al fine di prevedere comunque l'ammodernamento dell'impianto ascensore, migliorarne l'affidabilità generale di funzionamento e, soprattutto, rendere completamente automatiche le porte di piano
e di cabina.”
L'appello deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante; esse sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla domanda di parte appellata e alla relativa nota spese, redatta in base al valore della causa indicato da controparte.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il 09/05/2024,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 27/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il 09/05/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LOVANIO 10, presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
COLNAGHI DAVIDE NICOLAS, elettivamente domiciliato in LISSONE, VIA GOITO, 9, presso lo Studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il
09/05/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 Per : Parte_1
CONCLUSIONI voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni utile declaratoria del caso e/o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale: 1) accertare e dichiarare la nullità o annullarsi la sentenza di primo grado, per le violazioni di legge, segnalate nel motivo di appello;
2) in riforma della sentenza di primo grado,
2.a) accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado, sulla ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire, ritenendo che:
2.a.i) la delibera assunta, nella seduta del
26 ottobre 2022, dall'Assemblea dei condomini del , nella Parte_2 parte in cui la spesa prevista, per l'intervento di apertura dello sbarco ascensore al piano primo della scala “A”, viene addebitato alla proprietà (ed eventuali altri Pt_1
interessati), era da considerarsi nulla e/o annullabile;
2.a.ii) per l'effetto, tutti i condomini del erano tenuti a Controparte_1
contribuire al pagamento della spesa di cui alla conclusione che precede, proporzionalmente alla vigente tabella millesimale e/o nella diversa misura stabilita dal codice civile e dal regolamento di condominio;
2.b) accertare e dichiarare la soccombenza virtuale del
appellato;
CP_1
3) in ogni caso, condannare il appellato al pagamento, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, maggiorate di spese generali, I.V.A.
e C.P.A., come per legge. Ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta riservata.
Per : Controparte_1
Il , ut supra rappresentato e difeso, chiede che siano accolte le Controparte_2
seguenti CONCLUSIONI In via pregiudiziale / preliminare: accertata e dichiarata
l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio,
e/o la carenza di legittimazione / interesse ad agire della sig.ra per il carattere Pt_1
programmatico della delibera, rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza di prime cure. Nel merito: Rigettare in ogni caso l'appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto, confermando dunque la sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (persona non Parte_1
vedente con invalidità certificata), quale condomina del Condominio di viale Casiraghi 185,
pagina 2 di 10 - in quanto proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare al piano primo Controparte_1 dell'edificio, scala A - ha convenuto in giudizio il Condominio, chiedendo l'accertamento della nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 26.10.2022, nella parte in cui essa addebitava all'attrice e ad eventuali altri proprietari di immobili siti al primo piano scala A, interessati ai lavori, la spesa per l'intervento di apertura di una breccia sul pianerottolo al primo piano al fine di posizionare una porta di accesso all'ascensore; ha poi chiesto la condanna di tutti i condomini del a contribuire al pagamento della spesa per fornire Controparte_1
anche alle unità del primo piano scala A l'accesso all'ascensore, secondo le proporzioni della vigente tabella millesimale o nella diversa misura stabilita dal codice civile e dal regolamento di condominio.
Il Condominio di viale Casiraghi 185 si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio (art. 25) e/o della procedura di mediazione obbligatoria ex lege; il difetto di interesse della all'impugnativa, non Pt_1 avendo l'assemblea assunto nell'occasione alcuna deliberazione sfavorevole all'attrice, stante il carattere programmatico e non decisorio della delibera impugnata (punto 5 del verbale); nel merito, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate.
Con nota del 8.5.2024, la difesa dell'attrice ha dato atto dell'assunzione da parte dell'assemblea condominiale, in data 6.2.2024, di nuova delibera, con cui il , rivedendo la propria CP_1
precedente posizione, ha approvato la “realizzazione dello sbarco ascensore al piano 1”, deliberando che la stessa “avverrà con ripartizione dei costi al 50% sulla base della nuova tabella indicata al punto I), per la rimanente quota, tra i quattro proprietari del primo piano della Scala “A”, in rapporto ai propri millesimi, che con l'installazione del nuovo impianto potranno usufruire del servizio”. Avendo la nuova delibera determinato la cessazione della materia del contendere, la ha insistito per la rifusione in suo favore delle spese Pt_1
processuali.
Senza attività istruttoria, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Con sentenza depositata il 9.5.2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato cessata la materia del contendere e, sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha condannato l'attrice alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute dal Il primo Controparte_1
Giudice ha infatti ritenuto che l'attrice non aveva un reale interesse ad impugnare la delibera del 26.10.2022, trattandosi di deliberazione dal contenuto meramente programmatico, insuscettibile di arrecare un apprezzabile pregiudizio alla . Pt_1
pagina 3 di 10 Con atto di citazione notificato il 14.6.2024, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Monza, impugnando il capo della sentenza di condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza avrebbe errato nel ritenere il difetto di interesse dell'attrice ad impugnare la delibera del 26.10.2022. La non aveva infatti chiesto Pt_1 all'assemblea condominiale di autorizzare l'apertura in proprio del varco sul pianerottolo al primo piano, con spese a carico della richiedente, ma di deliberare la realizzazione dei lavori a carico del condominio (e infatti l'amministratore aveva allegato alla convocazione dell'assemblea due preventivi). L'assemblea, deliberando sul punto 5, ha deciso di approvare l'intervento e ha deciso chi, come e in che misura avrebbe dovuto sobbarcarsi le relative spese e perciò doveva escludersi la natura preparatoria, programmatoria o interlocutoria della deliberazione, essendo la stessa “idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di cagionare una sia pur eventuale, ma, comunque, apprezzabile pregiudizio personale” (ved. Cass. 6128/2017).
Con la successiva delibera del 6.2.2024, il - ad avviso dell'appellante - avrebbe CP_1
definitivamente aderito a ciò che parte attrice aveva sostenuto dall'inizio e, cioè, che l'intervento di apertura di un varco dell'ascensore al primo piano è un intervento condominiale e che il relativo costo va ripartito tra tutti i condomini ai sensi dell'art.1123 c.c. e non solo tra i condomini del primo piano. L'addebito della spesa per i lavori condominiali di apertura del varco ascensore alla costituiva del resto una violazione dell'art. 1 del regolamento Pt_1
condominiale e una violazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c. L'attrice/odierna appellante aveva inoltre diritto all'abbattimento delle barriere architettoniche, in considerazione della sua invalidità.
L'appellante ha pertanto chiesto dichiararsi la soccombenza virtuale del Condominio di viale
Casiraghi nel giudizio di primo grado, con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Condominio di viale Casiraghi, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree, per omesso esperimento della procedura prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel regolamento di condominio;
la carenza di legittimazione o di interesse ad agire della sig.ra , stante il carattere Pt_1
programmatico della delibera impugnata;
nel merito, il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha riproposto la questione pregiudiziale - non esaminata dal primo Giudice - dell'omesso esperimento della procedura di conciliazione di cui all'art. 25 del regolamento pagina 4 di 10 condominiale. Trattandosi di clausola pienamente valida, dall'omesso esperimento della procedura conciliativa di cui all'art. 25 del regolamento condominiale deriverebbe - ad avviso dell'appellato - l'improponibilità dell'azione giudiziale.
Quanto al merito, il ha rilevato l'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione. CP_1
L'amministratore del condominio, a seguito di richiesta della , aveva avviato una mera Pt_1 interlocuzione informale circa la fattibilità dell'opera di apertura del varco. Ritenendo opportuno, in ragione della vetustà dell'impianto, sottoporre all'assemblea il più ampio tema dell'integrale rifacimento o riammodernamento dell'elevatore, aveva raccolto a fini del tutto informativi dei preventivi di stima, per darne poi conto ai condomini e fornire un più ampio quadro su cui eventualmente deliberare. Quanto alla delibera impugnata, al fine di determinarne il carattere decisorio o viceversa meramente programmatico, deve aversi riguardo al suo contenuto e alle decisioni con essa assunte, non rilevando ciò che l'ha preceduta e il fatto che l'amministratore, di sua iniziativa, avesse ritenuto di sottoporre all'assemblea un tema di discussione più ampio (la eventuale sostituzione integrale dell'impianto esistente).
La delibera in esame non aveva approvato in via definitiva l'intervento di apertura del varco, né aveva ripartito la spesa, limitandosi l'assemblea a non opporsi alla realizzazione dello sbarco al piano primo, richiesto dalla condomina , e a rilevare che, in caso di realizzazione Pt_1 dell'opera, i costi avrebbero dovuto essere posti a carico della stessa e degli altri condomini del primo piano, interessati alla realizzazione dell'intervento.
Stante il carattere meramente interlocutorio della prima delibera, era irrilevante il fatto che l'assemblea condominiale avesse successivamente deliberato di sostituire l'impianto di ascensore e di ripartire le spese per l'opera di apertura di uno sbarco al primo piano, ponendole per il 50% a carico dei condomini del primo piano.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.5.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) Sull'eccezione del di improponibilità dell'azione giudiziale. CP_1
Trattandosi di questione che potrebbe avere efficacia dirimente, deve affrontarsi per prima l'eccezione del appellato di improponibilità dell'azione giudiziale, stante il CP_1
mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dal regolamento condominiale.
L'eccezione è infondata.
L'art. 25 del Regolamento condominiale prevede quanto segue:
pagina 5 di 10 La clausola risulta alquanto vaga, ma fa comunque riferimento a mere “vertenze o dissidi tra condomini ovvero tra questi e l'amministratore”, ambito nel quale non pare potersi ricomprendere l'azione di impugnativa di una delibera assembleare.
Al netto della considerazione che la clausola non chiarisce espressamente che il tentativo di amichevole componimento delle vertenze o dei dissidi debba essere inteso quale condizione di procedibilità di un'eventuale azione giudiziale, va in ogni caso rilevato che, in materia condominiale, è previsto ex lege l'esperimento di un tentativo obbligatorio di mediazione.
L'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 prevede poi, nel caso in cui sia stato omesso il tentativo di mediazione ante causam, che il giudice sospenda il giudizio per inviare le parti ad esperire la mediazione.
In conformità a tale norma, il Tribunale di primo grado ha infatti assegnato alle parti il termine di legge per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando il procedimento
(tentativo che non è poi andato a buon fine, come emerge dal verbale depositato in data
28.9.2023 da parte convenuta).
2) Sull'unico motivo di appello, concernente l'interesse dell'attrice/appellante ad impugnare la delibera del 26.10.2022.
La sentenza di primo grado ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese processuale sulla base del principio di soccombenza virtuale e ritenendo che la domanda di annullamento/accertamento della nullità della delibera del 26.10.2022 non meritava accoglimento, stante il difetto di interesse della ad impugnare la delibera. Pt_1
L'appellante ha contestato sul punto la sentenza, ritenendo che la delibera del 26.10 avesse un contenuto deliberativo, avendo approvato l'opera di apertura dello sbarco al primo piano e avendo stabilito che il costo dell'opera dovesse restare a carico della e di eventuali altri Pt_1 condomini del primo piano, interessati all'esecuzione dell'intervento.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
pagina 6 di 10 Il Tribunale, con valutazione corretta e condivisibile, ha ritenuto che la delibera del 26.10.2022 non avesse contenuto precettivo, non avendo deliberato la realizzazione dell'opera e il riparto della spesa, ma avendo semplicemente autorizzato l'esecuzione dei lavori, purchè a spese della richiedente e dei condomini del primo piano interessati.
L'ordine del giorno prevedeva al punto 5 quanto segue:
“
5. RICHIESTA APERTURA SBARCO PORTA ASCENSORE SCALA "A" - L'Assemblea verrà informata di aver ricevuto da parte dalla Sig.ra nuova proprietaria Pt_3 dell'appartamento del piano 1° della scala “A”, una richiesta di realizzazione di una breccia sul pianerottolo al piano, al fine di posizionare una porta di accesso al vano solaio. La soc.
attuale manutentore, ha recentemente prodotto un preventivo Parte_4 con un'indicazione di spesa per la realizzazione dell'opera, stimata in 3.680,00€ oltre IVA, a cui andranno sommate le opere murarie (verosimilmente per un importo di ca. 2/2,5mila euro).
E' stato comunque richiesto, in alternativa, un'offerta relativa alla sostituzione integrale dell'impianto esistente, che purtroppo non consente, per dimensionamenti, di poter usufruire dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche del 75%. Questo al fine di prevedere comunque l'ammodernamento dell'impianto ascensore, migliorarne l'affidabilità generale di funzionamento e, soprattutto, rendere completamente automatiche le porte di piano e di cabina
(costo indicativo di intervento da ca. 52mila euro oltre IVA). Deliberazioni in merito”.
Sul punto 5, l'assemblea si è pronunciata come segue:
pagina 7 di 10
Come emerge chiaramente dal tenore del verbale, l'assemblea non ha deliberato in via definitiva la realizzazione dell'opera di apertura del varco per consentire lo sbarco dell'ascensore anche al primo piano, limitandosi ad autorizzare l'intervento e a precisare che le spese dello stesso dovevano essere sostenute dalla proprietà e da eventuali altri condomini del primo Pt_1
piano interessati alla modifica. Infatti, l'amministratore si impegnava ad inoltrare apposita richiesta agli altri tre proprietari del piano, per chiedere l'eventuale adesione al progetto. Una dei condomini, sig.ra manifestava già in assemblea il proprio interesse alla modifica. CP_3
Risulta evidente che l'assemblea non ha assunto alcuna decisione definitiva sull'opera di apertura del varco, non ha approvato un preventivo dei lavori (il preventivo presentato dall'amministratore e richiamato nell'ordine del giorno era del resto solo parziale, non essendo quantificate le opere murarie), non ha deliberato di affidare il lavoro ad una determinata impresa, ma si è limitata ad autorizzare il lavoro, purché a spese dei condomini del primo piano interessati all'intervento (che l'amministrazione avrebbe poi interpellato per verificare le loro intenzioni).
Stante la natura meramente interlocutoria della delibera, la non aveva alcun interesse Pt_1
ad impugnarla, non potendo derivare dalla stessa alcun pregiudizio per l'appellante. pagina 8 di 10 La Cassazione ha più volte chiarito che “il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale” (Cass. ord. 6128/2017; 11214/2013; sentenza 15377/2000).
Come correttamente sottolineato dal primo giudice, nel caso di specie, l'assemblea, non potendo opporsi, in base alla normativa di cui all'art. 2 legge n. 13/1989, all'apertura della porta di sbarco al fine della eliminazione delle barriere architettoniche, aveva legittimamente ritenuto di porre la relativa spesa a carico della e degli altri condomini eventualmente Pt_1
interessati, potendo decidere, in base alla normativa citata, di approvare o meno la spesa con la maggioranza prescritta dall'art. 1120 co 2 c.c.
Ciò premesso, va in ogni caso ribadito che non è autonomamente impugnabile una delibera meramente preparatoria, programmatica o interlocutoria, che non sia impegnativa per il condominio e non assuma carattere vincolante e definitivo in ordine a determinate decisioni
(come la delibera oggetto di causa). Tale delibera preparatoria non è infatti idonea a determinare un mutamento della posizione patrimoniale dei condomini nei confronti dell'ente di gestione e quindi non può arrecare un apprezzabile pregiudizio personale ai condomini (ved. Cass.
10865/2016; 10235/2013).
Il fatto poi che l'appellante non avesse richiesto all'assemblea condominiale di autorizzare l'apertura in proprio del varco sul pianerottolo al primo piano, con spese a suo carico, ma di deliberare la realizzazione dei lavori con spese a carico del è circostanza CP_1 inconferente. L'assemblea del 26.10.2022, al di là delle richieste della , non ha infatti Pt_1
assunto alcuna delibera definitiva in merito ai lavori oggetto di causa, limitandosi ad autorizzare l'apertura del varco.
Prova ne è che nella successiva assemblea del 6.2.2024, il ha deliberato, valutando CP_1
l'alternativa già in precedenza rappresentata dall'amministratore, il rifacimento dell'intero impianto e ciò, come prospettato nella convocazione assembleare del 26.10.2022, “al fine di prevedere comunque l'ammodernamento dell'impianto ascensore, migliorarne l'affidabilità generale di funzionamento e, soprattutto, rendere completamente automatiche le porte di piano
e di cabina.”
L'appello deve pertanto essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante; esse sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla domanda di parte appellata e alla relativa nota spese, redatta in base al valore della causa indicato da controparte.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il 09/05/2024,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 27/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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