Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera
dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1898/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3734 del 2018.
PROMOSSA DA
(P.IVA. ), società incorporante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
per atto di fusione del CP_2 Controparte_3
24.11.2022, in persona del suo procuratore legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Miceli (CF: ), presso il cui studio C.F._1
sito in Palermo, Via Gioacchino di Marzo n. 11 è elettivamente domiciliata.
Appellante
CONTRO
, (CF: ) nata a [...], il Controparte_4 C.F._2
1.4.1960, residente a [...], n. 171 ed elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Greco (CF: ), che la rappresenta e difende. C.F._3
Appellato
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
rapporto di conto corrente, portante il n. 4288080, presso l'Agenzia di Carini
della (subentrata al Banco di Sicilia in seguito ad acquisto di ramo CP_2
di azienda), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l' CP_5
bancario al fine di ottenere, previo ricalcolo del saldo del rapporto di c/c, la restituzione delle somme illegittimamente annotate a debito, con il favore delle spese.
A fondamento della propria domanda, la correntista allegava che nel corso del rapporto l' bancario aveva applicato tassi di interesse in misura superiore CP_5
al tasso legale, anche di natura usuraria, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, la commissione di massimo scoperto, di tenuta conto e di ulteriori competenze e commissioni, il tutto in difetto di valida pattuizione.
Si costituiva la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_6
del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., stante l'assenza di idonea allegazione in violazione dell'art. 163, n.4 c.p.c., nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente al periodo anteriore al 1.1.2013; eccepiva, altresì, la prescrizione decennale del diritto al rimborso e comunque la totale infondatezza delle domande di parte attrice, chiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante CTU
contabile, al termine della quale il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
3734/2018,così decideva:
“-dichiara la nullità delle clausole di massimo scoperto e di capitalizzazione
degli interessi di cui al contratto di conto corrente n. 4388080 in essere presso
l' Controparte_7 CP_2
-accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente conto corrente alla
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2 Terza Sezione Civile data della domanda ammonta ad € 47.796,10 a credito della correntista;
-dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito;
- condanna la convenuta ed in favore dell' attrice al pagamento delle CP_2
spese di lite che liquida in complessivi euro 13.402,00 per compensi, oltre euro
145,50 per spese esenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per
legge;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi liquidati
al CTU.”
In motivazione, il Tribunale, preso atto dell'impossibilità per la correntista di agire per la ripetizione di indebito, essendo il rapporto contrattuale non concluso, riteneva indeterminate le clausole di capitalizzazione degli interessi e di commissione di massimo scoperto, quest'ultima per difetto di indicazione della base di computo della percentuale prevista.
Quanto all'accertamento dell'usura oggettiva, il Tribunale, recependo le conclusioni del CTU, visto il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri successivi all'accensione del rapporto, effettuava il ricalcolo del saldo applicando il tasso soglia.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle rimesse, trattandosi di conto corrente affidato, il Giudice di primo grado riteneva doversi presumere la natura ripristinatoria delle rimesse.
Avverso la predetta sentenza la soccombente propone appello per i CP_2
seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere di allegazione in capo all'attrice nonostante la mancata deduzione di circostanze di fatto sufficientemente specifiche e
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3 Terza Sezione Civile determinate.
2) Erroneità della sentenza per aver il Tribunale ritenuto inaccoglibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sull'assunto che CP_2
trattandosi di un conto corrente affidato (con apertura di credito giusto contratto del 20.8.19990) doveva presumersi la natura ripristinatoria delle rimesse.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha proceduto all'eliminazione degli effetti della capitalizzazione esclusivamente sino al 30.6.2000, bensì ha provveduto ad una indiscriminata integrale espunzione per tutta la durata del rapporto analizzato, dunque anche per i periodi successivi al 30.6.2000.
4) Erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado ritenuto indeterminata la commissione di massimo scoperto sulla base di un'asserita assenza della base di computo della percentuale stabilita nel contratto.
5) Erroneità della sentenza in ordine al rispetto della normativa antiusura,
per aver il Tribunale omesso di rilevare la mancata produzione da parte dell'attrice dei Decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia e per aver il Giudice di primo grado ritenuta affetta da nullità l'applicazione dell'usura sopravvenuta.
6) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la violazione dell'art. 2697 c.c. non avendo parte attrice prodotto l'integrale documentazione contrattuale necessaria per l'esame della controversia.
7) Erroneità della sentenza per aver il Giudice di prime cure liquidato le
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4 Terza Sezione Civile spese del giudizio per un valore superiore rispetto a quanto previsto dal
D.M. n. 55/2014.
Si costituisce depositando comparsa di costituzione e Controparte_4
risposta, con la quale contesta integralmente i motivi di appello.
Con atto di costituzione depositato in data 22.9.2023 si costituisce in prosecuzione nel presente giudizio quale incorporante di Controparte_1
per effetto di atto di fusione del 24.11.2022 a rogito Notaio Controparte_2
di Modena rep. 49963 racc. 15043, registrato a Modena in data Persona_1
28.11.2022 al n. 32598 serie 1T, che insiste nel gravame proposto dalla società
incorporata.
Espletato un supplemento di CTU, le parti concludono con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In tale sede l'appellata solleva eccezione di giudicato.
In data 18.3.2025 la causa viene posta in decisione.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.,
proposta dall'appellata, basata sul decreto ingiuntivo n. 4747/2019,
definitivamente esecutivo, perché mai opposto, emesso dal Tribunale di
Palermo su istanza della e avente ad oggetto il rapporto per cui è CP_4
causa.
L'eccezione è infondata.
Invero, il titolo sulla base del quale è stato emesso detto decreto è la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, oggetto del presente gravame.
Ebbene, il decreto ingiuntivo non opposto emesso sulla base di una sentenza non definitiva non può avere efficacia di giudicato relativamente al rapporto giuridico dedotto, trattandosi di titolo suscettibile di modifica a seguito di
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5 Terza Sezione Civile impugnazione.
Né può ritenersi sussistente un onere dell'ingiunto di proporre opposizione avverso il decreto per fare valere la non definitività della sentenza, poiché in forza della provvisoria esecutorietà tale sentenza costituisce valido titolo esecutivo per l'emissione del decreto.
Pertanto, un motivo di opposizione in tal senso sarebbe infondato.
Esaminando il merito della controversia, osserva il collegio che il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 163
c.p.c. nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto assolto l'onere di allegazione di parte attrice nonostante la stessa abbia proposto doglianze generiche e inidonee a far valere il proprio diritto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che relega la declaratoria di nullità di cui al combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c. all'ipotesi in cui l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. “La declaratoria di nullità della
citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una
valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine
generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione
dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati,
dall'altro, che l'oggetto deve risultare 'assolutamente' incerto;
in particolare,
quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione
ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto
introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che,
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6 Terza Sezione Civile principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (cfr.
Cass. 12.11.2003, n. 17023).” (Cass. civ. n.1681/ 2015; Cass. n. 2912/2019).
Orbene, non appaiono sussistere, nel caso di specie, elementi per affermare che l'oggetto della domanda proposta fosse assolutamente incerto.
L'attrice, infatti, sin dall'atto di citazione ha specificamente indicato il rapporto bancario con riguardo al quale sono proposte le domande, segnalato le clausole contrattuali che si assumono illegittime e le disposizioni violate. Il
ricorso contiene chiara richiesta di accertamento del credito scaturente e di condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente ottenute.
L'atto di citazione possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge, come comprova il fatto che la Banca è stata in grado di svolgere compiutamente le proprie difese.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha proceduto al vaglio nel merito della domanda giudiziale ritendo infondata l'eccezione dell'Istituto di credito circa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di primo grado presunto la natura ripristinatoria di tutte le rimesse trattandosi di conto corrente affidato- con apertura di credito giusto contratto del 20.8.1990.
Il motivo è fondato.
Al riguardo occorre rammentare che la natura ripristinatoria o solutoria di un versamento effettuato su un conto corrente affidato va valutato in concreto a seconda che abbia o meno inciso sulla provvista.
A fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito
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7 Terza Sezione Civile da apertura di credito- pacifico nel caso di specie- la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista attore ha l'onere di produrre in giudizio.
Il Consulente tecnico ha provveduto a verificare la sussistenza di rimesse solutorie accertando che le stesse hanno generato delle competenze non ripetibili pari ad € 36,266,17, che devono, pertanto, essere riaccreditate a favore della banca.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'esclusione della capitalizzazione degli interessi anche nel periodo successivo al mese di luglio dell'anno2000,
nonostante la avesse applicato pari periodicità di capitalizzazione per gli CP_2
interessi passivi e per quelli attivi in aderenza della delibera CICR del 9.2.2000,
come si evince dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.6.2000.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte occasione di ribadire che il declassamento da uso normativo a uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo ha reso nulle, per contrasto con l'art. 1283
c.c., le clausole in forza delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sicché, una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000), il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. nn.
24156/2017, 24153/2017, 17150/2016).
Detta delibera e le sue disposizioni trovano fondamento normativo nell'art. 25
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8 Terza Sezione Civile commi 2 e 3 D.Lgs. n. 342 del 1999, i quali hanno rispettivamente disposto
(aggiungendo nell'art. 120 TUB i nuovi commi 2 e 3): i) che il CICR stabilisce
"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", purché con la stessa periodicità del conteggio di interessi debitori e creditori nelle operazioni in conto corrente;
ii) che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera) dovessero essere conformate alle indicazioni del CICR, il quale, con gli artt. 2 e 7 della delibera medesima, ha imposto la descritta reciprocità e previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre 2000), salva la necessità
dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass. n.
6987/2019).
La delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata - tuttavia -emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa;
perciò, la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore.
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9 Terza Sezione Civile Ne è seguita una giurisprudenza che ha ritenuto che, in ragione di detta pronuncia di incostituzionalità, risultava "difficile negare che l'adeguamento
alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei
contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo,
segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non
determini un peggioramento delle condizioni contrattuali" (Cass. nn.
26769/2019 e 26779/2019) giacché "in effetti, la sostituzione della
reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi
all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della
clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un
peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al
conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7,
comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato
necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti,
non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale". Cass. n. 7105/2020).
A detto orientamento ha dato continuità, con alcune precisazioni, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9140/2020, la quale ha rilevato che:
a) la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR (infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega avendo la Corte
costituzionale escluso "che la suddetta delega legittimi una disciplina
retroattiva e genericamente validante"; sicché l'intervento caducatorio
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10 Terza Sezione Civile riguardava il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR, ma non aveva direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime: profilo della disciplina,
quest'ultimo, che presentava una propria innegabile autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000;
b) in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria,
onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità
di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti;
c) per verificare se fosse necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all'opposto, fosse sufficiente la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile (art. 7, comma 2, cit.) era necessario valutare se "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate"; tuttavia, a seguito della nominata pronuncia di incostituzionalità l'operazione di raffronto imposta dalla delibera
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11 Terza Sezione Civile si dimostrava inattuabile, poiché le nuove "condizioni" (indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi) non potevano essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi, per quanto detto, tamquam non esset; perciò l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro; È vero, infatti, che la delibera CICR non prende in considerazione una tale giustapposizione ma parla di "condizioni" alludendo a quelle precedentemente stabilite, ma ciò perché l'art. 7 di tale delibera presuppone la precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche;
d) in conclusione, "una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della
delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de
facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che
affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che
presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle
stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un
contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25,
comma 2, D.Lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici
era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto
la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata
delibera" (Cass cit. in motivazione).
Pertanto, considerato che nella specie il Tribunale fonda il proprio ragionamento decisorio sul fatto - incontestato - che sin dal momento della sua
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12 Terza Sezione Civile accensione il contratto di conto corrente oggetto di causa aveva violato l'articolo 1283 c.c. è necessario che vi sia una specifica pattuizione circa la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi come correttamente rappresentato dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Costituisce dato pacifico che il correntista non convenne mai (e quindi non accettò formalmente) l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, né prima, né dopo l'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del
9.2.2000.
Di conseguenza, l'applicazione nel caso in esame della capitalizzazione trimestrale deve ritenersi illegittima, essendo insufficiente la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso sulla pari capitalizzazione degli interessi trattandosi di modifica peggiorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera.
Correttamente il giudice di prime cure ha rideterminato il saldo escludendo la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto.
Con il quarto motivo, la appellante eccepisce l'erronea valutazione del CP_2
Giudice di primo grado laddove ha ritenuto indeterminata la commissione di massimo scoperto.
Il motivo è fondato.
Circa l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, il
Tribunale ha argomento la decisione nei seguenti termini: “la clausola che
stabilisce la commissione di massimo scoperto si presenta indeterminata non
essendo compiutamente indicata la base di computo della percentuale stabilita
nel contratto con conseguente espunzione dalla ricostruzione del saldo
dell'importo di € 10.842,16 addebitato per tale commissione”.
Corte di Appello di Palermo
13 Terza Sezione Civile Ebbene, dal contratto prodotto in atti, la commissione in questione risulta determinata secondo specifica cifra percentuale del 0,50%. Altresì, risultano specificati e pattuiti i criteri di determinazione del suo importo. Infatti, nel contratto si legge che: “Commissione 0.50% trimestrale sull'importo massimo
debitore; 0,50% sull'eccedenza trimestrale, rispetto al fido stabilito;
0.50
trimestrale suppletiva sul massimo scoperto, qualora il debito in canto dovesse
assumere carattere di immobilizzo”.
Pertanto, risulta determinata - oltre che la percentuale di addebito - sia la base di calcolo (anche se variabile, pari al massimo saldo debitore nel trimestre) sia la periodicità dell'addebito (trimestrale).
In parziale riforma della sentenza di primo grado deve, dunque, essere riaccreditata in favore della la somma di € 10.843,16 maturata a tale CP_2
titolo.
Con il quinto motivo del gravame, l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale ha rilevato l'usura sulla base di documentazione non ritualmente acquisita agli atti del giudizio, non avendo parte attrice prodotto i Decreti
ministeriale di rilevazione dei tassi soglia.
la lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il CP_2
Tribunale ha ritenuto nullo il tasso di interesse nei periodi in cui si è verificato il superamento del tasso soglia, successivi all'accensione del rapporto (usura sopravvenuta).
Il primo profilo sopra citato non può essere accolto.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "in tema di
usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene
effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi,
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14 Terza Sezione Civile indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in
virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108/1996, costituiscono atti
amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi
normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura
inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati
alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura
novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c." (Cass. n. 35102/2022).
Per contro, il secondo profilo di censura è fondato,
Infatti, con riguardo allo specifico tema dell'usura sopravvenuta, con noto arresto del 2017 n. 24675, le Sezioni Unite della Suprema Corte ne hanno escluso la rilevanza, chiarendo che “allorché il tasso degli interessi concordato
tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la
soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.108
del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di
determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in
vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un
tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la
pretesa del mutuante di riscuotere di gli interessi secondo il tasso validamente
concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto ”.
È stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell'usura;
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15 Terza Sezione Civile secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l'esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di buona fede.
Tale decisione sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, è stata successivamente considerata principio generale in materia di usura, derivante da un'interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p.
e 1815 comma 2c.c. Pertanto, nei rapporti di mutuo e in quelli di conto corrente,
l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815 comma 2, c.c., è quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca rimane irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge.
Per tali ragioni, sul punto va riformata la sentenza del Tribunale, riaccreditando in favore della la somma di € 2.376,08. CP_2
Con il sesto motivo del gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto parte attrice non ha depositato il contratto di conto corrente oggetto di disamina e ha depositato solo parzialmente gli estratti conto.
In primo luogo va rilevato che il contratto dedotto in giudizio è stato prodotto dalla stessa appellata nel primo grado del giudizio, quindi acquisito agli atti in favore di tutte le parti.
Per quanto concerne gli estratti conto periodici, il c.t.u. ha rilevato la loro produzione dal 30.9.1999 fino al 30.6.2014 con un saldo a debito di € 7.586,73.
Lo stesso, ha riscontrato la mancanza di estratti conto periodici nei seguenti periodi: 1) I, II, III e IV trimestre 2002; 2) dal 18.3.2005 al 31.3.2005; 3) I
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16 Terza Sezione Civile trimestre 2011; 4) IV trimestre 2013; 5) I trimestre 2014.
Tuttavia, correttamente il Consulente tecnico ha effettuato ugualmente il ricalcolo del saldo, in quanto la suddetta carenza documentale non è tale da inficiarne la validità, tenuto conto del metodo del cosiddetto “raccordo”.
Al riguardo, devesi ricordare che il correntista che agisce con azione di accertamento, “tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della
mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di
documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto,
i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti,
sono suscettibili di ripetizione” (Cass. n. 24948/2017).
Nell'ipotesi in cui questo onere sia adempiuto solo parzialmente, e manchino
(come nel caso di specie) alcuni periodi, non può però dirsi totalmente inadempiuto l'onere della prova, dovendosi invece utilizzare quanto prodotto.
Vale richiamare ancora la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui
“il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che
talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto a debito CP_2
del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass., n.
24948/2017; ivi pure ulteriori riferimenti). A ciò, tuttavia, non consegue
necessariamente, né tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole
ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre
tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto”: così
Cass. n. 5887/2021, che ha pure precisato che “d'altra parte, una simile
limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre
contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti
al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di
Corte di Appello di Palermo
17 Terza Sezione Civile ripetizione”, nel senso che ben potrebbe la banca allegare e documentare che in quel periodo 'mancante' vengano in rilievo poste in suo favore.
Allora, ben può ricorrersi all'ausilio della consulenza contabile per la disamina di quanto prodotto, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere,
dei “saldi di raccordo” ottenuti mediante operazione algebrica tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile (cfr. Cass. n.
2660/2019).
Nel caso in esame, senza entrare nel merito delle modalità di ricalcolo del saldo-
non essendo le stesso oggetto di specifica contestazione- , dalle relazioni peritali emerge che le lacune contabili riguardano periodi di tempo limitati che hanno permesso al consulente di provvedere alla rideterminazione del saldo del rapporto oggetto di causa utilizzando la documentazione prodotta in giudizio.
Al parziale accoglimento dell'appello consegue l'assorbimento del settimo motivo dell'appello in ordine alla quantificazione delle spese liquidate in primo grado.
Alla luce delle superiori considerazioni ed in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre rideterminare il saldo del conto corrente.
Il Tribunale accertava che il saldo c/c, alla data della domanda, risultava essere pari ad € 47.796,10 a credito del correntista, anziché a debito per l'importo di -
€ 7.586,73 come richiesto dalla CP_2
Tale somma deriva dall'individuazione delle competenze illegittime pari ad €
55.382,83 (rispettivamente: anatocismo 42.164,59 + CMS 10.842,16 + tasso soglia usura 2.376,08).
Ebbene, sulla base di quanto fin qui accertato, le competenze illegittime ammontano invece ad € 42.164,59 dovendo considerarsi legittima
Corte di Appello di Palermo
18 Terza Sezione Civile l'applicazione degli interessi sopra soglia e della CMS.
Inoltre, le rimesse solutorie individuate dal CTU hanno generato delle competenze non ripetibili pari ad € 36.266,17 che devono essere detratti dal superiore importo: 42.164,59 - 36.266,17 pari a 5.901,42.
Detraendo tale ultimo importo da quanto preteso dalla banca (€ 7.586,73), il saldo definitivo è pari quindi par ad € 1.688,31 a credito della alla data CP_2
della domanda (relativamente a tale data indicata dal tribunale in dispositivo non è stata proposta impugnazione);
Stesso importo si ottiene detraendo dal saldo accertato dal Tribunale gli importi che devono essere riaccreditati in favore della banca in forza della presente pronuncia (47.796,10 – 10.842,16 – 2.376,08 – 36.266,17).
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite (del primo e del secondo grado) vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da quale Controparte_1
incorporante per fusione di nei confronti di Controparte_2 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3734 del 2018,
[...]
dichiara che il saldo del contratto di conto corrente dedotto in giudizio alla data della domanda è pari ad euro 1.688,31 a debito del correntista;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti per quote uguali le spese di c.t.u. di entrambi i gradi del giudizio, liquidate con separati decreti
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
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19 Terza Sezione Civile di Appello di Palermo il 2 aprile 2025.
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e
sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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