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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 113/2022 del ruolo generale passata in decisione, il 30.01.2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Termoli in via Degli Eucalipti n. 10 e , nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambe rappresentate e difese, come C.F._2
da mandato in calce al presente atto dall'Avv. Gennaro IACAMPO (c.f.: ), ed C.F._3
elettivamente domiciliate in Termoli alla via Mulino a Vento n.
7. email certificata:
CodiceFiscale_4
ATTRICI/OPPONENTI
CONTRO
– società a socio unico (C.F.: Controparte_1
e P.IVA già , in persona del dott. e del P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 Controparte_3
dott, , Legale Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Milano, via Caldera n. Controparte_4
21, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giordano Balossi (c.f. ), del Foro di Milano, pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'avv. Email_1
Laura Carfagnini, sito in Larino in viale Giulio Cesare, 9
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
pagina 1 di 6 e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_5 Controparte_6
(già già , con gli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo
[...] CP_7 Controparte_1
Giarratana
- intervenuta –
NONCHE'CONTRO
on l'Avv Giordano Balossi . CP_7
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in discussione e decisione alla udienza del 30.01.2025.
FATTO
con decreto ingiuntivo n. 471/2021 – R.G. 1102/2021, emesso dal Tribunale Controparte_1 di Larino in data 01/12/2021, otteneva ingiunzione, nei confronti delle signore e Parte_1
, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 21.153,97, relativa ad Parte_2 un'esposizione debitoria derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6728507 del
22/05/2008 sottoscritto dagli stessi opponenti. Il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto di accoglimento venivano ritualmente notificati alle debitrici, che formulavano opposizione al decreto notificato. Con atto di citazione notificato in data 02/02/2022, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, a comparire avanti a codesto Tribunale adito per assumere le seguenti conclusioni:
In via preliminare chiede che non sia disposta la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
- Voglia l'On.
Giudice adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la domanda prescritta, tardiva, inammissibile, improponibile, illegittima ed invalida e comunque dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta. - In via gradata, dichiarare che la società opposta non ha nessun diritto di credito nei confronti delle opponenti e per gli effetti revocare il d.i. opposto e rigettare la domanda;
- Dichiarare nulla la clausola che prevede il tasso di interesse superiore a quello legale e quindi non applicare alcun interesse;
dichiarare nulla la clausola che stabilisce il tasso di interesse pagina 2 di 6 convenzionale e la capitalizzazione anatocistica degli interessi stessi. - Per le ragioni esposte, quindi, in via subordinata rideterminare l'importo dovuto, secondo quanto verrà accertato a seguito dell'espletamento di una CTU volta all'esatta quantificazione degli importi dovuti sulla base della legge e contratto. - In via ulteriormente subordinata limitare l'importo dovuto nel limite del capitale, detratto quanto già corrisposto. Comunque condannare la stessa opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
, si costituiva in data 14/07/2022 contestando tutte le argomentazioni avversarie Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti bancari, assicurativi e finanziari”, concedendo il termine di legge per introdurla;
- rigettare la seppur generica doglianza avversaria circa la ritenuta carenza di legittimazione attiva di in merito alla prova della titolarità Controparte_1
del credito in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la seppur generica doglianza avversaria circa il ritenuto difetto di rappresentanza in capo a in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1
motivi di cui in narrativa, oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a per quanto concerne Controparte_1 tutte le domande riconvenzionali proposte dalle Sigg.re e per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi meglio indicati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo de quo così come avanzata genericamente da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa e documentati per tabulas e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 471/2021, Rg. 1102/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 01 dicembre 2021, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente . Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
All'udienza del 07.09.2022 il Giudice disponeva rinvio assegnando termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 12.01.2023 per il prosieguo. Parte opposta incardinava il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata adesione pagina 3 di 6 delle parti chiamate, così come si evince dal verbale di mediazione depositato in data 08.02.2023 da parte opposta. All'udienza del 12/01/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti insistevano per la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 24/05/2023. Nelle more del giudizio diveniva CP_7
beneficiaria, con effetto dal 31.12.2022 ore 23:59 in forza di atto di scissione parziale stipulato con in data 21 dicembre 2022 - di un compendio di attività e passività . In virtù Controparte_1
Cont del predetto atto di scissione, venivano assegnati a i crediti in cui è ricompreso il credito CP_7 già vantato da nei confronti delle signore e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
In data 08/02/2023 costituiva in giudizio facendo proprie tutte le istanze,
[...] Controparte_8
domande ed eccezioni formulate da depositando atto di intervento ex art. 111 Controparte_1
c.p.c. All'udienza del 24.05.2023 le opponenti insistevano per l'ammissione della CTU nonché per l'assunzione di prove orali, sia con l'interpello del legale rappresentante pro tempore di parte opposta sia con l'escussione di testi. Il Giudice ammetteva le prove orali come dedotte dalle opponenti nonché prova contraria come richiesta dalle opposte e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2023 per escussione testi. All'udienza dell'11/10/2023 veniva sentito come teste il signor Alla successiva Testimone_1
udienza del 22.11.2023, poi del 31.01.2023 ed infine del 13.03.2024 il teste di parte opponente, ritualmente citato, non presenziava per l'escussione. Il Giudice rinviava all'udienza del 15.05.2024, rinviata d'ufficio al 12.06.2024 sempre per escussione del teste di parte attrice opponente. Alla suddetta udienza veniva escusso il teste delle opponenti, signor , figlio di parte opponente, Testimone_2 signora , il quale confermava le circostanze dei capitoli di prova ammessi. Terminata Parte_1 la prova orale, il Giudice ammetteva, su richiesta di parte attrice opponente, la Consulenza d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 26.06.2024 per giuramento del CTU. Alla suddetta udienza prestava giuramento la CTU dott.ssa e venivano formulati i quesiti da porre alla Consulente. Persona_1
In data 31.10.2024 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo. All'udienza del 12.12.2024, svolta nella modalità della trattazione scritta, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.01.2025. Alla suddetta udienza, le parti precisavano le conclusioni tramite la modalità della trattazione scritta ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionale e relative repliche.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare pagina 4 di 6 il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto si deve passare al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa dalle opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla questione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta
[...]
, sollevata dalle opponenti, si osserva quanto segue : Controparte_9
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, il difetto di legittimazione risulta infondato.
Si osserva, infatti, che la società creditrice ha correttamente provveduto a depositare – in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 58 TUB - congiuntamente all'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale anche le lettere di cessione e messa in mora, da valere anche quale interruzione della prescrizione, inviate a mezzo raccomandata con ricevuta a.r. alle opponenti .
Sull'eccezione di prescrizione del credito va evidenziato che il decreto ingiuntivo de quo concerne un contratto di finanziamento personale n. 6728507 datato 22 maggio 2008 che prevedeva il rimborso del montante di Euro 32.283,72 in n. 84 rate mensili (7 anni) dell'importo di Euro 384,33 ciascuna (cfr. doc.
2 fascicolo monitorio) che è stato oggetto anche di documentate intimazioni di pagamento e messe in mora di cui la prima in data 14 marzo 2009 e l'ultima in data 12 gennaio 2021 (cfr. docc. 4-5-8-10-12 fascicolo monitorio). È pacifico in giurisprudenza che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di pagina 5 di 6 stipula iniziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17798 del 30 agosto 2011; Tribunale di Isernia, Dott. Emiliano
Vassallo sent. n. 696 del 28 luglio 2015). L'eccezione di prescrizione, pertanto, non merita di essere accolta .
In ordine al quantum debeatur il contratto di finanziamento personale n. 6728507 prevedeva il rimborso del montante di € 32.283,72 in n. 84 rate mensili dell'importo di € 384,33 ciascuna, che veniva solo parzialmente onorato, ma la CTU, esente da vizi , le cui conclusioni sono condivisibili, ha accertato, nelle conclusioni che : “6. CONCLUSIONI Riepilogando, il credito vantato dalla società finanziatrice, dopo le epurazioni degli oneri e interessi non dovuti e lo storno di quelli già pagati, è di € : 13.227,11” ..
La CTU ha dimostrato che l'opposta ha chiesto la corresponsione di interessi non dovuti , in quanto i tassi di interesse richiesti, secondo quanto risulta dal contratto di finanziamento, allegato in atti, sono superiori a quelli consentiti dalla legge 108/96.
L'opposizione, pertanto merita parziale accoglimento .
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
rigetta ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_5 CP_7
così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 471-2021 del 01.12.2021, R.G.
1102/2021 del Tribunale di Larino emesso nei confronti di e ; Parte_1 Parte_2
-per l'effetto condanna parti opponenti e a pagare a parte Parte_1 Parte_2
opposta ( oggi Controparte_1 Controparte_5 CP_7
, la somma di € 13.227,11, oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo .
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite .
Larino, 22.05.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 113/2022 del ruolo generale passata in decisione, il 30.01.2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Termoli in via Degli Eucalipti n. 10 e , nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambe rappresentate e difese, come C.F._2
da mandato in calce al presente atto dall'Avv. Gennaro IACAMPO (c.f.: ), ed C.F._3
elettivamente domiciliate in Termoli alla via Mulino a Vento n.
7. email certificata:
CodiceFiscale_4
ATTRICI/OPPONENTI
CONTRO
– società a socio unico (C.F.: Controparte_1
e P.IVA già , in persona del dott. e del P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 Controparte_3
dott, , Legale Rappresentante pro Tempore, con sede legale in Milano, via Caldera n. Controparte_4
21, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giordano Balossi (c.f. ), del Foro di Milano, pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'avv. Email_1
Laura Carfagnini, sito in Larino in viale Giulio Cesare, 9
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE' CONTRO
pagina 1 di 6 e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_5 Controparte_6
(già già , con gli Avv.ti Calogero Lanza e Matteo
[...] CP_7 Controparte_1
Giarratana
- intervenuta –
NONCHE'CONTRO
on l'Avv Giordano Balossi . CP_7
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in discussione e decisione alla udienza del 30.01.2025.
FATTO
con decreto ingiuntivo n. 471/2021 – R.G. 1102/2021, emesso dal Tribunale Controparte_1 di Larino in data 01/12/2021, otteneva ingiunzione, nei confronti delle signore e Parte_1
, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 21.153,97, relativa ad Parte_2 un'esposizione debitoria derivante dall'inadempimento del contratto di finanziamento n. 6728507 del
22/05/2008 sottoscritto dagli stessi opponenti. Il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto di accoglimento venivano ritualmente notificati alle debitrici, che formulavano opposizione al decreto notificato. Con atto di citazione notificato in data 02/02/2022, le signore e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, a comparire avanti a codesto Tribunale adito per assumere le seguenti conclusioni:
In via preliminare chiede che non sia disposta la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
- Voglia l'On.
Giudice adito, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inefficace, nullo, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la domanda prescritta, tardiva, inammissibile, improponibile, illegittima ed invalida e comunque dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avversa domanda giudiziale così come proposta. - In via gradata, dichiarare che la società opposta non ha nessun diritto di credito nei confronti delle opponenti e per gli effetti revocare il d.i. opposto e rigettare la domanda;
- Dichiarare nulla la clausola che prevede il tasso di interesse superiore a quello legale e quindi non applicare alcun interesse;
dichiarare nulla la clausola che stabilisce il tasso di interesse pagina 2 di 6 convenzionale e la capitalizzazione anatocistica degli interessi stessi. - Per le ragioni esposte, quindi, in via subordinata rideterminare l'importo dovuto, secondo quanto verrà accertato a seguito dell'espletamento di una CTU volta all'esatta quantificazione degli importi dovuti sulla base della legge e contratto. - In via ulteriormente subordinata limitare l'importo dovuto nel limite del capitale, detratto quanto già corrisposto. Comunque condannare la stessa opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
, si costituiva in data 14/07/2022 contestando tutte le argomentazioni avversarie Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE E/O
PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.
28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti bancari, assicurativi e finanziari”, concedendo il termine di legge per introdurla;
- rigettare la seppur generica doglianza avversaria circa la ritenuta carenza di legittimazione attiva di in merito alla prova della titolarità Controparte_1
del credito in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la seppur generica doglianza avversaria circa il ritenuto difetto di rappresentanza in capo a in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1
motivi di cui in narrativa, oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a per quanto concerne Controparte_1 tutte le domande riconvenzionali proposte dalle Sigg.re e per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi meglio indicati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare l'eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo de quo così come avanzata genericamente da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in narrativa e documentati per tabulas e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 471/2021, Rg. 1102/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 01 dicembre 2021, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente . Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
All'udienza del 07.09.2022 il Giudice disponeva rinvio assegnando termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 12.01.2023 per il prosieguo. Parte opposta incardinava il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata adesione pagina 3 di 6 delle parti chiamate, così come si evince dal verbale di mediazione depositato in data 08.02.2023 da parte opposta. All'udienza del 12/01/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti insistevano per la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 24/05/2023. Nelle more del giudizio diveniva CP_7
beneficiaria, con effetto dal 31.12.2022 ore 23:59 in forza di atto di scissione parziale stipulato con in data 21 dicembre 2022 - di un compendio di attività e passività . In virtù Controparte_1
Cont del predetto atto di scissione, venivano assegnati a i crediti in cui è ricompreso il credito CP_7 già vantato da nei confronti delle signore e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
In data 08/02/2023 costituiva in giudizio facendo proprie tutte le istanze,
[...] Controparte_8
domande ed eccezioni formulate da depositando atto di intervento ex art. 111 Controparte_1
c.p.c. All'udienza del 24.05.2023 le opponenti insistevano per l'ammissione della CTU nonché per l'assunzione di prove orali, sia con l'interpello del legale rappresentante pro tempore di parte opposta sia con l'escussione di testi. Il Giudice ammetteva le prove orali come dedotte dalle opponenti nonché prova contraria come richiesta dalle opposte e rinviava la causa all'udienza dell'11.10.2023 per escussione testi. All'udienza dell'11/10/2023 veniva sentito come teste il signor Alla successiva Testimone_1
udienza del 22.11.2023, poi del 31.01.2023 ed infine del 13.03.2024 il teste di parte opponente, ritualmente citato, non presenziava per l'escussione. Il Giudice rinviava all'udienza del 15.05.2024, rinviata d'ufficio al 12.06.2024 sempre per escussione del teste di parte attrice opponente. Alla suddetta udienza veniva escusso il teste delle opponenti, signor , figlio di parte opponente, Testimone_2 signora , il quale confermava le circostanze dei capitoli di prova ammessi. Terminata Parte_1 la prova orale, il Giudice ammetteva, su richiesta di parte attrice opponente, la Consulenza d'ufficio e rinviava la causa all'udienza del 26.06.2024 per giuramento del CTU. Alla suddetta udienza prestava giuramento la CTU dott.ssa e venivano formulati i quesiti da porre alla Consulente. Persona_1
In data 31.10.2024 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo. All'udienza del 12.12.2024, svolta nella modalità della trattazione scritta, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.01.2025. Alla suddetta udienza, le parti precisavano le conclusioni tramite la modalità della trattazione scritta ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionale e relative repliche.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare pagina 4 di 6 il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto si deve passare al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa dalle opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Sulla questione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta
[...]
, sollevata dalle opponenti, si osserva quanto segue : Controparte_9
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nel caso sottoposto allo scrivente giudice, il difetto di legittimazione risulta infondato.
Si osserva, infatti, che la società creditrice ha correttamente provveduto a depositare – in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 58 TUB - congiuntamente all'avviso di cessione del credito pubblicato in
Gazzetta Ufficiale anche le lettere di cessione e messa in mora, da valere anche quale interruzione della prescrizione, inviate a mezzo raccomandata con ricevuta a.r. alle opponenti .
Sull'eccezione di prescrizione del credito va evidenziato che il decreto ingiuntivo de quo concerne un contratto di finanziamento personale n. 6728507 datato 22 maggio 2008 che prevedeva il rimborso del montante di Euro 32.283,72 in n. 84 rate mensili (7 anni) dell'importo di Euro 384,33 ciascuna (cfr. doc.
2 fascicolo monitorio) che è stato oggetto anche di documentate intimazioni di pagamento e messe in mora di cui la prima in data 14 marzo 2009 e l'ultima in data 12 gennaio 2021 (cfr. docc. 4-5-8-10-12 fascicolo monitorio). È pacifico in giurisprudenza che la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di pagina 5 di 6 stipula iniziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17798 del 30 agosto 2011; Tribunale di Isernia, Dott. Emiliano
Vassallo sent. n. 696 del 28 luglio 2015). L'eccezione di prescrizione, pertanto, non merita di essere accolta .
In ordine al quantum debeatur il contratto di finanziamento personale n. 6728507 prevedeva il rimborso del montante di € 32.283,72 in n. 84 rate mensili dell'importo di € 384,33 ciascuna, che veniva solo parzialmente onorato, ma la CTU, esente da vizi , le cui conclusioni sono condivisibili, ha accertato, nelle conclusioni che : “6. CONCLUSIONI Riepilogando, il credito vantato dalla società finanziatrice, dopo le epurazioni degli oneri e interessi non dovuti e lo storno di quelli già pagati, è di € : 13.227,11” ..
La CTU ha dimostrato che l'opposta ha chiesto la corresponsione di interessi non dovuti , in quanto i tassi di interesse richiesti, secondo quanto risulta dal contratto di finanziamento, allegato in atti, sono superiori a quelli consentiti dalla legge 108/96.
L'opposizione, pertanto merita parziale accoglimento .
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
rigetta ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione Controparte_5 CP_7
così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 471-2021 del 01.12.2021, R.G.
1102/2021 del Tribunale di Larino emesso nei confronti di e ; Parte_1 Parte_2
-per l'effetto condanna parti opponenti e a pagare a parte Parte_1 Parte_2
opposta ( oggi Controparte_1 Controparte_5 CP_7
, la somma di € 13.227,11, oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo .
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite .
Larino, 22.05.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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