Art. 3.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.