Articolo 3 della Legge 13 aprile 1933, n. 312
Articolo 2
Versione
12 maggio 1933
Art. 3.

Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.


Entrata in vigore il 12 maggio 1933