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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2197/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai SIg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nato a [...] il [...], E_
C.F. e residente a [...]
Cava Ispica n. 48/D, ed elettivamente domiciliato a Modica nella Via Alberto
Portogallo n. 18/C, presso lo studio dell'Avv. IG Carpenzano, che lo rappresenta e difende, per procura alle liti rilasciata su separato foglio, che si allega al ricorso, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , residente in [...]
Ispica n.48/D, elettivamente domiciliata in Modica, nella Via Mercè n. 8 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cavallo, che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su separato foglio, che si allega al presente ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e E_ Controparte_1 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 15 aprile 1997, in Modica, dal quale erano nati i figli IG (l'08/04/2000), (il PE
25/03/2002), e (il 19.08.2005), oggi tutti maggiorenni, alle Per_2 condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi che il Tribunale di
Ragusa - ex Modica, con decreto del 18/12/2012, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, rubricato al n. 1230/2012 R.G. Dalla data dell'udienza presidenziale del
27/11/2012 i due non si erano più riconciliati, né avevano ripreso alcuna forma di convivenza, per cui, essendo orami decorsi più di undici anni dalla loro separazione, sussisteva l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Dichiaravano altresì che l T_ svolgeva un'attività d'impresa, dalla quale traeva un reddito medio annuo di
€ 10.000,00; , dal canto suo, svolgeva un'attività Controparte_1 lavorativa con contratti a termine per alcuni mesi all'anno. I figli erano tutti maggiorenni, IG lavorava ed era economicamente indipendente, mentre frequentava il Corso di Laurea in Economia e Marketing presso la PE facoltà di Milano, e TE il corso di Ingegneria Biomedica presso l'Università di Torino.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo. 4
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa (ex Modica) del 18.12.2012, nell'ambito del giudizio n. 1230/2012 R.G., come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, con particolare riferimento al rilevante lasso di tempo trascorso dall'epoca della rottura della loro convivenza, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
- Il SI. verserà a titolo di mantenimento dei figli e T_ PE
, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente agli stessi Per_2 mediante bonifico bancario la somma di € 200,00 ciascuno, da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT.
- Il SI, verserà entro il giorno 5 di ogni mese in favore della T_
SI.ra , la somma di € 200,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra . CP_1
- I ricorrenti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, universitarie: acquisto libri, tasse di iscrizione e di alloggio) sostenute nell'interesse dei figli e PE
. Per_2 5
- I ricorrenti dichiarano di avere regolato tutti i rapporti economici pregressi e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, mentre per il resto vertono su diritti disponibili dalle parti, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 15.04.1997, in Modica, dai coniugi E_
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Ragusa il 02/02/1977 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 1997, p. II, serie A, atto n. 14);
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
6
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 03 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti