Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 5 giugno 2024
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/04/2025, n. 7666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7666 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VL NT, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 del Ministero dell'Istruzione, la Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 novembre 2021, il Comitato scientifico di cui allo stesso Bando, non costituiti in giudizio.
nei confronti
di RI AN e AR RD, e IA BA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova successiva pratica e orale e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A055 - STRUMENTO MUSICALE (CANTO) negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti, con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 22 aprile 2022;
- nonché dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova successiva pratica e orale e l’attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso;
- della graduatoria/elenco degli ammessi alla prova successiva pratica e orale attualmente ignoti, per la classe di concorso A055 - STRUMENTO MUSICALE (CANTO) negli istituti di istruzione secondaria di II grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell’Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova pratica e orale;
- nonché dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta della ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla domanda n 27 del quiz somministrato, nonostante la risposta fornita dalla ricorrente debba considerarsi corretta;
- nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova con particolare riferimento alle suddette domande del quiz somministrato alla ricorrente, nella parte in cui hanno determinato il mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la correttezza o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
- nonché per l'annullamento del Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l’utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue o che non contenevano alcuna risposta corretta, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la domanda n. 27 abbia una risposta errata (quella indicata dal Ministero) ovvero almeno più di una risposta esatta, senza aver riesaminato l'intera procedura;
- di tutti i provvedimenti e verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei quiz e i correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale, ivi compresi i verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;
- di tutti i provvedimenti e verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito n. 27, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
- nonché di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando; nonché ove necessario e per quanto successivamente lesivo il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201;
- nonché del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
- ove necessario, per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2023:
- del decreto recante la graduatoria di merito Classe di concorso A055 - STRUMENTO MUSICALE (CANTO) negli istituti di istruzione secondaria di II grado, pubblicata il 4 maggio 2023 dall’USR Toscana, relativa al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- nonché dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti, con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione reso noto alla ricorrente al termine della prova scritta - 22 aprile 2022;
- nonché dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova successiva pratica e orale e l’attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa RI Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A055 - Strumento musicale (Canto) negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Regione Toscana.
Alla prova scritta computer based , sostenuta in data 22 aprile 2022, la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 68/100, al di sotto della soglia minima (70/100) necessaria per l’ammissione alla prova orale.
Sostiene la ricorrente che la risposta dalla stessa fornita al quesito n. 27 sarebbe stata infondatamente ritenuta non corretta e che la domanda sarebbe stata formulata in modo erroneo e comunque ambiguo.
Il quesito è il seguente: WA GA con la teoria delle intelligenze multiple identifica diverse tipologie di intelligenza, ciascuna deputata a differenti settori dell’attività umana. Quale risvolto didattico ha l’intelligenza musicale relativamente allo studio dello strumento musicale? [a] Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma collegandola all’idea di suono e poi collegare l’idea di suono all’idea di un gesto. [b] Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma attraverso il solfeggio e poi passare all’esecuzione strumentale ripetendo i passaggi più complessi. [c] Si deve partire da un’idea di suono e poi stabilire una relazione tra suono e scrittura musicale. [d] Si deve sviluppare prima l’intelligenza corporeo-cinestetica e poi realizzare un progetto sonoro ”.
La ricorrente ha indicato come esatta la risposta di cui alla lettera c) ( “Si deve partire da un’idea di suono e poi stabilire una relazione tra suono e scrittura musicale” ) , mentre l’Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta di cui alla lettera a) ( “Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma collegandola all’idea di suono e poi collegare l’idea di suono all’idea di un gesto” ) .
1.1 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 giugno 2022 e depositato in data 12 giugno 2022, la ricorrente ha quindi impugnato la mancata ammissione alla prova orale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il gravame alla seguente ed unica doglianza: “I. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento di prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al d.P.R. 487/1994 e d.lgs 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34, 57 e 97 Cost. Violazione della normativa primaria che ha disciplinato la procedura concorsuale. Carenza di motivazione e istruttoria. Ambiguità dei quesiti .
1.2 In data 11 luglio 2022 si sono costituiti il Ministero resistente e l’USR Toscana con memoria di stile.
1.3 Con ordinanza n. 10004 adottata all’esito della camera di consiglio del 12 luglio 2022, il Collegio “ Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate ”, ha disposto l’incombente istruttorio rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
1.4 In data 4 gennaio 2023 il Ministero resistente ha depositato la relazione di chiarimenti.
1.5 Con ordinanza n. 96 adottata all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2023, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, rilevata “preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti…” .
1.6 Con atto per motivi aggiunti notificato il 31 maggio 2023 e depositato in data 13 giugno 2023, la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con DDG n. 449 del 4 maggio 2023, producendo altresì, a supporto della asserita erroneità del quesito contestato, un parere reso dall’Autore della teoria ivi richiamata.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle medesime censure già dedotte con il ricorso originario, contestandosi conseguentemente l’illegittimità derivata della graduatoria di merito successivamente approvata e pubblicata.
1.7 Con ordinanza n. 11442/2024, resa all’esito della pubblica udienza del 4 giugno 2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami. Parte ricorrente, con deposito dell’11 giugno 2024, ha attestato di aver adempiuto.
1.8 All’udienza pubblica del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e va accolto nei sensi che seguono.
2.1 Con le plurime censure articolate attraverso l’unico motivo di ricorso formulato, anche a mezzo dei motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene l’erroneità e l’ambiguità del quesito n. 27 somministrato in sede concorsuale, evidenziando che a rilevare l’errore delle soluzioni proposte dal Ministero è stato peraltro lo stesso Prof. Howard GA, ossia l’autore della teoria a cui la domanda ministeriale fa riferimento, con un parere che è stato depositato in giudizio unitamente all’atto per motivi aggiunti.
2.2 Oggetto del giudizio è quindi la correttezza del quesito, sopra riportato, relativo alla teoria elaborata dal predetto Prof. Howard GA sulle intelligenze multiple.
2.3 Come già evidenziato, il quesito contestato richiedeva in particolare ai candidati di indicare – nell’ambito della menzionata teoria del Prof. GA – quali risvolti pedagogici abbia l’intelligenza musicale nello studio dello strumento musicale.
La ricorrente, come detto, ha risposto indicando che “Si deve partire da un’idea di suono e poi stabilire una relazione tra suono e scrittura musicale” , piuttosto che “Si deve sviluppare la lettura sul pentagramma collegandola all’idea di suono e poi collegare l’idea di suono all’idea di un gesto” come ritenuto corretto dall’Amministrazione e ha sostenuto che tale quesito sarebbe ambiguo perché la risposta indicata come esatta sarebbe meno pertinente, ove non addirittura errata, rispetto a quella da lei fornita.
A sostegno di tale assunto, la ricorrente ha versato in atti una perizia di parte (allegato 8 del deposito originale), da cui si evince che “non esistono collegamenti diretti fatti da GA fra l’intelligenza musicale da lui teorizzata e i risvolti che questa induce nella didattica dello strumento musicale. La sua teoria si presta pertanto a interpretazioni didattiche soggettive e non certo univoche. Né nei comuni manuali di pedagogia musicali si riscontrano simili riferimenti” .
La censura coglie nel segno.
Condivisibile giurisprudenza, dal cui insegnamento non vi sono ragioni per discostarsi, sottolinea come nelle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).
Ciò posto, il Collegio ritiene che il quesito su cui si sono appuntate le doglianze della ricorrente sia stato formulato in maniera ambigua e tale da non consentire l’univocità della risposta. Ne è prova la circostanza che l’Autore stesso della teoria di cui si discute non avrebbe saputo individuare – tra le quattro proposte dall’Amministrazione – alcuna risposta corretta (“none of the possible answers are fitting” ), risultando il quesito formulato in modo fuorviante e comunque non confacente alla teoria delle ‘intelligenze multiple’ da egli stesso elaborata ( In my view, this question does not relate appropriately to my theory of multiple intelligences” ), tanto da indurlo ad opporsi espressamente ad un siffatto travisamento (“I must object to the misrepresentation of my work in this unfair manner” ). Orbene, a fronte di tali affermazioni, la risposta fornita dalla ricorrente – e, per vero, qualsiasi altra opzione proposta – non può essere considerata ‘inequivocabilmente sbagliata’ e, pertanto – diversamente che nelle ipotesi oggetto della giurisprudenza citata dalla parte resistente – non risulta in alcun modo giustificabile, nel caso di specie, l’attribuzione del punteggio zero.
Questo Collegio è ben consapevole dei limiti posti al sindacato del Giudice Amministrativo quando venga in rilievo la discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione. Nondimeno, se certamente compete all'Amministrazione la formulazione dei quesiti, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'Ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve per contro potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 febbraio 2019 n. 842).
In sostanza, ferma la discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile dal Giudice Amministrativo l’eventuale evidente erroneità o ambiguità di quelli per cui non sia chiaramente individuabile un’unica risposta corretta (cfr. TAR Lazio, sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346) o ancor più, come nella fattispecie, alcuna risposta corretta.
A ciò si aggiunga che perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, occorre che le medesime - in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione - siano formulate in modo chiaro, non incompleto, ed atto a consentire l'univocità della risposta, impedita nella fattispecie dall’ambigua formulazione del quesito in parola, da cui non sono immediatamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Lazio, sez. III quater, 4 luglio 2018, n. 7392; TAR Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040).
D’altra parte la stessa Amministrazione, per avvalorare la bontà del proprio operato, non si è preoccupata di dimostrare la correttezza della formulazione del quesito proposto in sede concorsuale contestando specificamente i rilievi in proposito sollevati dalla ricorrente sull’interpretazione degli studi del Prof. GA; ma anzi, ha appuntato le proprie argomentazioni difensive esclusivamente sulla ricostruzione della correlazione ‘suono-gesto’ posta a base della risposta da essa ritenuta corretta, a tal fine citando scritti e teorie di autori diversi da GA, sulla cui valenza non c’è motivo di dubitare, diversamente che sulla loro coerenza con il pensiero del Prof. GA oggetto del quesito.
Come ha già avuto modo di osservare questa Sezione, nel predetto contesto non può nemmeno essere ipotizzata la possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal bando di concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche (Tar Lazio, III bis , n. 15263 del 16.10.2023).
Quanto sin qui detto non intende stigmatizzare il ricorso ai cd. distrattori, bensì un uso improprio degli stessi.
La funzione del ‘distrattore’ è quella di distogliere l’attenzione e quindi di creare il dubbio sulla risposta corretta rispetto alle opzioni proposte, al fine di verificare la effettiva competenza dei candidati. Si tratta, in altre parole, di un elemento di disturbo che, per quanto 'forte', deve comunque poter essere eliminato in virtù del grado di preparazione richiesto al candidato, in un processo ad escludendum che, attraverso il ragionamento, consenta di eliminare l'insidia e permetta sempre al candidato competente di giungere all'unica soluzione corretta del quesito.
È evidente che così non è nel caso in parola, se persino l’Autore della teoria su cui si è chiesto ai candidati di pronunciarsi, non avrebbe saputo individuare, tra quelle proposte, alcuna risposta corretta al quesito sì come articolato.
Dunque sulla scorta dei canoni giurisprudenziali indicati in precedenza la doglianza deve considerarsi fondata.
2.4 Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni appena esposte il Collegio ritiene evidentemente fondata la doglianza con la quale parte ricorrente ha lamentato che la graduatoria definitiva della selezione per cui è causa sia affetta, per illegittimità derivata e nei limiti di interesse della ricorrente, dalle medesime illegittimità denunziate con il ricorso introduttivo.
3. Il ricorso introduttivo, integrato dai successivi motivi aggiunti, deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di interesse della ricorrente.
4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza per cui, nella misura indicata in dispositivo, esse vanno poste a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6687 del 2022 integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla per la parte di interesse i provvedimenti impugnati.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
RI Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO