Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 713
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 settembre 1950
Art. 3.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all' art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , e sara' fronteggiata con le entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.
Entrata in vigore il 14 settembre 1950