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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5769/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5769/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
COMENSE (CO) il 07/01/1981;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GALANTI MARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-DICHIARARE ai sensi dell'art 473 bis 51 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra E nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Lentate Sul Seveso il giorno 24 luglio 2010 con atto trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune al n.24, parte II, serie A anno 2010 alle seguenti condizioni da omologare da intendersi sostitutive a quelle pattuite ed omologate in sede di separazione consensuale: C o n d i z i o n i
1.Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e, ciò, presso la casa coniugale sita in Comune di Lentate Sul Seveso
Via Maroncelli Piero n.26 ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica, casa coniugale ora di proprietà della signora della signora in forza di atto si compravendita del Controparte_1 27 maggio 2022 a rogito del Notaio Dott. (rep.33, racc.271) come da accordi Persona_2 intercorsi in sede di separazione consensuale.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 mattina alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 18.00 oltre ad un altro giorno nella settimana in cui terrà con sé il figlio durante il week-end e precisamente il martedì sera dalle ore 18,30 sino alla mattina del giorno successivo. Il signor potrà, inoltre, tenere con sè Parte_1 il figlio minore nella settimana in cui non trascorrerà con lui il fine settimana due giorni Per_1 la settimana e precisamente: il martedì sera dalle ore 18,30 sino alla mattina successiva e il giovedì sera dalle ore 18,30 sino al venerdì mattina.
3. Il figlio trascorrerà la vigilia di Natale di ogni anno con il padre mentre il giorno di Per_1
Natale di ogni anno verrà trascorso la ma madre. Il figlio trascorrerà, inoltre, ad anni alterni due giorni consecutivi (31 dicembre e il 01 gennaio) con un genitore e due giorni consecutivi all'Epifania con l'altro genitore durante le vacanze natalizie salvo diverse esigenze lavorative dei coniugi, così come trascorrerà le vacanze pasquali, (intendendosi il giorno di Pasqua o di
Pasquetta), con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
4. I coniugi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo delle vacanze estive che trascorreranno con il figlio ed il padre terrà con sé il figlio per due settimane anche Per_1 non consecutive, comprese tra giugno ed agosto di ogni anno.
5. In ogni caso, il padre potrà altresì vedere il minore anche oltre i termini sopra indicati, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici del minore stesso.
6. Ogni decisone relativa al figlio minore verrà dai genitori presa di comune accordo, nel pieno rispetto delle inclinazioni, dei desideri e della volontà dei figli stessi nonché nel loro esclusivo interesse, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
7.Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di € 380,00 Per_1
(Euro trecentottanta/00) per dodici mensilità da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
ciò oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio come da Linee Guida del Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente richiamato ad eccezione delle mensa scolastica e degli abbonamenti a trasferimenti per esigenze di istruzione che verranno suddivisi nella misura del 50 % ciascuno tra i coniugi.
8. I coniugi si obbligano entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso ad estinguere il c/c cointestato presso la Fideuram per le esigenze del figlio e a suddividere in parti uguali l'importo giacente.
9.I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni pregresso rapporto economico, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, se non quanto statuito nel presente atto, nonché di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
10. I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. La presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio e/o al rinnovo degli stessi
11.Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 14.06.2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (09.09.2012) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 02/09/2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lentate sul Seveso in data 24/07/2010 (atto n. Parte_1 Controparte_1
24, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/09/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5769/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
COMENSE (CO) il 07/01/1981;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GALANTI MARCO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-DICHIARARE ai sensi dell'art 473 bis 51 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra E nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Lentate Sul Seveso il giorno 24 luglio 2010 con atto trascritto presso l'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune al n.24, parte II, serie A anno 2010 alle seguenti condizioni da omologare da intendersi sostitutive a quelle pattuite ed omologate in sede di separazione consensuale: C o n d i z i o n i
1.Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre e, ciò, presso la casa coniugale sita in Comune di Lentate Sul Seveso
Via Maroncelli Piero n.26 ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica, casa coniugale ora di proprietà della signora della signora in forza di atto si compravendita del Controparte_1 27 maggio 2022 a rogito del Notaio Dott. (rep.33, racc.271) come da accordi Persona_2 intercorsi in sede di separazione consensuale.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 mattina alle ore 18,00 sino alla domenica alle ore 18.00 oltre ad un altro giorno nella settimana in cui terrà con sé il figlio durante il week-end e precisamente il martedì sera dalle ore 18,30 sino alla mattina del giorno successivo. Il signor potrà, inoltre, tenere con sè Parte_1 il figlio minore nella settimana in cui non trascorrerà con lui il fine settimana due giorni Per_1 la settimana e precisamente: il martedì sera dalle ore 18,30 sino alla mattina successiva e il giovedì sera dalle ore 18,30 sino al venerdì mattina.
3. Il figlio trascorrerà la vigilia di Natale di ogni anno con il padre mentre il giorno di Per_1
Natale di ogni anno verrà trascorso la ma madre. Il figlio trascorrerà, inoltre, ad anni alterni due giorni consecutivi (31 dicembre e il 01 gennaio) con un genitore e due giorni consecutivi all'Epifania con l'altro genitore durante le vacanze natalizie salvo diverse esigenze lavorative dei coniugi, così come trascorrerà le vacanze pasquali, (intendendosi il giorno di Pasqua o di
Pasquetta), con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni.
4. I coniugi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo delle vacanze estive che trascorreranno con il figlio ed il padre terrà con sé il figlio per due settimane anche Per_1 non consecutive, comprese tra giugno ed agosto di ogni anno.
5. In ogni caso, il padre potrà altresì vedere il minore anche oltre i termini sopra indicati, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici o extrascolastici del minore stesso.
6. Ogni decisone relativa al figlio minore verrà dai genitori presa di comune accordo, nel pieno rispetto delle inclinazioni, dei desideri e della volontà dei figli stessi nonché nel loro esclusivo interesse, tenendo conto delle rispettive capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
7.Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di € 380,00 Per_1
(Euro trecentottanta/00) per dodici mensilità da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
ciò oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio come da Linee Guida del Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente richiamato ad eccezione delle mensa scolastica e degli abbonamenti a trasferimenti per esigenze di istruzione che verranno suddivisi nella misura del 50 % ciascuno tra i coniugi.
8. I coniugi si obbligano entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso ad estinguere il c/c cointestato presso la Fideuram per le esigenze del figlio e a suddividere in parti uguali l'importo giacente.
9.I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni pregresso rapporto economico, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, se non quanto statuito nel presente atto, nonché di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
10. I coniugi, per quanto necessario, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. La presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio e/o al rinnovo degli stessi
11.Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 14.06.2018. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (09.09.2012) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 02/09/2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lentate sul Seveso in data 24/07/2010 (atto n. Parte_1 Controparte_1
24, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lentate sul Seveso
(MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona