CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr. Roberto Notaro- Consigliere
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante il n. 3062/2019 e pubblicata il 26 novembre 2019, notificata il 5 dicembre 2019, iscritto al n.180/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 7 gennaio 2025, avente ad oggetto querela di falso e pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], C, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dagli avvocati Ciro Foglia (C.F. ) ed Antonio Barbato (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti autenticata per notar Persona_1 rep. n. 54368 racc. n. 15494 dell'11 settembre 2020 dagli avv.ti Elena Caruso
( ) e Aldo Del Forno ) C.F._4 C.F._5
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante TR pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
1 APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 marzo 2015 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Controparte_3
- e le proponendo nei loro confronti querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Controparte_1 per far dichiarare la falsità e/o non autenticità della ricevuta di ritorno dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. AG76446939757-9 recapitata il 31 maggio 2010.
Allegava che:
- in data 8 giugno 2011 l' gli notificava la cartella di pagamento n. Controparte_4
02820110029021518 per il mancato pagamento della somma di € 297.126,32;
- proponeva ricorso dinanzi alla avverso la Controparte_5 suddetta cartella sul presupposto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento di redditi relativi alla società di persone proveniente Parte_2 dall' di n. TF7011200089/2010 relativo all'anno di imposta TR CP_2
2005, né la raccomandata postale n. AG76446939757-9, né sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
- il giudizio si concludeva con la sentenza n.286/09/2012, depositata il 3 maggio 2012 con la quale l' rigettava il ricorso in quanto l'Amministrazione dimostrava la notifica CP_6 dell'avviso di accertamento di cui alla suddetta cartella;
- la sentenza veniva appellata dinanzi alla la quale con Controparte_7 sentenza n. 6132/28/14, depositata il 17.06.2014, accoglieva il gravame accogliendo l'eccezione di prescrizione sulla base della ritenuta inidoneità della documentazione offerta a provare la notifica dell'avviso. Affermava, in particolare, che “l si è TR limitata a depositare duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata e non l'originale; in esso non risultano la sottoscrizione del ricevente né la specificazione del nominativo di quest'ultimo”.
Avverso tale decisione l di ha proposto ricorso per Cassazione. TR CP_2
Precisava altresì che nel duplicato dell'avviso di accertamento della raccomandata in questione prodotto dall' era omessa ogni indicazione circa il nominativo, le generalità e Controparte_8 la qualità del presunto soggetto ricevente l'avviso de quo, essendosi limitato il notificante ufficiale postale a qualificare quest'ultimo come “addetto alla casa incaricato” mentre ciò non era possibile in quanto “l'identificazione dello stesso soggetto è viceversa necessaria e imprescindibile, atteso che “vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la loro opera alle sue dipendenze…il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze del destinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietario della casa in cui abita”
2 Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto accertare, dichiarare che né il né i suoi familiari conviventi hanno ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento Parte_1 di provenienza di numero TF7011200089/2010 relativo all'anno d'imposta TR CP_2
2005, né mediante la raccomandata postale n. AG76446939757-9 né hanno mai sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
b) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla o inesistente
e/o annullabile la riferita sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale numero
AG764469397579 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
c)dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita copia conforme della ricevuta di ritorno della raccomandata postale numero AG764469397579 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
d) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Il 16 settembre 2015 si costituiva che nel resistere alla domanda, eccepiva di Controparte_1 aver eseguito l'adempimento oltre cinque anni prima, di conseguenza non aveva obbligo di conservare gli originali delle ricevute, essendo decorso il triennio d'obbligo. Eccepiva, nel merito, che la Posta non era tenuta a verificare l'identità del consegnatario ma solo ad attestare la qualità dello stesso come dichiarata all'addetto postale. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare, in ogni caso, la domanda di parte attrice, in quanto improcedibile e inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
prendere atto dell'impossibilità per di CP_1 produrre la modulistica interna richiesta da controparte in quanto sono ampiamente trascorsi i tre anni previsti dalla Legge successivamente ai quali è disposto il suo invio al macero;
per quanto sopra dichiarare la prescrizione triennale dell'azione ai sensi del DPR 156/73; condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 18 settembre 2015 si costituiva l' – TR la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al procedimento di notificazione dell'avviso ed alla asserita falsità materiale della notifica dell'avviso di accertamento.
Si associava alle difese di in ordine alla non obbligatorietà della identificazione Controparte_1 del consegnatario dell'atto.
Sulla richiesta di ordine di esibizione del duplicato della cartolina di ricevimento formulata dal il G.I. si riservava;
quindi, a scioglimento della riserva assunta il 30 settembre 2015, Pt_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° dicembre 2015.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale sammaritano dichiarava inammissibile la querela così disponendo: “dichiara inammissibile la querela di falso;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in Controparte_1 favore di ciascuna convenuta, in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa, come per legge”.
3 In particolare, richiamava consolidati principi giurisprudenziali e, specificamente, il principio espresso dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 22044 del 23/11/2004 con la quale si affermava che:
- nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione relativa ai rapporti con il destinatario resa dal soggetto cui l'atto venga consegnato ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. n. 890 del 1982, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario evidentemente al fine di negare il verificarsi degli effetti della notifica;
- con la pronunzia della Sezione Tributaria del 05/12/2012, n.21817 la Cassazione ha, inoltre, affermato che “quando l'ufficiale giudiziario attesti di aver fatto consegna dell'atto a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione, l'attestazione in parola (relativa al fatto che tale dichiarazione sia stata resa dal consegnatario) è da ritenersi assistita da fede fino a querela di falso, riguardando essa circostanza frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale;
viceversa, il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è assistito solo da una presunzione “iuris tantum”, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione” ;
- nel caso in esame il aveva sostenuto che presso il proprio domicilio non sarebbero Pt_1 state presenti persone addette a ricevere atti;
di conseguenza tale affermazione non avrebbe mai potuto essere oggetto della querela di falso, posto che la qualità dichiarata dal soggetto rinvenuto sul posto non era coperta da pubblica fede, né l'agente postale è neppure tenuto ad accertarla.
Avverso la suddetta sentenza notificata il 5 dicembre 2019, il ha proposto tempestivamente Pt_1 appello in data 7 gennaio 2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello
Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 3062/2019, resa in data
21.11.2019, pubblicata in data 26.11.2019, notificata in data 5.12.2019, e per l'effetto: - Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che né il sig.re né i soli familiari conviventi Parte_1
( , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_9 consorte;
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Colombano n. 7, figlia e , nato a [...] [...] e residente in [...] CP_2
Padre Colombano n. 7, figlio) hanno ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento di provenienza
[...] di , n. TF7011200089/2010, relativo all'anno di imposta 2005, né la raccomandata CP_2 CP_2 postale n. AG76446939757-9, né hanno mai sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno. - Accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. AG76446939757-9 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale. - Accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita copia conforme della ricevuta di ritorno della raccomandata
4 postale n. AG76446939757-9 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale. - Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
- Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie utilizzate e/o utilizzande dall' nei confronti di esso istante in ogni e TR qualsivoglia sede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
In particolare, il con un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. Pt_1
112 c.p.c. e 132 c.p.c. n.
4 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – Travisamento dei fatti –
Error in procedendo – Error in iudicando” censura la sentenza per aver il Tribunale erroneamente inquadrato la vicenda in esame e, più precisamente, per aver ritenuto la parte dell'atto impugnato non coperta da pubblica fede, sostenendo che l'attore aveva contestato la corrispondenza tra quanto attestato nel duplicato dell'avviso di ricevimento in questione e la effettiva qualità del presunto consegnatario dell'originale dell'atto. Ha allegato che il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG76446939757-9 – depositato dall' nel processo tributario TR
- è stato impugnato di falso per omessa indicazione di ogni e qualsivoglia riferimento in ordine al presunto soggetto ricevente, essendo presente unicamente l'indicazione, tanto generica quanto evidentemente insufficiente, di addetto alla casa “incaricato”, senza specificazione del suo nominativo. Ha ribadito che nella documentazione prodotta da controparte non vi era la prova della comunicazione di avvenuta notifica relativa alla raccomandata n. AG76446939757-9, anche essa giammai ricevuta.
Con una comparsa depositata il 22 settembre 2020 si è costituita per resistere Controparte_1 all'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare, in ogni caso, il ricorso proposto da parte controparte avverso alla sentenza n.3062/2019 in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti;
prendere atto dell'impossibilità, per di produrre la CP_1 modulistica interna richiesta da controparte in quanto sono ampiamenti trascorsi i tre anni previsti dalla
Legge, successivamente ai quali è disposto il suo invio al macero;
per quanto sopra, confermare la sentenza
n.3062/19 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con una comparsa depositata il 15 aprile 2021 si è costituita l' TR
, che ha resistito ai motivi d'appello formulati dal e ha chiesto a questa
[...] Pt_1
Corte il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, nel richiamare il contenuto della sentenza appellata, ha dedotto che la querela di falso era stata correttamente giudicata inammissibile sia perché avente ad oggetto la “verità della dichiarazione” da parte del soggetto consegnatario, sia perché il avrebbe voluto ottenere con il giudizio di Pt_1 falso un risultato diverso, cioè l'accertamento di non aver ricevuto la notifica dell'atto, questione
5 attinente unicamente alla ritualità della notifica ( sussistente, nel caso in esame, secondo consolidato indirizzo di legittimità). In via subordinata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 7 gennaio 2025, la causa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art 190
c.p.c. Il non ha modificato le proprie conclusioni nella memoria di primo termine ( ha Pt_1 redatto anche la comparsa di replica, benché le altre parti non abbiano depositato la comparsa conclusionale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, anteriore alla riforma dettata con D.Lgs. n. 149/2022 poiché il si è sottratto all'onere di contestare con Pt_1 critiche logiche le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure a sostegno della pronunzia adottata ed ha unicamente reiterato le argomentazioni proposte in primo grado.
Deve ricordarsi che l'atto di appello, pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass.
SS.UU. n. 21799/2017).
Nel caso in esame, il non pare aver fatto buon governo di tali principi, come emerge dalla Pt_1 lettura dell'unico motivo introdotto, contenendo esso lamentele – più che censure - che non sono logicamente idonee a mettere in crisi la decisione adottata. Egli, infatti, non sembra aver inquadrato il cardine della decisione appellata, costituito – in estrema sintesi – dalla inammissibile utilizzazione della querela di falso rivolta alla dichiarazione resa dal soggetto consegnatario – e ripete pedissequamente quanto già affermato in primo grado e più precisamente che:
l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG76446939757 era privo di elementi in merito all'identità del soggetto ( tale ) cui sarebbe stato consegnato materialmente l'avviso; CP_12
il procedimento notificatorio era da considerarsi inesistente in quanto non vi era prova del suo perfezionamento mediante invio della C.A.N. .
Così facendo non ha colto il nucleo della decisione di primo grado, fondata sull'inammissibilità della querela di falso, tematica cui è del tutto estranea la regolarità della notifica, oggetto del procedimento dinanzi alla proseguito dinanzi alla Corte di Cassazione su Controparte_5
6 ricorso dell' avverso la pronunzia – favorevole al – della CP_2 CP_2 Pt_1 CP_7
[...]
Impropriamente il richiama sentenze di legittimità con le quali sono trattate tematiche Pt_1 relative alla validità del procedimento notificatorio con riferimento al contenuto dell'avviso di ricevimento o al suo duplicato, dal momento che, invece, la proposta querela di falso ha investito la dichiarazione - che il ritiene essere non veritiera - resa al pubblico ufficiale da colui che si Pt_1
è qualificato “addetto alla ricezione”, dichiarazione non assistita da fede privilegiata e, in quanto tale, non sottoponibile alla querela di falso. Questo è quanto affermato stabilmente dalla giurisprudenza di legittimità; nella pronunzia n. 6906 del 21 maggio 2001, per esempio, la Corte ha chiarito espressamente che la querela di falso non è ammissibile per contestare contenuti dichiarativi che non siano stati direttamente osservati o compiuti dal pubblico ufficiale, proprio come ritenuto dal Tribunale nella pronunzia appellata.
Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 13216/2007, n. 1856/2001 e n. 8799/2000), infatti, fanno piena prova, salva querela di falso, soltanto le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco” (nel caso di specie, l'aver ricevuto la dichiarazione di un soggetto che si era qualificato “incaricato” – addetto alla casa).
Di contro, non ha pubblica fede il contenuto “intrinseco” di tali ricerche e delle dichiarazioni ricevute
(nella specie, che corrispondesse a verità che il soggetto che aveva ricevuto l'atto era proprio un
“incaricato”) che, pertanto, costituendo una presunzione semplice può essere contestato con prove idonee, senza che sia ammissibile la querela di falso.
Ne deriva che i temi trattati in appello dal – come esplicitati e raffrontati con le difese Pt_1 proposte in primo grado - non sono idonei a superare la pronunzia di inammissibilità resa dal
Tribunale, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Ma quand'anche si volesse scrutinare anche il merito della censura appellatoria, dovrebbe affermarsi che l'appello è del tutto infondato.
Ribadito che correttamente il Tribunale ha affermato che la qualifica dichiarata dal soggetto consegnatario non poteva essere messa in discussione attraverso la querela di falso e che l'ufficiale postale non era tenuto a identificare il predetto soggetto e verificare se la dichiarata qualifica rispondesse al vero, deve aggiungersi che il con la citazione di primo grado ha impugnato Pt_1 di falso una ricevuta costituita da un “duplicato” che l' aveva depositato, a TR superamento della negatoria del contribuente, in ambito tributario;
ciò in quanto la CP_1 aveva sostenuto in sede civile di non disporre del documento originario, quindi l' CP_2
aveva ottenuto il duplicato e lo aveva prodotto in giudizio. Orbene, mentre è di tutta
[...]
7 evidenza il fatto che, trattandosi di un duplicato, la ricevuta in questione è logicamente sprovvista di firme da sottoporre ad accertamenti grafologici, non si deve dimenticare che, in tema di notifica postale, il rilascio del duplicato è soggetto ad una specifica disciplina dettata dall'art. 8 del DPR
n.655/1982 a mente del quale il duplicato rilasciato dall'ufficio postale contiene le annotazioni inserite nel registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario e pertanto costituisce una riproduzione fedele delle indicazioni che erano contenute nell'originale smarrito o non disponibile, comprese le indicazioni afferenti al soggetto che ha ricevuto l'atto. Ciò rende evidente che il problema agitato dal ha investito proprio la qualità dichiarata dal soggetto Pt_1 cui è stato consegnato l'atto, ma ciò non era possibile in quanto è certo che la querela di falso non può essere utilizzata per negare l'attendibilità di una dichiarazione resa da un soggetto che si è semplicemente qualificato come "addetto alla ricezione" , nonché l'omessa identificazione dello stesso da parte dell'ufficiale postale, identificazione che, come già si è spiegato e come ritenuto dal
Tribunale, non era di competenza di quest'ultimo.
Anche con riferimento poi alla C.A.N. le tesi del sono prive di fondatezza anche nel merito;
Pt_1 ed infatti, egli ha sostenuto l'inesistenza della suddetta comunicazione cui ha fatto conseguire il mancato perfezionamento della notifica, tematica palesemente estranea alla querela di falso ed infatti già trattata dinanzi al competente giudice tributario. Ebbene, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio cede a carico del notificante - in questo caso, l' - solo nel caso del procedimento di cui all'art. 8 CP_2 della Legge 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. – cioè nel caso in cui l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per sua temporanea assenza e per assenza o inidoneità di altri soggetti abilitati a riceverlo. Diversamente, nel caso in cui la notifica, come nel caso in esame, sia stata eseguita a norma dell'art. 7 della L. 890/1982 e dell'art. 139 c.p.c. – consegna avvenuta a persona diversa - il perfezionamento della notifica è assicurato dall'invio al destinatario di una raccomandata semplice che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto in quanto è ragionevole nutrire l'aspettativa che l'atto, essendo consegnato a persone aventi con il destinatario un rapporto, giunga a conoscenza dello stesso, con una presunzione iuris tantum che deve essere vinta dal destinatario stesso (cfr sentenza Cass. SS.UU. n. 10012/2021), prova che il non Pt_1 ha in alcun modo offerto. Quindi anche da questo punto di vista le tesi dell'odierno appellante – in realtà attinenti alla asserita inesistenza della notifica e non all'ammissibilità della querela di falso - non hanno pregio.
In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile.
Consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alle controparti le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri fissati dal decreto del Ministro
8 della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 e successive modifiche per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Il valore della controversia è indeterminabile, in quanto trattasi di giudizio avente ad oggetto la querela di falso e non, come sembra ritenere l'appellante, il valore dell'accertamento fiscale, cui la querela è indifferente. Tenuto conto della quantità e qualità dell'attività prestata, spettano, in favore di ciascuna parte appellata, € 7000,00 per compensi ( € 1400,00 per la fase di studio, € 1400,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase di trattazione, € 1800,00 per la fase decisoria) nonché €
1050,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, per un totale generale di € 8.050,00 per ciascuna parte appellata, con eventuali ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3062/2019 e pubblicata il 26 novembre 2019:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 8.050,00 per ciascuna con eventuali ulteriori accessori di legge, se dovuti;
C) ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1/4/2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr. Roberto Notaro- Consigliere
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante il n. 3062/2019 e pubblicata il 26 novembre 2019, notificata il 5 dicembre 2019, iscritto al n.180/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 7 gennaio 2025, avente ad oggetto querela di falso e pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], C, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello dagli avvocati Ciro Foglia (C.F. ) ed Antonio Barbato (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti autenticata per notar Persona_1 rep. n. 54368 racc. n. 15494 dell'11 settembre 2020 dagli avv.ti Elena Caruso
( ) e Aldo Del Forno ) C.F._4 C.F._5
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante TR pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
1 APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 marzo 2015 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l' Controparte_3
- e le proponendo nei loro confronti querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. Controparte_1 per far dichiarare la falsità e/o non autenticità della ricevuta di ritorno dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. AG76446939757-9 recapitata il 31 maggio 2010.
Allegava che:
- in data 8 giugno 2011 l' gli notificava la cartella di pagamento n. Controparte_4
02820110029021518 per il mancato pagamento della somma di € 297.126,32;
- proponeva ricorso dinanzi alla avverso la Controparte_5 suddetta cartella sul presupposto di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento di redditi relativi alla società di persone proveniente Parte_2 dall' di n. TF7011200089/2010 relativo all'anno di imposta TR CP_2
2005, né la raccomandata postale n. AG76446939757-9, né sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
- il giudizio si concludeva con la sentenza n.286/09/2012, depositata il 3 maggio 2012 con la quale l' rigettava il ricorso in quanto l'Amministrazione dimostrava la notifica CP_6 dell'avviso di accertamento di cui alla suddetta cartella;
- la sentenza veniva appellata dinanzi alla la quale con Controparte_7 sentenza n. 6132/28/14, depositata il 17.06.2014, accoglieva il gravame accogliendo l'eccezione di prescrizione sulla base della ritenuta inidoneità della documentazione offerta a provare la notifica dell'avviso. Affermava, in particolare, che “l si è TR limitata a depositare duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata e non l'originale; in esso non risultano la sottoscrizione del ricevente né la specificazione del nominativo di quest'ultimo”.
Avverso tale decisione l di ha proposto ricorso per Cassazione. TR CP_2
Precisava altresì che nel duplicato dell'avviso di accertamento della raccomandata in questione prodotto dall' era omessa ogni indicazione circa il nominativo, le generalità e Controparte_8 la qualità del presunto soggetto ricevente l'avviso de quo, essendosi limitato il notificante ufficiale postale a qualificare quest'ultimo come “addetto alla casa incaricato” mentre ciò non era possibile in quanto “l'identificazione dello stesso soggetto è viceversa necessaria e imprescindibile, atteso che “vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente nella casa del destinatario e prestano la loro opera alle sue dipendenze…il portiere è ritenuto addetto alla casa se è alle dipendenze del destinatario che in questo caso deve essere necessariamente proprietario della casa in cui abita”
2 Rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto accertare, dichiarare che né il né i suoi familiari conviventi hanno ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento Parte_1 di provenienza di numero TF7011200089/2010 relativo all'anno d'imposta TR CP_2
2005, né mediante la raccomandata postale n. AG76446939757-9 né hanno mai sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno;
b) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla o inesistente
e/o annullabile la riferita sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale numero
AG764469397579 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
c)dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita copia conforme della ricevuta di ritorno della raccomandata postale numero AG764469397579 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
d) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Il 16 settembre 2015 si costituiva che nel resistere alla domanda, eccepiva di Controparte_1 aver eseguito l'adempimento oltre cinque anni prima, di conseguenza non aveva obbligo di conservare gli originali delle ricevute, essendo decorso il triennio d'obbligo. Eccepiva, nel merito, che la Posta non era tenuta a verificare l'identità del consegnatario ma solo ad attestare la qualità dello stesso come dichiarata all'addetto postale. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare, in ogni caso, la domanda di parte attrice, in quanto improcedibile e inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
prendere atto dell'impossibilità per di CP_1 produrre la modulistica interna richiesta da controparte in quanto sono ampiamente trascorsi i tre anni previsti dalla Legge successivamente ai quali è disposto il suo invio al macero;
per quanto sopra dichiarare la prescrizione triennale dell'azione ai sensi del DPR 156/73; condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 18 settembre 2015 si costituiva l' – TR la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto estranea al procedimento di notificazione dell'avviso ed alla asserita falsità materiale della notifica dell'avviso di accertamento.
Si associava alle difese di in ordine alla non obbligatorietà della identificazione Controparte_1 del consegnatario dell'atto.
Sulla richiesta di ordine di esibizione del duplicato della cartolina di ricevimento formulata dal il G.I. si riservava;
quindi, a scioglimento della riserva assunta il 30 settembre 2015, Pt_1 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° dicembre 2015.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale sammaritano dichiarava inammissibile la querela così disponendo: “dichiara inammissibile la querela di falso;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in Controparte_1 favore di ciascuna convenuta, in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa, come per legge”.
3 In particolare, richiamava consolidati principi giurisprudenziali e, specificamente, il principio espresso dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 22044 del 23/11/2004 con la quale si affermava che:
- nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione relativa ai rapporti con il destinatario resa dal soggetto cui l'atto venga consegnato ai sensi dell'art. 7, co. 2, L. n. 890 del 1982, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualità dichiarata dal consegnatario evidentemente al fine di negare il verificarsi degli effetti della notifica;
- con la pronunzia della Sezione Tributaria del 05/12/2012, n.21817 la Cassazione ha, inoltre, affermato che “quando l'ufficiale giudiziario attesti di aver fatto consegna dell'atto a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione, l'attestazione in parola (relativa al fatto che tale dichiarazione sia stata resa dal consegnatario) è da ritenersi assistita da fede fino a querela di falso, riguardando essa circostanza frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale;
viceversa, il contenuto della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è assistito solo da una presunzione “iuris tantum”, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione” ;
- nel caso in esame il aveva sostenuto che presso il proprio domicilio non sarebbero Pt_1 state presenti persone addette a ricevere atti;
di conseguenza tale affermazione non avrebbe mai potuto essere oggetto della querela di falso, posto che la qualità dichiarata dal soggetto rinvenuto sul posto non era coperta da pubblica fede, né l'agente postale è neppure tenuto ad accertarla.
Avverso la suddetta sentenza notificata il 5 dicembre 2019, il ha proposto tempestivamente Pt_1 appello in data 7 gennaio 2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello
Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 3062/2019, resa in data
21.11.2019, pubblicata in data 26.11.2019, notificata in data 5.12.2019, e per l'effetto: - Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che né il sig.re né i soli familiari conviventi Parte_1
( , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_9 consorte;
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Colombano n. 7, figlia e , nato a [...] [...] e residente in [...] CP_2
Padre Colombano n. 7, figlio) hanno ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento di provenienza
[...] di , n. TF7011200089/2010, relativo all'anno di imposta 2005, né la raccomandata CP_2 CP_2 postale n. AG76446939757-9, né hanno mai sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno. - Accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. AG76446939757-9 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale. - Accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la riferita copia conforme della ricevuta di ritorno della raccomandata
4 postale n. AG76446939757-9 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale. - Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
- Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie utilizzate e/o utilizzande dall' nei confronti di esso istante in ogni e TR qualsivoglia sede. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
In particolare, il con un unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. Pt_1
112 c.p.c. e 132 c.p.c. n.
4 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – Travisamento dei fatti –
Error in procedendo – Error in iudicando” censura la sentenza per aver il Tribunale erroneamente inquadrato la vicenda in esame e, più precisamente, per aver ritenuto la parte dell'atto impugnato non coperta da pubblica fede, sostenendo che l'attore aveva contestato la corrispondenza tra quanto attestato nel duplicato dell'avviso di ricevimento in questione e la effettiva qualità del presunto consegnatario dell'originale dell'atto. Ha allegato che il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG76446939757-9 – depositato dall' nel processo tributario TR
- è stato impugnato di falso per omessa indicazione di ogni e qualsivoglia riferimento in ordine al presunto soggetto ricevente, essendo presente unicamente l'indicazione, tanto generica quanto evidentemente insufficiente, di addetto alla casa “incaricato”, senza specificazione del suo nominativo. Ha ribadito che nella documentazione prodotta da controparte non vi era la prova della comunicazione di avvenuta notifica relativa alla raccomandata n. AG76446939757-9, anche essa giammai ricevuta.
Con una comparsa depositata il 22 settembre 2020 si è costituita per resistere Controparte_1 all'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare, in ogni caso, il ricorso proposto da parte controparte avverso alla sentenza n.3062/2019 in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti;
prendere atto dell'impossibilità, per di produrre la CP_1 modulistica interna richiesta da controparte in quanto sono ampiamenti trascorsi i tre anni previsti dalla
Legge, successivamente ai quali è disposto il suo invio al macero;
per quanto sopra, confermare la sentenza
n.3062/19 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
condannare parte soccombente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con una comparsa depositata il 15 aprile 2021 si è costituita l' TR
, che ha resistito ai motivi d'appello formulati dal e ha chiesto a questa
[...] Pt_1
Corte il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, nel richiamare il contenuto della sentenza appellata, ha dedotto che la querela di falso era stata correttamente giudicata inammissibile sia perché avente ad oggetto la “verità della dichiarazione” da parte del soggetto consegnatario, sia perché il avrebbe voluto ottenere con il giudizio di Pt_1 falso un risultato diverso, cioè l'accertamento di non aver ricevuto la notifica dell'atto, questione
5 attinente unicamente alla ritualità della notifica ( sussistente, nel caso in esame, secondo consolidato indirizzo di legittimità). In via subordinata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 7 gennaio 2025, la causa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art 190
c.p.c. Il non ha modificato le proprie conclusioni nella memoria di primo termine ( ha Pt_1 redatto anche la comparsa di replica, benché le altre parti non abbiano depositato la comparsa conclusionale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, anteriore alla riforma dettata con D.Lgs. n. 149/2022 poiché il si è sottratto all'onere di contestare con Pt_1 critiche logiche le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure a sostegno della pronunzia adottata ed ha unicamente reiterato le argomentazioni proposte in primo grado.
Deve ricordarsi che l'atto di appello, pur non richiedendo formule sacramentali, deve contenere una chiara individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e deve mettere in luce il vizio logico del ragionamento posto a base della pronunzia appellata di modo che i vizi esposti, se condivisi dal giudice del gravame, siano idonei a determinare la riforma della decisione. In particolare, è necessario che l'appellante colga la ratio decidendi del primo giudice con censure che siano sufficienti a determinare la riforma della sentenza di primo grado in termini a lui favorevoli.
Tali principi trovano totale conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass.
SS.UU. n. 21799/2017).
Nel caso in esame, il non pare aver fatto buon governo di tali principi, come emerge dalla Pt_1 lettura dell'unico motivo introdotto, contenendo esso lamentele – più che censure - che non sono logicamente idonee a mettere in crisi la decisione adottata. Egli, infatti, non sembra aver inquadrato il cardine della decisione appellata, costituito – in estrema sintesi – dalla inammissibile utilizzazione della querela di falso rivolta alla dichiarazione resa dal soggetto consegnatario – e ripete pedissequamente quanto già affermato in primo grado e più precisamente che:
l'avviso di ricevimento della raccomandata n. AG76446939757 era privo di elementi in merito all'identità del soggetto ( tale ) cui sarebbe stato consegnato materialmente l'avviso; CP_12
il procedimento notificatorio era da considerarsi inesistente in quanto non vi era prova del suo perfezionamento mediante invio della C.A.N. .
Così facendo non ha colto il nucleo della decisione di primo grado, fondata sull'inammissibilità della querela di falso, tematica cui è del tutto estranea la regolarità della notifica, oggetto del procedimento dinanzi alla proseguito dinanzi alla Corte di Cassazione su Controparte_5
6 ricorso dell' avverso la pronunzia – favorevole al – della CP_2 CP_2 Pt_1 CP_7
[...]
Impropriamente il richiama sentenze di legittimità con le quali sono trattate tematiche Pt_1 relative alla validità del procedimento notificatorio con riferimento al contenuto dell'avviso di ricevimento o al suo duplicato, dal momento che, invece, la proposta querela di falso ha investito la dichiarazione - che il ritiene essere non veritiera - resa al pubblico ufficiale da colui che si Pt_1
è qualificato “addetto alla ricezione”, dichiarazione non assistita da fede privilegiata e, in quanto tale, non sottoponibile alla querela di falso. Questo è quanto affermato stabilmente dalla giurisprudenza di legittimità; nella pronunzia n. 6906 del 21 maggio 2001, per esempio, la Corte ha chiarito espressamente che la querela di falso non è ammissibile per contestare contenuti dichiarativi che non siano stati direttamente osservati o compiuti dal pubblico ufficiale, proprio come ritenuto dal Tribunale nella pronunzia appellata.
Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 13216/2007, n. 1856/2001 e n. 8799/2000), infatti, fanno piena prova, salva querela di falso, soltanto le attività che il pubblico ufficiale dichiari di avere svolto, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni a lui rese, queste ultime limitatamente al loro contenuto “estrinseco” (nel caso di specie, l'aver ricevuto la dichiarazione di un soggetto che si era qualificato “incaricato” – addetto alla casa).
Di contro, non ha pubblica fede il contenuto “intrinseco” di tali ricerche e delle dichiarazioni ricevute
(nella specie, che corrispondesse a verità che il soggetto che aveva ricevuto l'atto era proprio un
“incaricato”) che, pertanto, costituendo una presunzione semplice può essere contestato con prove idonee, senza che sia ammissibile la querela di falso.
Ne deriva che i temi trattati in appello dal – come esplicitati e raffrontati con le difese Pt_1 proposte in primo grado - non sono idonei a superare la pronunzia di inammissibilità resa dal
Tribunale, con conseguente inammissibilità dell'appello.
Ma quand'anche si volesse scrutinare anche il merito della censura appellatoria, dovrebbe affermarsi che l'appello è del tutto infondato.
Ribadito che correttamente il Tribunale ha affermato che la qualifica dichiarata dal soggetto consegnatario non poteva essere messa in discussione attraverso la querela di falso e che l'ufficiale postale non era tenuto a identificare il predetto soggetto e verificare se la dichiarata qualifica rispondesse al vero, deve aggiungersi che il con la citazione di primo grado ha impugnato Pt_1 di falso una ricevuta costituita da un “duplicato” che l' aveva depositato, a TR superamento della negatoria del contribuente, in ambito tributario;
ciò in quanto la CP_1 aveva sostenuto in sede civile di non disporre del documento originario, quindi l' CP_2
aveva ottenuto il duplicato e lo aveva prodotto in giudizio. Orbene, mentre è di tutta
[...]
7 evidenza il fatto che, trattandosi di un duplicato, la ricevuta in questione è logicamente sprovvista di firme da sottoporre ad accertamenti grafologici, non si deve dimenticare che, in tema di notifica postale, il rilascio del duplicato è soggetto ad una specifica disciplina dettata dall'art. 8 del DPR
n.655/1982 a mente del quale il duplicato rilasciato dall'ufficio postale contiene le annotazioni inserite nel registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario e pertanto costituisce una riproduzione fedele delle indicazioni che erano contenute nell'originale smarrito o non disponibile, comprese le indicazioni afferenti al soggetto che ha ricevuto l'atto. Ciò rende evidente che il problema agitato dal ha investito proprio la qualità dichiarata dal soggetto Pt_1 cui è stato consegnato l'atto, ma ciò non era possibile in quanto è certo che la querela di falso non può essere utilizzata per negare l'attendibilità di una dichiarazione resa da un soggetto che si è semplicemente qualificato come "addetto alla ricezione" , nonché l'omessa identificazione dello stesso da parte dell'ufficiale postale, identificazione che, come già si è spiegato e come ritenuto dal
Tribunale, non era di competenza di quest'ultimo.
Anche con riferimento poi alla C.A.N. le tesi del sono prive di fondatezza anche nel merito;
Pt_1 ed infatti, egli ha sostenuto l'inesistenza della suddetta comunicazione cui ha fatto conseguire il mancato perfezionamento della notifica, tematica palesemente estranea alla querela di falso ed infatti già trattata dinanzi al competente giudice tributario. Ebbene, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio cede a carico del notificante - in questo caso, l' - solo nel caso del procedimento di cui all'art. 8 CP_2 della Legge 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c. – cioè nel caso in cui l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per sua temporanea assenza e per assenza o inidoneità di altri soggetti abilitati a riceverlo. Diversamente, nel caso in cui la notifica, come nel caso in esame, sia stata eseguita a norma dell'art. 7 della L. 890/1982 e dell'art. 139 c.p.c. – consegna avvenuta a persona diversa - il perfezionamento della notifica è assicurato dall'invio al destinatario di una raccomandata semplice che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto in quanto è ragionevole nutrire l'aspettativa che l'atto, essendo consegnato a persone aventi con il destinatario un rapporto, giunga a conoscenza dello stesso, con una presunzione iuris tantum che deve essere vinta dal destinatario stesso (cfr sentenza Cass. SS.UU. n. 10012/2021), prova che il non Pt_1 ha in alcun modo offerto. Quindi anche da questo punto di vista le tesi dell'odierno appellante – in realtà attinenti alla asserita inesistenza della notifica e non all'ammissibilità della querela di falso - non hanno pregio.
In definitiva l'appello va dichiarato inammissibile.
Consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alle controparti le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri fissati dal decreto del Ministro
8 della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 e successive modifiche per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Il valore della controversia è indeterminabile, in quanto trattasi di giudizio avente ad oggetto la querela di falso e non, come sembra ritenere l'appellante, il valore dell'accertamento fiscale, cui la querela è indifferente. Tenuto conto della quantità e qualità dell'attività prestata, spettano, in favore di ciascuna parte appellata, € 7000,00 per compensi ( € 1400,00 per la fase di studio, € 1400,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase di trattazione, € 1800,00 per la fase decisoria) nonché €
1050,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, per un totale generale di € 8.050,00 per ciascuna parte appellata, con eventuali ulteriori accessori di legge, se dovuti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3062/2019 e pubblicata il 26 novembre 2019:
A) dichiara inammissibile l'appello;
B) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 8.050,00 per ciascuna con eventuali ulteriori accessori di legge, se dovuti;
C) ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1/4/2025
il Presidente estensore
Caterina Molfino
9