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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2012/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesa - Piazza De Gasperi 81030 Cesa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1644 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1731 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi nullo l'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Cesa, l'avviso di accertamento IMU n. 1644 e TASI n. 1731, anno 2019. Sollevava eccezioni varie.
Non si costituiva il comune di Cesa.
Con decreto n. 1359/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa Sezione, dott.ssa Nominativo_1, così provvedeva: Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 2012/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. lgs. n. 546/1992, è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre 2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ottemperava a quanto disposto con detto decreto.
Va, pertanto, dichiarata, l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese per l'assenza di attività difensiva del comune chiamato in causa.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibilità. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2012/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
CF_Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesa - Piazza De Gasperi 81030 Cesa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1644 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1731 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: dichiararsi nullo l'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti del comune di Cesa, l'avviso di accertamento IMU n. 1644 e TASI n. 1731, anno 2019. Sollevava eccezioni varie.
Non si costituiva il comune di Cesa.
Con decreto n. 1359/2025 del 09/10/2025, il presidente di questa Sezione, dott.ssa Nominativo_1, così provvedeva: Visti gli atti del giudizio iscritto al n. 2012/2025 RGR;
Considerato che
per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. lgs. n. 546/1992, è stata eliminata definitivamente la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso e sono obbligatorie le modalità telematiche, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
Atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 546/1992: “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.” Rilevato che il ricorso in esame, notificato dopo il 1° settembre 2024, risulta depositato con modalità cartacea e, pertanto, ne va disposta la regolarizzazione entro il termine di seguito indicato, con invito ad utilizzare, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli
P.Q.M.
Dispone la regolarizzazione del deposito del ricorso con modalità telematica assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 15 novembre 2025, con invito ad effettuare tale adempimento utilizzando, per il deposito telematico, la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti all'RGR di prima registrazione, ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo, onde evitare duplicazione di fascicoli Si comunichi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ottemperava a quanto disposto con detto decreto.
Va, pertanto, dichiarata, l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese per l'assenza di attività difensiva del comune chiamato in causa.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibilità. Spese compensate.