Art. 2.
Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Agli effetti della presente legge si intendono per « alloggi », i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".