Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1972, n. 854
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Sentenza 20 marzo 1972

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L'onorario spettante al professionista (nella specie,dottore commercialista),cui sia stato affidato l'incarico della mera valutazione dei beni costituenti la quota sociale di un socio,senza poteri arbitrali, va stabilito in base all'articolo 28 della tariffa,approvata con DPR 8 aprile 1958,n 520 (articolo che prevede specificamente i compensi per attivita di mera valutazione di beni e situazioni aziendali),e non in base all'art 38 della stessa tariffa che si riferisce ai compensi per gli arbitri,e neppure in base agli artt 25 e 26 della medesima tariffa,che riguardano il caso particolare del recesso del socio.*

Nell'arbitrato le parti demandano agli arbitri il compito di risolvere una controversia insorta fra loro,o mediante esplicazione di una funzione giurisdizionale (arbitrato rituale)ovvero mediante una decisione che esse parti S'impegnano a considerare vincolante (arbitrato libero o irrituale). In entrambi i casi e necessario per aversi arbitrato (rituale o irrituale)che le parti siano impegnate ad eseguire la decisione arbitrale. ( V 1788'70,mass n 347754).*

Nell'arbitraggio le parti demandano al terzo di determinare,in loro sostituzione,il contenuto di un contratto,onde l'arbitratore,a differenza degli arbitri,non decida una lite,ma concorre alla conclusione di un negozio giuridico. ( Conf 1788'70,mass n 347754; 3965'69,mass n 344402).*

Si ha perizia contrattuale quando le parti attribuiscano al terzo il compito di svolgere una data attivita tecnica,con fondamento negoziale,ossia impegnandosi ad accettarne il risultato come diretta espressione della propria Determinazione volitiva. ( Conf 1438'70,mass n 347243).*

Il valore della causa,ai fini del computo degli onorari professionali spettanti agli avvocati e procuratori,si determina con riferimento alla domanda giudiziale. Analogamente il valore da prendere in considerazione ai fini di stabilire il compenso di altri professionisti (nella specie,dottore commercialista)si determina in relazione all'incarico,ossia alla domanda di attivita concreta rivolta al professionista. ( V 3605'69,mass n 343809).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/1972, n. 854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 854
    Data del deposito : 20 marzo 1972

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