Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola il Cinghialetto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cascina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'ordinanza 26.11.2020, n. 294, con la quale è stato ordinato il ripristino di un'area agricola, oggetto di alcune opere di movimento terra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Agricola il Cinghialetto S.r.l. il 14/6/2021:
del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria 23.4.2021, n. D-2-2021 (prat. n. P-44-2021);
nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 36 NTA del vigente regolamento urbanistico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cascina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società agricola il cinghialetto S.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza 26 novembre 2020, n. 294, con la quale è stato disposto il ripristino di un’area agricola, oggetto di alcune opere di movimento terra che, per la loro entità, avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire.
La società ricorrente afferma di aver realizzato, su una porzione marginale dell’area acquisita in affitto, un campo di tiro ad uso amatoriale e riservato a soggetti associati e avente una funzione ludico-amatoriale e dilettantistica.
Nell’impugnare i sopracitati provvedimenti di rimessione in pristino si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 DPR 6.6.2001, n. 380 e dell’art. 136 della legge regionale della Toscana del 10.11.2014, n. 65; oltreché l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e perplessità;
2. la violazione dell’art. 36 NTA del regolamento urbanistico e degli artt. 71 e 196 della l.r. 10.11.2014, n. 65 e dell’art. 31 DPR 6.6.2001, n. 380;
3. la violazione degli artt. 196 e 201 della l.r. 10.11.2014, n. 65, in quanto le opere di movimento terra realizzate sarebbero assoggettate al regime abilitativo della CILA.
Con i successivi motivi aggiunti si è impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria del 23.4.2021 riferito alle stesse opere, sostenendo che l’art. 36 NTA del vigente regolamento urbanistico consentirebbe la possibilità di insediare nelle zone agricole le attività ludiche e per il tempo libero (primo motivo); il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione comunale non avrebbe dato riscontro alle osservazioni presentate dalla ricorrente (secondo motivo).
Si è costituito il Comune di Cascina, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 24 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
È necessario premettere che, successivamente alla presentazione di una “CILA” per la realizzazione di opere “di rinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione di fondi agricoli” e di una SCIA commerciale per l’avvio di “attività di club sportivo”, la Polizia Municipale e i Carabinieri Forestali di Pisa avevano effettuato un sopralluogo sull’area di cui si tratta il successivo 24 settembre 2020.
In quella sede era stato accertato (così come desumibile dal relativo verbale) la realizzazione di opere consistenti in uno “scoticamento di uno strato superficiale del terreno agricolo per uno spessore di circa 20 cm”, oltre alla realizzazione di alcuni rilevati in terra, aventi altezza in parte di m 3,00 e in parte di m. 6,00 e larghezza di m 2,00 sulla sommità, con uno sviluppo lineare complessivo di oltre 1.000 m e per una volumetria totale di circa 20.000 m³, costituiti da terreno di riporto che andavano a costruire una struttura sportiva al di sopra del piano di campagna e dell’originario suolo agricolo.
Sulla base di detto accertamento l’Amministrazione concludeva che l’intervento nel suo complesso era finalizzato alla realizzazione di un “Poligono di Tiro”, attività quest’ultima del tutto avulsa e differente rispetto alla connotazione agricola dell’area e collocata in una porzione centrale del terreno e di superficie pari a 52.608,49 m², occupando circa il 40,79% della superficie della particella.
Non solo erano stati posti in essere consistenti movimentazioni di cumuli di terra, ma erano state eseguite opere di sistemazione, con l’utilizzo di ghiaia, di un’area destinata a parcheggio e una strada privata di accesso, opere che nel loro complesso non potevano che determinare una radicale trasformazione del suolo la cui esecuzione avrebbe richiesto la concessione di un permesso di costruire.
L’Amministrazione, nell’ordinanza di ripristino, ha inoltre evidenziato la contrarietà dell’intervento alle previsioni del regolamento urbanistico per le aree agricole della pianura bonificata, contenute nell’art. 36 delle norme tecniche di attuazione.
Detta disposizione circoscrive le opere ammissibili sull’area di cui si tratta, consentendo solo l’installazione di manufatti amatoriali e aziendali, nonché la realizzazione di strutture per attività di fruizione del territorio rurale; gli interventi sugli edifici esistenti e nelle relative aree di pertinenza; la realizzazione di reti tecnologiche e di infrastrutture tecniche di difesa del suolo; gli interventi previsti dal comma 13, secondo le prescrizioni ivi contenute, per l’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e lo svolgimento di attività agricole, aziendali e amatoriali, riguardanti la realizzazione di accessi ai fondi agricoli, le delimitazioni di aree di lavoro, le recinzioni, i manufatti tecnologici e gli accessi per il patrimonio edilizio esistente e, ancora, i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola.
È del tutto evidente che la realizzazione di un poligono di tiro non solo non ha nessuna attinenza con l’attività agricola, ma non rientra in nessuno degli interventi consentiti, essendosi così posta in essere una radicale trasformazione del fondo, non assentibile mediante la presentazione di una semplice CILA.
Altrettanto non condivisibili sono le argomentazioni contenute nei successivi motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria.
Non solo non risultava sufficiente a legittimare l’opera l’avvenuta presentazione di una CILA, ma soprattutto il movimento di terra realizzato risultava in contrasto con quanto previsto dall’art. 16.9, comma 4 delle NTA del RU, essendosi modificato l’andamento storico della struttura poderale della pianura bonificata quale invariante strutturale del territorio, disposizione quest’ultima che prescrive la necessità di mantenere la trama fondiaria della bonifica, caratterizzata dal reticolo infrastrutturale idraulico e viario e dai manufatti idraulici.
Nemmeno ha rilievo il mancato ed espresso riscontro alle osservazioni presentate in quanto (come ha evidenziato l’Amministrazione) la ricorrente non aveva aggiunto argomentazioni ulteriori rispetto alla domanda di sanatoria e suscettibili di determinare il venir meno del contrasto con il regolamento urbanistico.
In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso unitamente ai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente e nei confronti del Comune costituito al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
OV TO, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | IC GI |
IL SEGRETARIO