CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3192/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 3192/3/2021 del 18.5.2021, depositata il 14.9.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 19.2.2009 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha riconosciuto il diritto del predetto contribuente a vedersi rifondere il 90% delle sole imposte dirette versate nel triennio anzidetto, comunque “nei limiti del regime de minimis”, oltre agli interessi dalla domanda di rimborso al soddisfo. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta la mancata produzione, agli atti del giudizio, da parte del Resistente_1, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il primo giudice aveva invitato a produrre - giusta ordinanza resa all'udienza del 15.12.2020 - affinché potesse emergere la mancata fruizione, da parte del ricorrente, nel triennio di riferimento (peraltro erroneamente individuato dal primo giudice in quello che andava dal 1990 al 1992), di aiuti comunitari di importo superiore agli aiuti di importanza minore, il così detto de minimis.
Effettivamente nel fascicolo telematico di primo grado detta autodichiarazione - alla quale pur viene fatto riferimento nella sentenza impugnata - non risulta inserita, la stessa non si rinviene nel fascicolo cartaceo del ricorrente, non risulta riportata nell'indice degli atti e dei documenti prodotti redatto dalla segreteria e, soprattutto, della relativa produzione non viene fatta menzione alcuna nel verbale dell'udienza del 18.5.2021 alla quale la causa è stata trattenuta decisione.
Ebbene, in assenza della dichiarazione anzidetta, il ricorso proposto dal Resistente_1 deve essere rigettato anche per quanto attiene al silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 90 % delle imposte dirette, in tal senso dovendosi ritenere parzialmente riformata la sentenza appellata.
Le ragioni della decisone inducono a dichiarare irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in origine proposto da Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 19.2.2009 anche per quanto attiene al 90 % delle imposte dirette e dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1185/2022 depositato il 04/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3192/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 3192/3/2021 del 18.5.2021, depositata il 14.9.2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 19.2.2009 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha riconosciuto il diritto del predetto contribuente a vedersi rifondere il 90% delle sole imposte dirette versate nel triennio anzidetto, comunque “nei limiti del regime de minimis”, oltre agli interessi dalla domanda di rimborso al soddisfo. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta la mancata produzione, agli atti del giudizio, da parte del Resistente_1, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il primo giudice aveva invitato a produrre - giusta ordinanza resa all'udienza del 15.12.2020 - affinché potesse emergere la mancata fruizione, da parte del ricorrente, nel triennio di riferimento (peraltro erroneamente individuato dal primo giudice in quello che andava dal 1990 al 1992), di aiuti comunitari di importo superiore agli aiuti di importanza minore, il così detto de minimis.
Effettivamente nel fascicolo telematico di primo grado detta autodichiarazione - alla quale pur viene fatto riferimento nella sentenza impugnata - non risulta inserita, la stessa non si rinviene nel fascicolo cartaceo del ricorrente, non risulta riportata nell'indice degli atti e dei documenti prodotti redatto dalla segreteria e, soprattutto, della relativa produzione non viene fatta menzione alcuna nel verbale dell'udienza del 18.5.2021 alla quale la causa è stata trattenuta decisione.
Ebbene, in assenza della dichiarazione anzidetta, il ricorso proposto dal Resistente_1 deve essere rigettato anche per quanto attiene al silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 90 % delle imposte dirette, in tal senso dovendosi ritenere parzialmente riformata la sentenza appellata.
Le ragioni della decisone inducono a dichiarare irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in origine proposto da Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 19.2.2009 anche per quanto attiene al 90 % delle imposte dirette e dichiara irripetibili le spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate nel presente grado di giudizio.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO