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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 473-bis.49 c.p.c.) nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAINENTI LUCA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta –
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.02.1962 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2)autorizzare i coniugi a vivere separasti e nel reciproco rispetto
3) La dimora coniugale ubicata nel Comun e di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene lasciata nella disponibilità alla moglie e il marito porterà via le sue cose e gli effetti personali.
4)I coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro .
Si chiede All'ill.mo Tribunale di Lodi, che decorso il termine previsto dall'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e Parte_1
presso la casa Comunale di Lodi in data 06.09.2003, mandando la Cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comun e di Lodi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Confermare la disponibilità del marito a lasciare la disponibilità della ex dimora coniugale ubicata in Lodi in Via Defendente n. 30 unitamente ai mobili arredi e pertinenze alla signora
Controparte_1
2) Nessun assegno divorzile andrà posto a carico dell'una e dell'altro coniuge
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att.) 1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12.7.2024 ha Parte_1 domandato la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 secondo il rito civile presso la Casa Comunale di Lodi il 06 settembre del 2003, l'autorizzazione a vivere separati, nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi Via Defendente n. 30 alla moglie, dando atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro. Inoltre, la parte ha chiesto, decorso il termine di legge, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la dimora coniugale è stata fissata a Lodi in Via Defendente n. 30 e la stessa è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
- la moglie attualmente percepisce un reddito di pensione erogato dall'INPS come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- il marito è attualmente dipendente come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- da molto tempo ormai la moglie non intrattiene più col marito quel rapporto sia spirituale che materiale, fatto di gesti di affetto e di reciproca attrazione e attenzione e il vincolo coniugale si è ridotto a un rapporto abitudinario e piano piano si è spento;
- A nulla sono valsi i tentativi di giungere a una definizione consensuale della vicenda con deposito di ricorso consensuale;
- Il ricorrente è pertanto costretto a presentare ricorso al fine di chiedere la separazione personale tra le parti alle condizioni di seguito riportate.
La resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, non si è costituita né è comparsa personalmente. All'esito della prima udienza del 5.11.2024 il Presidente relatore, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha autorizza i coniugi a vivere separati, prendendo atto della disponibilità del sig.
a rilasciare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1 CP_1
In occasione della successiva udienza del 27.11.2024, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente ha precisato le conclusioni e il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio. 2. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia di separazione invocata (art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale prende atto, stante la contumacia della resistente, della disponibilità manifestata dal sig. a lasciare nella disponibilità della moglie, la dimora coniugale ubicata nel Parte_1
pagina 2 di 3 Comune di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del marito a portare via le sue cose e gli effetti personali.
3. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso dell'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, parte ricorrente dovrà confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il requisito dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lodi in data 6.9.2003, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 38 parte I anno 2003:
2. Prende atto della volontà manifestata dal sig. a lasciare nella disponibilità della Parte_1 moglie la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del marito a portare via le sue cose e gli effetti personali;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lodi di provvedere agli incombenti di legge;
4. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, l'11.12.2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA (art. 473-bis.49 c.p.c.) nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1390/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAINENTI LUCA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta –
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.02.1962 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2)autorizzare i coniugi a vivere separasti e nel reciproco rispetto
3) La dimora coniugale ubicata nel Comun e di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene lasciata nella disponibilità alla moglie e il marito porterà via le sue cose e gli effetti personali.
4)I coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro .
Si chiede All'ill.mo Tribunale di Lodi, che decorso il termine previsto dall'art. 3 legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile dai coniugi e Parte_1
presso la casa Comunale di Lodi in data 06.09.2003, mandando la Cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comun e di Lodi alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Confermare la disponibilità del marito a lasciare la disponibilità della ex dimora coniugale ubicata in Lodi in Via Defendente n. 30 unitamente ai mobili arredi e pertinenze alla signora
Controparte_1
2) Nessun assegno divorzile andrà posto a carico dell'una e dell'altro coniuge
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att.) 1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12.7.2024 ha Parte_1 domandato la separazione personale da con cui ha contratto matrimonio Controparte_1 secondo il rito civile presso la Casa Comunale di Lodi il 06 settembre del 2003, l'autorizzazione a vivere separati, nonché l'assegnazione della casa coniugale sita in Lodi Via Defendente n. 30 alla moglie, dando atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento sarà posto a carico dell'una e dell'altro. Inoltre, la parte ha chiesto, decorso il termine di legge, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- la dimora coniugale è stata fissata a Lodi in Via Defendente n. 30 e la stessa è di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
- la moglie attualmente percepisce un reddito di pensione erogato dall'INPS come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- il marito è attualmente dipendente come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- da molto tempo ormai la moglie non intrattiene più col marito quel rapporto sia spirituale che materiale, fatto di gesti di affetto e di reciproca attrazione e attenzione e il vincolo coniugale si è ridotto a un rapporto abitudinario e piano piano si è spento;
- A nulla sono valsi i tentativi di giungere a una definizione consensuale della vicenda con deposito di ricorso consensuale;
- Il ricorrente è pertanto costretto a presentare ricorso al fine di chiedere la separazione personale tra le parti alle condizioni di seguito riportate.
La resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, non si è costituita né è comparsa personalmente. All'esito della prima udienza del 5.11.2024 il Presidente relatore, provvedendo in via provvisoria e urgente, ha autorizza i coniugi a vivere separati, prendendo atto della disponibilità del sig.
a rilasciare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1 CP_1
In occasione della successiva udienza del 27.11.2024, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente ha precisato le conclusioni e il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio. 2. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia di separazione invocata (art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dal ricorrente, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale prende atto, stante la contumacia della resistente, della disponibilità manifestata dal sig. a lasciare nella disponibilità della moglie, la dimora coniugale ubicata nel Parte_1
pagina 2 di 3 Comune di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del marito a portare via le sue cose e gli effetti personali.
3. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso dell'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, parte ricorrente dovrà confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il requisito dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Lodi in data 6.9.2003, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 38 parte I anno 2003:
2. Prende atto della volontà manifestata dal sig. a lasciare nella disponibilità della Parte_1 moglie la dimora coniugale ubicata nel Comune di Lodi in Via Defendente n. 30, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con impegno del marito a portare via le sue cose e gli effetti personali;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lodi di provvedere agli incombenti di legge;
4. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, l'11.12.2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3