Articolo 519 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 518Articolo 520
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9 ottobre 2010
Art. 519. Alterazione di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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