Art. 519. Alterazione di nave o galleggiante requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 4848Provvedimento: RITENUTO IN FATTO 1. La Carte di appello di Palermo, con la sentenza del 14 maggio 2025 in rep.cealfe, hE confermato la sentenza emessa il 22 aprile 2024 dal Tribunale di PA , no, chl-. i- a condannato Malte.) Cottene per il reato di guida senza patente pe an EN 3 -la mai conseguita, previste dall'art. 116, comrni 15 e 17, cod. stnda, com‘ -yeso in Carini il 9 settembre 2020. :a Avverso la sentenza della Corte ci appello ha proposto ricorso per ca!a.,-;:zione VA TO j a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre mctiei di ricorso. 1. Con orinio metivo, i LccrrenTe lamenta erronea applicazione della oroceeiaueee per aie e in particolare dell'art. 129 cod. proc. pen., ex art. 60:3, …Leggi di più...
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