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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proced. n. 112/2023 R.G.
All'udienza del 25.11.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA CE, chiamata la causa promossa da e Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
[...]
, Controparte_2
o , Controparte_3Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
, Controparte_8
, CP_9
, CP_10 sono comparsi:
per gli attori, l'avv. Marco Di Vita in sostituzione degli avv. ti Pietrolati e Bargi;
per il condominio, l'avv. Vincenzo Sparti, in sostituzione dell'avv. Antonino MB;
per il , l'avv. Marco Munacò, in sostituzione degli avv.ti Ignazio AR e Pasquale Mogavero;
CP_2
per , l'avv. Puccio, in sostituzione dell'avv. Maria Rita OR TA. Controparte_2
I predetti procuratori dopo avere discusso la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa, dichiarando altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 R.G. posta in deliberazione e decisa in data 25.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “rapporti condominiali – risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.”
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. ti Raimondo Pietrolati (domicilio digitale:
e (domicilio digitale: che li Email_1 CP_11 Email_2 rappresentano e difendono per procura ad litem in atti
ATTORI
E
(cod. fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Pasquale Mogavero CP_2 C.F._3 (domicilio digitale: e Ignazio AR (domicilio digitale: Email_3
che la rappresentano e difendono per procura ad litem in atti Email_4
CONVENUTA
E
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rita Controparte_2 C.F._4
OR TA, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
con sede in viale AR n. 29, cod. fisc. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore sig. , domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. Antonino Controparte_12
MB (domicilio digitale: che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti, Email_5
CONVENUTO
(cod. fisc. nata a [...] il [...], residente in [...], CP_10 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE CP_ NF (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
NF (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], residente in [...], strada CP_8 C.F._7 del Meisino n. 28,
CONVENUTO CONTUMACE
NF (cod. fisc. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._8
2 Santarosa n. 16,
CONVENUTO CONTUMACE
NF (cod. fisc. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._9 53,
CONVENUTO CONTUMACE
(cod. fisc. , nato a [...] il CP_3 Controparte_13 Controparte_14 C.F._10 5.8.1963, residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 25.1.2023 al Parte_3
[d'ora in avanti anche solo “ ], il 29.1.2022 a , il 2.1.2023 a , il
[...] CP_1 CP_10 CP_9 Controparte_ 29.12.2022 a , il 5.1.2023 a , l'11.1.2023 a RR AN RE CO o CP_3 CP_8
[...
, il 30.12.2022 a , il 7.1.2023 a , gli attori e Controparte_14 CP_2 Controparte_2 Parte_1
, convenivano in giudizio i predetti soggetti innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo: Parte_2 a).- di essere comproprietari di un immobile a uso civile abitazione sito in viale AR n. 29, Controparte_1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 399, subalterno 27, piano terra, facente parte del complesso condominiale denominato “ ”; CP_1 b).- che l'unità immobiliare in parola era interessato, da almeno due anni, da copiose infiltrazioni d'acqua, provenienti sia dalla scala esterna condominiale, confinante con le pareti perimetrali dell'immobile, sia da due terrazze a livello a tale immobile sovrastanti, che - oltre a fungere da copertura dell'edificio condominiale - sono poste a servizio esclusivo degli appartamenti al piano primo identificati con i subalterni 52 e 70, di proprietà rispettivamente di e CP_2 CP_2
, avente causa quest'ultimo, giusto rogito del 27.9.2022, rep. n. 2347 racc. n. 1926 ricevuto dal Notaio
[...] Persona_1 CP_ Controparte_1
, da da , , , e (o
[...] CP_10 CP_8 CP_7 CP_6 CP_3 Controparte_15
);
[...] c).- che le infiltrazioni, ancora in corso, avevano reso inagibile l'immobile e in particolare danneggiato gravemente le pareti, i soffitti, i serramenti e gli arredi dell'appartamento, e provocato distacchi di intonaco e macchie di umidità;
d).- che, dopo avere più volte denunciato, senza esito, la superiore situazione, sia all'amministratore condominiale sia ai proprietari delle due terrazze sovrastanti, erano stati costretti ad incoare procedimento per A.T.P. (n. 1065/2021 R.G.) innanzi al Tribunale di Palermo al fine di accertare l'esistenza dei problemi lamentati (i), le cause (ii), le modalità di rimozione delle cause e di ripristino dello stato dei luoghi (iii), la quantificazione dei danni subiti (iv);
e).- che il C.T.U. nominato, arch. all'esito degli accertamenti, aveva accertato: Persona_2
.- che i fenomeni umidiferi, riscontrati al momento dell'accesso e iniziati almeno dal 2020, originavano sia dai due terrazzi di piano primo, in uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti contrassegnati con i subalterni 52 e 70, di proprietà CP_ rispettivamente di e , avente causa, quest'ultimo, di AN RE CO, , CP_2 Controparte_2 CP_8
, , , ma pur sempre avente natura condominiale (perché fungente da copertura dell'edificio), sia dalla
[...] CP_7 CP_6 scala in c.a. di accesso ai suddetti terrazzi;
.- che l'immobile di proprietà attorea era interessato da notevoli ammaloramenti, che descriveva, mentre i fenomeni umidiferi tali da pregiudicare l'utilizzo dei vani, in particolare due vani letto e quello cucina soggiorno;
.- che nello specifico le indagini tecnico esperite avevano concluso che i fenomeni umidiferi erano da imputare a una inidonea tenuta all'acqua del sistema di isolamento dei terrazzi dei due appartamenti di primo piano (i) e del chiusino del Controparte_ terranno di proprietà (oggi ) e pertanto era possibile affermare che i danni causati dalle CP_2 infiltrazioni provenienti dai terrazzi a livello e dalla scala erano conseguenza della inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione e dei chiusini di scarico, e, quanto alla scala condominiale di accesso ai terrazzi sopra menzionati, da una sua diffusa non idonea tenuto all'acqua;
3 .- che l'appartamento degli attori non risultava utilizzabile per la presenza di condense e muffe alle pareti, incidenti sul benessere, il comfort abitativo, la salute;
f).- che i convenuti andavano ritenuti responsabili in solido ex art. 2051 c.c. in relazione agli artt. 1130 e 1135 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannati per quanto di competenza all'esecuzione dei lavori all'edificio necessari a eliminare le cause delle predette infiltrazioni, nonché a risarcire i danni all'immobile, quantificati in CP_17
€. 4.650,55, e, ancora, al danno da mancato godimento dell'immobile, con gli accessori e la rifusione delle spese di lite anche relative al procedimento per ATP.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 13.2.2024, il , contestava la domanda anche nel CP_1 merito e ne chiedeva il rigetto.
1.3.- Con comparsa di risposta del 26.5.2023 si costituiva altresì , che contestava parimenti le domande anche CP_2 in ordine al quantum e concludeva per il loro rigetto.
1.4.- Con comparsa di risposta del 4.5.2023 si costituiva in giudizio anche che, oltre a contestare le Controparte_2 domande eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP n. 1065/2021
R.G., adducendo di essere divenuto proprietario dell'immobile dopo l'espletamento dell'ATP, e deduceva la propria estraneità ai fatti di causa. Contestava poi nel merito la domanda anche in ordine al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto. Controparte_ Controparte_ 1.5.- , , , , , RR AN RE CO (o CP_10 CP_9 Controparte_8 come emerge dal rogito del 27.9.2022 anche ), invece, nonostante la rituale notifica Controparte_15 dell'atto di citazione nelle date in premessa richiamate non si costituivano in giudizio.
1.6.- La causa era istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, la CTU esperita nel procedimento per ATP n.
[... 1065/2021 R.G. Tribunale di Palermo), l'interrogatorio formale di , di (lr. del ), CP_2 Controparte_12 CP_1
, nonché nuova CTU sostanzialmente integrativa di quella svolta in sede di ATP - sempre con il medesimo Controparte_18 Ausiliare (arch. al fine di verificare la permanenza o meno delle infiltrazioni, dei danni e dell'eventuale Persona_2 rimozione delle cause di essi e l'esecuzione di lavoro di ripristino. Indi, la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2. Merito della lite.
2.1- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti , , , CP_10 CP_9 Controparte_8 CP_7 Controparte_
, , RR AN RE CO, o come emerge dal rogito del 27.9.2022, anche
[...]
[...]
. Tutti i predetti soggetti, infatti, sebbene regolarmente citati in giudizio, con atto di citazione notificato Controparte_15 rispettivamente nelle date menzionate al punto 1.1, non si sono costituiti in giudizio.
2.2.- Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento nei sensi di seguito precisati.
Occorre in proposito evidenziare, sempre preliminarmente, che l'art. 2051 cod. civ., secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno. “.. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Chi è, in altri termini, nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n. 11227/2008).
Nella specifica materia condominiale, poi, il , quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare CP_1 tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno
(nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la
4 responsabilità del per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la CP_1 custodia dell'unità immobiliare allo stesso appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Da ciò ne inferisce, che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno (cfr. ex plurimis
Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca - come anche verificatosi nella specie - per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di e di
CP_1 CP_19 eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla
CP_1 ricollegabilità di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le
CP_1 caratteristiche dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini (compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui (nella fattispecie in
CP_1 esame) all'art. 1226 cod. civ.
Ciò premesso, va osservato che il CTU, nelle due relazioni tecniche espletate (la seconda delle quale, datata 16.9.2024, sostanzialmente ribadisce le medesime conclusioni di quella dell'8.7.2022 depositata nel proced. per ATP: condizioni che tuttavia vengono ritenute permanenti alla data della nuova relazione), ha accertato, all'esito di scrupolose indagini tecniche e immuni da vizi logico giuridici non scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, e per tali motivi dal Tribunale condivide:
.- che l'appartamento degli attori, rifinito in ogni sua parte e interamente arredato e corredato, presenta ammaloramenti a carico di porzioni di intradosso e/o di porzioni di pareti in quasi tutti i vani;
.- che gli ammaloramenti si sviluppano maggiormente sulla porzione intradossale lato N-NO, e in particolare riguardano il vano cucina-soggiorno ed i due vani letto;
.- i fenomeni umidiferi hanno generato e generano tutt'ora (si veda anche seconda relazione) condizioni igrometriche inaccettabili tali da pregiudicare l'utilizzo dei vani cosiddetti abitabili;
.- gli ammaloramenti riscontrati consistono nello specifico in:
a).- macchie di umidità, efflorescenze, muffe, rigonfiamenti dello strato pittorico con bolle ed esfoliazioni, parziale distacco di intonaco su porzioni di soffitti e pareti;
b).- stato fessurativo di elementi strutturali e pareti;
.- le infiltrazioni umifere originano sia dai due terrazzi di piano primo, che sono di pertinenza esclusiva dei due appartamenti di proprietà di rispettivamente di e , avente causa, quest'ultimo, a sua volta di AN CP_2 Controparte_2 CP_ RE CO, , , , , sia dalla scala in c.a. di accesso ai suddetti terrazzi, avente natura CP_8 CP_7 CP_6 condominiale, posto che gli appartamenti di primo piano costituiscono copertura del piano e quindi degli appartamenti sottostanti;
.- che i fenomeni umidiferi lamentati dagli attori sono imputabili esclusivamente ad una inidonea tenuta all'acqua del sistema di isolamento dei terrazzi dei due appartamenti di primo piano e del chiusino del terrazzo di proprietà , CP_20 chiusino sovrastante il piano cottura dell'appartamento di proprietà degli attori;
.- che i danni riscontrati nell'appartamento degli attori sono riconducibili ad infiltrazioni provenienti dai terrazzi sovrastanti l'immobile e dalla scala di accesso ai due appartamenti di proprietà resistente;
.- che nello specifico è possibile affermare che i danni causati dalle infiltrazioni provenienti dai terrazzi a livello e dalla scala dipendono dall'inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione e dei chiusini di scarico;
.- che per rimuovere le cause di tali danni e ripristinare lo status quo ante dell'immobile degli attori è necessario eseguire:
Sul terrazzo di : CP_2
a).- la sostituzione del bocchettone del chiusino e della tubazione di raccordo al pluviale esistente, il tutto compreso della
5 sostituzione del tratto discendente del pluviale e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
b).- la rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente;
c).- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
d).- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
e).- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida;
la guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
f).- la pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta e rifacimento battiscopa anch'esso per un'altezza di 20 cm.;
Sul terrazzo di Sinisi – AN, oggi : CP_2
- la sostituzione dei bocchettoni dei chiusini e delle tubazioni di raccordo ai pluviali esistenti, il tutto compreso di sostituzione dei tratti discendenti dei pluviali e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
- la rimozione del battiscopa e delle pavimentazioni esistenti;
- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore
1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida. La guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
- la pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta e rifacimento battiscopa anch'esso per un'altezza di 20 cm.
Sulla scala condominiale
- la sostituzione del bocchettone del chiusino e della tubazione di raccordo al pluviale esistente, il tutto compreso della sostituzione del tratto discendente del pluviale e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
- la rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistenti;
- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore
1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida. La guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
- la pavimentazione e battiscopa in marmo.
Per il ripristino delle condizioni di normale agibilità dell'appartamento oggetto delle lamentate infiltrazioni occorre eseguire le seguenti lavorazioni
Sull'appartamento di p.t.
- l'utilizzo di ponteggio mobile;
- la rimozione degli intonaci, delle pignatte e dei copriferro in fase di distacco;
- il risanamento strutturale dei travetti in c.a. con riferimento alle porzioni di solaio interessate da ammaloramenti;
- il risanamento delle strutture intelaiate in c.a. (travi e pilastri) con riferimento alle porzioni interessate da ammaloramenti;
- il ripristino della continuità intradossale con applicazione di malta cementizia su rete zincata opportunamente fissata ai travetti in c.a.;
- l'applicazione di intonaco e finitura per interni;
- la tinteggiatura per interni dei soffitti e delle pareti dei vani interessati dagli interventi di cui sopra con pittura lavabile di resina vinil-acrilica emulsionabile (idropittura).
6 Il CTU, inoltre, ha determinato il valore locatizio dell'appartamento degli attori, che per la presenza degli ammaloramenti, macchie di umido e muffe ha ritenuto non pienamente usufruibile, in €. 400,00 al mese, mentre nella relazione tecnica del
16.9.2024 disposta sia in ragione dell'eccezione di inopponibilità avanzata dal convenuto , sia per accertare, CP_2 atteso il contrasto tra le parti, se nelle more fossero state rimosse le cause che avevano determinato gli ammaloramenti lamentati dagli attori e il ripristino dei luoghi, il CTU ha sostanzialmente confermato le precedenti conclusioni affermando la perduranza delle infiltrazioni e accertato la mancata rimozione delle cause e dei danni all'immobile.
Pertanto, tenuto conto dei predetti accertamenti deve ritenersi la responsabilità del , inadempiente all'obbligo CP_1 sullo stesso gravante di deliberare e di eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione delle parti comuni, unitamente a tutti gli altri condomini in solido per i fatti allegati dagli attori. Con la conseguenza che vanno condannati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei rapporti esterni e salva nei rapporti interni l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c., in primo luogo, ad eseguire l'esecuzione dei lavori all'edificio necessari a eliminare le cause CP_17 delle predette infiltrazioni, come sopra richiamate e dettagliatamente descritte nella CTU elaborata in data 8.7.2022 nel proced. per ATP n. 1065/2021 R.G. – Tribunale di Palermo, e relativo computo metrico estimativo.
In secondo luogo, i convenuti vanno condannati in solido nei confronti degli attori (ossia nei rapporti esterni e salva la ripartizione interna secondo i criteri anche qui dell'art. 1126 c.c.) a risarcire questi ultimi dei danni subiti al proprio immobile nella misura quantificata dal CTU in €. 4.650,55, oltre interessi al saggio legale a decorrere dall'8.7.2022 sino all'effettivo pagamento.
I convenuti, ancora, vanno condannati a risarcire in solido nei confronti degli attori, e quindi nei rapporti esterni, questi ultimi per il mancato “pieno” godimento dell'immobile a far data dal deposito dell'ATP sino a quella di esecuzione dei lavori di cui alla ATP dell'8.7.2022 nella misura di €. 200 al mese, ossia pari al 50% del valore locativo determinato dal CTU.
I convenuti vanno infine condannati in solido sempre nei rapporti esterni a rifondere agli attori le spese di CTU anticipate per l'ATP nella misura di €. 2.000.
3.- Le questioni sopra vagliate, in applicazione del principio della ragione più liquida, esauriscono la vicenda sottoposta al
Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal
Tribunale assorbiti o comunque non rilevanti ai fini della decisione e in ogni caso inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti in solido vanno condannati a pagare in favore dell'attore le spese di lite nella misura indicata in dispositivo. Sempre sul convenuto vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
Condanna per le causali e secondo i termini di cui in motivazione il Parte_3
, in persona del l.r. pro tempore, e tutti gli altri convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza nei
[...] rapporti esterni e salva, nei rapporti interni, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c.:
a).- ad eseguire l'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale necessari a eliminare le cause delle predette infiltrazioni, come sopra richiamate e dettagliatamente descritte nella CTU elaborata in data 8.7.2022 nel proced. per ATP n. 1065/2021
R.G. – Tribunale di Palermo, e relativo computo metrico estimativo;
b).- al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore degli attori la complessiva somma di €. 4.650,55, oltre interessi al saggio legale a decorrere dall'8.7.2022 sino all'effettivo pagamento;
c).- al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore degli attori la complessiva somma di €. 200 al mese a far data dall'8.7.2022 sino a quella di esecuzione dei lavori di cui alla ATP dell'8.7.2022;
d).- al pagamento in favore degli attori le spese di CTU da questi anticipate per l'ATP nella misura di €. 2.000;
e).- alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida complessivamente, tenuto conto anche del procedimento di ATP, in €. 5.800, oltre €. 369,30 per esborsi, spese generali iva e cpa.
Pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio a carico dei convenuti in solido.
7 Palermo, li 25.11.2025 CP_2
IA CE –
8
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proced. n. 112/2023 R.G.
All'udienza del 25.11.2025, davanti al Giudice dr.ssa IA CE, chiamata la causa promossa da e Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
[...]
, Controparte_2
o , Controparte_3Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
, Controparte_8
, CP_9
, CP_10 sono comparsi:
per gli attori, l'avv. Marco Di Vita in sostituzione degli avv. ti Pietrolati e Bargi;
per il condominio, l'avv. Vincenzo Sparti, in sostituzione dell'avv. Antonino MB;
per il , l'avv. Marco Munacò, in sostituzione degli avv.ti Ignazio AR e Pasquale Mogavero;
CP_2
per , l'avv. Puccio, in sostituzione dell'avv. Maria Rita OR TA. Controparte_2
I predetti procuratori dopo avere discusso la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, chiedono che la stessa sia decisa, dichiarando altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo aver dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
IA CE - G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 R.G. posta in deliberazione e decisa in data 25.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “rapporti condominiali – risarcimento danni ex art. 2051 cod. civ.”
TRA
(cod. fisc. e (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. ti Raimondo Pietrolati (domicilio digitale:
e (domicilio digitale: che li Email_1 CP_11 Email_2 rappresentano e difendono per procura ad litem in atti
ATTORI
E
(cod. fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Pasquale Mogavero CP_2 C.F._3 (domicilio digitale: e Ignazio AR (domicilio digitale: Email_3
che la rappresentano e difendono per procura ad litem in atti Email_4
CONVENUTA
E
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Rita Controparte_2 C.F._4
OR TA, che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
con sede in viale AR n. 29, cod. fisc. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore sig. , domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avv. Antonino Controparte_12
MB (domicilio digitale: che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti, Email_5
CONVENUTO
(cod. fisc. nata a [...] il [...], residente in [...], CP_10 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE CP_ NF (cod. fisc. ), nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
NF (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], residente in [...], strada CP_8 C.F._7 del Meisino n. 28,
CONVENUTO CONTUMACE
NF (cod. fisc. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._8
2 Santarosa n. 16,
CONVENUTO CONTUMACE
NF (cod. fisc. ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._9 53,
CONVENUTO CONTUMACE
(cod. fisc. , nato a [...] il CP_3 Controparte_13 Controparte_14 C.F._10 5.8.1963, residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 25.1.2023 al Parte_3
[d'ora in avanti anche solo “ ], il 29.1.2022 a , il 2.1.2023 a , il
[...] CP_1 CP_10 CP_9 Controparte_ 29.12.2022 a , il 5.1.2023 a , l'11.1.2023 a RR AN RE CO o CP_3 CP_8
[...
, il 30.12.2022 a , il 7.1.2023 a , gli attori e Controparte_14 CP_2 Controparte_2 Parte_1
, convenivano in giudizio i predetti soggetti innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo: Parte_2 a).- di essere comproprietari di un immobile a uso civile abitazione sito in viale AR n. 29, Controparte_1 distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 399, subalterno 27, piano terra, facente parte del complesso condominiale denominato “ ”; CP_1 b).- che l'unità immobiliare in parola era interessato, da almeno due anni, da copiose infiltrazioni d'acqua, provenienti sia dalla scala esterna condominiale, confinante con le pareti perimetrali dell'immobile, sia da due terrazze a livello a tale immobile sovrastanti, che - oltre a fungere da copertura dell'edificio condominiale - sono poste a servizio esclusivo degli appartamenti al piano primo identificati con i subalterni 52 e 70, di proprietà rispettivamente di e CP_2 CP_2
, avente causa quest'ultimo, giusto rogito del 27.9.2022, rep. n. 2347 racc. n. 1926 ricevuto dal Notaio
[...] Persona_1 CP_ Controparte_1
, da da , , , e (o
[...] CP_10 CP_8 CP_7 CP_6 CP_3 Controparte_15
);
[...] c).- che le infiltrazioni, ancora in corso, avevano reso inagibile l'immobile e in particolare danneggiato gravemente le pareti, i soffitti, i serramenti e gli arredi dell'appartamento, e provocato distacchi di intonaco e macchie di umidità;
d).- che, dopo avere più volte denunciato, senza esito, la superiore situazione, sia all'amministratore condominiale sia ai proprietari delle due terrazze sovrastanti, erano stati costretti ad incoare procedimento per A.T.P. (n. 1065/2021 R.G.) innanzi al Tribunale di Palermo al fine di accertare l'esistenza dei problemi lamentati (i), le cause (ii), le modalità di rimozione delle cause e di ripristino dello stato dei luoghi (iii), la quantificazione dei danni subiti (iv);
e).- che il C.T.U. nominato, arch. all'esito degli accertamenti, aveva accertato: Persona_2
.- che i fenomeni umidiferi, riscontrati al momento dell'accesso e iniziati almeno dal 2020, originavano sia dai due terrazzi di piano primo, in uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti contrassegnati con i subalterni 52 e 70, di proprietà CP_ rispettivamente di e , avente causa, quest'ultimo, di AN RE CO, , CP_2 Controparte_2 CP_8
, , , ma pur sempre avente natura condominiale (perché fungente da copertura dell'edificio), sia dalla
[...] CP_7 CP_6 scala in c.a. di accesso ai suddetti terrazzi;
.- che l'immobile di proprietà attorea era interessato da notevoli ammaloramenti, che descriveva, mentre i fenomeni umidiferi tali da pregiudicare l'utilizzo dei vani, in particolare due vani letto e quello cucina soggiorno;
.- che nello specifico le indagini tecnico esperite avevano concluso che i fenomeni umidiferi erano da imputare a una inidonea tenuta all'acqua del sistema di isolamento dei terrazzi dei due appartamenti di primo piano (i) e del chiusino del Controparte_ terranno di proprietà (oggi ) e pertanto era possibile affermare che i danni causati dalle CP_2 infiltrazioni provenienti dai terrazzi a livello e dalla scala erano conseguenza della inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione e dei chiusini di scarico, e, quanto alla scala condominiale di accesso ai terrazzi sopra menzionati, da una sua diffusa non idonea tenuto all'acqua;
3 .- che l'appartamento degli attori non risultava utilizzabile per la presenza di condense e muffe alle pareti, incidenti sul benessere, il comfort abitativo, la salute;
f).- che i convenuti andavano ritenuti responsabili in solido ex art. 2051 c.c. in relazione agli artt. 1130 e 1135 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c. e per l'effetto condannati per quanto di competenza all'esecuzione dei lavori all'edificio necessari a eliminare le cause delle predette infiltrazioni, nonché a risarcire i danni all'immobile, quantificati in CP_17
€. 4.650,55, e, ancora, al danno da mancato godimento dell'immobile, con gli accessori e la rifusione delle spese di lite anche relative al procedimento per ATP.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 13.2.2024, il , contestava la domanda anche nel CP_1 merito e ne chiedeva il rigetto.
1.3.- Con comparsa di risposta del 26.5.2023 si costituiva altresì , che contestava parimenti le domande anche CP_2 in ordine al quantum e concludeva per il loro rigetto.
1.4.- Con comparsa di risposta del 4.5.2023 si costituiva in giudizio anche che, oltre a contestare le Controparte_2 domande eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP n. 1065/2021
R.G., adducendo di essere divenuto proprietario dell'immobile dopo l'espletamento dell'ATP, e deduceva la propria estraneità ai fatti di causa. Contestava poi nel merito la domanda anche in ordine al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto. Controparte_ Controparte_ 1.5.- , , , , , RR AN RE CO (o CP_10 CP_9 Controparte_8 come emerge dal rogito del 27.9.2022 anche ), invece, nonostante la rituale notifica Controparte_15 dell'atto di citazione nelle date in premessa richiamate non si costituivano in giudizio.
1.6.- La causa era istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, la CTU esperita nel procedimento per ATP n.
[... 1065/2021 R.G. Tribunale di Palermo), l'interrogatorio formale di , di (lr. del ), CP_2 Controparte_12 CP_1
, nonché nuova CTU sostanzialmente integrativa di quella svolta in sede di ATP - sempre con il medesimo Controparte_18 Ausiliare (arch. al fine di verificare la permanenza o meno delle infiltrazioni, dei danni e dell'eventuale Persona_2 rimozione delle cause di essi e l'esecuzione di lavoro di ripristino. Indi, la causa era rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025 e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2. Merito della lite.
2.1- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti , , , CP_10 CP_9 Controparte_8 CP_7 Controparte_
, , RR AN RE CO, o come emerge dal rogito del 27.9.2022, anche
[...]
[...]
. Tutti i predetti soggetti, infatti, sebbene regolarmente citati in giudizio, con atto di citazione notificato Controparte_15 rispettivamente nelle date menzionate al punto 1.1, non si sono costituiti in giudizio.
2.2.- Nel merito, le domande attoree meritano accoglimento nei sensi di seguito precisati.
Occorre in proposito evidenziare, sempre preliminarmente, che l'art. 2051 cod. civ., secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, pone una vera e propria presunzione di responsabilità in capo a colui che ha in custodia la cosa che ha cagionato il danno. “.. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
si considera custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Chi è, in altri termini, nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa per averne la disponibilità materiale, per andare esente da responsabilità deve fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., rappresentata dal c.d. “caso fortuito”, da intendersi come un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n. 11227/2008).
Nella specifica materia condominiale, poi, il , quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare CP_1 tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo. In tale ultima ipotesi si configura la situazione di un medesimo danno
(nella specie da infiltrazioni all'immobile) provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la
4 responsabilità del per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità del singolo proprietario per la CP_1 custodia dell'unità immobiliare allo stesso appartenente). Tale fattispecie dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La corresponsabilità in solido, ex art. 2055 cod. civ., comporta che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Da ciò ne inferisce, che al condomino, che agisca chiedendo l'integrale risarcimento dei danni nei confronti del solo Condominio, non può essere negato il risarcimento a motivo del concorrente apporto causale imputabile al condomino proprietario individuale della unità immobiliare in parola, posto che nella specie trova applicazione, appunto, non l'art. 1227 comma 1 cod. civ., bensì l'art. 2055 cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno (cfr. ex plurimis
Cass. n. 7044/2020 Ord.; Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 15291/2011), in un'ottica di rafforzamento del credito, che evita al creditore di dovere agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota (cfr. Cass. n. 1674/2015).
Con riferimento specifico ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca - come anche verificatosi nella specie - per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di e di
CP_1 CP_19 eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il medesimo in base all'art. 2051 cod. civ., e cioè in relazione alla
CP_1 ricollegabilità di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare le
CP_1 caratteristiche dannose della cosa (cfr. Cass. n. 28253/2023), salva, poi, nei rapporti interni la ripartizione tra tutti i condomini (compreso quindi il danneggiato) della somma sborsata secondo i criteri di cui (nella fattispecie in
CP_1 esame) all'art. 1226 cod. civ.
Ciò premesso, va osservato che il CTU, nelle due relazioni tecniche espletate (la seconda delle quale, datata 16.9.2024, sostanzialmente ribadisce le medesime conclusioni di quella dell'8.7.2022 depositata nel proced. per ATP: condizioni che tuttavia vengono ritenute permanenti alla data della nuova relazione), ha accertato, all'esito di scrupolose indagini tecniche e immuni da vizi logico giuridici non scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, e per tali motivi dal Tribunale condivide:
.- che l'appartamento degli attori, rifinito in ogni sua parte e interamente arredato e corredato, presenta ammaloramenti a carico di porzioni di intradosso e/o di porzioni di pareti in quasi tutti i vani;
.- che gli ammaloramenti si sviluppano maggiormente sulla porzione intradossale lato N-NO, e in particolare riguardano il vano cucina-soggiorno ed i due vani letto;
.- i fenomeni umidiferi hanno generato e generano tutt'ora (si veda anche seconda relazione) condizioni igrometriche inaccettabili tali da pregiudicare l'utilizzo dei vani cosiddetti abitabili;
.- gli ammaloramenti riscontrati consistono nello specifico in:
a).- macchie di umidità, efflorescenze, muffe, rigonfiamenti dello strato pittorico con bolle ed esfoliazioni, parziale distacco di intonaco su porzioni di soffitti e pareti;
b).- stato fessurativo di elementi strutturali e pareti;
.- le infiltrazioni umifere originano sia dai due terrazzi di piano primo, che sono di pertinenza esclusiva dei due appartamenti di proprietà di rispettivamente di e , avente causa, quest'ultimo, a sua volta di AN CP_2 Controparte_2 CP_ RE CO, , , , , sia dalla scala in c.a. di accesso ai suddetti terrazzi, avente natura CP_8 CP_7 CP_6 condominiale, posto che gli appartamenti di primo piano costituiscono copertura del piano e quindi degli appartamenti sottostanti;
.- che i fenomeni umidiferi lamentati dagli attori sono imputabili esclusivamente ad una inidonea tenuta all'acqua del sistema di isolamento dei terrazzi dei due appartamenti di primo piano e del chiusino del terrazzo di proprietà , CP_20 chiusino sovrastante il piano cottura dell'appartamento di proprietà degli attori;
.- che i danni riscontrati nell'appartamento degli attori sono riconducibili ad infiltrazioni provenienti dai terrazzi sovrastanti l'immobile e dalla scala di accesso ai due appartamenti di proprietà resistente;
.- che nello specifico è possibile affermare che i danni causati dalle infiltrazioni provenienti dai terrazzi a livello e dalla scala dipendono dall'inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione e dei chiusini di scarico;
.- che per rimuovere le cause di tali danni e ripristinare lo status quo ante dell'immobile degli attori è necessario eseguire:
Sul terrazzo di : CP_2
a).- la sostituzione del bocchettone del chiusino e della tubazione di raccordo al pluviale esistente, il tutto compreso della
5 sostituzione del tratto discendente del pluviale e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
b).- la rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente;
c).- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
d).- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
e).- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida;
la guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
f).- la pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta e rifacimento battiscopa anch'esso per un'altezza di 20 cm.;
Sul terrazzo di Sinisi – AN, oggi : CP_2
- la sostituzione dei bocchettoni dei chiusini e delle tubazioni di raccordo ai pluviali esistenti, il tutto compreso di sostituzione dei tratti discendenti dei pluviali e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
- la rimozione del battiscopa e delle pavimentazioni esistenti;
- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore
1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida. La guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
- la pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta e rifacimento battiscopa anch'esso per un'altezza di 20 cm.
Sulla scala condominiale
- la sostituzione del bocchettone del chiusino e della tubazione di raccordo al pluviale esistente, il tutto compreso della sostituzione del tratto discendente del pluviale e delle opere murarie necessarie alla suddetta sostituzione;
- la rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistenti;
- la rimozione della guaina bituminosa esistente;
- la demolizione del massetto delle pendenze e rifacimento;
- la fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore
1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla, traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida. La guaina dovrà essere risvoltata per almeno 20 cm su tutte le pareti perimetrali;
- la pavimentazione e battiscopa in marmo.
Per il ripristino delle condizioni di normale agibilità dell'appartamento oggetto delle lamentate infiltrazioni occorre eseguire le seguenti lavorazioni
Sull'appartamento di p.t.
- l'utilizzo di ponteggio mobile;
- la rimozione degli intonaci, delle pignatte e dei copriferro in fase di distacco;
- il risanamento strutturale dei travetti in c.a. con riferimento alle porzioni di solaio interessate da ammaloramenti;
- il risanamento delle strutture intelaiate in c.a. (travi e pilastri) con riferimento alle porzioni interessate da ammaloramenti;
- il ripristino della continuità intradossale con applicazione di malta cementizia su rete zincata opportunamente fissata ai travetti in c.a.;
- l'applicazione di intonaco e finitura per interni;
- la tinteggiatura per interni dei soffitti e delle pareti dei vani interessati dagli interventi di cui sopra con pittura lavabile di resina vinil-acrilica emulsionabile (idropittura).
6 Il CTU, inoltre, ha determinato il valore locatizio dell'appartamento degli attori, che per la presenza degli ammaloramenti, macchie di umido e muffe ha ritenuto non pienamente usufruibile, in €. 400,00 al mese, mentre nella relazione tecnica del
16.9.2024 disposta sia in ragione dell'eccezione di inopponibilità avanzata dal convenuto , sia per accertare, CP_2 atteso il contrasto tra le parti, se nelle more fossero state rimosse le cause che avevano determinato gli ammaloramenti lamentati dagli attori e il ripristino dei luoghi, il CTU ha sostanzialmente confermato le precedenti conclusioni affermando la perduranza delle infiltrazioni e accertato la mancata rimozione delle cause e dei danni all'immobile.
Pertanto, tenuto conto dei predetti accertamenti deve ritenersi la responsabilità del , inadempiente all'obbligo CP_1 sullo stesso gravante di deliberare e di eseguire le necessarie opere di riparazione e di manutenzione delle parti comuni, unitamente a tutti gli altri condomini in solido per i fatti allegati dagli attori. Con la conseguenza che vanno condannati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei rapporti esterni e salva nei rapporti interni l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c., in primo luogo, ad eseguire l'esecuzione dei lavori all'edificio necessari a eliminare le cause CP_17 delle predette infiltrazioni, come sopra richiamate e dettagliatamente descritte nella CTU elaborata in data 8.7.2022 nel proced. per ATP n. 1065/2021 R.G. – Tribunale di Palermo, e relativo computo metrico estimativo.
In secondo luogo, i convenuti vanno condannati in solido nei confronti degli attori (ossia nei rapporti esterni e salva la ripartizione interna secondo i criteri anche qui dell'art. 1126 c.c.) a risarcire questi ultimi dei danni subiti al proprio immobile nella misura quantificata dal CTU in €. 4.650,55, oltre interessi al saggio legale a decorrere dall'8.7.2022 sino all'effettivo pagamento.
I convenuti, ancora, vanno condannati a risarcire in solido nei confronti degli attori, e quindi nei rapporti esterni, questi ultimi per il mancato “pieno” godimento dell'immobile a far data dal deposito dell'ATP sino a quella di esecuzione dei lavori di cui alla ATP dell'8.7.2022 nella misura di €. 200 al mese, ossia pari al 50% del valore locativo determinato dal CTU.
I convenuti vanno infine condannati in solido sempre nei rapporti esterni a rifondere agli attori le spese di CTU anticipate per l'ATP nella misura di €. 2.000.
3.- Le questioni sopra vagliate, in applicazione del principio della ragione più liquida, esauriscono la vicenda sottoposta al
Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal
Tribunale assorbiti o comunque non rilevanti ai fini della decisione e in ogni caso inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4.- Spese.
In applicazione del principio della soccombenza, i convenuti in solido vanno condannati a pagare in favore dell'attore le spese di lite nella misura indicata in dispositivo. Sempre sul convenuto vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
Condanna per le causali e secondo i termini di cui in motivazione il Parte_3
, in persona del l.r. pro tempore, e tutti gli altri convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza nei
[...] rapporti esterni e salva, nei rapporti interni, l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c.:
a).- ad eseguire l'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale necessari a eliminare le cause delle predette infiltrazioni, come sopra richiamate e dettagliatamente descritte nella CTU elaborata in data 8.7.2022 nel proced. per ATP n. 1065/2021
R.G. – Tribunale di Palermo, e relativo computo metrico estimativo;
b).- al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore degli attori la complessiva somma di €. 4.650,55, oltre interessi al saggio legale a decorrere dall'8.7.2022 sino all'effettivo pagamento;
c).- al pagamento per le causali di cui in motivazione in favore degli attori la complessiva somma di €. 200 al mese a far data dall'8.7.2022 sino a quella di esecuzione dei lavori di cui alla ATP dell'8.7.2022;
d).- al pagamento in favore degli attori le spese di CTU da questi anticipate per l'ATP nella misura di €. 2.000;
e).- alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida complessivamente, tenuto conto anche del procedimento di ATP, in €. 5.800, oltre €. 369,30 per esborsi, spese generali iva e cpa.
Pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio a carico dei convenuti in solido.
7 Palermo, li 25.11.2025 CP_2
IA CE –
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