Sentenza 17 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Universita' degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federici Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. -OMISSIS- e per l'accertamento della nullità ovvero per l'annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - presso il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Pavia, pubblicato in data 8 agosto 2024;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ove lesivi per la ricorrente, con particolare riferimento al decreto rettorale di proroga del termine per i lavori della Commissione e di nomina della Commissione
e per la condanna dell'Università ad assegnare il posto alla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e di Universita' degli Studi Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Pavia, pubblicato in data 8 agosto 2024 per inottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. -OMISSIS- ed in subordine per l’annullamento degli stessi atti.
Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Nullità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, per violazione ed elusione della sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. i, n. -OMISSIS- del 2021; violazione dell’art. 9 del bando, del verbale di predeterminazione dei criteri e dell’art. 3 del d.m. n. 89 del 2009; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, nonché per sviamento
Secondo la ricorrente, gli esiti della procedura di valutazione comparativa di cui si discute, che hanno visto per l’ennesima volta vittorioso il dott. (ormai prof.) -OMISSIS-, risultano manifestamente elusivi ovvero violativi della pronuncia indicata.
In particolare la Commissione non si è attenuta al vincolo conformativo discendente dalla pronuncia sopra citata: essa – ferma la superficialità e l’erroneità dei giudizi, censurati, sotto diversi profili, nel secondo motivo – sebbene abbia predeterminato, nel verbale n. 2 della selezione, sulla scorta di quanto sancito dall’art. 2 del d.m. n. 89 del 2009, i criteri per effettuare la valutazione comparativa delle pubblicazioni, non si è pronunciata, neanche in questo caso, sulla «originalità, innovatività e importanza “di ciascuna pubblicazione”».
In particolare la ricorrente lamenta la mancata valutazione del criterio della «originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica» da parte del commissario -OMISSIS-, coonstatabile già per l’assenza di un qualsivoglia “termine” anche solo indirettamente riconducibile al concetto di “originalità” e/o di “innovatività” e/o di “importanza” delle pubblicazioni della ricorrente.
Anche il giudizio della commissaria -OMISSIS- – che pure si spinge, contrariamente a quello del commissario -OMISSIS-, a riconoscere alle «soluzioni di volta in volta proposte […] carattere di originalità» – si risolve, nei fatti, in una mera rassegna dei titoli delle pubblicazioni presentate dalla dott.ssa -OMISSIS-.
La commissaria -OMISSIS-, inoltre, trascura due pubblicazioni (nn. 27 e 32, che, collegialmente, la Commissione aveva ritenuto ammissibili) e, dall’altro lato, si limita ad elencare le (restanti) 26 pubblicazioni. L’unica valutazione resa dalla commissaria è stata fornita in maniera globale e complessiva, in calce alla “rassegna dei titoli”.
Inoltre questa avrebbe espresso per -OMISSIS- e per -OMISSIS- due giudizi identici nonostante la consistenza complessiva della produzione scientifica fosse ampiamente diversa.
I giudizi del Commissario -OMISSIS-, relativo alla consistenza della produzione scientifica si ridurrebbero a diversa aggettivazione - «certamente di buon livello» e «adeguati» - giudizi che tuttavia non restituiscono, neppure lontanamente, l’evidenza del divario reale, superiore al triplo, tra le pubblicazioni della dott.ssa -OMISSIS- e quelle del dott. -OMISSIS-.
L’operato della Commissione risulterebbe inoltre elusivo della statuizione del Tar anche nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto viziati i giudizi formulati dalla ex Commissione perché «hanno omesso di pronunciarsi in ordine alla “partecipazione, in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali”, che la ricorrente ha documentato, rientrando tra i criteri di valutazione previsti nel predetto D.M. n. 89/09, e dallo stesso verbale». Infatti nonostante due dei tre commissari abbiano valutato in termini positivi il titolo prodotto dalla ricorrente, il giudizio collegiale reso sulla candidata -OMISSIS- si è appiattito su quello della commissaria -OMISSIS- (l’unico non giudizio individuale).
2. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste, per travisamento dei presupposti di fatto, per difetto assoluto di istruttoria e per difetto di motivazione.
La ricorrente contesta i giudizi individuali dei commissari -OMISSIS- e -OMISSIS- resi sui titoli e sulle pubblicazioni dei candidati, con riferimento ai seguenti profili.
In particolare, dal verbale n. 2 si desume che i giudizi dei due predetti commissari non restituiscono una analitica valutazione («di ciascun elemento») dei titoli presentati dalla ricorrente, bensì un mero elenco di essi, secondo una prassi da tempo stigmatizzata dalla giurisprudenza.
La ricorrente contesta che i commissari -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno totalmente obliterato la “preferenzialità” dei titoli, stabiliti all’art. 1, comma 7, della l. n. 230 del 2005, presentati dai candidati: non solo non li hanno valutati, ma non li hanno neppure menzionati come tali.
Il prof. -OMISSIS- avrebbe omesso le 4 conferenze tenute dalla candidata nell’ambito di corsi di Dottorati di ricerca presso varie Università, anche all’estero (Universidad de Sevilla, Università di Roma Tor Vergata, Università di Firenze, Università Statale di Milano) mentre avrebbe valutato al plurale l’unica conferenza tenuta dal dr. -OMISSIS- all’Università di Pavia, presso la quale era (ed è, attualmente, in qualità di professore associato) in servizio.
La prof. -OMISSIS-, dal canto suo, utilizza per entrambi i candidati la seguente generica, illegittima, espressione: «Ha tenuto diverse conferenze e seminari in varie sedi».
La prof. -OMISSIS- ha tenuto ad evidenziare che il controinteressato «Nel 2000 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per le classi 43/A-50/A-51/A-52/A» nonostante non sia titolo valutabile.
La prof. -OMISSIS- avrebbe poi erroneamente indicato come «ricercatore a tempo determinato di tipo A (2010: Università di Genova)» il contratto da ricercatore a tempo determinato ottenuto dalla ricorrente, laddove tale qualifica non esisteva al momento della stipula del contratto.
In merito alle pubblicazioni, la pubblicazione n. 9 presentata dal dott. -OMISSIS- non avrebbe potuto, né dovuto, essere presa in considerazione da parte della Commissione.
Sennonché, se si esclude questa pubblicazione dal totale delle 12 presentate dal dott. -OMISSIS-, oltre alle 3 ritenute non valutabili all’unanimità da parte della Commissione per la mancanza di «evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto individuale del candidato» (in quanto si trattava di «indici» a pubblicazioni altrui), ne deriva che le pubblicazioni valutabili del dott. -OMISSIS- sono soltanto 8, a fronte delle 28 presentate dalla dott.ssa -OMISSIS-, giudicate valutabili da parte della Commissione.
Il prof. -OMISSIS- avrebbe poi dedicato alla pubblicazione del prof. -OMISSIS- ben 11 righe, mentre alla pubblicazione della ricorrente solo poche righe.
Inoltre il giudizio del prof. -OMISSIS- – che non si spinge mai indagare l’originalità, l’innovatività e l’importanza della produzione scientifica della ricorrente – sarebbe costituito da numerose asserzioni manifestamente non veritiere, “rimproveri” non supportati da una benché minima giustificazione/motivazione, nonché da una contraddittorietà di fondo.
III) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, per assoluto difetto di motivazione e per grave difetto di istruttoria. violazione del verbale di predeterminazione dei criteri.
La ricorrente lamenta che la Commissione non abbia espresso un giudizio collegiale né nel caso della dott.ssa -OMISSIS-, né con riferimento al dott. -OMISSIS-: in entrambi i casi, «circa la valutazione scientifica dei singoli testi delle pubblicazioni presentate, dopo ampia e approfondita discussione, la Commissione non giunge a un’espressione collegiale unanime e ogni commissario rimanda alle valutazioni espresse nel giudizio individuale».
4. Violazione della clausola della non incidenza sulla qualità di componente della commissione delle successive modifiche dello stato giuridico. violazione dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 180 del 2008 e del d.m. n. 139 del 2009.
La ricorrente lamenta i vizi relativi alla costituzione della Commissione composta dai proff. -OMISSIS-, -OMISSIS- e Ragone in quanto la sostituzione dei precedenti componenti sarebbe illegittima in quanto il bando avrebbe previsto il loro mantenimento nell’incarico.
5. Violazione dell’art. 9 del bando e dell’art. 4, comma 11 del d.p.r. n. 117 del 2000. eccesso di potere per sviamento.
La ricorrente lamenta che il contegno complessivo dell’Ateneo resistente, tenuto nei suoi confronti sarebbe stato ostruzionistico e dilatorio.
6. Domanda di riconoscere direttamente la dott.ssa ottone vincitrice della procedura. La ricorrente sostiene che il giudice amministrativo ha gli elementi per poter riconoscere la superiorità della ricorrente sul prof. -OMISSIS- per cui chiede il riconoscimento della vittoria del concorso, essendosi consumato il potere discrezionale dell’Università.
La difesa dell’ente pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.
La difesa del controinteressato ha chiesto in via pregiudiziale di rito l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza; la “non esaminabilità” del ricorso avversario per superamento dei limiti dimensionali ex art. 13 ter disp. att. c.p.a. ed art. 3, c.1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016; nel merito la reiezione del ricorso. Nel merito contesta il ricorso in quanto l’insufficienza del giudizio sarebbe desumibile solo dal mancato uso di aggettivazioni determinate e non dall’effettiva mancanza di una valutazione e contesta la genericità di molti motivi di impugnazione.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. In merito all’eccezione di superamento dei limiti dimensionali del ricorso la difesa della ricorrente ha chiarito di aver rispettato il limite di 70.000 caratteri, tenendo conto dell’esclusione dell’epigrafe.
3. Per quanto attiene all’eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda di ottemperanza, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato, II, 23/02/2024 n. 1821) 11. Ai fini della migliore impostazione del thema decidendum, occorre osservare come i motivi di ricorso proposti sottopongano al Collegio anzitutto di accertare quale sia l’ambito del giudicato amministrativo e, di conseguenza, quale sia l’esatto perimetro dell’obbligo conformativo scaturente dalla pronuncia di annullamento; solo in questo modo, infatti, potrà distinguersi la violazione e/o elusione del giudicato dall’esercizio, non già violativo o elusivo, ma nuovo ed autonomo del potere amministrativo, e stabilire se nel precedente giudicato di annullamento esso trovi solo un antecedente/presupposto per il suo rinnovato esercizio ovvero un limite/impedimento.
12. Preliminarmente, al fine di statuire sulle censure attoree, giova richiamare la portata oggettiva del giudicato, avuto riguardo a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione in appello, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia e ciò al fine di verificare se l'Autorità abbia effettivamente tenuto (come dedotto dalla ricorrente), nella fase di riedizione del potere, una condotta contrastante con gli effetti preclusivi o conformativi discendenti dalla sentenza ottemperanda ovvero abbia disatteso i criteri direttivi impartiti dalla pronuncia caducatoria, espressivi del precetto (giudiziale) in concreto da osservare nella rinnovazione del potere regolatorio.
12.1. Per costante indirizzo giurisprudenziale:
- per ricostruire la portata oggettiva del giudicato, deve aversi riguardo a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla decisione formandone l'indispensabile presupposto (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato Sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832; Id., Sez. II, 16 marzo 2021, n. 2248);
- il giudicato di annullamento risulta idoneo a produrre (altresì) effetti preclusivi, impedendo all'Amministrazione, nella fase di riedizione del potere, di ripetere le illegittimità già riscontrate in giudizio, nonché effetti conformativi, imponendo all'Amministrazione di assumere le determinazioni
di competenza (relative alla stessa vicenda amministrativa in cui è stato adottato il provvedimento annullato in giudizio) nel rispetto dei criteri direttivi discendenti dalla relativa pronuncia giurisdizionale (per tutte: Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2442);
- al fine di configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che l'Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già incisa dalla sentenza di annullamento, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente
esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato (tra gli altri, Consiglio di Stato Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594.).
12.2. Come fin di recente riaffermato dalla Sezione VI di questo Consiglio di Stato (sent. del 12/9/2023 n.8272), il contenuto della sentenza coperto dal vincolo del giudicato, in caso di una pronuncia di annullamento del giudice amministrativo, è ravvisabile sia nell'obbligo di rispetto dell'effetto demolitorio - non potendo l'Amministrazione adottare ulteriori atti esecutivi di quello
annullato - sia nell'impossibilità di reiterare, in sede di adozione di un nuovo provvedimento, gli stessi vizi che hanno comportato l'annullamento del precedente atto e, comunque, nel dovere di rispettare il dictum della sentenza di cognizione quanto ai profili di illegittimità acclarati.
Tali vincoli, rientranti nel cosiddetto effetto conformativo del giudicato del giudice amministrativo, sono contenuti, oltre che nel dispositivo di annullamento generalmente limitato all'effetto demolitorio, nella motivazione della sentenza, che evidenzia le ragioni dell'annullamento medesimo, dettando il perimetro della sentenza che l'Amministrazione in sede di riesercizio del
potere deve rispettare, pena la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato.
Qualora, invece, il nuovo provvedimento non si ponga in contrasto con l'effetto conformativo del giudicato, impingendo la motivazione su aspetti non "coperti" dallo stesso, in quanto non presi in considerazione dalla sentenza di merito, non può dirsi che sussista violazione di giudicato, né la conseguente nullità dell'atto adottato ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990.
In quest'ultimo caso il nuovo provvedimento sarà eventualmente censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi da quella derivante dalla violazione del giudicato), avverso i quali si troverà spazio di tutela nell'ambito di un giudizio "ordinario" in sede di giurisdizione di legittimità e non con lo specifico rito dell'ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (in tal senso, ex
aliis, questa sez. II, n. 3162 del 2023).
3. Sulla base di tali premesse, occorre verificare quale fosse, nel caso di specie, il perimetro oggettivo del giudicato di annullamento, onde valutare se l'Autorità abbia effettivamente tenuto (come dedotto dalla ricorrente), nella fase di riedizione del potere, una condotta contrastante con gli effetti preclusivi o conformativi discendenti dalla sentenza ottemperanda, assumendo una deliberazione inficiata dalle stesse illegittimità già riscontrate in sede di cognizione o disattendendo i criteri direttivi impartiti dalla pronuncia caducatoria, espressivi del precetto (giudiziale) in concreto da osservare nella rinnovazione del potere regolatorio.
4. Sulla base dei richiamati principi, la domanda di nullità non è meritevole di accoglimento.
4.1 Con riferimento al giudizio della Commissione esaminatrice, l'impossibilità di reiterare, in sede di adozione di un nuovo provvedimento, gli stessi vizi che hanno comportato l'annullamento del precedente atto e, comunque, il dovere di rispettare il dictum della sentenza di cognizione quanto ai profili di illegittimità acclarati, comporta, secondo il Collegio, la necessità di accertare l’identità del vizio motivazionale da cui è inficiata la nuova valutazione effettuata dalla Commissione, oppure la presenza di un’omissione di valutazione già accertata dalla sentenza ottemperanda e non sanata dalla successiva valutazione. Nel caso in cui, invece, la Commissione abbia effettuato una nuova valutazione con una motivazione completamente diversa, e comunque autonoma rispetto alla precedente, il giudizio deve svolgersi secondo le regole ordinarie del giudizio di legittimità, dovendosi, altrimenti ritenere che basti denunciare lo stesso profilo sintomatico di eccesso di potere per ritenere che sia stato violato il dictum della sentenza ottemperanda.
Né d’altro canto l’adozione dello stesso risultato, sia pur con giudizi diversi e con motivazione diversa, può considerarsi elusione del giudicato in considerazione del fatto che la sentenza non ha accertato che la ricorrente debba essere assegnataria del contratto in questione.
4.2 Venendo al caso di specie la ricorrente ha denunciato con il primo motivo di impugnazione in primo luogo la mancata valutazione analitica delle pubblicazioni, sotto il profilo dell’originalità, innovatività e importanza, in attuazione di quanto accertato dalla sentenza del Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. -OMISSIS- del 2021.
Con particolare riferimento al giudizio espresso dal Prof. -OMISSIS-, la ricorrente lamenta che egli non si sia espresso mai né positivamente, per affermare l’originalità, l’innovatività e l’importanza dei lavori della ricorrente, né in senso negativo (per negarle), contravvenendo alle prescrizioni impostegli dal Tar.
4.3 In merito occorre rilevare che il giudizio espresso dal Prof. -OMISSIS- presenta i caratteri dell’analiticità in quanto prende in considerazione separatamente tutte le pubblicazioni presentate dalla ricorrente. Il giudizio sull’originalità, innovatività ed importanza dei lavori della ricorrente è espresso attraverso la valutazione del contenuto delle pubblicazioni, anche alla luce del fatto che tale giudizio non deve esprimersi in forme predeterminate e sacrali ma tali da dare il senso che il valutatore ha letto e si è fatto un giudizio sulla documentazione presentata.
4.4 In merito al giudizio espresso dalla professoressa -OMISSIS-, la ricorrente contesta la mancanza di valutazione analitica delle pubblicazioni n. 27 e 32.
In merito occorre rilevare che il contributo n. 27 ed il sito web n. 32 sono inseriti nella valutazione collegiale con la seguente motivazione: “descrivono ed attestano il lavoro della candidata per la presenza in rete del progetto scientifico ed editoriale I frammenti degli storici greci”.
In merito occorre rilevare che la sentenza in questione non ha stabilito che ciascun membro della commissione deve esprimere un giudizio analitico individuale su ciascuna pubblicazione, ma ha desunto dal fatto che nel precedente giudizio due commissari avessero citato solo poche pubblicazioni il fatto che le altre pubblicazioni non erano state valutate analiticamente.
Deve quindi escludersi che la mancata citazione nel giudizio individuale della Commissaria -OMISSIS- delle pubblicazioni n. 27 e 32 significhi che non le abbia valutate in quanto la sentenza è chiara nel prevedere che è onere della Commissione effettuare la valutazione analitica.
4.5 In merito alla consistenza complessiva della produzione scientifica la ricorrente non denuncia violazione del giudicato ma eccesso di potere per difetto di motivazione. A sua volta la sentenza afferma che i componenti della Commissione <<devono “altresì” valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato>>, senza dare indicazioni in merito.
4.6 In merito alla valutazione della partecipazione a convegni la ricorrente lamenta che il giudizio sarebbe elusivo della statuizione del Tar anche nella parte in cui quest’ultimo ha ritenuto viziati i giudizi formulati dalla ex Commissione perché «hanno omesso di pronunciarsi in ordine alla “partecipazione, in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali”, che la ricorrente ha documentato, rientrando tra i criteri di valutazione previsti nel predetto D.M. n. 89/09, e dallo stesso verbale». Dall’esame del motivo di ricorso risulta però che la ricorrente ha denunciato che “il giudizio collegiale reso sulla candidata -OMISSIS- si è appiattito su quello della commissaria -OMISSIS- (l’unico non giudizio individuale)” e che un “titolo, pertanto e per la seconda volta, è stato menzionato, ma, di fatto, non considerato da parte della Commissione”.
Si tratta di due profili di doglianza che non possono ricondursi all’omissione della valutazione quanto ad una valutazione ritenuta insufficiente o distorta che non rientrano nel concetto di omissione della valutazione. Ciò risulta anche dal fatto che il ricorrente contesta nello stesso motivo la contraddittorietà dei giudizi.
5. Con gli ulteriori motivi di impugnazione la ricorrente non ha contestato la violazione del giudicato.
6. In definitiva quindi la domanda di nullità degli atti impugnati va respinta.
7. Avendo la ricorrente sollevato anche questioni diverse dalla violazione del giudicato, cioè vizi di legittimità dell'azione amministrativa, posta in essere nella fase di riedizione del potere, suscettibile
di contestazione nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, ed avendo la stessa rispettato il termine ordinario di impugnazione, sussistono i presupposti per disporre la conversione dell'azione e la conseguente rimessione del ricorso sul ruolo ordinario.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso per l’ottemperanza e rimette il giudizio sul ruolo ordinario per l’esame delle domande di annullamento degli atti impugnati.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO