Ordinanza cautelare 24 ottobre 2018
Sentenza 28 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2022, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01874/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1133 del 2018, proposto dalla:
- e-distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano Grandolfo, Raffaele Nicolì e Alessandro La Forgia, con domicilio digitale come da pec di cui ai da registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
- del Condominio di Via del Mare, 56, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza in data 18 maggio 2018, n. 209, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ordinava la demolizione di una cabina di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione ( identificata come impianto 110 ) sita alla Via del Mare 56 del Comune di Brindisi ( in catasto terreni fg. 190, part. 3619 );
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società e-distribuzione S.p.A. ( già Enel Distribuzione S.p.A. ), concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per tutto il territorio nazionale, è proprietaria di una ‘cabina di trasformazione’ Media Tensione/Bassa Tensione sita alla Via del Mare 56 del Comune di Brindisi, realizzata all’esclusivo fine della ‘ trasformazione, smistamento e distribuzione della energia elettrica alle costruzioni dell’Inadep site in Brindisi alla Via del Mare, nonché per la fornitura di e.e. agli altri utenti della zona ’.
- a seguito del processo di nazionalizzazione delle imprese elettriche locali anche l’immobile in oggetto, realizzato dalla Società Generale Pugliese di Elettricità, diveniva di proprietà di Enel e quindi, con la privatizzazione dell’Ente, di Enel Distribuzione S.p.A., oggi e-distribuzione S.p.A.
- con nota dell’11 gennaio 2016, prot. n. 1342, peraltro, sulla scorta di una richiesta in tal senso formulata dalla Regione Puglia con nota del 2 novembre 2015, n. 4541, l’A.c. di Brindisi, nel chiedere la comunicazione dei ‘ dati dei titoli urbanistico-edilizi (licenza/concessione edilizia, permesso a costruire c/o eventuali ulteriori titoli abilitativi comunque denominati. agibilità, ecc.) legittimanti la costruzione del manufatto in questione o, in mancanza di ciò, la datazione certa dell'epoca di realizzazione della costruzione ’, segnalava che ‘ dalle ricerche effettuate in merito a quanto sopra agli atti di questo Settore, per quanto è stato possibile accertare, non è stato rinvenuto alcun titolo abilitativo o altra documentazione utile. Inoltre si precisa che l’area sulla quale sorge il manufatto, identificata catastalmente dalla particella 3679 del fg. 190 del Comune di Brindisi, risulta ricadente all’interno del lotto progettualmente destinato alla realizzazione delle due palazzine condominiali attualmente esistenti ed aventi accesso dallo stesso unico varco d’ingresso al lotto individuato con il civ. 56. A fronte di ciò si fa rilevare che sino all’atto di rilascio del certificato di agibilità delle predette palazzine (02112/1958) non vi è traccia della esistenza della citata cabina ’.
- Enel riscontrava la richiesta con propria nota del 17 febbraio 2016 - 0107887, rappresentando che ‘ il manufatto in questione ospita una cabina elettrica di trasformazione dell’energia elettrica (codice DP302012364) destinata all’alimentazione di numerose forniture, incluse quelle delle palazzine condominiali in cui è ubicato l’immobile. L’utilizzo del locale è disciplinato da un contratto di locazione, identificato con atto Rep. n. 241 autenticato del notaio Mario Traiano di Roma l’11 Settembre 1956 e dal Notaio Vito De Pinto di Bari il 27 Ottobre 1956 e registrato a Bari il 27 Ottobre 1956 al n. 6325, stipulato tra l’istituto Nazionale Alloggi per i Dipendenti Pubblici (Inadep) e la allora Società Generale Pugliese di Elettricità (Sgpe) ’ e che lo stesso ‘ è stato edificato prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte del 1° settembre 1967 e, pertanto, in base alla legge vigente dell’epoca, l’intervento non era soggetto al rilascio di licenze o autorizzazioni ’.
- seguivano, poi, la nota del 4 agosto 2017, n. 72278, con la quale l’A.c. comunicava l’avvio del procedimento di accertamento di abusivismo edilizio, il sopralluogo del 22 settembre 2017 e, da ultimo, l’ordinanza del 18 maggio 2018, n. 209, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ordinava la demolizione della cabina di trasformazione MT/BT in parola.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dPR n. 380/01; eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza di istruttoria; violazione dell’art. 12 LR Puglia n. 25/2008.
- successivamente alla proposizione del gravame, infine, e precisamente in data 17 settembre 2018, la Società ricorrente presentava al Comune di Brindisi un’istanza di accertamento di conformità rispetto alla struttura edilizia per cui è causa, sulla quale l’A.c. esprimeva, il 28 dicembre 2018, ‘ parere favorevole … con le prescrizioni riportate in istruttoria ’.
2.- Osservato che:
- secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa « l’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato instaurato un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente, ossia per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche solo tacita, del procedimento di sanatoria ordinaria, con la conseguenza che, ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità, per l’amministrazione, di riadottare il provvedimento; tale mancato accoglimento non impone, peraltro, la successiva riadozione dell’atto demolitorio, con ciò attribuendo al privato, destinatario dello stesso, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, intrinseco nella mera presentazione di una domanda, finanche pretestuosa, quel medesimo provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3545). Anche la Sezione si è espressa nei medesimi termini, ritenendo che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, ma comporta, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 1432) » (Consiglio di stato, VI, 18 agosto 2021, n. 5921).
- la difesa della società deduce che « il manufatto in questione, … destinato sin dalla sua realizzazione a cabina per la trasformazione, smistamento e distribuzione della energia elettrica alle costruzioni dell’Inadep site in Brindisi alla Via del Mare, nonché per la fornitura di e.e. agli altri utenti della zona, senza alcuna possibilità di un uso autonomo e diverso … è da considerarsi a tutti gli effetti un intervento pertinenziale delle palazzine ex Inadep … alla Via del Mare, destinato ad accogliere gli impianti tecnologici…, per la cui costruzione non è richiesto un assenso edilizio ‘pesante’, cosicché la mancanza di esso non può essere sanzionata con la demolizione, bensì con una mera sanzione economica. Risulta di tutta evidenza, infatti, come il manufatto per cui è causa possieda quelle caratteristiche che la giurisprudenza ha ritenuto imprescindibili al fine della qualificazione di un intervento edilizio in termini di pertinenza urbanistica, atteso che si sostanzia in un volume tecnico che, in quanto tale, è privo di rilevanza urbanistica e sfugge alla sanzione ripristinatoria » (v. pp. 5-6 del ricorso).
- l’A.c., tuttavia, nelle proprie memorie, evidenzia che, come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, la cabina in parola ( con il piccolo vano accessorio ) costituisce opera infrastrutturale al servizio dell’intera area urbana di ‘Porta Lecce’, così alimentando circa 200 utenze elettriche e risultando dunque al servizio non di un singolo immobile ma di una intera zona della città.
- in questa prospettiva, fermi gli effetti del procedimento di sanatoria in itinere , il quale verosimilmente, tenuto conto del parere favorevole in data 28 dicembre 2018, condurrà alla regolarizzazione del manufatto, e precisato che la disciplina di cui alla legge regionale n. 25 del 2008 è di molto successiva alla costruzione del manufatto e comunque prevede un atto di assenso, qui non sussistente, deve escludersi che il manufatto medesimo, per le sue caratteristiche funzionali e le sue dimensioni ( 23,70 mq, per un’altezza di 3,78 m, più piccolo manufatto di 3,25 mq ), rappresentasse una pertinenza urbanistica, i cui elementi caratterizzanti, per consolidata giurisprudenza, sono invece, « da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l’assetto del territorio, e, dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra il manufatto e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo; pertanto, un’opera può definirsi accessoria nei riguardi di un’altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione dell’insieme » (cfr., TAR Toscana, III, 19 luglio 2022, n. 939; TAR Campania Napoli, III, 7 marzo 2022, n. 1541).
3.- Ritenuto che gli atti impugnati appaiono dunque immuni dalle censure formulate e che il ricorso, salvi gli effetti dell’eventuale sanatoria, va pertanto respinto, tuttavia sussistendo eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1133 del 2018 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO