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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19295 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. CAPASSO GIUSEPPINA presso la quale elettivamente domicilia
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. MAUTONE MARIA LAURA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/09/2023 e Parte_1 CP_1
premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 18/09/2009; che dal matrimonio erano nati due figli: , del 09.08.2014, e del 18.11.2009; Per_1 Per_2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
06.04.2015, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 3122 del 30.04.2020; che nella sentenza della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un
1 assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 200,00; ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del P.M. il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a parziale conferma delle disposizioni di cui alla sentenza di separazione statuiscono quanto segue: così come deciso dal Tribunale di Napoli nella richiamata sentenza di separazione, porre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile CP_1 Per_2 Per_1 di € 500,00 con rivalutazione ISTAT come per legge;
porre a carico di l'obbligo Controparte_1
di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, previamente comunicate e documentate, come da Protocollo del CNF e del Tribunale di Napoli che ivi si intende pedissequamente richiamato e trascritto, che saranno pagate a mezzo bonifico bancario.
Le parti comunemente concordano che il versamento relativo al mantenimento dei figli verrà effettuato mediante accredito diretto mensile da parte del datore di lavoro del sig. , CP_1 [...]
, con sede in Torrice (FR) alla Strada Statale 6 Casalina Controparte_2
Sud Km 90,200 snc, P. IVA . P.IVA_1
La sig.ra con la presente rinuncia al diritto ed all'azione dell'atto di Parte_1
precetto nei confronti del sig. avente per oggetto recupero di crediti alimentari Controparte_1
della sig.ra e dei figli notificato in data 21.07.2023 e la stessa si impegna a dirimere e a Pt_1
rinunciare a qualsiasi altra azione civile volta al recupero di crediti alimentari suoi e nei confronti dei figli sinora maturati.
Il sig. espressamente rinuncia alla quota di spettanza sull'Assegno Unico per i figli CP_1
in favore della coniuge che pertanto lo percepirà nella misura del 100%. Pt_1
I coniugi si impegnano ad improntare il loro rapporto in ottica di reciproco rispetto dandosi atto di non avere null'altro a pretendere a titolo di alimenti e assegno divorzile.
2 Con riferimento al diritto di visita per la figlia ed il figlio confermarsi Per_2 Per_1
l'affidamento condiviso tra i coniugi e le modalità di visita di cui alla sentenza di separazione nonché tenuto conto del piano genitoriale sottoscritto dai coniugi, nelle modalità che seguono: i figli resteranno con il padre il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 20; nei fine settimana con possibilità di pernottamento presso di lui, a settimane alterne;
metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con pernottamento;
metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni Natale e Capodanno con possibilità di pernottamento;
per quindi giorni consecutivi durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno.”
All'udienza cartolare del 26/11/2024, inoltre, su rilievo del giudice relatore di attestare la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro e l'avvenuta percezione dell'intero Assegno unico in favore della sig.ra , i difensori delle parti hanno Pt_1
confermato tali disposizioni, allegando anche la relativa documentazione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, alla luce dei chiarimenti offerti in ordine alla percezione dell'intero assegno Unico da parte del genitore collocatario, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 18/09/2009 (atto n. 138, parte II, S. A, sez. I, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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