TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1541/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RIZZI FILIPPO e l'avv. MONTEVERDI NICOLA. Parte_1
Per l'avv. HALILI ANILA e l'avv. RIPA GIOVANNI, oggi sostituito Parte_2 dall'avv. FERRARI STEFANO.
Per l'avv. HALILI ANILA e l'avv. RIPA GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Parte_3
FERRARI STEFANO.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
settembre n. 3, assistito e difeso dagli Avv.ti NICOLA MONTEVERDI del Foro di Mantova e
FILIPPO RIZZI del Foro di Brescia con studio in Cremona, via G. Faerno n. 6, presso i quali ha eletto domicilio;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Parte_2 C.F._2
San Giovanni in Croce (CR) in Via Chiesa n. 3/A, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI RIPA e dall'avv. ANILA HALILI del foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Anila Halili in Cremona, via Antico Rodano n. 24;
APPELLATO
e
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_3 C.F._3
a San Giovanni in Croce (CR), in Via Padre Valentino Bosio n. 32, rappresentata e difesa dall'avv.
GIOVANNI RIPA e dall'avv. ANILA HALILI del foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anila Halili in Cremona, via Antico Rodano n. 24;
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la sentenza n. 34/2024 emessa dal Parte_4
Giudice di Pace di Cremona nel procedimento n. 954/2023 RG, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: riformare la sentenza n. 34/2024 del Giudice di Pace di Cremona pagina 2 di 5 pubblicata il 19.2.2024 affermando che il sig. , in solido con le sig.re e Parte_2 Parte_3
, siano tenuti al pagamento delle spese di lite relative alla sentenza n. 639/2020 del CP_1
Tribunale di Cremona per l'importo di € 2.540,00 oltre accessori di legge a ciascuna parte vittoriosa e per l'effetto rigettare l'opposizione al precetto confermando i conteggi e quindi la validità del precetto notificato in data 12.4.2023 per la somma complessiva di € 1.853,08, quindi, condannare il sig.
[...]
, quale opponente al precetto, al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo Parte_2 grado rg. 954/2023 Giudice di Pace di Cremona secondo i compensi previsti per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, del giudizio d'appello, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 34/2024, con condanna dell'appellante alle spese di questo giudizio di appello”. Parte_1
Si è inoltre costituita in giudizio quale intervenuta nel processo di primo grado, a sua Parte_3 volta promuovendo appello incidentale avverso la sentenza suddetta e chiedendo: “Confermare la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 34/2024 nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia del precetto notificato al ricorrente prof. ed in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_2 dichiarare l'estensione dell'inefficacia anche al medesimo precetto notificato alla signora Pt_3
, con condanna del signor alle spese della fase di intervento nell'opposizione ed
[...] Parte_1 alle spese di questo giudizio di appello”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 350 bis, comma 1, e 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 25/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi degli artt. 350 bis, comma 1, e 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha emesso ai sensi delle norme citate la presente decisione.
ha inteso impugnare la decisione con la quale il Giudice di prime cure ha accolto Parte_1
l'opposizione da avverso il precetto notificatogli in data 20/4/2023 sulla base della Parte_2 sentenza n. 639/2022 del Tribunale di Cremona.
L'appello principale promosso da è fondato, per le ragioni che seguono. Parte_1
Il Giudice di prime cure, interpretando il dispositivo e le motivazioni della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Cremona (il quale ha statuito, in parte motiva, che “in forza del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice.... la parte attrice deve pertanto essere condannata al pagamento delle spese legali in favore della controparte, che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi …”; e, in dispositivo, “Rigetta le domande formulate dalle parti attrici. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali di lite....”) ha ritenuto (si desume) che fosse tenuto al pagamento di “una sola parte a suo carico delle spese di lite” in Parte_2 quanto nella sentenza del Tribunale di Cremona sarebbe stata attribuita la condanna alle spese di lite nei confronti di parte attrice e quindi sarebbe stata prevista espressamente la solidarietà attiva “di tale parte” (ossia della parte attrice).
Non si può invero condividere il ragionamento del Giudice di prime cure (che parla di solidarietà attiva della parte attrice, che tuttavia è soccombente e quindi debitrice in punto di spese di lite, per cui la solidarietà in capo ad essa non può essere che passiva), né può condividersi la conclusione dell'inefficacia totale del precetto nei confronti di . Controparte_2
pagina 3 di 5 Si ritiene infatti che il Tribunale di Cremona abbia inteso costituire una obbligazione in solido dal lato passivo (a carico di parte attrice) ma non anche dal lato attivo (in favore di parte convenuta), e ciò in quanto, mentre la solidarietà passiva si presume, la solidarietà attiva deve essere espressa (circostanza che non è avvenuta nel caso di specie).
La solidarietà dal lato passivo e la parziarietà dal lato attivo comporta che: a) da un lato (solidarietà passiva), ciascun debitore avrebbe dovuto eseguire per intero la prestazione liquidata in sentenza, con effetto liberatorio degli altri coobbligati;
b) dall'altro lato, (c.d. parziarietà attiva) ciascun creditore avrebbe avuto diritto alla prestazione “pro quota” (ossia la metà della somma liquidata in sentenza) nei confronti di ciascun debitore.
Tuttavia va rilevato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza del Tribunale vanno interpretati nel senso per cui è stato liquidato l'importo di euro 2.540,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti convenute e vittoriose;
così si desume: a) dall'espressione “in favore della controparte” (laddove le controparti erano due e difese da due difensori distinti); b) dalle espressioni “vanno liquidate in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa” e “che si liquidano (applicati i parametri minimi)”, laddove la somma di euro 2.540,00 rappresenta appunto il parametro minimo dello scaglione di riferimento della causa (da euro 5.201 a euro 26.000) da rimborsarsi a ciascuna parte in quanto assistita da un proprio difensore.
Tale interpretazione risulta peraltro conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999, Rv. 522599; in senso conforme, cfr. Cass.,
Sez. 63, Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017, Rv. 645154)” (v. Cass. sent. n. 8561/2023).
Ne consegue che ciascun creditore (sia sia ha diritto di chiedere a Parte_1 Parte_5 ciascuno dei debitori l'importo liquidato in sentenza, per cui il precetto impugnato deve dirsi solo parzialmente inefficace per la sola somma di euro 1.853,08 (essendo stato accertato dal Giudice di pace l'avvenuto pagamento da parte di di tale somma e non essendo stata tale parte della sentenza Pt_2 oggetto di motivo di appello ed essendo caduto quindi il giudicato sul punto).
L'appello principale va dunque accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata nel seguente modo: a) dichiarandosi la parziale inefficacia del precetto per la sola somma di euro 1853,08; b) in punto di spese, stante la soccombenza reciproca (in primo grado) delle parti Parte_6 dichiarandosi la compensazione integrale delle stesse.
Le spese del giudizio di secondo grado (sempre tra e seguono invece la soccombenza, Pt_1 Pt_2
e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Venendo ora alla posizione di , il suo appello incidentale non può essere accolto. Parte_3
Ella, come detto, ha svolto intervento adesivo autonomo nel processo avente ad oggetto l'opposizione a precetto del suo coobbligato in solido , dichiarando di avere interesse alla pronuncia Parte_2 della sentenza ai sensi dell'art. 1306 c.c. (e quindi intendendo opporre al creditore l'eventuale sentenza favorevole pronunciata nei confronti del coobbligato). pagina 4 di 5 Tuttavia, pur avendo ella interesse ad intervenire e anche ad impugnare la sentenza di prime cure con riferimento al decisum relativo all'oggetto di quel processo (efficacia o meno del precetto notificato ad
), non può ammettersi ne presente giudizio la sua autonoma domanda, svolta in primo Parte_2 grado e anche con l'appello incidentale, di dichiararsi nullo e/o inefficace il – diverso e non oggetto del giudizio cui è intervenuta – precetto notificato all'intervenuta in data 3/5/2023.
In altre parole, l'intervenuta potrebbe (rectius, avrebbe potuto) opporre al creditore, in sede di separata opposizione al “proprio” atto di precetto il decisum della sentenza pronunciata in favore del coobbligato ma non anche far pronunciare nel processo instaurato da anche Pt_2 Pt_2
l'inefficacia di altro precetto a lei notificato.
Si deve quindi concordare sul punto con la decisione del Giudice di Pace.
Le spese del giudizio di secondo grado (tra l'appellante principale e l'appellante incidentale) seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Deve darsi inoltre atto della sussistenza dei presupposti, per parte appellante incidentale, relativi al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 1541/2023
R.G., così statuisce:
ACCOGLIE l'appello principale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 34/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona nel giudizio n. 954/2023 RG: DICHIARA la parziale inefficacia del precetto notificato ad in data 20/4/2023 per la somma di Parte_2 euro 1.853,08.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti ed le spese del Parte_1 Parte_2 giudizio di primo grado.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_2 Parte_1 liquidano in euro 174,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
RIGETTA l'appello incidentale promosso da e per l'effetto, CONFERMA per il resto la Parte_3 sentenza n. 34/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona nel giudizio n. 954/2023 RG.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_3 Parte_1 liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio Parte_3
d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1541/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 25 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. RIZZI FILIPPO e l'avv. MONTEVERDI NICOLA. Parte_1
Per l'avv. HALILI ANILA e l'avv. RIPA GIOVANNI, oggi sostituito Parte_2 dall'avv. FERRARI STEFANO.
Per l'avv. HALILI ANILA e l'avv. RIPA GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Parte_3
FERRARI STEFANO.
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
settembre n. 3, assistito e difeso dagli Avv.ti NICOLA MONTEVERDI del Foro di Mantova e
FILIPPO RIZZI del Foro di Brescia con studio in Cremona, via G. Faerno n. 6, presso i quali ha eletto domicilio;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Parte_2 C.F._2
San Giovanni in Croce (CR) in Via Chiesa n. 3/A, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI RIPA e dall'avv. ANILA HALILI del foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Anila Halili in Cremona, via Antico Rodano n. 24;
APPELLATO
e
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente Parte_3 C.F._3
a San Giovanni in Croce (CR), in Via Padre Valentino Bosio n. 32, rappresentata e difesa dall'avv.
GIOVANNI RIPA e dall'avv. ANILA HALILI del foro di Cremona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anila Halili in Cremona, via Antico Rodano n. 24;
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto appello avverso la sentenza n. 34/2024 emessa dal Parte_4
Giudice di Pace di Cremona nel procedimento n. 954/2023 RG, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: riformare la sentenza n. 34/2024 del Giudice di Pace di Cremona pagina 2 di 5 pubblicata il 19.2.2024 affermando che il sig. , in solido con le sig.re e Parte_2 Parte_3
, siano tenuti al pagamento delle spese di lite relative alla sentenza n. 639/2020 del CP_1
Tribunale di Cremona per l'importo di € 2.540,00 oltre accessori di legge a ciascuna parte vittoriosa e per l'effetto rigettare l'opposizione al precetto confermando i conteggi e quindi la validità del precetto notificato in data 12.4.2023 per la somma complessiva di € 1.853,08, quindi, condannare il sig.
[...]
, quale opponente al precetto, al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo Parte_2 grado rg. 954/2023 Giudice di Pace di Cremona secondo i compensi previsti per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, del giudizio d'appello, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
“Confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 34/2024, con condanna dell'appellante alle spese di questo giudizio di appello”. Parte_1
Si è inoltre costituita in giudizio quale intervenuta nel processo di primo grado, a sua Parte_3 volta promuovendo appello incidentale avverso la sentenza suddetta e chiedendo: “Confermare la sentenza del Giudice di Pace di Cremona n. 34/2024 nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia del precetto notificato al ricorrente prof. ed in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_2 dichiarare l'estensione dell'inefficacia anche al medesimo precetto notificato alla signora Pt_3
, con condanna del signor alle spese della fase di intervento nell'opposizione ed
[...] Parte_1 alle spese di questo giudizio di appello”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 350 bis, comma 1, e 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 25/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi degli artt. 350 bis, comma 1, e 281 sexies c.p.c. ed il Giudice ha emesso ai sensi delle norme citate la presente decisione.
ha inteso impugnare la decisione con la quale il Giudice di prime cure ha accolto Parte_1
l'opposizione da avverso il precetto notificatogli in data 20/4/2023 sulla base della Parte_2 sentenza n. 639/2022 del Tribunale di Cremona.
L'appello principale promosso da è fondato, per le ragioni che seguono. Parte_1
Il Giudice di prime cure, interpretando il dispositivo e le motivazioni della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Cremona (il quale ha statuito, in parte motiva, che “in forza del principio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice.... la parte attrice deve pertanto essere condannata al pagamento delle spese legali in favore della controparte, che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi …”; e, in dispositivo, “Rigetta le domande formulate dalle parti attrici. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese legali di lite....”) ha ritenuto (si desume) che fosse tenuto al pagamento di “una sola parte a suo carico delle spese di lite” in Parte_2 quanto nella sentenza del Tribunale di Cremona sarebbe stata attribuita la condanna alle spese di lite nei confronti di parte attrice e quindi sarebbe stata prevista espressamente la solidarietà attiva “di tale parte” (ossia della parte attrice).
Non si può invero condividere il ragionamento del Giudice di prime cure (che parla di solidarietà attiva della parte attrice, che tuttavia è soccombente e quindi debitrice in punto di spese di lite, per cui la solidarietà in capo ad essa non può essere che passiva), né può condividersi la conclusione dell'inefficacia totale del precetto nei confronti di . Controparte_2
pagina 3 di 5 Si ritiene infatti che il Tribunale di Cremona abbia inteso costituire una obbligazione in solido dal lato passivo (a carico di parte attrice) ma non anche dal lato attivo (in favore di parte convenuta), e ciò in quanto, mentre la solidarietà passiva si presume, la solidarietà attiva deve essere espressa (circostanza che non è avvenuta nel caso di specie).
La solidarietà dal lato passivo e la parziarietà dal lato attivo comporta che: a) da un lato (solidarietà passiva), ciascun debitore avrebbe dovuto eseguire per intero la prestazione liquidata in sentenza, con effetto liberatorio degli altri coobbligati;
b) dall'altro lato, (c.d. parziarietà attiva) ciascun creditore avrebbe avuto diritto alla prestazione “pro quota” (ossia la metà della somma liquidata in sentenza) nei confronti di ciascun debitore.
Tuttavia va rilevato che la motivazione ed il dispositivo della sentenza del Tribunale vanno interpretati nel senso per cui è stato liquidato l'importo di euro 2.540,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti convenute e vittoriose;
così si desume: a) dall'espressione “in favore della controparte” (laddove le controparti erano due e difese da due difensori distinti); b) dalle espressioni “vanno liquidate in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa” e “che si liquidano (applicati i parametri minimi)”, laddove la somma di euro 2.540,00 rappresenta appunto il parametro minimo dello scaglione di riferimento della causa (da euro 5.201 a euro 26.000) da rimborsarsi a ciascuna parte in quanto assistita da un proprio difensore.
Tale interpretazione risulta peraltro conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più' parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999, Rv. 522599; in senso conforme, cfr. Cass.,
Sez. 63, Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017, Rv. 645154)” (v. Cass. sent. n. 8561/2023).
Ne consegue che ciascun creditore (sia sia ha diritto di chiedere a Parte_1 Parte_5 ciascuno dei debitori l'importo liquidato in sentenza, per cui il precetto impugnato deve dirsi solo parzialmente inefficace per la sola somma di euro 1.853,08 (essendo stato accertato dal Giudice di pace l'avvenuto pagamento da parte di di tale somma e non essendo stata tale parte della sentenza Pt_2 oggetto di motivo di appello ed essendo caduto quindi il giudicato sul punto).
L'appello principale va dunque accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata nel seguente modo: a) dichiarandosi la parziale inefficacia del precetto per la sola somma di euro 1853,08; b) in punto di spese, stante la soccombenza reciproca (in primo grado) delle parti Parte_6 dichiarandosi la compensazione integrale delle stesse.
Le spese del giudizio di secondo grado (sempre tra e seguono invece la soccombenza, Pt_1 Pt_2
e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Venendo ora alla posizione di , il suo appello incidentale non può essere accolto. Parte_3
Ella, come detto, ha svolto intervento adesivo autonomo nel processo avente ad oggetto l'opposizione a precetto del suo coobbligato in solido , dichiarando di avere interesse alla pronuncia Parte_2 della sentenza ai sensi dell'art. 1306 c.c. (e quindi intendendo opporre al creditore l'eventuale sentenza favorevole pronunciata nei confronti del coobbligato). pagina 4 di 5 Tuttavia, pur avendo ella interesse ad intervenire e anche ad impugnare la sentenza di prime cure con riferimento al decisum relativo all'oggetto di quel processo (efficacia o meno del precetto notificato ad
), non può ammettersi ne presente giudizio la sua autonoma domanda, svolta in primo Parte_2 grado e anche con l'appello incidentale, di dichiararsi nullo e/o inefficace il – diverso e non oggetto del giudizio cui è intervenuta – precetto notificato all'intervenuta in data 3/5/2023.
In altre parole, l'intervenuta potrebbe (rectius, avrebbe potuto) opporre al creditore, in sede di separata opposizione al “proprio” atto di precetto il decisum della sentenza pronunciata in favore del coobbligato ma non anche far pronunciare nel processo instaurato da anche Pt_2 Pt_2
l'inefficacia di altro precetto a lei notificato.
Si deve quindi concordare sul punto con la decisione del Giudice di Pace.
Le spese del giudizio di secondo grado (tra l'appellante principale e l'appellante incidentale) seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Deve darsi inoltre atto della sussistenza dei presupposti, per parte appellante incidentale, relativi al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 1541/2023
R.G., così statuisce:
ACCOGLIE l'appello principale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 34/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona nel giudizio n. 954/2023 RG: DICHIARA la parziale inefficacia del precetto notificato ad in data 20/4/2023 per la somma di Parte_2 euro 1.853,08.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti ed le spese del Parte_1 Parte_2 giudizio di primo grado.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_2 Parte_1 liquidano in euro 174,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
RIGETTA l'appello incidentale promosso da e per l'effetto, CONFERMA per il resto la Parte_3 sentenza n. 34/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cremona nel giudizio n. 954/2023 RG.
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio, che si Parte_3 Parte_1 liquidano in euro 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di parte appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio Parte_3
d'appello, stante il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 25 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5