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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AN SA, EL
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni Snc Località St 19136 La
Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 11212 DOGANE DAZI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la S.p.a. TEDDY, con sede in Rimini, impugna l'atto di irrogazione sanzioni prot. n. 11212 (atto n. 068100-10-2024) del 5.4.2024.
Il suddetto ricorso attiene ad una importazione effettuata dalla società ricorrente per merce proveniente dal
Bangladesh, in relazione ai quali l'Ufficio delle Dogane della Spezia ha contestato l'autenticità della fattura presentata a corredo della relativa dichiarazione doganale all'Agenzia governativa di Dhaka in
Bangladesh. Conseguentemente, l'Ufficio ha proceduto alla rettifica della relativa dichiarazione doganale e al recupero dei diritti di confine come quantificati con avviso di rettifica, cui ha fatto seguito l'atto sanzionatorio in disamina.
La ricorrente deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto è incontroverso che l'Ufficio delle Dogane della Spezia ha proceduto alla revisione a posteriori della dichiarazione doganale presentata da Ricorrente_1 S.p.A. per merce proveniente dal Bangladesh. Il procedimento è stato avviato “per fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili, tenuto conto dell'avviso agli importatori (2008/C 41/06)” e si è concluso con l'accertamento relativo alla non concedibilità delle misure tariffarie preferenziali per la dichiarazione in oggetto in considerazione del mancato riscontro della richiesta di conferma di autenticità e regolarità, da parte delle autorità bangladesi, della fattura presentata a corredo della dichiarazione doganale in questione.
La Commissione europea, infatti, aveva, a suo tempo, sensibilizzato gli importatori operativi nel campo tessile sull'esistenza di fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.
In particolare, il testo dell'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh era del seguente tenore (v. Gazzetta dell'Unione Europea del 15.02.2008): “La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61
e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG. Nell'ambito di una missione di cooperazione comunitaria con finalità amministrative e investigative condotta in Bangladesh con l'assistenza delle autorità locali è emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti. Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità. Il presente avviso sostituisce l'avviso agli importatori «Prodotti tessili importati dal Bangladesh nella Comunità
a titolo dell'SPG», pubblicato nella GU C 119 del 30.4.1999, che invitava gli importatori a mantenere la dovuta vigilanza nei confronti dei certificati d'origine «Form A»".
Sulla base di questo avviso l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto di chiedere alle autorità del Bangladesh e, segnatamente, all'Agenzia governativa di Dhaka, conferma dell'autenticità e regolarità della fattura presentata a corredo della dichiarazione doganale oggetto di rettifica e, successivamente, di sollecitare una risposta, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro.
Di fronte alla perdurante inerzia delle autorità del Bangladesh, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione dell'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, ha ritenuto che non potesse essere concesso il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, con conseguente emissione dell'avviso di rettifica e delle relative sanzioni.
Tale modus operandi dell'amministrazione, ineccepibile allorché la prassi era legata al sistema di certificazione dell'origine delle merci basato sui certificati di origine “Form A”, non appare, a giudizio della
Corte, sintonico con l'attuale regime imperniato sul nuovo sistema REX (Registered Exporter), incentrato su un meccanismo di autocertificazione dell'origine della merce.
In estrema sintesi, il sistema REX è un sistema che serve a definire l'origine delle merci nell'ambito del
Sistema delle Preferenze generalizzate (SPG) nella cornice degli accordi commerciali preferenziali tra diversi
Paesi. Trattasi di un sistema di certificazione basato su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che emettono direttamente le cosiddette "attestazioni di origine". Un'attestazione di origine è una dichiarazione d'origine allegata dall'esportatore registrato nella fattura o in qualsiasi altro documento commerciale. Per poter rilasciare un'attestazione di origine, gli operatori economici devono essere registrati in una banca dati dalle autorità competenti del loro paese di origine. In seguito a tale registrazione l'operatore economico diventerà un "esportatore registrato" nella banca-dati: il che vale a costituire garanzia di professionalità dell'operatore.
Il nuovo meccanismo si fonda, essenzialmente, su un principio di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori stessi, i quali, a seguito di apposita istanza con assunzione di specifici impegni, se riconosciuti affidabili dalla propria autorità doganale nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell'origine, ottengono la qualifica di esportatore registrato, e vengono inseriti in un apposito data-base ad opera della Commissione europea, la quale pone a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli esportatori registrati, in quanto tali autorizzati a certificare l'origine delle merci nell'ambito del Sistema delle Preferenze generalizzate (SPG). Le informazioni sui dati dell'esportatore registrato sono, infatti, pubblicate sul sito web della sezione REX dell'UE in cui gli operatori economici sono in grado di verificare la validità delle registrazioni degli esportatori registrati che presentano dichiarazioni di origine.
Ebbene, non vi è dubbio che l'avvento del sistema REX non precluda il controllo a posteriori sull'effettiva autenticità dell'origine preferenziale delle merci. Lo si ricava a chiare lettere dall'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, rubricato “Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive”, laddove si parla di attestazioni, alludendo in via generale a qualsiasi forma di dichiarazione sull'origine non conforme al vero (ad esempio, in fattura o in un altro documento). Del resto, la Commissione europea, nell'informare con l'avviso agli importatori 2022/C 166/06 circa la validità del sistema REX in funzione sostitutiva del FORM A con decorrenza dall'01.01.2021, non ha previsto alcuna inibizione delle attività di controllo dell'Autorità doganale sull'origine fondata sulla “qualificazione REX” dell'esportatore. In altri termini, con l'istituzione della banca-dati REX possono ancora essere attivate procedure di cooperazione amministrativa al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne la fruizione solo alle imprese che ne hanno diritto.
Tuttavia, l'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, nel prevedere che il controllo a posteriori delle attestazioni di origine venga effettuato “per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità”, limita alla presenza dei “seri dubbi” la conseguenza, in caso di mancata o insufficiente risposta da parte dell'autorità estera, della disapplicazione del beneficio delle misure tariffarie preferenziali (cfr. art. 109, comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 2447/2015).
Ne discende che nella fattispecie difetta il presupposto rappresentato dalla sussistenza di “seri dubbi”, con conseguente illegittimità della disapplicazione del beneficio, a fronte della mancata dimostrazione dei fatti addotti dall'Ufficio.
Nel caso specifico, a suscitare l'attivazione della procedura di cooperazione da parte dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli è stata solo ed esclusivamente l'esistenza dell'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh. Tale avviso agli importatori tessili fu emesso in sostituzione di un precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 119 del 30.04.1999, in quanto era “emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”.
In altri termini, ad alimentare la sussistenza di “fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh” ed a giustificare così l'iniziativa assunta, nell'anno
2008, dalla Commissione europea era stata la constatazione di una significativa percentuale di certificati
“Form A” affetti da falsità.
Orbene, in un quadro quale quello imperniato sul sistema REX, generalizzatosi a partire dall'01.01.2021, ma già concretizzatosi per quanto concerne le importazioni dal Bangladesh a partire dall'01.01.2019, è opinione del Collegio che la motivazione degli atti impugnati si palesi carente e, comunque, manifestamente illogica. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che l'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh è stato espressamente revocato con l'avviso 2022/C 166/06, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea C 166 del 20.04.2022, sull'assunto che “i ragionevoli dubbi”, a suo tempo sussistenti in merito all'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh, “non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”. Vero che il recente avviso 2022/C
166/06 spiega la sua efficacia solo a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso e non può, pertanto, essere retroattivamente applicato alle importazioni oggetto del contenzioso in disamina. Sennonché, appare significativo che tra le motivazioni per la revoca dell'avviso precedente venga menzionata la circostanza che “dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG che esportano nell'ambito dell'SPG applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell'SPG”.
In altri termini, posto che, nel caso che ci occupa, la prova dell'origine preferenziale della merce presentata da Ricorrente_1 S.p.A. non era costituita da un certificato “Form A”, bensì da fatture corredate dalla dichiarazione di un esportatore registrato REX, non appaiono ricorrere le condizioni per invocare la sussistenza di “seri dubbi”, tali da comportare, a norma dell'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, il disconoscimento delle misure tariffarie preferenziali a causa dell'inerzia dell'autorità doganale del
Bangladesh, fatto di per sé neutro in assenza dei “seri dubbi” paventati dall'Ufficio ma non supportati da alcun ulteriore elemento indiziario.
In conclusione, ritenuta l'illegittimità dell'avviso di rettifica presupposto, e di conseguenza dell'atto di irrogazione delle relative sanzioni, e restando assorbito qualsiasi altro motivo di ricorso, consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato. Sussistono, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, avuto riguardo alle problematiche interpretative che la questione di diritto comporta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AN SA, EL
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni Snc Località St 19136 La
Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 11212 DOGANE DAZI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la S.p.a. TEDDY, con sede in Rimini, impugna l'atto di irrogazione sanzioni prot. n. 11212 (atto n. 068100-10-2024) del 5.4.2024.
Il suddetto ricorso attiene ad una importazione effettuata dalla società ricorrente per merce proveniente dal
Bangladesh, in relazione ai quali l'Ufficio delle Dogane della Spezia ha contestato l'autenticità della fattura presentata a corredo della relativa dichiarazione doganale all'Agenzia governativa di Dhaka in
Bangladesh. Conseguentemente, l'Ufficio ha proceduto alla rettifica della relativa dichiarazione doganale e al recupero dei diritti di confine come quantificati con avviso di rettifica, cui ha fatto seguito l'atto sanzionatorio in disamina.
La ricorrente deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto è incontroverso che l'Ufficio delle Dogane della Spezia ha proceduto alla revisione a posteriori della dichiarazione doganale presentata da Ricorrente_1 S.p.A. per merce proveniente dal Bangladesh. Il procedimento è stato avviato “per fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili, tenuto conto dell'avviso agli importatori (2008/C 41/06)” e si è concluso con l'accertamento relativo alla non concedibilità delle misure tariffarie preferenziali per la dichiarazione in oggetto in considerazione del mancato riscontro della richiesta di conferma di autenticità e regolarità, da parte delle autorità bangladesi, della fattura presentata a corredo della dichiarazione doganale in questione.
La Commissione europea, infatti, aveva, a suo tempo, sensibilizzato gli importatori operativi nel campo tessile sull'esistenza di fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.
In particolare, il testo dell'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh era del seguente tenore (v. Gazzetta dell'Unione Europea del 15.02.2008): “La Commissione europea informa gli operatori comunitari che esistono fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61
e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG. Nell'ambito di una missione di cooperazione comunitaria con finalità amministrative e investigative condotta in Bangladesh con l'assistenza delle autorità locali è emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti. Gli operatori comunitari che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh sono pertanto invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità. Il presente avviso sostituisce l'avviso agli importatori «Prodotti tessili importati dal Bangladesh nella Comunità
a titolo dell'SPG», pubblicato nella GU C 119 del 30.4.1999, che invitava gli importatori a mantenere la dovuta vigilanza nei confronti dei certificati d'origine «Form A»".
Sulla base di questo avviso l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto di chiedere alle autorità del Bangladesh e, segnatamente, all'Agenzia governativa di Dhaka, conferma dell'autenticità e regolarità della fattura presentata a corredo della dichiarazione doganale oggetto di rettifica e, successivamente, di sollecitare una risposta, senza, peraltro, ottenere alcun riscontro.
Di fronte alla perdurante inerzia delle autorità del Bangladesh, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione dell'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, ha ritenuto che non potesse essere concesso il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, con conseguente emissione dell'avviso di rettifica e delle relative sanzioni.
Tale modus operandi dell'amministrazione, ineccepibile allorché la prassi era legata al sistema di certificazione dell'origine delle merci basato sui certificati di origine “Form A”, non appare, a giudizio della
Corte, sintonico con l'attuale regime imperniato sul nuovo sistema REX (Registered Exporter), incentrato su un meccanismo di autocertificazione dell'origine della merce.
In estrema sintesi, il sistema REX è un sistema che serve a definire l'origine delle merci nell'ambito del
Sistema delle Preferenze generalizzate (SPG) nella cornice degli accordi commerciali preferenziali tra diversi
Paesi. Trattasi di un sistema di certificazione basato su un principio di autocertificazione da parte degli operatori economici che emettono direttamente le cosiddette "attestazioni di origine". Un'attestazione di origine è una dichiarazione d'origine allegata dall'esportatore registrato nella fattura o in qualsiasi altro documento commerciale. Per poter rilasciare un'attestazione di origine, gli operatori economici devono essere registrati in una banca dati dalle autorità competenti del loro paese di origine. In seguito a tale registrazione l'operatore economico diventerà un "esportatore registrato" nella banca-dati: il che vale a costituire garanzia di professionalità dell'operatore.
Il nuovo meccanismo si fonda, essenzialmente, su un principio di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori stessi, i quali, a seguito di apposita istanza con assunzione di specifici impegni, se riconosciuti affidabili dalla propria autorità doganale nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell'origine, ottengono la qualifica di esportatore registrato, e vengono inseriti in un apposito data-base ad opera della Commissione europea, la quale pone a disposizione degli operatori UE le informazioni aggiornate sugli esportatori registrati, in quanto tali autorizzati a certificare l'origine delle merci nell'ambito del Sistema delle Preferenze generalizzate (SPG). Le informazioni sui dati dell'esportatore registrato sono, infatti, pubblicate sul sito web della sezione REX dell'UE in cui gli operatori economici sono in grado di verificare la validità delle registrazioni degli esportatori registrati che presentano dichiarazioni di origine.
Ebbene, non vi è dubbio che l'avvento del sistema REX non precluda il controllo a posteriori sull'effettiva autenticità dell'origine preferenziale delle merci. Lo si ricava a chiare lettere dall'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, rubricato “Controllo a posteriori delle attestazioni di origine e delle attestazioni di origine sostitutive”, laddove si parla di attestazioni, alludendo in via generale a qualsiasi forma di dichiarazione sull'origine non conforme al vero (ad esempio, in fattura o in un altro documento). Del resto, la Commissione europea, nell'informare con l'avviso agli importatori 2022/C 166/06 circa la validità del sistema REX in funzione sostitutiva del FORM A con decorrenza dall'01.01.2021, non ha previsto alcuna inibizione delle attività di controllo dell'Autorità doganale sull'origine fondata sulla “qualificazione REX” dell'esportatore. In altri termini, con l'istituzione della banca-dati REX possono ancora essere attivate procedure di cooperazione amministrativa al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne la fruizione solo alle imprese che ne hanno diritto.
Tuttavia, l'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, nel prevedere che il controllo a posteriori delle attestazioni di origine venga effettuato “per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità”, limita alla presenza dei “seri dubbi” la conseguenza, in caso di mancata o insufficiente risposta da parte dell'autorità estera, della disapplicazione del beneficio delle misure tariffarie preferenziali (cfr. art. 109, comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE)
n. 2447/2015).
Ne discende che nella fattispecie difetta il presupposto rappresentato dalla sussistenza di “seri dubbi”, con conseguente illegittimità della disapplicazione del beneficio, a fronte della mancata dimostrazione dei fatti addotti dall'Ufficio.
Nel caso specifico, a suscitare l'attivazione della procedura di cooperazione da parte dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli è stata solo ed esclusivamente l'esistenza dell'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh. Tale avviso agli importatori tessili fu emesso in sostituzione di un precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 119 del 30.04.1999, in quanto era “emerso che una percentuale significativa di certificati d'origine «Form A» risultavano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”.
In altri termini, ad alimentare la sussistenza di “fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA, provenienti dal Bangladesh” ed a giustificare così l'iniziativa assunta, nell'anno
2008, dalla Commissione europea era stata la constatazione di una significativa percentuale di certificati
“Form A” affetti da falsità.
Orbene, in un quadro quale quello imperniato sul sistema REX, generalizzatosi a partire dall'01.01.2021, ma già concretizzatosi per quanto concerne le importazioni dal Bangladesh a partire dall'01.01.2019, è opinione del Collegio che la motivazione degli atti impugnati si palesi carente e, comunque, manifestamente illogica. Ciò, tanto più in considerazione del fatto che l'avviso 2008/C 41/06 agli importatori di prodotti tessili dal Bangladesh è stato espressamente revocato con l'avviso 2022/C 166/06, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea C 166 del 20.04.2022, sull'assunto che “i ragionevoli dubbi”, a suo tempo sussistenti in merito all'origine dei prodotti tessili provenienti dal Bangladesh, “non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti”. Vero che il recente avviso 2022/C
166/06 spiega la sua efficacia solo a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso e non può, pertanto, essere retroattivamente applicato alle importazioni oggetto del contenzioso in disamina. Sennonché, appare significativo che tra le motivazioni per la revoca dell'avviso precedente venga menzionata la circostanza che “dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG che esportano nell'ambito dell'SPG applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell'SPG”.
In altri termini, posto che, nel caso che ci occupa, la prova dell'origine preferenziale della merce presentata da Ricorrente_1 S.p.A. non era costituita da un certificato “Form A”, bensì da fatture corredate dalla dichiarazione di un esportatore registrato REX, non appaiono ricorrere le condizioni per invocare la sussistenza di “seri dubbi”, tali da comportare, a norma dell'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, il disconoscimento delle misure tariffarie preferenziali a causa dell'inerzia dell'autorità doganale del
Bangladesh, fatto di per sé neutro in assenza dei “seri dubbi” paventati dall'Ufficio ma non supportati da alcun ulteriore elemento indiziario.
In conclusione, ritenuta l'illegittimità dell'avviso di rettifica presupposto, e di conseguenza dell'atto di irrogazione delle relative sanzioni, e restando assorbito qualsiasi altro motivo di ricorso, consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato. Sussistono, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, avuto riguardo alle problematiche interpretative che la questione di diritto comporta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.