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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
1 SEZIONE
R.G. 325/2022
La Corte D'Appello di Bologna, 1 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Susanna Zavaglia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROMELE Parte_1 C.F._1
MARA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA NEZIOLE ZONA
ARTIGIANALE N. 16 PISOGNE appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ROSSINI ANNA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA appellato
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Ferrara n. 6/2022 pubblicata il 7/01/2022
CONCLUSIONI: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 27/06/2023.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Ferrara, deducendo di aver posseduto Controparte_1
in maniera continuativa esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, dall'anno 1971 ad oggi, senza mai aver ricevuto alcuna richiesta di rivendita da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa, l'immobile sito a Goro (FE), via Garibaldi 131, che prima corrispondeva al numero civico 111 (doc n. 1 atto di citazione primo grado – certificato di residenza storico), di seguito identificato: a) Comune di Goro, foglio 10, particella 955, sub 2 piano primo, categoria A3, con annesso terreno limitrofo;
di aver abitato unitamente al marito - sino a che era in vita - ed ai figli, e di Persona_1
abitare tutt'oggi nel predetto immobile, curandone la manutenzione, pagando le relative imposte, accessori e bollette di ogni genere;
di essersi sempre comportata, così come il marito (deceduto nel 1982), come proprietari dell'abitazione e del terreno adiacente, provvedendo a mantenere il terreno, coltivando l'orto e facendo propri i frutti, atteggiandosi in tal modo nei confronti dell'intera comunità di Goro, senza ricevere opposizioni da parte di alcuno e senza corrispondere nulla per il godimento dei beni di cui sopra;
che tali situazioni di fatto, da sole sufficienti a dimostrare la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'attrice, sia dell'elemento oggettivo
(corpus), conducono alla prova del possesso di detti beni.
Ha chiesto quindi accertarsi l'acquisto per usucapione in capo alla medesima della piena proprietà del bene sopra descritto.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1
contestando la sussistenza dei requisiti per ritenere usucapito il bene, e in particolare del possesso idoneo ai fini dell'usucapione. La convenuta ha in particolare rappresentato che il bene oggetto di causa era stato edificato da suo padre nel 1972, ed ER
ella ne era divenuta proprietaria alla sua morte, avvenuta il 9/12/1976, in quanto sua pag. 2/9 unica erede in forza di testamento olografo;
che il bene all'epoca era occupato da
[...]
marito dell'attrice nonché fratello della convenuta, che vi abitava unitamente a Per_1 quest'ultima e alla sua famiglia, in virtù dell'ospitalità concessa – prima – dal padre e -poi – dalla sorella che anche successivamente la morte del Per_2 CP_1
fratello, infatti, la convenuta aveva consentito alla sua famiglia di rimanere nell'immobile a titolo gratuito, senza nulla pretendere;
che pur non avendo goduto direttamente dell'immobile la convenuta aveva continuato negli anni ad esercitare le sue prerogative di proprietaria e, correlativamente, ad assumersi i relativi oneri provvedendo, a titolo esemplificativo, al pagamento delle imposte ad esso relative ed ai necessari interventi di manutenzione.
*
Con sentenza n. 6/2022 pubblicata il 7/01/2022, il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda di condannandola al pagamento in favore della controparte Parte_1
delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova della interversione del possesso del bene, la cui detenzione era cominciata pacificamente in virtù di un comodato (ovvero un atto di tolleranza) del proprietario del quale la convenuta era erede universale. ER
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) difetto nel procedimento logico decisionale, tenuto conto che, da un lato,
l'attrice non era mai stata titolare di un contratto di comodato né quando l'immobile era di proprietà del suocero né quando divenne della ER cognata;
dall'altro, ella lo aveva posseduto, sin dal lontano 1971, in maniera continuativa, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, occupandosi del pagamento di ogni tassa e di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e apponendo a libera scelta ogni modifica sull'immobile, così da comportarsi come proprietaria del medesimo, ove a pag. 3/9 tutt'oggi risiedeva. Non era dunque riscontrabile il requisito della tolleranza, tenuto anche conto che i rapporti tra le cognate non erano mai stati pacifici;
2) errata valutazione delle richieste istruttorie, per non aver il primo giudice ammesso le prove richieste, malgrado i capitoli formulati fossero circostanziati nel tempo.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“riformare in toto, per tutti i motivi di cui al presente atto le conclusioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara, per l'effetto riformare ed annullare la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 7.01.2022 emessa nel procedimento iscritto al numero di RG 1963/2020, perché viziata, erronea, illogica e manifestamente infondata sue conclusioni e per l'effetto dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della Sig.ra dei seguenti beni immobili: Parte_1
- Comune di Goro, foglio 10, particella 955, sub 2 piano primo, categoria A3,
- si chiede che, una volta accertata l'intervenuta usucapione dell'immobile de quo, venga dichiarata la comproprietà del terreno stesso in favore dell'attrice.
dichiarare acquisita la piena proprietà dei beni immobili sopra indicati in favore della
Sig.ra conseguentemente munire l'emananda sentenza della clausola di Parte_1
provvisoria esecuzione e ordinare al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della relativa sentenza.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza in data 5/7/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 4/9 All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., essendo già state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica prima della sostituzione del giudice relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce un difetto nel procedimento Parte_1
logico-decisionale impiegato dal Giudice di prime cure, lamentando, da un lato, che la sentenza impugnata avesse ritenuto esistente un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile oggetto di causa in favore della medesima, contratto in verità mai stipulato;
dall'altro, che "nella sentenza di emessa dal Giudice di prime cure, si sostiene che l'occupazione dell'immobile effettuato dall'appellante avveniva a mero titolo di ospitalità, a titolo di "tolleranza", concetto però questo che non può di certo durare quarant'anni ma presenta una durata di certo nettamente limitata nel tempo" (cfr. atto di appello, pp.10-11).
Il motivo è infondato;
invero, contesta l'appellante che la detenzione dell'immobile da parte della medesima sia sorta, come rilevato nella sentenza impugnata, in forza di un contratto di comodato, evidenziando di non avere mai stipulato un contratto, né con il suocero, né con la cognata, odierna appellata. Ella non contesta, tuttavia, la ricostruzione dei fatti svolta dalla convenuta sin dal primo grado del giudizio, correttamente ritenuta pacifica dal Tribunale di Ferrara, e cioè che l'immobile, edificato dal suocero nel 1972, venne concesso gratuitamente in uso al figlio ER
, marito dell'appellante, e alla sua famiglia, che ivi rimase a vivere anche dopo il Per_1
decesso nel 1976 del proprietario (cui la convenuta subentrò quale unica erede), e successivamente anche a seguito della morte dello stesso nel 1982, non avendone Per_1
la proprietaria per molti anni reclamato il rilascio.
E' appena il caso di rilevare che la concessione in uso a titolo gratuito di un bene integra proprio l'oggetto del contratto di comodato che, com'è noto, non richiede per la stipula alcun requisito di forma, ma ben può essere concluso oralmente o anche per fatti concludenti.
pag. 5/9 Solo nell'atto di appello, d'altro canto, la allega che il suocero Parte_1 ER avrebbe “regalato” al figlio l'immobile ma tuttavia quest'ultimo, non avendo la possibilità di intestarsi il bene, lo avrebbe fiduciariamente lasciato alla sorella con l'accordo che esso era da ritenersi di proprietà di e della moglie. Trattasi, Per_1 all'evidenza, di ricostruzione tardiva, che non può trovare ingresso in questo grado di giudizio, e in ogni caso assolutamente generica e del tutto indimostrata.
Una volta accertato che la detenzione del bene da parte dell'odierna appellante ha avuto origine in virtù di un comodato, e tenuto conto dei rapporti di parentela in essere tra tutti i soggetti della vicenda, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, cui si è attenuto anche il giudice di primo grado, secondo cui: “La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14593 del 04/07/2011 ). Costituisce altresì orientamento consolidato dei giudici di legittimità quello secondo cui è onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento del suo animus, non essendo pertanto sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha dimostrato (né avrebbe potuto farlo tramite le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello, come si espliciterà meglio in seguito) di aver tenuto una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo pag. 6/9 della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza: non è decisiva, a tal fine, la prova della durata del godimento del bene, a fronte del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui la pronuncia impugnata ha dato ampio risalto, per cui gli stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla cosa integrante le componenti oggettive e soggettive per usucapire il bene (così ad esempio Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019). Che tra le cognate non corresse buon sangue, d'altronde, è circostanza dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio e del tutto indimostrata.
Né decisive possono ritenersi le ulteriori circostanze dedotte dall'appellante, e segnatamente il pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione della caldaia che, al contrario, attengono strettamente all'utilizzo del bene e spettano dunque al comodatario anche secondo la normativa che disciplina tale negozio (art. 1808 c.c.); esse sono dunque prive di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il necessario mutamento del rapporto con la res.
D'altronde la convenuta ha dato prova di non aver affatto dismesso l'esercizio del diritto di proprietà, avendo dimostrato di aver continuato, nell'arco di tempo considerato, a farsi carico degli oneri relativi alla titolarità dell'immobile (imposta IMU
– docc. 11-20 fascicolo di primo grado), avvalendosi di consulenti fiscali per la corretta liquidazione delle imposte stesse (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado), nonché a predisporre le pratiche necessarie per effettuare sul medesimo migliorie e interventi edilizi (cfr. concessione edilizia rilasciata nel 1982 - doc. 22 fascicolo di primo grado).
Quest'ultima circostanza, così come l'indicazione della quale proprietaria del Per_2
bene nel libretto della caldaia prodotto dalla controparte quale doc. 6, appaiono dirimenti anche per escludere in capo alla odierna appellante la prova del animus possidendi, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va
pag. 7/9 esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri”(Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 4444del 27/02/2007; Cass. Civ., sez. II,
30/04/2014, n.9530).
Venendo al secondo motivo di appello, correttamente il primo giudice ha rigettato le istanze istruttorie della convenuta, essendo condivisibile la valutazione in ordine alla relativa irrilevanza, non essendo dedotta nei capitoli di prova formulati alcuna condotta specifica e circostanziata e cronologicamente collocata che consenta, ove provata, di ritenere provato il possesso ad usucapionem. In particolare, deve ribadirsi come la durata del godimento, che parte appellante vorrebbe provare tramite i testi indicati, costituisca circostanza inidonea, nel caso di specie, a provare il possesso uti domini in capo alla medesima, mentre i capitoli inerenti la manutenzione del bene e il pagamento delle spese sono assolutamente generici (nn. 5-6-9). Infine, i capitoli relativi alla manutenzione del terreno sono irrilevanti, essendo incontestato che trattasi di terreno comune a tutte le unità immobiliari poste nel fabbricato.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, in €. 6.734, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 6.734, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Susanna Zavaglia Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
1 SEZIONE
R.G. 325/2022
La Corte D'Appello di Bologna, 1 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Susanna Zavaglia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROMELE Parte_1 C.F._1
MARA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA NEZIOLE ZONA
ARTIGIANALE N. 16 PISOGNE appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. ROSSINI ANNA, con domicilio eletto presso il difensore in VIA
VOLTAPALETTO 15 44121 FERRARA appellato
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Ferrara n. 6/2022 pubblicata il 7/01/2022
CONCLUSIONI: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 27/06/2023.
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
lette le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2020, ha evocato in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Ferrara, deducendo di aver posseduto Controparte_1
in maniera continuativa esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, dall'anno 1971 ad oggi, senza mai aver ricevuto alcuna richiesta di rivendita da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa, l'immobile sito a Goro (FE), via Garibaldi 131, che prima corrispondeva al numero civico 111 (doc n. 1 atto di citazione primo grado – certificato di residenza storico), di seguito identificato: a) Comune di Goro, foglio 10, particella 955, sub 2 piano primo, categoria A3, con annesso terreno limitrofo;
di aver abitato unitamente al marito - sino a che era in vita - ed ai figli, e di Persona_1
abitare tutt'oggi nel predetto immobile, curandone la manutenzione, pagando le relative imposte, accessori e bollette di ogni genere;
di essersi sempre comportata, così come il marito (deceduto nel 1982), come proprietari dell'abitazione e del terreno adiacente, provvedendo a mantenere il terreno, coltivando l'orto e facendo propri i frutti, atteggiandosi in tal modo nei confronti dell'intera comunità di Goro, senza ricevere opposizioni da parte di alcuno e senza corrispondere nulla per il godimento dei beni di cui sopra;
che tali situazioni di fatto, da sole sufficienti a dimostrare la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'attrice, sia dell'elemento oggettivo
(corpus), conducono alla prova del possesso di detti beni.
Ha chiesto quindi accertarsi l'acquisto per usucapione in capo alla medesima della piena proprietà del bene sopra descritto.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1
contestando la sussistenza dei requisiti per ritenere usucapito il bene, e in particolare del possesso idoneo ai fini dell'usucapione. La convenuta ha in particolare rappresentato che il bene oggetto di causa era stato edificato da suo padre nel 1972, ed ER
ella ne era divenuta proprietaria alla sua morte, avvenuta il 9/12/1976, in quanto sua pag. 2/9 unica erede in forza di testamento olografo;
che il bene all'epoca era occupato da
[...]
marito dell'attrice nonché fratello della convenuta, che vi abitava unitamente a Per_1 quest'ultima e alla sua famiglia, in virtù dell'ospitalità concessa – prima – dal padre e -poi – dalla sorella che anche successivamente la morte del Per_2 CP_1
fratello, infatti, la convenuta aveva consentito alla sua famiglia di rimanere nell'immobile a titolo gratuito, senza nulla pretendere;
che pur non avendo goduto direttamente dell'immobile la convenuta aveva continuato negli anni ad esercitare le sue prerogative di proprietaria e, correlativamente, ad assumersi i relativi oneri provvedendo, a titolo esemplificativo, al pagamento delle imposte ad esso relative ed ai necessari interventi di manutenzione.
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Con sentenza n. 6/2022 pubblicata il 7/01/2022, il Tribunale di Ferrara ha respinto la domanda di condannandola al pagamento in favore della controparte Parte_1
delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Ferrara ha ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova della interversione del possesso del bene, la cui detenzione era cominciata pacificamente in virtù di un comodato (ovvero un atto di tolleranza) del proprietario del quale la convenuta era erede universale. ER
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) difetto nel procedimento logico decisionale, tenuto conto che, da un lato,
l'attrice non era mai stata titolare di un contratto di comodato né quando l'immobile era di proprietà del suocero né quando divenne della ER cognata;
dall'altro, ella lo aveva posseduto, sin dal lontano 1971, in maniera continuativa, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, occupandosi del pagamento di ogni tassa e di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e apponendo a libera scelta ogni modifica sull'immobile, così da comportarsi come proprietaria del medesimo, ove a pag. 3/9 tutt'oggi risiedeva. Non era dunque riscontrabile il requisito della tolleranza, tenuto anche conto che i rapporti tra le cognate non erano mai stati pacifici;
2) errata valutazione delle richieste istruttorie, per non aver il primo giudice ammesso le prove richieste, malgrado i capitoli formulati fossero circostanziati nel tempo.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“riformare in toto, per tutti i motivi di cui al presente atto le conclusioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara, per l'effetto riformare ed annullare la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 7.01.2022 emessa nel procedimento iscritto al numero di RG 1963/2020, perché viziata, erronea, illogica e manifestamente infondata sue conclusioni e per l'effetto dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della Sig.ra dei seguenti beni immobili: Parte_1
- Comune di Goro, foglio 10, particella 955, sub 2 piano primo, categoria A3,
- si chiede che, una volta accertata l'intervenuta usucapione dell'immobile de quo, venga dichiarata la comproprietà del terreno stesso in favore dell'attrice.
dichiarare acquisita la piena proprietà dei beni immobili sopra indicati in favore della
Sig.ra conseguentemente munire l'emananda sentenza della clausola di Parte_1
provvisoria esecuzione e ordinare al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione della relativa sentenza.
Ha reiterato inoltre le istanze istruttorie.
Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza in data 5/7/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 4/9 All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., essendo già state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica prima della sostituzione del giudice relatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello deduce un difetto nel procedimento Parte_1
logico-decisionale impiegato dal Giudice di prime cure, lamentando, da un lato, che la sentenza impugnata avesse ritenuto esistente un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile oggetto di causa in favore della medesima, contratto in verità mai stipulato;
dall'altro, che "nella sentenza di emessa dal Giudice di prime cure, si sostiene che l'occupazione dell'immobile effettuato dall'appellante avveniva a mero titolo di ospitalità, a titolo di "tolleranza", concetto però questo che non può di certo durare quarant'anni ma presenta una durata di certo nettamente limitata nel tempo" (cfr. atto di appello, pp.10-11).
Il motivo è infondato;
invero, contesta l'appellante che la detenzione dell'immobile da parte della medesima sia sorta, come rilevato nella sentenza impugnata, in forza di un contratto di comodato, evidenziando di non avere mai stipulato un contratto, né con il suocero, né con la cognata, odierna appellata. Ella non contesta, tuttavia, la ricostruzione dei fatti svolta dalla convenuta sin dal primo grado del giudizio, correttamente ritenuta pacifica dal Tribunale di Ferrara, e cioè che l'immobile, edificato dal suocero nel 1972, venne concesso gratuitamente in uso al figlio ER
, marito dell'appellante, e alla sua famiglia, che ivi rimase a vivere anche dopo il Per_1
decesso nel 1976 del proprietario (cui la convenuta subentrò quale unica erede), e successivamente anche a seguito della morte dello stesso nel 1982, non avendone Per_1
la proprietaria per molti anni reclamato il rilascio.
E' appena il caso di rilevare che la concessione in uso a titolo gratuito di un bene integra proprio l'oggetto del contratto di comodato che, com'è noto, non richiede per la stipula alcun requisito di forma, ma ben può essere concluso oralmente o anche per fatti concludenti.
pag. 5/9 Solo nell'atto di appello, d'altro canto, la allega che il suocero Parte_1 ER avrebbe “regalato” al figlio l'immobile ma tuttavia quest'ultimo, non avendo la possibilità di intestarsi il bene, lo avrebbe fiduciariamente lasciato alla sorella con l'accordo che esso era da ritenersi di proprietà di e della moglie. Trattasi, Per_1 all'evidenza, di ricostruzione tardiva, che non può trovare ingresso in questo grado di giudizio, e in ogni caso assolutamente generica e del tutto indimostrata.
Una volta accertato che la detenzione del bene da parte dell'odierna appellante ha avuto origine in virtù di un comodato, e tenuto conto dei rapporti di parentela in essere tra tutti i soggetti della vicenda, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, cui si è attenuto anche il giudice di primo grado, secondo cui: “La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene;
non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14593 del 04/07/2011 ). Costituisce altresì orientamento consolidato dei giudici di legittimità quello secondo cui è onere di chi vuol far valere gli effetti della possessio ad usucapiendum dimostrare l'interversione della detenzione in possesso, essendo all'uopo necessario che il detentore compia degli atti che manifestino inequivocamente al possessore il mutamento del suo animus, non essendo pertanto sufficiente la mera prova dell'uso che egli faccia della cosa.
Nel caso di specie, la parte attrice non ha dimostrato (né avrebbe potuto farlo tramite le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di appello, come si espliciterà meglio in seguito) di aver tenuto una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo pag. 6/9 della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza: non è decisiva, a tal fine, la prova della durata del godimento del bene, a fronte del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui la pronuncia impugnata ha dato ampio risalto, per cui gli stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla cosa integrante le componenti oggettive e soggettive per usucapire il bene (così ad esempio Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019). Che tra le cognate non corresse buon sangue, d'altronde, è circostanza dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio e del tutto indimostrata.
Né decisive possono ritenersi le ulteriori circostanze dedotte dall'appellante, e segnatamente il pagamento delle utenze e delle spese di manutenzione della caldaia che, al contrario, attengono strettamente all'utilizzo del bene e spettano dunque al comodatario anche secondo la normativa che disciplina tale negozio (art. 1808 c.c.); esse sono dunque prive di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il necessario mutamento del rapporto con la res.
D'altronde la convenuta ha dato prova di non aver affatto dismesso l'esercizio del diritto di proprietà, avendo dimostrato di aver continuato, nell'arco di tempo considerato, a farsi carico degli oneri relativi alla titolarità dell'immobile (imposta IMU
– docc. 11-20 fascicolo di primo grado), avvalendosi di consulenti fiscali per la corretta liquidazione delle imposte stesse (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado), nonché a predisporre le pratiche necessarie per effettuare sul medesimo migliorie e interventi edilizi (cfr. concessione edilizia rilasciata nel 1982 - doc. 22 fascicolo di primo grado).
Quest'ultima circostanza, così come l'indicazione della quale proprietaria del Per_2
bene nel libretto della caldaia prodotto dalla controparte quale doc. 6, appaiono dirimenti anche per escludere in capo alla odierna appellante la prova del animus possidendi, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va
pag. 7/9 esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri”(Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 4444del 27/02/2007; Cass. Civ., sez. II,
30/04/2014, n.9530).
Venendo al secondo motivo di appello, correttamente il primo giudice ha rigettato le istanze istruttorie della convenuta, essendo condivisibile la valutazione in ordine alla relativa irrilevanza, non essendo dedotta nei capitoli di prova formulati alcuna condotta specifica e circostanziata e cronologicamente collocata che consenta, ove provata, di ritenere provato il possesso ad usucapionem. In particolare, deve ribadirsi come la durata del godimento, che parte appellante vorrebbe provare tramite i testi indicati, costituisca circostanza inidonea, nel caso di specie, a provare il possesso uti domini in capo alla medesima, mentre i capitoli inerenti la manutenzione del bene e il pagamento delle spese sono assolutamente generici (nn. 5-6-9). Infine, i capitoli relativi alla manutenzione del terreno sono irrilevanti, essendo incontestato che trattasi di terreno comune a tutte le unità immobiliari poste nel fabbricato.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, in €. 6.734, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1
impugnata;
II – condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 6.734, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Susanna Zavaglia Giuseppe De Rosa
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