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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 788/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Pt_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Bianchini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 18.04.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.05.2004 a Sarzana (SP), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione sono nate quattro figlie, (il Per_1 02.03.2005), (il 05.09.2006), (il 07.12.2009) e (il 07.03.2015); che è venuta Per_2 Per_3 Per_4 definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Parte_2
- Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, in Per_3 Per_4 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
- Le parti intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 479 bis – 49 di proporre, oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le stesse, quale indicato al punto 1)
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 c.3° l. 1° dicembre 1970 n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGg.ri e in data 29/05/2004; Parte_1 Parte_2
- Ordinare al Comune di Sarzana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. Le figlie , , e continueranno a vivere con la madre presso Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 l'abitazione di Sarzana via Paolo Diana n.20;
2. La casa familiare di Sarzana via Paolo Diana n.20, di proprietà della IG.ra , viene Parte_1 assegnata alla stessa, in quanto rispondente all'interesse della prole;
3. Con riferimento al conto corrente bancario n.000003406623 acceso presso Fineco Bank s.p.a. ed intestato ai IGg.ri e (vd. prod.8), alimentato esclusivamente dal IG. Parte_2 Parte_1
, la IG.ra dichiara di non aver nulla a pretendere sulle somme in esso Parte_2 Parte_1 depositate, che riconosce di proprietà esclusiva del IG. ; Parte_2
4. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli la somma mensile di €. 600,00= (seicento) (€.150,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5. Il IG. potrà tenere con sé le figlie minori e quando vorrà, previo Parte_2 Per_3 Per_4 preavviso alla IG.ra almeno entro il giorno prima;
Parte_1
6. Come indicato nelle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, adottate dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle spese di mantenimento ordinario le spese per vitto, contributo utenze domestiche, abbigliamento di media qualità, materiale scolastico di cancelleria di uso corrente, eventuale mensa scolastica, farmaci da banco di costo non superiore a €.15,00=, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista etc.), attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali), spese di trasporto urbano diverse da quelle ad uso scolastico, spese per la cura normale di animali di affezione, già presenti al momento della cessazione dell'unione familiare;
7. Le spese straordinarie, non ricomprese nell'ordinario mantenimento, quali elencate nelle predette Linee Guida, faranno carico a ciascun coniuge nella misura del 50% e possono essere ripartite nel modo seguente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali: a) visite specialistiche, trattamenti sanitari e farmacologici prescritti dal medico curante e prodotti medicinali da banco per la quota eccedente €.15,00=b) cure dentistiche, oculistiche e visite mediche presso strutture pubbliche c) accertamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogabili dal SSN o erogabili dal SSN ma in tempi non compatibili con le esigenze di cura d) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private e) tickets sanitari in genere e più in generale spese sanitarie urgenti e non differibili f) protesi, presidi ortopedici e ausili medico-sanitari (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, trattamenti ortodontici) prescritti dal medico curante o dallo specialista, purchè di media qualità e non necessitati da mere finalità estetiche;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private b) protesi e ausili medico-sanitari di significativo valore economico c) cure fisioterapiche non prescritte dal medico curante e non erogate da strutture pubbliche o convenzionate d) spese per interventi chirurgici, spese di degenza e trattamenti sanitari in genere presso strutture private che siano erogati anche dal SSN f) farmaci omeopatici o farmaci particolari, non prescritti dal medico curante o da specialisti richiesti dal medico curante g)visite specialistiche in genere, cicli di psicoterapia e logopedia non erogati dal servizio pubblico;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, spese per iscrizione, per assicurazione scolastica e per eventuali rette richieste per la frequenza di scuole di primo e di secondo grado imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, computer e tablet dotati di connessione ad internet, se richiesti dalla scuola anche nel corso dell'anno scolastico c) uscite scolastiche e gite didattiche senza pernottamento, che comportino esborsi non superiori a €.40,00= d) spese per pre-scuola e dopo-scuola e) abbonamenti a mezzi pubblici urbani o extraurbani per raggiungere gli istituti scolastici frequentati f) specifiche attrezzature richieste dalle scuole per lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, nonché per abbigliamento sportivo g) tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici, fino all'ultimo anno della durata legale del corso ed a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e relative spese per la frequenza di istituti scolastici privati ovvero di università private (salvo che la scelta dell'istituto sia stata effettuata concordemente in costanza di convivenza e che l'esborso sia sostenibile alla luce della nuova situazione patrimoniale b) corsi di specializzazione c) spese per sistemazioni logistiche o abitative nella città sede della facoltà universitaria frequentata e relative utenze qualora si tratti di facoltà parimenti frequentabile in città diverse e che consentano l'agevole frequentazione giornaliera dei corsi (a meno che l'iscrizione sia concordata tra i genitori) d) spese per ripetizioni e/o lezioni private, corsi per l'apprendimento di lingue straniere e corsi di recupero e) gite scolastiche con pernottamento o viaggi studio all'estero
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese per utilizzo, carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto acquistati previo preventivo accordo b) spese per attrezzature e materiali, ovvero spese di viaggio necessarie per la frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche artistiche e ricreative in genere che siano state previamente concordate c) campus estivi (se necessari per documentati impegni di lavoro di entrambi i genitori e che comportino esborsi non superiori a €.100,00= alla settimana) d) spese per il conseguimento della patente di guida B;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (ivi compresi motocicli e minicar) b) spese di iscrizione e rette di frequenza di corsi e discipline sportive, ludiche, artistiche e ricreative in genere, campus estivi (salvo l'ipotesi di cui al punto d del paragrafo “spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”), centri ricreativi c) spese per viaggi e vacanze, se non accompagnate dai genitori d) spese per acquisto di computer Ipad con connessione internet (salvo l'ipotesi di cui al punto b del paragrafo
“spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo”) e) spese per eventi e festeggiamenti riguardanti i figli (compleanni etc.) f) spese per attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento di eventuale attività sportiva agonistica, non previamente concordata tra i genitori;
8. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta formulata dall'altro (sms, email, fax, pec etc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, così come la mera negazione sarà ugualmente intesa come consenso alla spesa;
9. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito e consegnato idonea documentazione indicativamente entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 19.06.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare e precisando, a integrazione delle condizioni di ricorso: che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia di regola due giorni alla settimana Per_4 (martedì e giovedì, o mercoledì e venerdì) dalle 18 fino alla mattina successiva, nonché a week end alternati dal sabato mattina al lunedì mattina. Con successivo provvedimento del 23.06.2025, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di ottenere chiarimenti in merito al regime di frequentazione fra il padre e la figlia . Per_3 All'udienza del 11.09.2025 le parti hanno precisato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo calendario analogo a quello già indicato per (i.e. due giorni alla settimana, Per_3 Per_4 nonché a week end alternati) e che la ragazza allo stato preferisce non fermarsi per la notte con il genitore (presso la casa dei nonni). Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate, come successivamente precisate, essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati come Parte_1 Parte_2 in epigrafe e coniugatisi in data 29.05.2004 a Sarzana (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2004, al numero 11, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione, come precisate, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto. La Spezia, 18.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani