Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA
CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente: tra
– CF - nato a [...], il [...], attualmente E_ C.F._1 ristretto presso la Casa di Reclusione di Spoleto, Loc. Moiano, n.10, elettivamente domiciliato in Perugia,
P.zza F. Turati, n. 36 presso e nello studio dell'Avv. Elena Stentella – CF - C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Lorusso – CF - giusta procura in calce C.F._3 al ricorso;
-parte ricorrente - contro
– CF - nata a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._4
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale, con domanda cumulativa di divorzio.
CONCLUSIONI: come note di trattazione depositate per l'udienza del 27 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19 febbraio 2025, il sig. premetteva che, in data E_
29.04.2010, contraeva matrimonio, secondo il rito civile, con la sig.ra , in Lamezia Terme Controparte_2
(matrimonio trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di Lamezia Terme, al n. 4, parte 1, anno 2010); che, dall'unione coniugale nasceva la figlia a Lamezia Terme (CZ) ed in data 19.11.2010, Persona_1 allo stato – dunque – ancora minorenne;
che, in data 27.04.2018, i genitori venivano entrambi sospesi dalla responsabilità genitoriale e la minore veniva
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affidata alla nonna paterna, sig.ra confermandone il collocamento presso la zia materna Persona_2 sig.ra , come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni di AR (vedi in Persona_3 allegato); che, in data 28.04.2021, la sig.ra veniva condannata dalla Corte di Appello di AR, Controparte_1 in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di AR, divenuta irrevocabile il 22.09.2022, alla pena detentiva pari ad anni 10, mesi 1, giorni 10 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 d.p.r. 309/90 ed era attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di
Lecce; che, anche il sig. veniva raggiunto dai medesimi provvedimenti di condanna, per cui veniva E_ irrogata la pena detentiva finale di anni 20 di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p., 74 e 73 d.p.r.
309/90, per i quali anch'egli era tuttora detenuto presso il carcere di Spoleto, detenzione che perdurava ormai dal maggio 2017, allorquando veniva attuata nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare;
che, il lungo periodo di detenzione subito da entrambi faceva venir meno la comunione materiale e spirituale tra i suddetti coniugi, perdurando la separazione di fatto a far data dal 2017, determinando altresì l'interruzione di qualsiasi rapporto affettivo tra gli stessi e rendendo - di fatto - impossibile la ripresa della convivenza, circostanza che perdura anche allo stato attuale;
che, non era stato possibile giungere ad una definizione congiunta della controversia;
che, i coniugi non sono titolari, né contitolari di diritti reali sui beni immobili o mobili registrati, non avendo cointestate né autovetture, né abitazioni;
che, non vi sono richieste in merito al collocamento e affidamento della minore essendo stati Persona_1 entrambi i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale (vedi, in punto di ricostruzione del fatto, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito di:
Dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi, e E_
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
Controparte_1
Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri.
Nulla in punto di collocamento e mantenimento della figlia . Persona_1
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.898 del 1° dicembre 1970 e pertanto
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
Dichiarare – altresì - lo scioglimento del matrimonio, contratto tra il sig. e la sig.ra E_ [...]
, in data 29.04.2010, di seguito trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Lamezia CP_1
Terme (CZ), al n. 4, parte 1, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni.
Nulla in punto di assegno divorzile e di mantenimento a carico del sig. . E_
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In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre oneri di legge.
All'udienza del 27 maggio 2025, tenutesi in forma cartolare su espressa e specifica richiesta della parte ricorrente, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - esaminati gli atti ed i documenti di causa e ritenuto che la causa appariva comunque matura per la decisione, essendo necessario decidere esclusivamente sullo status e non essendo necessaria, sulla base delle conclusioni già rassegnate dalle parti, alcuna diversa ed ulteriore attività di natura istruttoria, esaminate le sintetiche note conclusive di trattazione scritta depositate in cancelleria dalla sola parte ricorrente e preso atto del parere emesso dal PM in Sede, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente citata in Controparte_1 giudizio e non comparsa o costituitasi nelle sedi opportune.
2. Nel merito, va detto che l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., anche tenuto conto della situazione attuale di fatto in cui versano le parti, entrambe detenute – in strutture carcerarie peraltro diverse – per la commissione di gravi reati, in dipendenza dei quali hanno entrambi subito pene pluriennali che non fanno presagire o presumere il riacquisto in tempi brevi della vicendevole libertà personale;
allo stesso modo, la parte ricorrente ha ammesso la propria indipendenza economica (ragion per cui non occorre affatto provvedere sul punto) e neanche occorre prevedere alcunché sulla figlia minorenne, sottratta alla responsabilità genitoriale.
3. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche lo scioglimento del matrimonio civile ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott.
Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n.
898/1970.
5. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei
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coniugi proposta da nei confronti di , così provvede: E_ Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. – CF - E_ C.F._1 nato a [...], il [...], e sig.ra – CF Controparte_1
– nata a [...], il [...], matrimonio civile celebrato in data 29 C.F._4 aprile 2010, in Lamezia Terme (CZ), - atto n. 4, P. I del 2 anno 2010, Comune di Lamezia Terme;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) RIMETTE la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
6) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile cumulativamente avanzata;
7) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 27 maggio
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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