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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 26 maggio 2025 ed iscritta al n. 843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Gabriele Gerenzani Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Fucini n.
5 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti ricorrente: “L'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate,
voglia:
pagina 1 di 5 – accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della Signora e disporre la revoca dell'assegno di CP_1
mantenimento di € 600,00 (seicento/00) mensili, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di accordo di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
Pt_
– condannare la signora alla restituzione della somma di denaro, di cui in narrativa, spettante al signor CP_1
dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00).
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.5.2025, , premesso di essersi dapprima Parte_1
separato consensualmente da con omologa di questo Tribunale del 16.7.2021 e di aver Controparte_1
successivamente sottoscritto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermato dalle parti innanzi al Sindaco del Comune di Lomagna in data 17.12.2022, ne ha chiesto la modifica nella parte in cui era previso un assegno divorzile a suo carico di euro 600,00 mensili: per effetto della nuova stabile convivenza intrapresa dalla ex moglie e del miglioramento della di lei condizioni economiche, ha concluso per la revoca integrale dell'assegno di divorzio.
2. - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a Controparte_1
dall'Ufficiale Giudiziario presso la residenza di Lomagna nelle forme dell'art. 140 c.p.c. in data
4.7.2025 e la successiva raccomandata non è stata ritirata: va quindi dichiarata la contumacia della resistente, che non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
3. - Nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio (docc. 1-2) le parti hanno dato atto che le due figlie – e – sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che Per_1 Per_2
l'assegno di mantenimento previsto in separazione per euro 600,00 mensili “diventa divorzile”.
Il ricorrente ha prodotto un rapporto investigativo (doc. 3) che dà adeguata dimostrazione del fatto che la resistente abbia una relazione di stabile convivenza con tale sig. in diversi momenti le Per_3
due parti sono state avvistate insieme per l'intero arco della giornata e sulla cassetta delle lettere presso la residenza della compare anche il nome dell'uomo. CP_1
Sempre il rapporto investigativo ha attestato come le auto usate dalla coppia (un Volkswagen
Phaeton di colore grigio scuro targata GA152ZY ed una Opel Insigna SW di colore scuro targata pagina 2 di 5 ES141CF) risultino intestate alla unitamente ad un Autocaravan Trigano VDL targato CP_1
DZ819MA e ad una Opel Corsa targata FY970DP.
Le due persone sono state osservate anche durante un fine settimana trascorso in Bratto della
OL (BG), in un immobile in via Prealpi. In quella località la ha acquistato con atto CP_1
notarile del giugno 205 un villino con box (doc. 6).
4. - Tanto premesso, osserva il Collegio come l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto e dunque di un nuovo progetto di vita con un terzo, con i conseguenti doveri di assistenza morale e materiale, rappresenta sicuramente un presupposto nuovo che va ad incidere sull'assegno di divorzio. Tuttavia, dal momento che l'assegno di divorzio – come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza 11.7.2018 n. 18287 e ribadito in numerosissimi arresti successivi: Cass. 30.9.2025 n. 26392; Cass.
8.9.2025 n. 24759; Cass. 16.7.2025 n. 19670; Cass.
8.7.2025 n. 18544; Cass.
8.7.2025 n. 18682; Cass. 17.6.2025 n. 16274; Cass. 17.6.2025 n. 16313; Cass.
16.4.2025 n. 9989; Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602;
Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass. 26.8.2024 n. 23083; Cass. 21.8.2024 n.
23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953; Cass. 29.4.2024 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n.
8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433; Cass. 27.2.2024, n. 5148; Cass. 19.12.2023 n.
35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n. 30656; Cass. 17.4.2023 n. 10168; Cass.
14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023 n. 4200; Cass. 22.9.2022 n. 27753; Cass.
13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass. 20.10.2021 n. 29195; Cass. 13.10.2021 n. 27906;
Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389; Cass. 20.5.2021 n. 13724; Cass. 18.5.2021 n.
13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786; Cass. 13.1.2021 n. 452; Cass.
9.12.2020 n.
28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n. 23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548; Cass. 4.9.2020
n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n. 6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603; Cass. 16.1.2020
n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n. 31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019
n. 2480 – non presenta solamente la componente assistenziale, ma anche quella compensativa e perequativa, l'avvio si una nuova relazione comporta l'elisione della parte assistenziale, ma non necessariamente anche delle altre due (così ancora le Sezioni Unite, sentenza 5.11.2021 n. 32198;
conformi: Cass. 18.10.2024 n. 27043; Cass. 10.6.2024 nn. 16051 e 16055; Cass.
8.3.2024 n. 6253;
pagina 3 di 5 Cass.
7.3.2024 n. 6111; Cass. 31.1.2023 n. 2840; Cass. 16.11.2022 n. 33665; Cass.
8.11.2022 n.
32847).
Nel caso di specie non è stato chiarito dal ricorrente come le parti abbiano individuato la somma concordata a titolo di assegno divorzile. La scegliendo di restare contumace, non ha apportato CP_1
elementi al riguardo.
Rileva però il Collegio come possa essere significativa la circostanza che le parti abbiano indicato nell'accordo che “l'assegno [di mantenimento nella separazione] diventa divorzile”, in tal
Pt_ modo dando preminenza all'aspetto assistenziale. Inoltre, gli elementi offerti dal danno certezza di un mutamento in melius delle condizioni economiche della ex moglie, a seguito del contributo al suo mantenimento da parte del nuovo convivente, come dimostrato dal recente acquisto di una casa di vacanza e dalle foto postate sui social media (doc. 4).
Per tali ragioni l'assegno di divorzio a carico del ricorrente va integralmente revocato a partire dalla mensilità di giugno 2025.
5. - Parte attrice ha chiesto la condanna di controparte “alla restituzione della somma
dell'importo di € 10.000,00 ovvero della propria quota di denaro giacente sul libretto postale aperto
presso l'Ufficio delle Poste Italiane di Lomagna durante il matrimonio dalle parti, su cui era stata depositata la somma pari ad € 20.000,00”.
La domanda continua ad essere inammissibile nelle forme del processo di famiglia, atteso che l'art. 473 bis c.p.c. consente solo “le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari” ed esclude espressamente “i procedimenti di scioglimento della comunione legale”.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la resistente contumace va condannata a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (redazione del ricorso e partecipazione ad un'unica udienza) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 3.003,00
(di cui euro 98,00 per anticipazioni ed euro 2.905,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, a modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso il 12.11.2022 da e e confermato innanzi al Sindaco del Comune di Parte_1 Controparte_1
Lomagna il successivo 17.12.2022
REVOCA
a partire dalla mensilità di giugno 2025 l'assegno di divorzio di euro 600,00 mensili a carico di Pt_1
ed a favore di .
[...] Controparte_1
DICHIARA
inammissibile la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 10.000,00
ON
a rifondere a le spese di lite per euro 3.003,00 oltre 15% spese generali, Controparte_1 Parte_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 20 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 26 maggio 2025 ed iscritta al n. 843 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ( ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Gabriele Gerenzani Parte_1 C.F._1
del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Fucini n.
5 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti ricorrente: “L'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate,
voglia:
pagina 1 di 5 – accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della Signora e disporre la revoca dell'assegno di CP_1
mantenimento di € 600,00 (seicento/00) mensili, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di accordo di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
Pt_
– condannare la signora alla restituzione della somma di denaro, di cui in narrativa, spettante al signor CP_1
dell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00).
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.5.2025, , premesso di essersi dapprima Parte_1
separato consensualmente da con omologa di questo Tribunale del 16.7.2021 e di aver Controparte_1
successivamente sottoscritto un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermato dalle parti innanzi al Sindaco del Comune di Lomagna in data 17.12.2022, ne ha chiesto la modifica nella parte in cui era previso un assegno divorzile a suo carico di euro 600,00 mensili: per effetto della nuova stabile convivenza intrapresa dalla ex moglie e del miglioramento della di lei condizioni economiche, ha concluso per la revoca integrale dell'assegno di divorzio.
2. - Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a Controparte_1
dall'Ufficiale Giudiziario presso la residenza di Lomagna nelle forme dell'art. 140 c.p.c. in data
4.7.2025 e la successiva raccomandata non è stata ritirata: va quindi dichiarata la contumacia della resistente, che non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
3. - Nell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio (docc. 1-2) le parti hanno dato atto che le due figlie – e – sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che Per_1 Per_2
l'assegno di mantenimento previsto in separazione per euro 600,00 mensili “diventa divorzile”.
Il ricorrente ha prodotto un rapporto investigativo (doc. 3) che dà adeguata dimostrazione del fatto che la resistente abbia una relazione di stabile convivenza con tale sig. in diversi momenti le Per_3
due parti sono state avvistate insieme per l'intero arco della giornata e sulla cassetta delle lettere presso la residenza della compare anche il nome dell'uomo. CP_1
Sempre il rapporto investigativo ha attestato come le auto usate dalla coppia (un Volkswagen
Phaeton di colore grigio scuro targata GA152ZY ed una Opel Insigna SW di colore scuro targata pagina 2 di 5 ES141CF) risultino intestate alla unitamente ad un Autocaravan Trigano VDL targato CP_1
DZ819MA e ad una Opel Corsa targata FY970DP.
Le due persone sono state osservate anche durante un fine settimana trascorso in Bratto della
OL (BG), in un immobile in via Prealpi. In quella località la ha acquistato con atto CP_1
notarile del giugno 205 un villino con box (doc. 6).
4. - Tanto premesso, osserva il Collegio come l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto e dunque di un nuovo progetto di vita con un terzo, con i conseguenti doveri di assistenza morale e materiale, rappresenta sicuramente un presupposto nuovo che va ad incidere sull'assegno di divorzio. Tuttavia, dal momento che l'assegno di divorzio – come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza 11.7.2018 n. 18287 e ribadito in numerosissimi arresti successivi: Cass. 30.9.2025 n. 26392; Cass.
8.9.2025 n. 24759; Cass. 16.7.2025 n. 19670; Cass.
8.7.2025 n. 18544; Cass.
8.7.2025 n. 18682; Cass. 17.6.2025 n. 16274; Cass. 17.6.2025 n. 16313; Cass.
16.4.2025 n. 9989; Cass. 27.1.2025 n. 1889; Cass. 13.12.2024 n. 32354; Cass. 28.11.2024 n. 30602;
Cass. 11.10.2024 n. 26520; Cass. 29.8.2024 n. 23323; Cass. 26.8.2024 n. 23083; Cass. 21.8.2024 n.
23008; Cass.
2.8.2024 n. 21797; Cass. 13.5.2024 n. 12953; Cass. 29.4.2024 n. 11479; Cass.
4.4.2024 n.
8892; Cass. 15.3.2024 n. 7015; Cass 12.3.2024 n. 6433; Cass. 27.2.2024, n. 5148; Cass. 19.12.2023 n.
35434; Cass. 23.11.2023 n. 32610; Cass.
3.11.2023 n. 30656; Cass. 17.4.2023 n. 10168; Cass.
14.4.2023 n. 10016; Cass. 22.3.2023 n. 8162; Cass. 10.2.2023 n. 4200; Cass. 22.9.2022 n. 27753; Cass.
13.10.2022 n. 29920; Cass.
7.12.2021 n. 38928; Cass. 20.10.2021 n. 29195; Cass. 13.10.2021 n. 27906;
Cass.
1.10.2021 n. 26682; Cass. 29.9.2021 n. 26389; Cass. 20.5.2021 n. 13724; Cass. 18.5.2021 n.
13458; Cass. 19.2.2021 n. 4494; Cass. 28.1.2021 n. 1786; Cass. 13.1.2021 n. 452; Cass.
9.12.2020 n.
28104; Cass.
2.10.2020 n. 21141; Cass. 27.10.2020 n. 23482; Cass.
7.9.2020 n. 18548; Cass. 4.9.2020
n. 18522; Cass. 23.7.2020 n. 15774; Cass.
9.3.2020 n. 6519; Cass. 28.2.2020 n. 5603; Cass. 16.1.2020
n. 765; Cass. 11.12.2019 n. 32398; Cass.
2.12.2019 n. 31359; Cass. 28.2.2019 n. 5975; Cass. 29.1.2019
n. 2480 – non presenta solamente la componente assistenziale, ma anche quella compensativa e perequativa, l'avvio si una nuova relazione comporta l'elisione della parte assistenziale, ma non necessariamente anche delle altre due (così ancora le Sezioni Unite, sentenza 5.11.2021 n. 32198;
conformi: Cass. 18.10.2024 n. 27043; Cass. 10.6.2024 nn. 16051 e 16055; Cass.
8.3.2024 n. 6253;
pagina 3 di 5 Cass.
7.3.2024 n. 6111; Cass. 31.1.2023 n. 2840; Cass. 16.11.2022 n. 33665; Cass.
8.11.2022 n.
32847).
Nel caso di specie non è stato chiarito dal ricorrente come le parti abbiano individuato la somma concordata a titolo di assegno divorzile. La scegliendo di restare contumace, non ha apportato CP_1
elementi al riguardo.
Rileva però il Collegio come possa essere significativa la circostanza che le parti abbiano indicato nell'accordo che “l'assegno [di mantenimento nella separazione] diventa divorzile”, in tal
Pt_ modo dando preminenza all'aspetto assistenziale. Inoltre, gli elementi offerti dal danno certezza di un mutamento in melius delle condizioni economiche della ex moglie, a seguito del contributo al suo mantenimento da parte del nuovo convivente, come dimostrato dal recente acquisto di una casa di vacanza e dalle foto postate sui social media (doc. 4).
Per tali ragioni l'assegno di divorzio a carico del ricorrente va integralmente revocato a partire dalla mensilità di giugno 2025.
5. - Parte attrice ha chiesto la condanna di controparte “alla restituzione della somma
dell'importo di € 10.000,00 ovvero della propria quota di denaro giacente sul libretto postale aperto
presso l'Ufficio delle Poste Italiane di Lomagna durante il matrimonio dalle parti, su cui era stata depositata la somma pari ad € 20.000,00”.
La domanda continua ad essere inammissibile nelle forme del processo di famiglia, atteso che l'art. 473 bis c.p.c. consente solo “le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari” ed esclude espressamente “i procedimenti di scioglimento della comunione legale”.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la resistente contumace va condannata a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (redazione del ricorso e partecipazione ad un'unica udienza) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 3.003,00
(di cui euro 98,00 per anticipazioni ed euro 2.905,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, a modifica dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso il 12.11.2022 da e e confermato innanzi al Sindaco del Comune di Parte_1 Controparte_1
Lomagna il successivo 17.12.2022
REVOCA
a partire dalla mensilità di giugno 2025 l'assegno di divorzio di euro 600,00 mensili a carico di Pt_1
ed a favore di .
[...] Controparte_1
DICHIARA
inammissibile la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 10.000,00
ON
a rifondere a le spese di lite per euro 3.003,00 oltre 15% spese generali, Controparte_1 Parte_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 20 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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