Ordinanza collegiale 12 marzo 2021
Sentenza 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/01/2022, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00129/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fatano 1880 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Michela Petrachi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Rubichi, n. 16;
- con il ricorso introduttivo:
- l'accertamento e la declaratoria:
a) dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di LE in ordine all'istanza di riclassificazione di un'area di proprietà della ricorrente, presentata a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2019 e a mani in data 25 ottobre 2019 e acquisita al protocollo comunale con il n. 147455 del 14 ottobre 2019;
b) dell'obbligo del Comune di LE di provvedere espressamente sulla predetta istanza di riclassificazione;
c) della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità dell'istanza de qua ;
- nonché per la nomina di un Commissario ad acta, nel caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione;
- con i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2020:
- per l'annullamento, nei limiti dell'interesse:
a) in parte qua , della nota prot. n. 0070510/2020 del 18 giugno 2020, nella parte in cui l'A.c. ha denegato l'istanza di riclassificazione presentata dalla ricorrente con riferimento alle aree di proprietà tipizzate “F11” - “F12”, site in agro di LE (alla via Abba, n. 46);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivo, ivi incluse, qualora occorra: ( in parte qua ) le prescrizioni racchiuse nelle N.T.A. del P.R.G. del Comune di LE agli artt. 108 e 109 e nella tavola “B24”, nella parte in cui prevedono - secondo la ricostruzione dell'A.c. resistente - la delocalizzazione del mercato ortofrutticolo insediato sulle aree di proprietà della ricorrente per consentire ivi l'attuazione della destinazione “F11” - “F12”; ( in parte qua ) la deliberazione del Consiglio Comunale di LE n. 56 del 2002, nella parte in cui consente l'attuazione delle previsioni di piano per le aree F11” - “F12” a opera dei privati, ostando alla ritipizzazione delle stesse;
b) della memoria difensiva dell'A.c. resistente, prodotta in atti in data 18 giugno c.a., nelle parti in cui richiama testualmente la gravata nota sub a) e integra la motivazione del diniego comunale;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria:
c) dell'obbligo del Comune di LE di provvedere alla riclassificazione richiesta dalla ricorrente e, quindi, di concludere il procedimento di cui all’istanza dell'11 ottobre 2019 con un provvedimento positivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente Fatano 1880 S.p.A. (già I.G.O. S.p.A. Impianti Generali Ortofrutticoli S.p.A., cui è subentrata “ in forza di atto di fusione per incorporazione ”) espone, in particolare, che:
<< è proprietaria di un ampio terreno in agro leccese, in Catasto contraddistinto al fg. 215, p.lle. 249, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 1078, 1080, 1587 e 1545 ...
All’interno di quel compendio immobiliare, già con autorizzazione sindacale n. 43482 del 7 febbraio 1962 … l’A.c. intimata ha permesso l’esecuzione di lavori per locali destinati ad accogliere attività commerciali (all’ingrosso e al dettaglio), in particolare per la realizzazione del mercato generale ortofrutticolo della Provincia di LE.
… Con la successiva approvazione del p.r.g., il pianificatore ha ritenuto erroneamente che la tipizzazione più coerente con la presenza del ‘mercato generale’ fosse F12 “Attrezzature civili di interesse comune”.
Sicché, la superficie più estesa del complesso immobiliare de quo, pari a circa 10.213,80 mq, è stata tipizzata (in formula mista) F11 “Attrezzature per l’istruzione - scuole per l’infanzia e dell’obbligo” - F12 “Attrezzature civili di interesse comune”. Ambedue le tipizzazioni hanno in comune la destinazione socio-culturale, formativa.
Per quel che qui rileva di più, è verosimile ritenere che la tipizzazione F12 sia dipesa dal fatto che la relativa disciplina (art. 90 delle n.t.a. …) consente la realizzazione di “attrezzature commerciali pubbliche e ricreative”, inclusi, a titolo esemplificativo, mercati, ristoro e servizi collettivi di quartiere>> .
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 23 maggio 2020 e depositato il 31 maggio 2020, chiede l’accertamento e la declaratoria:
a) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di LE in ordine all’istanza presentata a mezzo p.e.c. in data 11 ottobre 2019 e a mani in data 25 ottobre 2019 e acquisita al protocollo comunale col n. 147455 del 14 ottobre 2019, con cui la Società ricorrente, premesso che “ Il terreno in parola ricade in un’area tipizzata dal p.r.g. comunale, per quel che qui rileva, F11 <<Attrezzature per l’istruzione - scuole per l'infanzia e dell’obbligo>> - F12 «Attrezzature civili di interesse comune>>; in parte <<Zone per la viabilità>> ”, ha chiesto la “ritipizzazione” in zona “F24” (“ Attrezzature civili di carattere urbano ”);
“ b) dell’obbligo del Comune di LE di provvedere espressamente sulla predetta istanza di riclassificazione;
c) della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità dell’istanza de qua ”.
Chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione - Violazione e erronea applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 - Violazione e erronea applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001 - Violazione e erronea applicazione dell’art. 9, del d.P.R. n. 380/2001 - Violazione e erronea applicazione dell’art. 7 della legge n. 1150/1942 - Eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione) - Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa -Violazione del principio di buona amministrazione.
Il Comune di LE ha riscontrato la predetta istanza con la nota dirigenziale prot. n. 0070510/2020 del 18 giugno 2020, avente a oggetto “ Istanza di ritipizzazione e successivo ricorso T.A.R. LE proposto dalla I.G.O. s.p.a. - oggi Fatano 1880 s.p.a. per la riclassificazione urbanistica delle aree di proprietà site in LE alla via De Mura - Riscontro nota prot. n. 147455/2019 ”.
Con i motivi aggiunti presentati il 22 settembre 2019, la Società ricorrente impugna, domandandone l’annullamento, nei limiti dell’interesse:
a) la nota prot. n. 0070510/2020 del 18 giugno 2020, nella parte in cui l’Amministrazione Comunale ha denegato l’istanza di riclassificazione presentata dalla ricorrente con riferimento alle aree di proprietà tipizzate “F11” - “F12”, site in agro di LE (alla via Abba, n. 46);
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivo, ivi incluse, qualora occorra: in parte qua , le prescrizioni di cui agli artt. 108 e 109 e della Tavola “B24” delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di LE, nella parte in cui prevedono - “ secondo la ricostruzione dell’A.c. resistente ” - la delocalizzazione del mercato ortofrutticolo insediato sulle aree di proprietà della ricorrente per consentire ivi l’attuazione della destinazione “F11” - “F12”; in parte qua , la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2002, nella parte in cui consente l’attuazione delle previsioni di piano per le aree “F11” - “F12” a opera dei privati, ostando alla ritipizzazione delle stesse;
b) la memoria difensiva dell’Amministrazione Comunale resistente, prodotta in atti in data 18 giugno 2020, nelle parti in cui richiama testualmente la gravata nota sub a) e integra la motivazione del diniego comunale.
Chiede, inoltre, l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di LE di provvedere alla riclassificazione richiesta dalla ricorrente e, quindi, di concludere il procedimento di cui all’istanza dell’11 ottobre 2019 con un provvedimento positivo.
A sostegno dei motivi aggiunti formula le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione - Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa - Violazione del principio di buona fede e di buona amministrazione - Violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione - Violazione e erronea applicazione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di LE (artt. 89, 90, 108 e 109) - Violazione e erronea applicazione della deliberazione C.C. n. 56 del 2002 e del relativo Piano dei servizi - Eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione, travisamento dei fatti) - Violazione del principio dell’affidamento;
2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 6 e 10, della legge n. 241/1990 - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione - Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa - Violazione del principio del legittimo affidamento;
3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione -Violazione e erronea applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione del principio di trasparenza degli atti amministrativi - Eccesso di potere, difetto di motivazione - Violazione del principio del divieto di integrazione postuma e in corso di giudizio della motivazione.
Il Comune di LE ha, quindi, chiesto espressamente la conversione del rito, da ultimo con la memoria di replica del 28 dicembre 2020.
La Società ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, in particolare assumendo “ sia la persistenza dell’inerzia comunale (senza dubbio con riferimento alle aree destinate a <<viabilità>>; in relazione alle restanti aree F11-F12, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti per l’annullamento della nota comunale 0070510/2020) sia, di conseguenza, l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di codesto ecc.mo Giudice che accerti l’obbligo dell’A.c. di provvedere e la fondatezza della pretesa ” (cfr. la memoria difensiva del 28 dicembre 2020).
Con ordinanza 12 marzo 2021, n. 386, questa Sezione, preso atto della presentazione di motivi aggiunti da parte della Società ricorrente, ha disposto la conversione del rito, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 giugno 2021.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza del 23 giugno 2021, il Presidente ha dato avviso alle parti di probabile irricevibilità del ricorso relativamente alla impugnazione della delibera del Consiglio Comunale n. 56/2002 e degli artt. 108 e 109 delle N.T.A. del P.R.G.. Indi, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Va innanzitutto dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, con cui si avversa il silenzio serbato dal Comune di LE sull’istanza di “ritipizzazione” in questione.
Ed invero, è stato condivisibilmente ritenuto che << l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all’interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660; sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605)>> (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 20 luglio 2018, n. 4406; cfr. anche T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 1° agosto 2019, n. 1393).
Orbene, nella fattispecie concreta in esame, è sopravvenuto in corso di causa il provvedimento espresso del 18 giugno 2020, impugnato con i motivi aggiunti.
Né può ritenersi permanere il silenzio dell’Amministrazione con riferimento all’istanza di “ritipizzazione” delle aree destinate a “viabilità”, in quanto la nota comunale del 18 giugno 2020 ha motivatamente disposto l’acquisizione di integrazione documentale “ a completamento dell’istanza ”, “ al fine di poter definire in tempi brevi il procedimento di riqualificazione urbanistica delle aree destinate a viabilità di previsione, interessate dalla decadenza dei vincoli di Piano ai sensi dell’art. 2, legge 1187/68, pervenendo alla predisposizione di una proposta di provvedimento da sottoporre alle determinazioni di competenza dell’Amministrazione Comunale ”.
3. - I motivi aggiunti sono in parte irricevibili per tardività, in parte infondati e vanno respinti.
4. - I motivi aggiunti sono irricevibili per tardività:
- riguardo all’impugnazione delle norme delle N.T.A. del Comune di LE (art. 108, in uno alla ivi richiamata Tavola “B24”, e 109), nella parte in cui prevedono la delocalizzazione delle strutture esistenti (delle quali si contesta l’irragionevolezza, v. pag. 8 dei motivi aggiunti - “ L’idea di delocalizzare il mercato - all’epoca dell’approvazione del p.r.g. già fortemente radicato nel territorio - era (ed è tutt’ora) irragionevole e, comunque, lesiva dell’affidamento ‘rafforzato’ nutrito sia dalla proprietà sia dalla comunità (locale e non solo): donde l’impugnazione in parte qua …”);
- nonché con riferimento all’impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2002 (pure richiamata nella nota impugnata prot. n. 70510 del 18 giugno 2020), con cui il Comune di LE, a seguito della ricognizione di tutte le aree del territorio comunale destinate a servizi (le c.d. “Zone F”), ha disposto che le aree a servizi di quartiere eccedenti lo standard minimo inderogabile di cui al D.M. n. 1444/1968 possono essere attuate anche dai privati proprietari delle aree.
Ed invero, << in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.). Secondo il suddetto indirizzo, per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione. (ex multis, sez. IV, n. 5235 del 2015)>> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 19 gennaio 2018, n. 332).
Ne deriva che la Società ricorrente non può dolersi delle previsioni di cui agli artt. 108 (in uno alla ivi richiamata Tavola “B24”) e 109 delle N.T.A. del P.R.G., né delle statuizioni generali di cui alla contestata deliberazione consiliare n. 56/2002.
5. - Per il resto, i motivi aggiunti vanno respinti.
6. - La Società ricorrente deduce, innanzitutto, la mancanza di chiarezza sulla richiesta di riclassificazione delle aree “F11” e “F12”, in asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Contesta, poi, la gravata nota comunale del 18 giugno 2020, “ nella parte in cui rivela l’intendimento comunale di negare la richiesta riclassificazione” , assumendo, in particolare, quanto all’integrazione di servizi di quartiere previsti dal pianificatore comunale:
- che “ all’interno del compendio immobiliare di proprietà FATANO 1880 S.P.A. insiste una realtà complessa, non più soltanto mercatale, diversa da quella assentita negli anni ’60 dal Comune di LE. Il compendio in parola è oggi composto da plurimi locali, in parte destinati alla vendita (all’ingrosso e al dettaglio) di prodotti agroalimentari e non, rivolta a grossisti e a privati, in parte destinati ad attività culturali, formative e uffici. Su impulso della proprietà e sul solco delle ‘liberalizzazioni’ degli anni più recenti, l’area in parola ha subito una evoluzione significativa, scandita dai titoli edificatori via via rilasciati dall’Amministrazione comunale”;
- che “ la destinazione F24 (domandata in luogo dell’attuale destinazione mista F11-F12) appare più coerente con lo stato di fatto perché essa travalica i confini del quartiere, prevedendo la realizzazione di sovrastrutture che soddisfano interessi generali, come ad esempio esercizi commerciali;
- non osta alla ritipizzazione delle aree in parola il fatto che il compendio di proprietà abbia una destinazione mista F11/F12 (il che ha consentito alla ricorrente di adibire locali per eventi formativi e informativi). Infatti, anche la vocazione formativa (tipica delle aree F11) è inclusa nella destinazione F24 la cui disciplina consente - tra le altre - la realizzazione di attrezzature pubbliche destinate ad attività «sociali, associative e culturali»;
- non ostano neppure profili tecnici in senso stretto: l’indice di fabbricabilità fondiaria è identico nelle zone F12 e F24”;
- che sarebbe impossibile attuare le previsioni di piano, atteso che già la deliberazione consiliare n. 56/2002, recante il Piano dei servizi, nella parte relativa alla verifica degli standards , aveva evidenziato la totale compromissione delle aree e che, “ in ragione della totale compromissione dell’area di proprietà della ricorrente, il Piano non ha neppure calcolato quell’area per la distribuzione dei servizi ”;
Sostiene, poi, che i rilievi dell’Amministrazione sarebbero incompatibili anche con le previsioni di piano di cui all’art. 108 (Zone “F31”, che assume destinate “ad accogliere le infrastrutture utili ai grossisti - non già ai privati - nonché strumentali alla realizzazione dei comparti (di zone F23) destinati ai mercati generali” , cioè a “ realtà economica e imprenditoriale molto diversa da quella che insiste nell’area di proprietà Fatano, da sempre connotata dalla commistione di vendita all’ingrosso e al dettaglio” ) e all’art. 109 (Zone “F32”) delle N.T.A. (“ secondo cui <<il comparto di aree F32 collegate al sistema di aree F31, destinate alle attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico connesse allo scalo merci, sono destinate alle attrezzature per i mercati generali o terziari-commerciali a livello comprensoriale>>”).
Deduce la contraddittorietà della nota comunale gravata: “ Infatti, da una parte l’A.c. richiama il Piano dei servizi - non avvedendosi, però, del fatto che proprio quel Piano rileva la compromissione delle aree de quibus e, quindi la inattuabilità della previsione - e, dall’altra, rinvia agli artt. 108 e 109 alludendo all’attuazione delle zone F11-F12 in seguito alla delocalizzazione del mercato. Delle due l’una: se le aree sono compromesse e, dunque, le previsioni di piano non attuabili, non v’è ragione di ritenere delocalizzabile l’attività ivi insediata ”.
6.1 - Lamenta la carenza motivazionale della decisione di negare la richiesta riclassificazione delle aree “F11” e “F12”.
6.2 - Contesta la memoria difensiva prodotta dall’Amministrazione in giudizio, con cui, in particolare, il civico Ente ha evidenziato che il Piano dei servizi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2002, nel consentire la diretta attuazione da parte dei privati proprietari delle aree a servizi di quartiere classificate come zone “F”, ha escluso la natura espropriativa del vincolo.
Asserisce, quindi: da un lato, la natura di integrazione postuma della motivazione (“ I rilievi avversari integrano in corso di giudizio la motivazione della nota impugnata poiché illustrano le ragioni - ossia, il preteso carattere non espropriativo del vincolo impresso sulle aree F11 e F 12 - per cui l’A.c. ha negato di fatto la richiesta riclassificazione”) e, quindi, a relativa inammissibilità; dall’altro, ribadisce la compromissione delle aree di sua proprietà e l’inattuabilità delle previsioni del predetto Piano dei servizi e contesta “ l’assunto avversario secondo cui la riclassificazione delle aree de quibus non sarebbe <<necessaria>> perché le previsioni di piano sarebbero attuabili dalla proprietà”; circostanza, quest’ultima, che non sarebbe sufficiente per qualificare il vincolo come conformativo e non procedere a una idonea ritipizzazione dell’area.
7. - Le illustrate e articolate censure vanno disattese, per le dirimenti ragioni di seguito illustrate.
8. - Osserva il Collegio che, con il provvedimento prot. n. 70510 del 18 giugno 2020, il Comune di LE ha, innanzitutto, sostanzialmente disposto il diniego di “ritipizzazione” delle aree “F11” e “F12” (e a questa parte del provvedimento la Società ricorrente ha limitato l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti, appunto, “ nella parte in cui l’A.c. ha denegato l’istanza di riclassificazione presentata dalla ricorrente con riferimento alle aree di proprietà tipizzate F11-F12 site in agro di LE ”):
- da un lato, sulla scorta del richiamo alle previsioni pianificatorie dello strumento urbanistico generale vigente e alla relativa classificazione del P.R.G. comunale (rispettivamente, “ Attrezzature per l’istruzione ” ed “ Attrezzature civili di interesse comune ”), nonché della scelta del pianificatore comunale di valutare << predominante la vocazione “residenziale” del contesto urbano di riferimento, ritenendo opportuno prevedere il trasferimento/delocalizzazione dell’impianto e attrezzature de qua all’epoca esistenti all'interno di un comprensorio di aree F31, indicato cartograficamente nella tavola B24 di PRG “azzonamento del territorio comunale”, specificatamente destinato ad attrezzature annonarie, tecnologiche e distributive per grossisti, connesse allo scalo merci ed ai comparti di zone F32 destinate ai Mercati Generali (art. 108 NTA) >>;
- dall’altro, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2002 (<< “ Piano dei Servizi ”, con la quale l’Amministrazione com.le, a seguito della ricognizione di tutte le aree del territorio comunale destinate a servizi, le c.d. “Zone F”, ha disposto che le aree a servizi di quartiere eccedenti lo standard minimo inderogabile di cui all’art. 3 del DM 1444/68, possono essere attuate anche dai privati proprietari delle aree, nel rispetto degli indici, parametri edilizi e destinazioni d’uso fissati dalle relative norme tecniche di attuazione del PRG >>), sulla base della natura non espropriativa della previsione vincolistica delle aree incluse nelle zone “F11” e “F12”, sicchè al riguardo non si configura la censurata integrazione postuma della motivazione; in proposito, la P.A. ha appunto rilevato che << Tra le differenti destinazioni conseguenti alla zonizzazione di PRG secondo le zone omogenee definite in conformità alle disposizioni di cui al DM 1444/68 all’interno del comprensorio di proprietà “Fatano 1880 s.p.a.” ( zona F11-12, zona F14, zone B12 e B13, zone per la viabilità ), l’area sulla quale risulta aver perso efficacia la previsione vincolistica dello strumento urbanistico generale ex art. 2, legge 1187/68, risulta essere esclusivamente la piccolissima porzione destinata dallo strumento urbanistico generale a “viabilità di previsione” ( art. 115 NTA di P.R.G.), in ragione del mancato avvio - nel periodo quinquennale di validità delle previsioni vincolistiche di Piano - della procedura di esproprio finalizzata all’attuazione dell’asse viario da parte del Comune >>; precisando, poi, che “ L’attuale circostanza, però, non ha affatto limitato, né tantomeno impedito, lo svolgimento dell’attività della Società I.G.O. s.p.a. per come originariamente insediata ante P.R.G., essendo la medesima area rimasta pienamente nella disponibilità all’utilizzo da parte della proprietà ” e che “ La vigente pianificazione comunale, in conformità alle originarie scelte pianificatorie di PRG, anche alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa di Piano, nelle more della previsione di delocalizzazione - all’interno dei comparti integrati di zone F32 - F31 - degli impianti esistenti qualora insediati su aree con destinazione non conforme ( come nel caso in esame), consente il mantenimento degli stessi mediante interventi di tipo manutentorio ”.
8.1 - Le articolate argomentazioni poste a base del diniego resistono, ad avviso del Collegio, ai censurati vizi.
8.2 - Ed invero, a ragione il civico Ente ha ritenuto che le destinazioni a servizi “F11” e “F12” configurano un vincolo conformativo e non già preordinato all’esproprio.
Si deve premettere, in linea generale, che “ Gli strumenti dedicati all’attuazione della pianificazione urbanistica si distinguono, infatti, tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un preciso fondamento costituzionale, in quanto l’art. 42 Cost. prevede separatamente l’espropriazione (terzo comma) e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma) ” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 14 gennaio 2020, n. 342).
E’ principio giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, che “ costituiscono vincoli preordinati all’espropriazione quelli che implicano uno svuotamento incisivo della proprietà, come i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili ad esclusiva iniziativa pubblica ” (T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 15 gennaio 2014, n. 113) e che “ la verifica della natura del vincolo deve essere fatta avendo riguardo alla concreta disciplina contenuta negli strumenti urbanistici, in quanto, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del privato, l’edificazione del suolo e la realizzazione di opere e strutture volte al godimento del bene, il diritto dominicale non potrà dirsi del tutto svuotato di contenuto, rimanendo salva l’utilizzabilità dell’area rispetto alla sua naturale destinazione (T.a.r Puglia, LE, I, 12 maggio 2011, n. 832) ”, con la conseguente natura conformativa del vincolo (T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 12 febbraio 2014, n. 416; in termini, T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 29 febbraio 2016, n. 384).
In linea generale, i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, sono soltanto quelli espropriativi (T.A.R. Puglia, LE, Sezione Prima, 14 marzo 2021, n. 504).
La sussistenza di un vincolo preordinato ad esproprio , “divenuto ormai inefficace per il decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, senza che la P.A. abbia avviato la procedura ablatoria emanando il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, o abbia approvato un (ulteriore) piano urbanistico esecutivo, - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato - fa sorgere l’obbligo, giuridicamente rilevante, di colmare il vuoto di disciplina urbanistica (nelle parti decadute) che, per tal via, si crea ( T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 15 novembre 2013, n. 2315).
Ciò significa che “il Comune, una volta accertata la natura espropriativa del vincolo impresso ad un’area di proprietà privata (scaduto per decorso del termine quinquennale di efficacia), ha senz’altro il dovere di fornire una concreta ed esplicita risposta al privato che interpella l’interlocutore pubblico sulla sorte dei suoli di sua proprietà, attivando e concludendo il procedimento di riqualificazione urbanistica ” (T.A.R. Puglia, LE, Sezione Terza, 30 agosto 2017, n. 1425).
Analogo dovere non sussiste, invece, nel caso di vincoli conformativi, a carattere ontologicamente “permanente”.
In questa prospettiva, le destinazioni a servizi impresse ai terreni della Società ricorrente, prevedendo la facoltà di realizzare le destinazioni medesime anche ad iniziativa dei privati proprietari, senza necessità di ablazione del bene, comportano la valenza unicamente conformativa delle relative prescrizioni del P.R.G. comunale vigente.
Conclusioni, queste, pure specificamente acclarate dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 26 agosto 2014, n. 4287), che, proprio con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di LE n. 56/2002 e alla natura dei vincoli imposti alle zone “F” del P.R.G. comunale, ha affermato che, “ Ad adiuvandum della voluntas del normatore comunale, come evincibile dalla formulazione delle previsioni di PRG, di conferire alle prescrizioni che contraddistinguono la zone F una valenza non espropriativa, ma solo conformativa, soccorre quanto rilevato e deciso dal civico consesso di LE con la delibera indicata sub b” ( il riferimento è alla citata delibera consiliare n. 56/2002), <<con la quale si è andata ad effettuare una verifica sul regime urbanistico delle aree a servizi, quelle inserite nelle zone F , dandosi atto che sulle ulteriori aree eccedenti lo standard minimo, “è possibile l’intervento diretto di iniziativa privata, purché nel rispetto delle originarie previsioni di PRG finalizzate al soddisfacimento di un interesse collettivo”, con l’ulteriore espressa precisazione che “ il presente provvedimento non costituisce variante alle previsioni del vigente PRG né comporta l’imposizione o la reiterazione di vincoli urbanistici decaduti , fermi restando per le aree a servizi contrassegnate come zone F( artt. 88 e seguenti ) la destinazione d’uso attuale e gli standard urbanistici di cui all’art.8 delle NTA del PRG”.
Una piana lettura sia della parte motiva che di quella dispositiva della delibera de qua depone nei sensi di una qualificazione di tipo ricognitivo delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale, che si è dato carico unicamente di integrare e riaffermare la valenza conformativa dei vincoli apposti per le aree ricadenti nelle zone classificate come “F” (attrezzature collettive”) >>.
Correttamente, quindi, con la gravata nota del 18 giugno 2020, il Comune di LE ha ritenuto di non dover procedere alla “ritipizzazione” delle zone “F1” e “F2” di proprietà della Società ricorrente, limitando la riqualificazione alle sole aree destinate a “viabilità”, le uniche interessate dalla decadenza di vincoli espropriativi.
8.3 - Del pari correttamente il civico Ente ha respinto l’istanza di “ritipizzazione” sulla scorta delle vigenti disposizioni del P.R.G. comunale, che ha a suo tempo valorizzato la “ prevalente destinazione residenziale ” del comprensorio all’interno del quale ricadono le aree in esame, integrate da aree tipizzate zone “F” (aree a servizi di quartiere): destinazioni a servizi, queste ultime, tuttora vigenti, come espressamente ribadito dalla deliberazione consiliare n. 56/2002, laddove espressamente si dà atto, anche a valle della ricognizione e verifica delle aree a servizi già realizzate o acquisite o in fase di acquisizione a titolo gratuito (e, peraltro, della verifica delle aree “libere” e di quelle “compromesse”), che resta ferma, << per le aree a servizi contrassegnate come “Zone F” (art. 88 e seguenti delle N.T.A. del PRG) la destinazione d’uso attuale>>.
Sul punto, quanto alle censure relative alla dedotta inattualità della destinazione di zona, va ribadito che <<“il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante” (CdS, IV, 25.6.2019, n. 4343)>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 8 gennaio 2020, n. 153).
9. - Gli illustrati dirimenti rilievi destituiscono di fondamento anche le censure essenzialmente fondate sulla delocalizzazione e sulla “compromissione” delle aree in questione.
Peraltro, la Società ricorrente, a comprova dell’attività svolta, ha prodotto Certificato di qualità e sicurezza del 23 luglio 2018, relativo al “ Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso ” (doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo).
10. - Le svolte considerazioni comportano, altresì, la reiezione della domanda di accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di LE di provvedere alla riclassificazione richiesta dalla Società ricorrente e, quindi, di concludere il procedimento di cui all’istanza dell’11 ottobre 2019 con un provvedimento positivo.
11. - Per le ragioni di cui innanzi:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte irricevibili, con riferimento all’impugnazione, in parte qua, delle norme delle N.T.A. del Comune di LE (art. 108, in uno alla ivi richiamata Tavola “B24”, e art. 109) e della deliberazione del Consiglio Comunale di LE n. 56 del 2002, e in parte vanno respinti, nei sensi sopra illustrati.
11. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia LE - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti in corso di causa, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- dichiara in parte irricevibili per tardività e in parte respinge i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO