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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7811/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7811/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Torino 51, Druento (TO), presso lo studio Parte_1 dell'avv. TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Via Verdi 19, Venaria Reale (TO), Controparte_1 presso lo studio dell'avv. BRUNO ILEANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in DRUENTO il 04/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2008 e il 10/10/2013. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie e vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1 Per_2 separato sulla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con fissazione della residenza anagrafica e della dimora abituale delle minori presso l'abitazione della madre, alla quale resta assegnata la casa, essendosene già allontanato il signor , con impegno da parte della stessa Pt_1
a reperire altra idonea sistemazione abitativa, avendo richiesto la proprietà il rilascio dell'immobile entro il giorno 1° luglio 2025. A far data da febbraio 2025, e sino alla fine della locazione, il relativo canone sarà a carico della signora . CP_1
pagina 2 di 4 2) Salvo diverso accordo delle parti e compatibilmente alle inclinazioni delle minori, nonché in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2 con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il mercoledì, entrambi seguiti da pernotto, nella settimana in cui il papà non trascorrerà con le figlie il fine settimana;
mentre quando trascorrerà con le minori il fine settimana, le preleverà dal venerdì e le riporterà presso la casa materna la domenica sera dopo cena;
- per le festività Natalizie, i coniugi alterneranno la permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni, alternando i periodi 23- 30.12 / 31.12-6.1, con l'intesa che nel secondo periodo venga inclusa la Vigilia di Natale col genitore che non terrà le minori con sé nel primo periodo. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre con la quale le minori trascorreranno altresì a Vigilia di Natale;
per le festività Pasquali, alternando il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
ponti ed altre festività;
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore (con contestuale sospensione, limitatamente a tali settimane, degli incontri con l'altro genitore) in periodo da concordare tra i coniugi stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i ricorrenti, in accordo tra loro, potranno variare il calendario di visita qualora ciò si rendesse necessario, tenuto conto del preminente interesse delle minori e delle necessità dei genitori stessi.
3) Il signor contribuirà al mantenimento di e corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1 Per_2 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2025, la CP_1 somma di € 400,00 = (€ 200,00= per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di richiesta, oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come statuite da Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea.
DÀ ATTO che:
4) L'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla signora , con espressa rinuncia da CP_1 parte del signor e corresponsione dell'importo direttamente sul conto corrente della moglie. Pt_1
L'indennità di frequenza continuerà ad essere corrisposta sul libretto postale cointestato tra i genitori, che rimarrà presso la casa della madre.
5) I coniugi non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere, rinunciando a pretendere un contributo al proprio mantenimento, e dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto di carattere economico con le statuizioni di cui sopra.
6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di documento equipollente.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7811/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Torino 51, Druento (TO), presso lo studio Parte_1 dell'avv. TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in Via Verdi 19, Venaria Reale (TO), Controparte_1 presso lo studio dell'avv. BRUNO ILEANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in DRUENTO il 04/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DRUENTO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2008 e il 10/10/2013. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/04/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRUENTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie e vengano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1 Per_2 separato sulla responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con fissazione della residenza anagrafica e della dimora abituale delle minori presso l'abitazione della madre, alla quale resta assegnata la casa, essendosene già allontanato il signor , con impegno da parte della stessa Pt_1
a reperire altra idonea sistemazione abitativa, avendo richiesto la proprietà il rilascio dell'immobile entro il giorno 1° luglio 2025. A far data da febbraio 2025, e sino alla fine della locazione, il relativo canone sarà a carico della signora . CP_1
pagina 2 di 4 2) Salvo diverso accordo delle parti e compatibilmente alle inclinazioni delle minori, nonché in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2 con le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali: il martedì e il mercoledì, entrambi seguiti da pernotto, nella settimana in cui il papà non trascorrerà con le figlie il fine settimana;
mentre quando trascorrerà con le minori il fine settimana, le preleverà dal venerdì e le riporterà presso la casa materna la domenica sera dopo cena;
- per le festività Natalizie, i coniugi alterneranno la permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni, alternando i periodi 23- 30.12 / 31.12-6.1, con l'intesa che nel secondo periodo venga inclusa la Vigilia di Natale col genitore che non terrà le minori con sé nel primo periodo. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre con la quale le minori trascorreranno altresì a Vigilia di Natale;
per le festività Pasquali, alternando il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
ponti ed altre festività;
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore (con contestuale sospensione, limitatamente a tali settimane, degli incontri con l'altro genitore) in periodo da concordare tra i coniugi stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i ricorrenti, in accordo tra loro, potranno variare il calendario di visita qualora ciò si rendesse necessario, tenuto conto del preminente interesse delle minori e delle necessità dei genitori stessi.
3) Il signor contribuirà al mantenimento di e corrispondendo alla signora Pt_1 Per_1 Per_2 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2025, la CP_1 somma di € 400,00 = (€ 200,00= per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in modo automatico e senza necessità di richiesta, oltre al 50% delle spese extra-mantenimento, come statuite da Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea.
DÀ ATTO che:
4) L'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla signora , con espressa rinuncia da CP_1 parte del signor e corresponsione dell'importo direttamente sul conto corrente della moglie. Pt_1
L'indennità di frequenza continuerà ad essere corrisposta sul libretto postale cointestato tra i genitori, che rimarrà presso la casa della madre.
5) I coniugi non avanzano reciproche domande patrimoniali di alcun genere, rinunciando a pretendere un contributo al proprio mantenimento, e dichiarando di avere già regolato ogni loro rapporto di carattere economico con le statuizioni di cui sopra.
6) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di documento equipollente.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente Rel.
pagina 3 di 4 Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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