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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/02/2024, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 4331/22 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2022
da Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Giosuè Carducci, 11 presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Costa che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso unitamente all'avv.to Daniele Colombo. ricorrente contro
CP_1 in persona dell'Amministratore Unico, , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Raffaella Banfi e dall'Avv. Roberto Restelli entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Corso di Porta Romana 52, giusta procura rilasciata su foglio separato convenuto
CP_3
Terzo chiamato contumace OGGETTO: licenziamento individuale Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 maggio 2022, la SI si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società
ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito riportate: CP_1
“1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità del licenziamento intimato da in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla Sig.ra in data 21.09.2021, in quanto non ricorrono Parte_1 gli estremi della giusta causa, ovvero del giustificato motivo soggettivo addotto a fondamento del recesso;
2. per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, ai sensi dell'art. 8 della Legge 604/1966, come modificato dall'art. 2 della Legge 108/1990, a riassumere la Ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero, in mancanza di riassunzione, al pagamento, in favore della Ricorrente, di una indennità' pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in Euro 1.258,38, oltre indennità sostitutiva del preavviso, pari a Euro 483,91;
3. accertare e dichiarare che nei confronti della Ricorrente è stata posta in essere, in violazione di norme di legge e di contratto, una condotta mobbizzante, tesa alla sua emarginazione;
4. accertare e dichiarare che, a causa della condotta di cui al punto 3, la Ricorrente ha subito danni pari a Euro 44.583,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
5. per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere alla Ricorrente l' importo pari a Euro € 44.583,00 e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a seguito di CTU medico- legale, o anche in via equitativa, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute dalla Ricorrente, pari a Euro 845,60 ovvero quelle diversa somma accertata nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6. accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente, a far data dal 01.12.2013 ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, ad essere inquadrata al 3° livello del CCNL e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo lordo pari a Euro 7.594, 70, oltre contributi, pari a Euro 4.325,88, come da conteggi prodotti sub. ns doc. 5 e/o quella diversa maggiore/minore somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. accertare e dichiarare che la Ricorrente, nel periodo dal novembre 2020 al luglio 2021, ha prestato ore di lavoro straordinario e/o supplementare e/o ore aggiuntive rispetto all'orario contrattualmente stabilito, quantificate in Euro 1.636,05 lordi, oltre contributi, pari a Euro 474,13, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla Ricorrente la somma di Euro 1.636,05 lordi, oltre contributi, pari a Euro 474,13, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8. accertare e dichiarare che la Ricorrente, dall'anno 2019 all'anno 2021 ha disimpiegato mansioni di “gestione della cassa” e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla Ricorrente la somma di Euro 2.393, 79, oltre contributi, pari a Euro 693, 72, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. accertare e dichiarare che la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ha omesso di versare agli Enti artigiani preposti ( e ) i contributi CP_4 CP_3 CP_5 spettanti alla Ricorrente, pari a complessivi Euro 4.239, 00, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al versamento della predetta somma e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
A tal fine ha dedotto:
-di essere stata assunta dalla società società che gestisce il salone di bellezza CP_1 sito in Piazza San Nazaro in Brolo, 3, il 1 dicembre 2011 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata nel livello IV CCNL di categoria e mansioni di parrucchiera;
-di aver, di fatto, sempre svolto mansioni riconducibili al III livello e meglio indicate al punto 7) del ricorso, nonché di aver, dal 2019, svolto mansioni di addetta alla cassa con responsabilità;
-che la società non ha mai provveduto a pagare la relativa indennità di cassa, così come a versare i contributi agli enti preposti;
-di aver sempre svolto un orario maggiore rispetto a quello contrattuale lavorando dalle
9 alle 19 per volontà datoriale;
-che la società, neppure dopo il maturare del periodo di 24 mesi ha provveduto ad inquadrarla nel III livello;
-di aver sempre avuto un difficile rapporto con il sig. , reo di aver avuto, nei CP_2 suoi confronti, un comportamento mobbizzante come meglio illustrato nel ricorso;
-che, in data 1 settembre 2021, la società le aveva mosso una prima contestazione disciplinare;
-che, il giorno successivo, aveva ricevuto altra contestazione disciplinare;
-che, nonostante le sue giustificazioni, con lettera del 21 settembre 2021, la società
l'aveva licenziata per giusta causa;
-che, a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dal sig. , aveva subito CP_2 un danno.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le suindicate conclusioni.
Si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare ha eccepito l'incontestabilità di ogni pretesa anteriore al 15 marzo 2018, stante l'intervenuta conciliazione tra le parti.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, disposta l'integrazione del contraddittorio con il , rimasto contumace, all'udienza CP_3 del 1 febbraio 2024 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande proposte dalla SI Pt_1
Prima di esaminare le stesse, va però affrontata la questione relativa alla transazione intercorsa tra le parti e di cui la società dà atto producendo il relativo atto (doc. 18). Nella stessa, la ricorrente dà atto di aver percepito tutte le spettanze, di accettare la somma di € 100 a tacitazione di ogni sua pretesa, di nulla avere più a pretendere dalla società per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e il 15 marzo 2018, in particolare con riferimento al diverso inquadramento, all'orario straordinario. La transazione, di cui parte ricorrente non ha fatto alcuna menzione, non risulta oggetto di successiva azione di impugnazione e non lo è neppure con il presente ricorso. Ciò premesso, occorre ora verificare in che termini tale accordo incida sulle domande qui proposte dalla sig.ra Pt_1
La ricorrente ha dedotto in ricorso di aver sempre eseguito lavori quali il lavaggio dei capelli, le frizioni, rasature e pettinature varie, la sfumatura dei capelli lunghi, permanente, decolorazioni, tinture, ondulazioni e messa in piega.
Per tale ragione, ha contestato la correttezza dell'inquadramento nel IV livello, pretendendo il III livello con le relative differenze retributive. Nell'atto di transazione, la SI ha, tuttavia, riferito di aver, quantomeno Pt_1 fino al 15 marzo 2018, svolto mansioni di shampista e di riconoscere la correttezza dell'inquadramento. Ogni pretesa relativa al periodo precedente alla sottoscrizione della transazione deve ritenersi precluso al presente esame;
mentre per il periodo successivo, occorre esaminare le prove assunte anche la fine di accertare se la ricorrente fosse adibita alla cassa I testi escussi hanno, sul punto, riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono convivente more uxorio della ricorrente, la conosco dal 2017. Non ho mai avuto rapporti lavorativi con la resistente.
Non ho mai frequentato il salone ove la ricorrente prestava la sua attività. Io non ho mai visto la ricorrente al lavoro, quindi quello che so è perché me lo ha riferito lei. Mi diceva di fare le attività che mi vengono lette e di cui ai punti 7 e 8 del ricorso, mi diceva di non fare il taglio dei capelli. Mi diceva anche di stare alla cassa. Mi ha riferito di essere stata adibita negli ultimi anni, mi ha detto di averlo fatto per alcuni mesi prima di rifiutarsi non avendo ricevuto il compenso aggiuntivo. La ricorrente mi riferiva di occuparsi anche del magazzino e di assistenza alla clientela. Mi diceva di caricare gli ordini sul portale”
Si tratta, all'evidenza, di testimonianza de relato dove il soggetto di riferimento è la stessa parte ricorrente, quindi, di deposizione priva di alcun valore probatorio.
CP_6
“Sono dipendente della Zac dal 2017. Conosco la ricorrente di cui non sono parente. Sono parrucchiera. La ricorrente non si occupava delle mansioni indicate al punto 7 del ricorso, lei teneva pulito il salone, si occupava del magazzino e faceva gli ordini, era il titolare che diceva cosa e quanto ordinare e la ricorrente faceva gli ordini sia per telefono sia sul portale. Accoglieva i clienti, faceva gli shampoo quando noi eravamo tutti impegnati. Alla cassa ci andava solo se sia io che eravamo impegnati, allora le CP_2 chiedevamo di fare lo scontrino e strisciare la carta della cliente. I vari servizi prestati alla cliente erano di mano in mano registrati sul portale, poi alle fine era il portale che faceva il conto, la ricorrente doveva solo pigiare un pulsante per l'emissione dello scontrino, se la cliente pagava con la carta, la strisciava, se non poteva darle il resto. Questa attività l'ha fatta solo per un certo periodo, ma non so dire per quanto. Mi viene chiesto di indicare una media di giorni in cui capitava che la ricorrente andasse in cassa, posso dire circa due volte alla settimana”.
DO : Testimone_2
“Sono cliente del salone forse anche da prima del 2010. Conosco la ricorrente in quanto la vedevo presso il negozio. La conosco anche perché la ricorrente portava a spasso i cani del signor e quindi ci incontravamo, CP_2 avendo anch'io due cani. Mi capitava anche di vederla durante la pausa pranzo presso il locale sito in largo Richini. Non avveniva tutti i giorni. Mi vengono lette le mansioni riportate al punto 7 del ricorso, non le ho mai viste fare alla ricorrente, lei puliva i capelli tagliati, ricordo che a mia mamma fino al 2015, lavava i capelli, poi non l'ho vista lavare i capelli ad altri. Non l'ho mai vista stare alla cassa, io non ha mai pagato nelle sue mani. Alla cassa stavano di solito o ”. CP_2 CP_6
: Testimone_3
“Ho lavorato presso il salone gestito dalla società resistente nel 2011-2012. Non ricordo fino a quando, ma credo alla fine dell'anno. Non ho cause in corso. Ho lavorato insieme con la ricorrente. Mi vengono lette le mansioni di cui al punto 7 del ricorso, le confermo, Parte_1 faceva di più di quello che lei avrebbe dovuto fare in quanto era apprendista come lo ero io. Mi ricordo anche che faceva cassa. Il giudice mi rappresenta che la ricorrente ha riferito di avere la responsabilità della dal 2019, io invece mi ricordo che Pt_2 faceva cassa anche prima”.
: Testimone_4
“Ho lavorato presso il salone dal 2014 fino agli inizi del 2021. Non ho cause in corso. Ricordo la ricorrente con cui ho lavorato. Posso riferire solo dal 2014, mi viene chiesto se la ricorrente svolgesse le mansioni di cui al cap. 7, lo escludo lei faceva attività di assistenza, nel senso che ci preparava le tinte o le decolorazioni, ci tagliava le cartine, ci passava la piastra, ma raramente metteva le mani sulle teste delle clienti. Poteva succedere che lavasse i capelli, ma questo non era la sua mansione abituale, se una cliente entrava, non automaticamente le lavava i capelli”. Parte_1
I testi , e hanno escluso che la ricorrente abbia svolto le CP_6 Tes_2 Tes_4 attività che la stessa ha dedotto di aver svolto;
così come che la stessa fosse, in maniera continuativa, addetta alla cassa con responsabilità. Il teste , al contrario ha confermato le mansioni dedotte e anche l'adibizione Tes_3 alla cassa. Va, tuttavia, precisato che la teste ha lavorato presso il salone di bellezza per un periodo limitato e, comunque, anteriore al marzo 2018; inoltre che la stessa giunge a confermare l'adibizione alla cassa finanche per un periodo per il quale neppure la stessa ricorrente lo afferma. La deposizione della teste risulta, quindi, anzitutto non utile per il periodo Tes_3 da considerare, inoltre poco attendibile.
Accertate le mansioni svolte dalla ricorrente, occorre ora porle a confronto con le declaratorie contrattuale. Il CCNL di categoria prevede che al III livello:
“Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda” Il contratto collettivo riconduce alla figura professionale del III livello le mansioni che la ricorrente ha dedotto di aver svolto, ma che i testi hanno escluso. La pretesa, quindi, non può dirsi, in fatto, fondata.
Lo stesso CCNL prevede che al IV livello:
“Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo” La contrattazione collettiva prevede che il lavoratore inquadrato nel IV livello, dopo 24 mesi passi al III livello e ciò in quanto adibito alle attività volte all'acquisizione della capacità espressa al livello superiore. La SI sulla base delle deposizione assunte, non risulta aver svolto le Pt_1 attività propedeutiche alla professionalità del III livello, non essendosi mai occupata di sfumature, rasature, messe in piega, permanenti, colorazioni e decolorazioni e ondulazioni. L'unica attività che i testi le hanno riconosciuto, seppur in maniera saltuaria, è il lavaggio dei capelli. Pur, tuttavia, neppure può concludersi che la stessa sia stata, esclusivamente, adibita alla pulizia degli ambienti e degli arredi in quanto era anche addetta alla tenuta del magazzino ed agli ordini. Può, quindi, concludersi nel senso che l'inquadramento al IV livello disposto al momento dell'assunzione risulta corretto, non potendosi affermare che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al III livello;
pur, tuttavia, lo stesso le va accordato per la decorrenza del periodo previsto di 24 mesi e dovendosi escludere che la stessa fosse adibita, esclusivamente, a mansioni di addetta alle pulizie del locale e degli arredi. La stessa teste ha raccontato che la SI prestasse assistenza Tes_5 Pt_1 preparando tinture e cartine per i vari trattamenti. I 24 mesi necessari per il passaggio, debbono, tuttavia, fare i conti con l'intervenuta transazione. Come già detto, fino al 15 marzo 2018, la ricorrente ha rinunciato a qualsiasi pretesa anche riferita al diverso inquadramento, sicchè il periodo di 24 mesi previsto dal CCNL non può che decorrere da un momento successivo a tale data e, quindi, dirsi compiuto il 15 marzo 2020. Da tale data alla risoluzione del rapporto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del superiore livello e delle conseguenti differenze retributive. Per le stesse, pur non potendo, in questa sede, addivenire ad una liquidazione precisa, si ritiene, comunque, di pronunciare sentenza definitiva atteso che il computo del dovuto è facilmente quantificabile con un'operazione matematica che calcoli il delta tra la retribuzione percepita con l'inquadramento al IV livello e quella che la lavoratrice avrebbe ricevuto qualora, dal 15 marzo 2020, fosse stata inquadrata nel III livello. Alla somma così come quantificata, vanno poi aggiunti interessi e rivalutazione.
La ricorrente ha poi preteso l'indennità di cassa, ma anche tale mansione non ha ricevuto conferma se non dalla teste che, tuttavia, come detto, fa risalire Tes_3
l'adibizione della ricorrente sin dal 2011, circostanza neppure dedotta dalla protagonista.
La deposizione è, quindi, inattendibile. Vi è agli atti il doc. 4 di parte ricorrente, ovvero un messaggio, apparentemente inviato dal sig. che dà disposizioni alle dipendenti tra cui “nessuno è tenuto a fare CP_2 cassa se non io e ”. Parte_1
Il messaggio sembrerebbe lasciar intendere che per un certo periodo la ricorrente abbia svolto tale mansione. Tuttavia il messaggio risulta privo di qualsivoglia riferimento cronologico sicchè non è dato sapere da quando e per quanto tempo vi sia stata tale adibizione. Fermo quanto sopra, il CCNL riconduce la possibilità di ricevere l'indennità di cassa al dipendente che ne abbia la responsabilità, ovvero che sia tenuto a ripianare eventuali ammanchi. La circostanza non è stata dedotta, sicchè, anche ammesso che per un certo lasso temporale la SI abbia svolto tale mansione, ciò non basta per Pt_1 riconoscerle il diritto all'indennità pretesa.
La ricorrente ha poi dedotto di aver svolto un cospicuo numero di ore di straordinario sull'assunto di aver lavorato sempre dalle 9 alle 19, sebbene l'orario contrattuale fosse, per un primo periodo dalle 10 alle 19, poi dal 2016, dalle 10 alle 18 e poi, di nuovo dalle 10 alle 19.
I testi hanno così riferito:
Tes_1 “Sull'orario, da contratto la ricorrente doveva entrare alle 10, capitava a volte che ricevesse una telefonata dal titolare allora anticipava il suo ingresso verso le 9,15- 9,30. Da quando ci consociamo, la ricorrente avrebbe dovuto uscire dal lavoro alle 18, invece, usciva spessissimo, quasi sempre alle 19. Questo lo posso dire in quanto io l'attendevo fuori. Ciò è accaduto nell'anno 2020. E' stata in cassa integrazione tra novembre e dicembre 2020, poi da febbraio”.
Calvano
“L'orario di apertura del negozio è dalle 10 alle 19. La ricorrente faceva otto ore. Io arrivavo qualche minuto prima e quando entravo, il negozio era chiuso, anzi voglio correggere, mi è capitato alcune volte di trovare la SI dentro, non sono in grado di dire quante volte ciò sia successo. In quelle occasioni non c'era il sig. . CP_2
Mi è capitato di vedere la ricorrente già intenta a fare le pulizie del negozio. In quelle occasioni in cui ho trovato la ricorrente già al lavoro, poi lei è uscita alle 18, tutte le altre volte quando entrava alle 10 usciva alle 19. Non ricordo di aver ricevuto il messaggio di cui al doc. 4 di parte ricorrente. Avevamo una chat di gruppo di lavoro, non ricordo il messaggio, non vi erano altre persone chiamate diverse dalla ricorrente. Parte_1
Non vi erano persone esterne a cui è stato dato incarico delle pulizie.
Ogni tanto capitava che venissero delle persone in aiuto, ma di solito le facevamo noi. Queste persone facevano solo le vetrate, il resto lo facevamo noi. Quanto all'orario, c'è stato un momento in cui abbiamo fatto un accordo di sette ore, lo facevamo tutte. Non ricordo quando ciò è avvenuto, si è trattato di un accordo per circa un anno o due per consentire a tutti di lavorare, poi siamo ritornati alle 8 ore”.
: Tes_3
“Iniziavamo alle 10, ma la ricorrente era già al lavoro prima, poi si tratteneva sempre fino alle 19,30.
aveva le chiavi del negozio, si tratteneva lì perché così voleva il sig. Parte_1
. CP_2
Il negozio era aperto al pubblico dalle 9 alle 19. Noi iniziavamo alle 10, prima vi erano altre persone.
Garavaglia Credo che il negozio aprisse alle 10, io con mia mamma ci andavo vero le 12 o nelle prime ore del pomeriggio, io ci vado di solito nell'intervallo del pranzo. Ci vado circa una volta ogni due mesi, mia mamma, invece, andava tutte le settimane. Tutte le volte che ci sono andata ho sempre visto la ricorrente intenta alle attività che ho sopra descritto.”
Tes_4
“Il negozio era aperto al pubblico dalle 10 alle 19. In base agli appuntamenti poteva accadere che si iniziasse prima o si proseguisse oltre, ma allora o si usciva prima o si entrava dopo. aveva un part time di sei ore, Parte_1 vi erano, invece, persona che avevano il full time, se entrava prima delle 10 Parte_1 per un appuntamento, allora usciva prima, se si doveva trattenere dopo per un appuntamento, entrava dopo. Mi viene fatto notare che la ricorrente è passata al part time solo nel 2018, quindi per i primi anni aveva il full time, si è vero, lo confermo, comunque voglio dire che era la più fiscale di tutti nel senso che quando finiva il suo orario se ne Parte_1 andava. Iniziava alle 10 e finiva alle 19 o 19,30 con un'ora di pausa pranzo. Io e ci vedevamo tutti i giorni alle 9, facevamo colazione insieme e poi Parte_1 magari entravamo in negozio per farci i capelli. Questo accadeva per questione di mezzi, non era il sig. che ci imponeva di CP_2 arrivare prima. Nell'arco di tempo tra le 9 e le dieci, stavamo al bar, poi poteva capitare che entrassimo per farci dei trattamenti, questo ha provocato delle reazioni da parte del sig. che ci ha detto che avremmo dovuto chiedere il permesso”. CP_2
Le deposizioni assunte, con la sola eccezione della teste , non hanno Tes_3 confermato lo svolgimento del lavoro straordinario dedotto. Ed, invero, sebbene abbiano riferito che poteva capitare che la ricorrente arrivasse in negozio prima delle 10 o si trattenesse dopo, in ogni caso, l'anticipo o il posticipo erano compensati, rispettivamente, con un'uscita anticipata o un ingresso posticipato. Va poi detto che, come concordemente convenuto tra le parti, la ricorrente è rimasta in cassa integrazione per il periodo da febbraio 2020 ad agosto 2021, quindi, per tale periodo, che risulta maggiore rispetto a quello riferito dal sig. non può essere Tes_1 stato svolto alcun orario straordinario, benchè, invece, richiesto.
La ricorrente ha poi lamentato di essere stata vittima di condotte umilianti, vessatorie e mobbizzanti tenute, ai suoi danni, dal sig. . CP_2
Si tratta delle condotte meglio descritte ai punti 18-53 del ricorso sui quali sono stati sentiti i testi
Tes_3
“Confermo la circostanza sub 18, la SI era la persona che il sig. Parte_1
sceglieva sempre per lavori che esulavano dalle sue mansioni, credo che ciò CP_2 fosse dovuto al fatto che era persona sempre disponibile. Parte_1
Confermo il cap. 24, era sempre lì prima dell'orario, credo arrivasse verso Parte_1 le nove e mezza, credo me lo abbia detto lei. Mi viene chiesto se il fatto che fosse nel negozio prima dell'orario fosse dovuto agli orari dei mezzi o ad una richiesta del sig. , rispondo per questa seconda ipotesi me lo ha detto che le era stato CP_2 Parte_1 richiesto. La richiesta era fatta solo a lei, il sig. ha sempre e solo scelto lei per farle CP_2 fare attività che esulavano dalle sue mansioni, lei è sempre stata sottomessa. Confermo il 28, ho personalmente assistito a colloqui tra il sig. e , CP_2 Parte_1 ho sentito lui dirle che doveva fermarsi fino alla chiusura del negozio e poi farsi venire a prendere dai genitori, oppure trovare una soluzione. Io sono sempre riuscita ad uscire prima, non mi ha mai sottomesso. Infatti il nostro rapporto è finito male. Sui capitoli 29 e 30, li confermo, me li ha riferiti . Parte_1
Confermo la circostanza di cui al cap. 32, confermo che tutte noi non avevamo pausa pranzo, dovevamo consumare il pasto in bagno, il sig. , neppure ci consentiva CP_2 di stare in bagno il tempo necessario, dopo pochi istanti, era già lì a battere alla porta. Mi viene chiesto se il negozio fosse tanto affollato da richiedere costantemente la nostra presenza, rispondo di no, venivamo chiamate anche senza un motivo anche quando non vi erano clienti da servire. Sul cap. 33, nessuno di noi poteva uscire per il caffè, ma potevamo ordinarlo, questo anche . Parte_1
Confermo di aver sentito le frasi di cui al cap. 35. Tante volte ho detto a di andarsene in quanto non era tollerabile stare in Parte_1 quella situazione, ma lei per anni non l'ha fatto. Confermo le frasi sub 38 e 39, sono frasi che il sig. ha detto anche a me. CP_2
Lui era persona che spesso umiliava e faceva sentire le persone inferiori, solo lui era l'eroe. Non ricordo la circostanza di cui al cap. 44. Nel periodo in cui sono stata nel negozio, non ha mai frequentato corsi di aggiornamento. Per i fatti che si dicono accaduti dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro, sono informata solo tramite la stessa SI . Ora mi viene fatto notare che il mio Parte_1 contratto è durato dal 6 novembre 2012 al 2 febbraio 2013, lo confermo, ho fatto un periodo in nero, ma di pochi giorni”
La sua deposizione risulta priva di rilevanza considerando il periodo per il quale può essere teste diretta e che risulta coperto dalla transazione.
Tes_4
Sul cap. 18, confermo che a volte, ma a tutte noi tre, ovvero a me, e , Parte_1 Pt_3 il sig. chiedesse di potere fuori i cani. Noi tutte non lo abbiamo preso come CP_2 un comando, ma anzi eravamo molto contente di uscire in quanto essendo delle accanite fumatrici, usavamo questo tempo per fumare, così è capitato che andando al per acquistare il nostro pranzo, comprassimo qualcosa anche per . Org_1 CP_2
Escludo che il sig. avesse chiesto alla SI di essere presente CP_2 Parte_1 sempre prima delle altre, in ogni caso, ho constatato essere abitudine di tutti i saloni di bellezza, come di altri negozi, arrivare qualche minuto prima dell'aperura per sistemare accendere le luci. Non ricordo l'episodio di cui al punto 25. Voglio aggiungere, è capitato a volte che io e ci siamo fermate nel negozio, Parte_1 oltre l'orario per prepararci i capelli per le nostre uscite serali. Questo a negozio chiuso. Sul cap. 28, escludo la circostanza, anzi diversamente da me che mi fermavo sempre fino alla chiusura, è sempre uscita per evitare gli scioperi, può essere che Parte_1 qualche volta si sia trattenuta, ricordo però di una volta in cui il sig. le ha CP_2 proposto di accompagnarla. Non so se ciò poi sia avvenuto. Il giudice mi rappresenta che la teste precedente ha riferito fatti completamente diversi da quelli che io ho raccontato, vengo ammonita sulle mie responsabile, ma tuttavia, ribadisco e confermo quanto ho detto fino ad ora. Nei sette anni in cui ho lavorato, vi sono stati giorni pesanti, giorni in cui non sopportavo il sig. , ciò è CP_2 testimoniato anche dei messaggi contenuti nella nostra chat, ma debbo dire anche che vi sono stati momenti belli e dai quali ho imparato il mestiere. Sul cap. 30, mi ricordo che era uscita prima, ma non ricordo se in conformità alla sua richiesta. Non ricordo l'episodio del nipotino, il giudice mi fa presente che ciò è piuttosto strano vista la confidenza che io ho riferito esserci stata tra di noi, in ogni caso non lo ricordo. Sul cap. 32, nessuno ci ha imposto nulla, eravamo noi che ci portavamo il pranzo da casa e lo consumavamo o nell'anti bagno o nel giardinetto, era l'unica che Parte_1 si faceva un'ora intera di pausa. Mi viene fatto notare che avevo detto che andavamo al a volte portavamo Org_1 il pranzo da casa, a volte lo acquistavamo. Sul cap. 33, andavamo al bar per una nostra pausa, anche usufruiva di Parte_1 questa pausa. Sul cap. 35, escludo di aver sentito la seconda frase, quanto alla prima, la pancia della SI , come per altre, era oggetto di scherzi tra di noi, lei ci diceva che in Parte_1 metropolitana le cedevamo il posto credendola incinta, noi tutte scherzavamo. Lo scherzo coinvolgeva anche il sig. ed anche le clienti. CP_2
Cap. 38 e 39, confermo di aver sentito il sig. dire queste frasi, voglio precisare CP_2 ho detto prima che la ricorrente faceva l'assistente a noi, in realtà ho usato questo termine per dire che, sebbene la SI fosse inquadrata come parrucchiera, Pt_4 in realtà non metteva le mani normalmente sulle clienti, ma faceva i lavori che ho detto prima ovvero di assistente, quando raramente lavorava i capelli o faceva altro, non lo sapeva fare, per questo in alcuni casi l'ha ripresa. CP_2
Può essere capitato anche che abbia fatto le tinte, ma solo in emergenza in quanto non lo sapeva fare. Sul cap. 44, non era una ricorrenza, è successo anche a me, in alcuni casi, ma con ritardi di pochi giorni.
Sul cap. 45 non ricordo sia ma stato fatto da nessuno un corso di taglio per uomo, quanto al corso di taglio avanzato, io l'ho fatto, non ricordo che avesse Parte_1 chiesto di farlo, ma in ogni caso non avrebbe potuto in quanto era un corso per persone che sapevano già tagliare, cosa che lei non sapeva fare. Non ricordo di altri corsi a cui ha chiesto di andare, ricordo di un corso in Parte_1 negozio sulla colorazione al quale ha partecipato anche lei. I corsi erano pagati dal sig. , io in sette anni ne ho fatto solo due. CP_2
Sul cap. 49 e 50, ricordo solo che di ritorno dalle vacanze natalizie ho fatto un tampone, l'ho fatto dopo qualche ora dopo rispetto a e alle altre perchè Parte_1 ero rientrata dopo. Poteva essere il 2021. Non ho mai sentito dire ciò a . CP_2 Parte_1 Cont Io ho smesso di lavorare da nell'aprile 2021”.
La deposizione della teste esclude o, comunque, consente di dare ai fatti una Tes_4 lettura diversa da quella prospettata dalla ricorrente. Deve, quindi, escludersi che le condotte di cui vi è prova possano qualificarsi come condotte con finalità di vessazione, umiliazione, in sostanza mobbizzanti. Per quelle di cui non vi è prova, oltre all'assenza dell'elemento soggettivo manca anche la condotta materiale. Non essendoci prova di alcuna condanna illecita o, comunque illegittima, nessun danno può essere riconosciuto non essendo riconducibile alla condotta datoriale.
Passando, da ultimo, al licenziamento, il rapporto di lavoro della SI si è Pt_1 interrotto per giusta causa e, precisamente, per i fatti oggetto di due contestazione (del 1 e del 2 settembre 2021) che vengono di seguito trascritte:
“Oggetto: contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970. Le contestiamo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ai sensi del vigente CCNL a Lei applicato quanto segue.
Nella mattinata di mercoledì 25 agosto u.s. il sottoscritto constatava che il magazzino non era stato aggiornato con la registrazione dei prodotti come da indicazioni date sempre dal sottoscritto qualche giorno prima. RicordandoLe che già in precedenza veniva invitata alla puntuale registrazione dei prodotti presenti in magazzino come da indicazioni del Commercialista Dott. (il Controparte_7 quale anche personalmente constatando la mancata registrazione sollecitava la puntuale registrazione all'atto della consegna dei prodotti presso il nostro negozio), il sottoscritto Le faceva presente che tale mancanza non solo rilevava per questioni amministrativofiscali, ma era anche di pregiudizio allo svolgimento dell'attività di parrucchiere in quanto la mancanza del prodotto comporta l'impossibilità di fornire il giusto servizio.
Tanto premesso il sottoscritto La invitava ad aggiornare il magazzino, ma Lei non provvedeva all'incombente. Ma non solo, invitata ad indicare come di consuetudine sulle confezioni dei prodotti delle sigle ben visibili con un pennarello e a riportare le stesse con una grafia leggibile, Lei si rivolgeva al sottoscritto e alla sua collega, con Le seguenti parole “se non Vi va bene CP_6 la mia grafia fatelo voi!”, e ciò alla presenza di una cliente (SI ). Persona_1
Il giorno successivo, alla presenza di altra cliente, Lei veniva invitata dal sottoscritto a utilizzare i guanti non solo per la preparazione della tinta, ma anche per il lavaggio degli strumenti di lavoro (quali il pennello e la ciotola), ed LA con tono sgarbato rispondeva che per pulire gli strumenti non riteneva di utilizzare i guanti, il tutto accompagnata da una alzata di spalle. RicordandoLe che proprio LA faceva presente al sottoscritto di soffrire di gravi allergie da nickel per le quali veniva mandata a visita nel 2017 proprio per scongiurare il manifestarsi di eruzioni cutanee dettate dall'utilizzo di prodotti (vedi tinture) contenenti il nickel, e per le quali veniva prescritto l'utilizzo dei guanti, anche in passato le è stato contestato il mancato rispetto dei precetti del sottoscritto, peraltro nel suo esclusivo interesse a tutela della sua salute.
Sempre nella stessa giornata la collega , addetta al taglio come il sottoscritto, le CP_6 chiedeva cortesemente di aggiornare il magazzino dato che non era possibile trovare con facilità e puntualità un prodotto necessario per la “testa” di una cliente: lei rispondeva che “non le importava nulla”, così creando difficoltà alla collega, e dando una immagine poco professionale alla cliente. Nella medesima giornata, nonostante le ripetute raccomandazioni/insegnamenti da parte del sottoscritto di fare attenzione al lavaggio delle teste (e ciò a fronte delle lamentele di alcune clienti),
Lei effettuava il lavaggio su clienti che nuovamente si lamentavano della sua prestazione.
Peculiare infine risulta anche la recensione apparsa su Google il venerdì sera del seguente tenore:
Posto squallido a dir poco, prezzi esagerati ….., cura al cliente pari a zero. Si spende meno da ma chi si crede di essere mah….. Maltrattamento sui clienti e dipendenti …. Naturalmente Pt_5 parlo del signor , se non fosse per le dipendenti che lavorano in quel buco sarebbe già CP_2 chiuso. Spesso vuole il pagamento in contanti …… eh beh certo così inganna lo stato e non paga le tasse …. Sconsigliatissimo, se non volete essere fregati andate altrove che di parrucchieri buoni c'è ne sono in abbondanza ….. inoltre l'unico parrucchiere che ti da il kit anti COOVID e alla fine te lo mette nel prezzo finale senza dirti nulla …. Ma riprenditi mangiasoldi eppure cafone!!!”. La suddetta recensione veniva da me inoltrata sia a
Lei che alla sua OL . Lei non solo non ha dato risposta, a differenza della OL, ma CP_6 il giorno successivo a fronte di un confronto in negozio ove chiedevo ad entrambe chi avesse trattato il cliente/autore del messaggio, che non risultava tra i nostri clienti e tantomeno non risultava registrato (nonostante l'obbligo di registrazione di tutti i clienti da me imposto per il ), Lei Org_2 abbassava lo sguardo e diceva di non saperne nulla.
La gravità di quanto a Lei contestato porta la scrivente a sospenderla cautelativamente dal servizio in attesa della definizione del procedimento disciplinare aperto con la presente contestazione. La invitiamo a fornire giustificazioni nel termine di legge di 5 giorni ex art. 7 della Legge 300/1970 riservandoci ogni decisione e provvedimento all'esito delle stesse.”
La contestazione, prima ancora che rilevante sotto il profilo disciplinare, conferma le conclusioni alle quali si è più sopra giunti in relazione al livello di inquadramento. Ed, invero, il fatto che il sig. rimproveri alla dipendente delle inadempienze CP_2 relative all'aggiornamento del magazzino altro non può che significare che alla lavoratrice fosse assegnata tale mansione. Quindi che la medesima non fosse occupata solo nelle pulizie. L'ultima parte della contestazione che riguarda la recensione apparsa su Google non può essere rimproverata alla ricorrente in quanto condotta che non è a lei riconducibile.
In merito alla prima contestazione ha deposito la teste CP_6
“Ricordo di essere stata al lavoro il 25 agosto 2021, lo ricordo perché ricordo l'episodio, aveva chiesto alla ricorrente di scrivere meglio ed in grande il CP_2 nome dei prodotti all'interno dell'armadietto, lei l'ha fatto, ma in maniera non leggibile, allora le è stato chiesto di rifarlo e li, alla presenza della cliente indicata nella lettera di contestazione, ha detto la frase che confermo. Ero presente anche all'episodio dei guanti, lo confermo. La ricorrente diceva di essere allergica al nichel e di aver fatto anche degli esami a tal proposito. I prodotti che noi utilizziamo contengono nichel. Era già capitato che non usasse i guanti, benchè richiesta di farlo.
Confermo anche che non trovavo un prodotto fisicamente e le ho chiesto di inserire nel sistema il prodotto, lei mi ha risposto che non le importava nulla. Io sono inquadrata in un livello superiore, ero sua responsabile. Oltre a noi tre nel salone lavorava anche che però ha cessato nel Testimone_4
2021. E' capitato anche a me di fare le pulizie quando ve ne era bisogno e non vi era molto lavoro. Non ricordo quale fosse il mio livello di inquadramento in quel periodo. Non ricordo se nell'occasione delle scritte, il sig. abbia detto alla ricorrente: CP_2
“chi ti ha insegnato a scrivere?”, né se le abbia mostrato un foglio con le lettere.
, erano le clienti che si lamentavano Persona_2 Per_3 Persona_4 quando la ricorrente facevano lo shampoo, si lamentavano perché lei faceva loro male. Ricordo il particolare della recensione, il sig. ha chiesto se avessimo CP_2 servito il sig. che risultava firmatario della recensione, premetto che solo CP_8 io e facevamo i tagli da uomo. CP_2
Comunque il suo nome non risultava sul nostro terminale, la ricorrente era presente e ha riferito che non sapeva nulla. Non abbiamo fatto ulteriori accertamenti, poi la recensione è sparita. Al momento della consegna della prima lettera le ha detto che l'indomani CP_2 non doveva venire in quanto sospesa e che se fosse venuta l'avrebbe costretto a chiamare le forze dell'ordine. La ricorrente non ha preso la lettera e se ne è andata”
La seconda contestazione:
”Oggetto: contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 Le contestiamo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ai sensi del vigente CCNL a Lei applicato quanto segue. Nella mattina di ieri (mercoledì 1 settembre) quando Lei giungeva in negozio all'inizio del suo turno, alla presenza della OL Le veniva consegnata la CP_6 lettera di contestazione disciplinare ove si disponeva anche la sua sospensione cautelativa: Lei dopo averne presa visione la restituiva e si rifiutava di sottoscrivere la copia per ricevuta. La lettera veniva quindi spedita per raccomandata alla sua residenza. Le si faceva altresì presente che, in quanto sospesa dalla prestazione lavorativa, LA non poteva trattenersi in negozio., e veniva conseguentemente invitata ad uscire. LA, invece, si sedeva dapprima su una poltrona per il taglio con le braccia conserte, poi si recava in bagno e si chiudeva a chiave rimanendovi per parecchio tempo al telefono. Tale andirivieni tra il bagno, la poltrona e il cortiletto nel retro del negozio (per fumare) veniva da Lei ripetuto per tutta la giornata alla presenza della clientela, e ciò nonostante l'invito più volte ripetuto a lasciare il negozio. Il suo comportamento è stato di tutta evidenza di grave pregiudizio e ostacolo allo svolgimento del lavoro per l'intera giornata. All'atto della chiusura del negozio Le si faceva nuovamente presente, che essendo stata sospesa cautelativamente, come aveva letto nella lettera l'indomani, non si sarebbe dovuta recare al lavoro, e che qualora si fosse presentata si sarebbe allertata la forza pubblica: intervento che non era stato richiesto da subito in quanto in negozio vi erano più clienti per tutto l'arco della giornata, e non si è ritenuto di aggravare la situazione. Il giorno successivo (oggi giovedì 2 settembre) LA non solo si presentava davanti al negozio, ma tentava alla presenza della cliente dottoressa e di sua nipote di Org_3 entrare in negozio colpendo la porta. Ci si vedeva così costretti a chiedere l'intervento dei Carabinieri. Poco prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, Lei si allontanava dal negozio: veniva quindi riferito ai Carabinieri che LA si era rifiutata di ritirare la lettera di contestazione di cui aveva preso visione il giorno precedente, e che le era quindi stata inviata per posta raccomandata 1. Successivamente giungevano sulla utenza telefonica del sottoscritto due messaggi vocali del signor suo fidanzato il quale in un turpiloquio ingiurioso Testimone_1
e minaccioso tra le varie frasi proferite così si esprimeva "pezzo di merda …." “…. Mi hai rotto i coglioni, dalle quella lettera alla … tu la devi licenziare Parte_1
….”. Verso l'ora di pranzo ricevevo anche una telefonata da parte di sua madre che chiedeva spiegazioni sull'accaduto. Ci si limita ad osservare che LA non solo è a perfetta conoscenza del contenuto della precedente lettera di contestazione, e della sospensione cautelare disposta con la medesima, ma si è rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta, trattenendosi quindi in negozio nella giornata di ieri mercoledì, e recandosi nella giornata di oggi davanti al negozio, tentando di entrare. La invitiamo a fornire giustificazioni nel termine di legge di 5 giorni ex art. 7 della Legge 300/1970 riservandoci ogni decisione e provvedimento all'esito delle stesse.”
A riguardo il teste Tes_1
“Quanto alle contestazioni, la ricorrente un giorno tornando a casa mi ha detto di essere stata sospesa dal lavoro, ma di non avere con sé la lettera che aveva dovuto firmare sul posto di lavoro, poi lei è tornata sul posto di lavoro per chiedere spiegazioni. In ordine al secondo episodio, la ricorrente mi ha detto che le è stata chiusa la porta in faccia, non avendo modo di chiarire. Confermo di aver chiamato il titolare e di aver pronunciato le frasi che mi vengono attribuite”.
Il teste CP_6
“Il giorno dopo si è presentata e voleva entrare, quindi ha chiamato i CP_2
Carabinieri che sono arrivati e poi lei se ne è andata. Devo precisare, la prima lettera di contestazione è stata data la mattina del 1 settembre e subito le è stato detto che doveva andare in quanto sospesa. Lei, invece, si è seduta sulla sedia da taglio con le braccia conserte ed è rimasta lì a lungo, poi è andata in bagno, si è chiusa dentro, poi è uscita a fumare e così per tutto il giorno, è rimasta lì per tutta la durata di apertura del negozio. Quel giorno c'erano clienti. L'episodio della polizia è successo il giorno dopo. La prima lettera di contestazione è stata letta alla ricorrente. Più volte nell'arco della giornata il titolare ha detto alla ricorrente di andare a casa, dicendole che era stata sospesa, ma lei non è mai andata, alla chiusura del locale le ha detto di non tornare il giorno dopo, cosa che, invece ha fatto. Ribadisco che il titolare nel consegnare la prima lettera le ha precisato che era stata sospesa e che doveva andare via subito. Le lamentele delle signore che ho sopra indicato sono state ripetute e non sono mai cessate”.
Garavaglia
“Non ero sicuramente nel salone il 25 agosto 2021. Neppure nei giorni 1 e 2 settembre perché di solito in quel periodo sono fuori Milano. Mia mamma diceva che la ricorrente aveva un modo brusco di lavare i capelli e che le faceva scendere l'acqua lungo il collo. La ricorrente non mi ha mai applicato colore o tinta. Mia mamma non usava colore e io, quando voglio fare la tinta, chiedo espressamente del sig. ”. CP_2
Le prove assunte hanno dato prova delle condotte contestate, in sintesi delle inadempienze (mancato aggiornamento del magazzino, lavaggio non corretto dei capelli), delle frasi pronunciate o degli atteggiamenti assunti espressivi di una certa negligenza, noncuranza ed indifferenza verso il lavoro, nonché della totale inosservanza della misura sospensiva . Il teste ha confermato che, all'esito della lettura della prima lettera di CP_6 contestazione, il sig. riferì alla ricorrente che era stata sospesa. CP_2
Anche il teste ha confermato che, nel rientrare a casa, la compagna gli disse Tes_1 di essere stata sospesa.
Sebbene il teste abbia riferito che la SI si è recata al lavoro il giorno dopo Pt_1 la sospensione per chiarire, l'intenzione non vale a giustificare la condotta. Ed, invero, va ricordato che la ricorrente si è trattenuta in negozio per l'intero orario di apertura e benchè invitata ad andarsene, sicchè se anche si fosse recata lì per parlare con , avendo appreso che quest'ultimo non intendeva parlare con lei, avrebbe CP_2 dovuto andarsene. Pur non dovendo attribuire alla stessa condotte non sue, quindi le frasi che lo stesso ha ammesso essere sue, per il resto, quanto addebitato è provato. Tes_1
Provato il fatto materiale occorre ora esaminare la congruità della sanzione inflitta. L'art. 42 CCNL prevede a riguardo: Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie;
assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda; g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda; i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda; l) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario e al di fuori dell'impresa senza autorizzazione del datore di lavoro;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) rissa nell'interno dell'azienda”.
Le condotte oggetto della prima delle due contestazioni possono ricondursi alle seguenti ipotesi - non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
-in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Ed, invero, il non aver tenuto il magazzino come richiesto, non lavare i capelli in maniera da evitare le lamentele delle clienti e non indossare i guanti nel maneggiare gli oggetti sporchi di tinta rappresentano condotte negligenti e che possono compromettere l'igiene e la sicurezza del lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro, ma che richiede la cooperazione da parte del lavoratore. Si tratta di condotte per le quali il CCNL prevede la sanzione conservativa. Più grave la condotta oggetto della seconda contestazione, ovvero: l'essersi, per due giorni, recata al lavoro nonostante la sospensione e l'aver fatto ciò durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di clienti. Tale condotta realizza un'ipotesi di insubordinazione in quanto disobbedienza all'ordine del datore di lavoro. Per l'insubordinazione è previsto il licenziamento senza preavviso, ovvero la sanzione comminata. La ricorrente sapeva di essere stata sospesa;
ciò nonostante, incurante del fatto che la sospensione non l'autorizzasse a recarsi sul posto di lavoro, anzi costituisse giusta ragione per rifiutare la sua prestazione, si è presentata presso il negozio ove si è trattenuta per l'intera giornata lavorativa. Non risulta aver offerto la sua prestazione, che comunque poteva essere rifiutata dal datore di lavoro, ma si è seduta su di una poltrona, ha occupato il bagno e, ripetutamente, è entrata ed uscita dal negozio. Sorda ad ogni invito ad andarsene, si è trattenuta mettendo in difficoltà il datore di lavoro davanti alle clienti, alle quali, è verosimile, avrà dovuto dare delle spiegazioni. Nonostante poi l'avvertimento di non ritornare il giorno dopo e che l'avesse fatto, sarebbero stati chiamati i Carabinieri, è tornata anche questa volta in orario di apertura ed alla presenza dei clienti. La condotta tenuta oltrepassa il limite del diritto di difesa e di voler esprimere le proprie ragioni e si manifesta quale atteggiamento di totale e grave noncuranza dei ruoli e delle gerarchie ovvero quale forma di insubordinazione. Per tale ragione, la sanzione applicata risulta legittima. Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso può essere accolto solo limitatamente al riconoscimento del III livello dal 15 marzo 2020 al 21 settembre 2021 con le relative differenze retributive che, come detto, possono essere agevolmente calcolate nella misura pari al delta tra la retribuzione ricevuta in quel lasso temporale e quella che avrebbe dovuto ricevere laddove fosse stata inquadrata nel III livello, il tutto con interessi e rivalutazione.
Da ultimo va esaminata la domanda relativa ai contributi asseritamente omessi. Al tema, nel ricorso, è dedicato il capitolo sub D, intitolato “mancato versamento dei contributi ad . Parte_6
Sotto al predetto titolo, la SI denuncia il mancato versamento dei Pt_1 contributi per un totale complessivo di € 4239. Nelle conclusioni poi viene domandato sia accertata l'omissione del versamento agli Enti dei contributi spettanti alla lavoratrice per la complessiva somma di cui sopra così come determinata nei conteggi sub doc. 5 con la conseguente condanna. Per come è concepita la domanda, ancorchè letta con la sintetica illustrazione di cui alla parte motiva del ricorso, deve concludersi nel senso che ciò che viene chiesto non è il versamento dei contributi nelle mani della ricorrente, ma il versamento agli Enti artigiani. La conclusione a cui si giunge pare altresì corroborata dalle previsioni del regolamento Sanarti (doc. 22 bis) nel quale è, espressamente detto, che la possibilità per il datore di Organ lavoro di evitare il versamento al Fondo con la corresponsione dell (elemento aggiuntivo della retribuzione) direttamente in busta paga, deve essere preceduto da una dichiarazione dello stesso soggetto obbligato con correlativa annotazione sull'anagrafica dell'impresa.
Diversamente ed in difetto, l'impresa deve provvedere al pagamento mediante modello F24. Contr Parte ricorrente non ha dedotto che la società ha optato per tale procedura;
ha sì depositato pec proveniente da che menziona la facoltà del datore di lavoro di CP_3 versare direttamente al lavoratore, ma, dal canto suo la società ha prodotto l'elenco dei modelli F24 con i quali ha provveduto al versamento dei contributi ai Fondi. Con il che, sembrerebbe più plausibile concludere nel senso che non ha CP_1 esercitato l'opzione. In ogni caso, mancano nel ricorso le necessarie deduzioni che possano far pensare ad una decisione di pagamento diretto che, peraltro, dal tenore della discussione svoltasi tra i difensori, non pare essere intervenuta.
Ciò premesso, va poi superata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della lavoratrice. A più riprese, la Corte di Cassazione è intervenuta con decisioni che hanno riguardato il ruolo degli enti previdenziali nei giudizi nei quali il lavoratore chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi. Org_ Sebbene si sia trattato di giudizi relativi ai contributi la Corte, nel decretare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non ha escluso la legittimazione attiva del lavoratore.
Sin dalla sentenza n. 19398 del 2014, la Suprema Corte, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d'inammissibilità della domanda (nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019). Insegna la Corte: “deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo", e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno…” (Cass. n. 8956). Ammessa quindi l'azione, la presente pronuncia va limitata alla condanna, dovendosi poi rimettere agli Enti Artigiani la quantificazione del dovuto. A tal riguardo, i documenti sub 16 (fasc. res.) non paiono sufficienti a dimostrare i pagamenti dovuti.
Ed, invero, sebbene si concordi con la difesa resistente che i modelli F24 si riferiscono ai contributi richiesti, dagli stessi non è dato comprendere se il versato riguardi anche la ricorrente ed, in ogni caso, gli stessi si riferiscono solo agli anni 2020-2022 e non per il pregresso. Va, quindi, disposta la condanna nei limiti del dovuto ed in favore del fondo CP_3
Per il resto il ricorso va rigettato. La reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello CCNL dal 15 marzo 2020 al 21 settembre 2021 e condanna la società resistente al pagamento, in favore della stessa della relative differenze retributive calcolate nella misura pari al delta tra la retribuzione ricevuta in quel lasso temporale e quella che avrebbe dovuto ricevere laddove fosse stata inquadrata nel III livello, il tutto con interessi e rivalutazione;
-condanna parte resistente al versamento, in favore del Fondo di quanto dovuto CP_3
a titolo contributivo per la posizione della ricorrente, il tutto entro il limiti della prescrizione.
-per il resto, rigetta il ricorso;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano 1 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2022
da Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Giosuè Carducci, 11 presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Costa che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso unitamente all'avv.to Daniele Colombo. ricorrente contro
CP_1 in persona dell'Amministratore Unico, , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Raffaella Banfi e dall'Avv. Roberto Restelli entrambi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Corso di Porta Romana 52, giusta procura rilasciata su foglio separato convenuto
CP_3
Terzo chiamato contumace OGGETTO: licenziamento individuale Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 17 maggio 2022, la SI si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società
ha chiesto accogliersi le conclusioni di seguito riportate: CP_1
“1. accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, l'illegittimità del licenziamento intimato da in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla Sig.ra in data 21.09.2021, in quanto non ricorrono Parte_1 gli estremi della giusta causa, ovvero del giustificato motivo soggettivo addotto a fondamento del recesso;
2. per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, ai sensi dell'art. 8 della Legge 604/1966, come modificato dall'art. 2 della Legge 108/1990, a riassumere la Ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ovvero, in mancanza di riassunzione, al pagamento, in favore della Ricorrente, di una indennità' pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata in Euro 1.258,38, oltre indennità sostitutiva del preavviso, pari a Euro 483,91;
3. accertare e dichiarare che nei confronti della Ricorrente è stata posta in essere, in violazione di norme di legge e di contratto, una condotta mobbizzante, tesa alla sua emarginazione;
4. accertare e dichiarare che, a causa della condotta di cui al punto 3, la Ricorrente ha subito danni pari a Euro 44.583,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
5. per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere alla Ricorrente l' importo pari a Euro € 44.583,00 e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, quantificata anche a seguito di CTU medico- legale, o anche in via equitativa, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute dalla Ricorrente, pari a Euro 845,60 ovvero quelle diversa somma accertata nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6. accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente, a far data dal 01.12.2013 ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia, ad essere inquadrata al 3° livello del CCNL e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo lordo pari a Euro 7.594, 70, oltre contributi, pari a Euro 4.325,88, come da conteggi prodotti sub. ns doc. 5 e/o quella diversa maggiore/minore somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. accertare e dichiarare che la Ricorrente, nel periodo dal novembre 2020 al luglio 2021, ha prestato ore di lavoro straordinario e/o supplementare e/o ore aggiuntive rispetto all'orario contrattualmente stabilito, quantificate in Euro 1.636,05 lordi, oltre contributi, pari a Euro 474,13, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla Ricorrente la somma di Euro 1.636,05 lordi, oltre contributi, pari a Euro 474,13, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8. accertare e dichiarare che la Ricorrente, dall'anno 2019 all'anno 2021 ha disimpiegato mansioni di “gestione della cassa” e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla Ricorrente la somma di Euro 2.393, 79, oltre contributi, pari a Euro 693, 72, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. accertare e dichiarare che la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., ha omesso di versare agli Enti artigiani preposti ( e ) i contributi CP_4 CP_3 CP_5 spettanti alla Ricorrente, pari a complessivi Euro 4.239, 00, come da conteggi prodotti sub. ns doc 5 e, conseguentemente, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al versamento della predetta somma e/o a quella diversa maggiore/minor somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
A tal fine ha dedotto:
-di essere stata assunta dalla società società che gestisce il salone di bellezza CP_1 sito in Piazza San Nazaro in Brolo, 3, il 1 dicembre 2011 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata nel livello IV CCNL di categoria e mansioni di parrucchiera;
-di aver, di fatto, sempre svolto mansioni riconducibili al III livello e meglio indicate al punto 7) del ricorso, nonché di aver, dal 2019, svolto mansioni di addetta alla cassa con responsabilità;
-che la società non ha mai provveduto a pagare la relativa indennità di cassa, così come a versare i contributi agli enti preposti;
-di aver sempre svolto un orario maggiore rispetto a quello contrattuale lavorando dalle
9 alle 19 per volontà datoriale;
-che la società, neppure dopo il maturare del periodo di 24 mesi ha provveduto ad inquadrarla nel III livello;
-di aver sempre avuto un difficile rapporto con il sig. , reo di aver avuto, nei CP_2 suoi confronti, un comportamento mobbizzante come meglio illustrato nel ricorso;
-che, in data 1 settembre 2021, la società le aveva mosso una prima contestazione disciplinare;
-che, il giorno successivo, aveva ricevuto altra contestazione disciplinare;
-che, nonostante le sue giustificazioni, con lettera del 21 settembre 2021, la società
l'aveva licenziata per giusta causa;
-che, a causa delle condotte mobbizzanti poste in essere dal sig. , aveva subito CP_2 un danno.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le suindicate conclusioni.
Si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare ha eccepito l'incontestabilità di ogni pretesa anteriore al 15 marzo 2018, stante l'intervenuta conciliazione tra le parti.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, disposta l'integrazione del contraddittorio con il , rimasto contumace, all'udienza CP_3 del 1 febbraio 2024 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Plurime le domande proposte dalla SI Pt_1
Prima di esaminare le stesse, va però affrontata la questione relativa alla transazione intercorsa tra le parti e di cui la società dà atto producendo il relativo atto (doc. 18). Nella stessa, la ricorrente dà atto di aver percepito tutte le spettanze, di accettare la somma di € 100 a tacitazione di ogni sua pretesa, di nulla avere più a pretendere dalla società per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e il 15 marzo 2018, in particolare con riferimento al diverso inquadramento, all'orario straordinario. La transazione, di cui parte ricorrente non ha fatto alcuna menzione, non risulta oggetto di successiva azione di impugnazione e non lo è neppure con il presente ricorso. Ciò premesso, occorre ora verificare in che termini tale accordo incida sulle domande qui proposte dalla sig.ra Pt_1
La ricorrente ha dedotto in ricorso di aver sempre eseguito lavori quali il lavaggio dei capelli, le frizioni, rasature e pettinature varie, la sfumatura dei capelli lunghi, permanente, decolorazioni, tinture, ondulazioni e messa in piega.
Per tale ragione, ha contestato la correttezza dell'inquadramento nel IV livello, pretendendo il III livello con le relative differenze retributive. Nell'atto di transazione, la SI ha, tuttavia, riferito di aver, quantomeno Pt_1 fino al 15 marzo 2018, svolto mansioni di shampista e di riconoscere la correttezza dell'inquadramento. Ogni pretesa relativa al periodo precedente alla sottoscrizione della transazione deve ritenersi precluso al presente esame;
mentre per il periodo successivo, occorre esaminare le prove assunte anche la fine di accertare se la ricorrente fosse adibita alla cassa I testi escussi hanno, sul punto, riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono convivente more uxorio della ricorrente, la conosco dal 2017. Non ho mai avuto rapporti lavorativi con la resistente.
Non ho mai frequentato il salone ove la ricorrente prestava la sua attività. Io non ho mai visto la ricorrente al lavoro, quindi quello che so è perché me lo ha riferito lei. Mi diceva di fare le attività che mi vengono lette e di cui ai punti 7 e 8 del ricorso, mi diceva di non fare il taglio dei capelli. Mi diceva anche di stare alla cassa. Mi ha riferito di essere stata adibita negli ultimi anni, mi ha detto di averlo fatto per alcuni mesi prima di rifiutarsi non avendo ricevuto il compenso aggiuntivo. La ricorrente mi riferiva di occuparsi anche del magazzino e di assistenza alla clientela. Mi diceva di caricare gli ordini sul portale”
Si tratta, all'evidenza, di testimonianza de relato dove il soggetto di riferimento è la stessa parte ricorrente, quindi, di deposizione priva di alcun valore probatorio.
CP_6
“Sono dipendente della Zac dal 2017. Conosco la ricorrente di cui non sono parente. Sono parrucchiera. La ricorrente non si occupava delle mansioni indicate al punto 7 del ricorso, lei teneva pulito il salone, si occupava del magazzino e faceva gli ordini, era il titolare che diceva cosa e quanto ordinare e la ricorrente faceva gli ordini sia per telefono sia sul portale. Accoglieva i clienti, faceva gli shampoo quando noi eravamo tutti impegnati. Alla cassa ci andava solo se sia io che eravamo impegnati, allora le CP_2 chiedevamo di fare lo scontrino e strisciare la carta della cliente. I vari servizi prestati alla cliente erano di mano in mano registrati sul portale, poi alle fine era il portale che faceva il conto, la ricorrente doveva solo pigiare un pulsante per l'emissione dello scontrino, se la cliente pagava con la carta, la strisciava, se non poteva darle il resto. Questa attività l'ha fatta solo per un certo periodo, ma non so dire per quanto. Mi viene chiesto di indicare una media di giorni in cui capitava che la ricorrente andasse in cassa, posso dire circa due volte alla settimana”.
DO : Testimone_2
“Sono cliente del salone forse anche da prima del 2010. Conosco la ricorrente in quanto la vedevo presso il negozio. La conosco anche perché la ricorrente portava a spasso i cani del signor e quindi ci incontravamo, CP_2 avendo anch'io due cani. Mi capitava anche di vederla durante la pausa pranzo presso il locale sito in largo Richini. Non avveniva tutti i giorni. Mi vengono lette le mansioni riportate al punto 7 del ricorso, non le ho mai viste fare alla ricorrente, lei puliva i capelli tagliati, ricordo che a mia mamma fino al 2015, lavava i capelli, poi non l'ho vista lavare i capelli ad altri. Non l'ho mai vista stare alla cassa, io non ha mai pagato nelle sue mani. Alla cassa stavano di solito o ”. CP_2 CP_6
: Testimone_3
“Ho lavorato presso il salone gestito dalla società resistente nel 2011-2012. Non ricordo fino a quando, ma credo alla fine dell'anno. Non ho cause in corso. Ho lavorato insieme con la ricorrente. Mi vengono lette le mansioni di cui al punto 7 del ricorso, le confermo, Parte_1 faceva di più di quello che lei avrebbe dovuto fare in quanto era apprendista come lo ero io. Mi ricordo anche che faceva cassa. Il giudice mi rappresenta che la ricorrente ha riferito di avere la responsabilità della dal 2019, io invece mi ricordo che Pt_2 faceva cassa anche prima”.
: Testimone_4
“Ho lavorato presso il salone dal 2014 fino agli inizi del 2021. Non ho cause in corso. Ricordo la ricorrente con cui ho lavorato. Posso riferire solo dal 2014, mi viene chiesto se la ricorrente svolgesse le mansioni di cui al cap. 7, lo escludo lei faceva attività di assistenza, nel senso che ci preparava le tinte o le decolorazioni, ci tagliava le cartine, ci passava la piastra, ma raramente metteva le mani sulle teste delle clienti. Poteva succedere che lavasse i capelli, ma questo non era la sua mansione abituale, se una cliente entrava, non automaticamente le lavava i capelli”. Parte_1
I testi , e hanno escluso che la ricorrente abbia svolto le CP_6 Tes_2 Tes_4 attività che la stessa ha dedotto di aver svolto;
così come che la stessa fosse, in maniera continuativa, addetta alla cassa con responsabilità. Il teste , al contrario ha confermato le mansioni dedotte e anche l'adibizione Tes_3 alla cassa. Va, tuttavia, precisato che la teste ha lavorato presso il salone di bellezza per un periodo limitato e, comunque, anteriore al marzo 2018; inoltre che la stessa giunge a confermare l'adibizione alla cassa finanche per un periodo per il quale neppure la stessa ricorrente lo afferma. La deposizione della teste risulta, quindi, anzitutto non utile per il periodo Tes_3 da considerare, inoltre poco attendibile.
Accertate le mansioni svolte dalla ricorrente, occorre ora porle a confronto con le declaratorie contrattuale. Il CCNL di categoria prevede che al III livello:
“Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda” Il contratto collettivo riconduce alla figura professionale del III livello le mansioni che la ricorrente ha dedotto di aver svolto, ma che i testi hanno escluso. La pretesa, quindi, non può dirsi, in fatto, fondata.
Lo stesso CCNL prevede che al IV livello:
“Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livello retributivo” La contrattazione collettiva prevede che il lavoratore inquadrato nel IV livello, dopo 24 mesi passi al III livello e ciò in quanto adibito alle attività volte all'acquisizione della capacità espressa al livello superiore. La SI sulla base delle deposizione assunte, non risulta aver svolto le Pt_1 attività propedeutiche alla professionalità del III livello, non essendosi mai occupata di sfumature, rasature, messe in piega, permanenti, colorazioni e decolorazioni e ondulazioni. L'unica attività che i testi le hanno riconosciuto, seppur in maniera saltuaria, è il lavaggio dei capelli. Pur, tuttavia, neppure può concludersi che la stessa sia stata, esclusivamente, adibita alla pulizia degli ambienti e degli arredi in quanto era anche addetta alla tenuta del magazzino ed agli ordini. Può, quindi, concludersi nel senso che l'inquadramento al IV livello disposto al momento dell'assunzione risulta corretto, non potendosi affermare che la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili al III livello;
pur, tuttavia, lo stesso le va accordato per la decorrenza del periodo previsto di 24 mesi e dovendosi escludere che la stessa fosse adibita, esclusivamente, a mansioni di addetta alle pulizie del locale e degli arredi. La stessa teste ha raccontato che la SI prestasse assistenza Tes_5 Pt_1 preparando tinture e cartine per i vari trattamenti. I 24 mesi necessari per il passaggio, debbono, tuttavia, fare i conti con l'intervenuta transazione. Come già detto, fino al 15 marzo 2018, la ricorrente ha rinunciato a qualsiasi pretesa anche riferita al diverso inquadramento, sicchè il periodo di 24 mesi previsto dal CCNL non può che decorrere da un momento successivo a tale data e, quindi, dirsi compiuto il 15 marzo 2020. Da tale data alla risoluzione del rapporto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del superiore livello e delle conseguenti differenze retributive. Per le stesse, pur non potendo, in questa sede, addivenire ad una liquidazione precisa, si ritiene, comunque, di pronunciare sentenza definitiva atteso che il computo del dovuto è facilmente quantificabile con un'operazione matematica che calcoli il delta tra la retribuzione percepita con l'inquadramento al IV livello e quella che la lavoratrice avrebbe ricevuto qualora, dal 15 marzo 2020, fosse stata inquadrata nel III livello. Alla somma così come quantificata, vanno poi aggiunti interessi e rivalutazione.
La ricorrente ha poi preteso l'indennità di cassa, ma anche tale mansione non ha ricevuto conferma se non dalla teste che, tuttavia, come detto, fa risalire Tes_3
l'adibizione della ricorrente sin dal 2011, circostanza neppure dedotta dalla protagonista.
La deposizione è, quindi, inattendibile. Vi è agli atti il doc. 4 di parte ricorrente, ovvero un messaggio, apparentemente inviato dal sig. che dà disposizioni alle dipendenti tra cui “nessuno è tenuto a fare CP_2 cassa se non io e ”. Parte_1
Il messaggio sembrerebbe lasciar intendere che per un certo periodo la ricorrente abbia svolto tale mansione. Tuttavia il messaggio risulta privo di qualsivoglia riferimento cronologico sicchè non è dato sapere da quando e per quanto tempo vi sia stata tale adibizione. Fermo quanto sopra, il CCNL riconduce la possibilità di ricevere l'indennità di cassa al dipendente che ne abbia la responsabilità, ovvero che sia tenuto a ripianare eventuali ammanchi. La circostanza non è stata dedotta, sicchè, anche ammesso che per un certo lasso temporale la SI abbia svolto tale mansione, ciò non basta per Pt_1 riconoscerle il diritto all'indennità pretesa.
La ricorrente ha poi dedotto di aver svolto un cospicuo numero di ore di straordinario sull'assunto di aver lavorato sempre dalle 9 alle 19, sebbene l'orario contrattuale fosse, per un primo periodo dalle 10 alle 19, poi dal 2016, dalle 10 alle 18 e poi, di nuovo dalle 10 alle 19.
I testi hanno così riferito:
Tes_1 “Sull'orario, da contratto la ricorrente doveva entrare alle 10, capitava a volte che ricevesse una telefonata dal titolare allora anticipava il suo ingresso verso le 9,15- 9,30. Da quando ci consociamo, la ricorrente avrebbe dovuto uscire dal lavoro alle 18, invece, usciva spessissimo, quasi sempre alle 19. Questo lo posso dire in quanto io l'attendevo fuori. Ciò è accaduto nell'anno 2020. E' stata in cassa integrazione tra novembre e dicembre 2020, poi da febbraio”.
Calvano
“L'orario di apertura del negozio è dalle 10 alle 19. La ricorrente faceva otto ore. Io arrivavo qualche minuto prima e quando entravo, il negozio era chiuso, anzi voglio correggere, mi è capitato alcune volte di trovare la SI dentro, non sono in grado di dire quante volte ciò sia successo. In quelle occasioni non c'era il sig. . CP_2
Mi è capitato di vedere la ricorrente già intenta a fare le pulizie del negozio. In quelle occasioni in cui ho trovato la ricorrente già al lavoro, poi lei è uscita alle 18, tutte le altre volte quando entrava alle 10 usciva alle 19. Non ricordo di aver ricevuto il messaggio di cui al doc. 4 di parte ricorrente. Avevamo una chat di gruppo di lavoro, non ricordo il messaggio, non vi erano altre persone chiamate diverse dalla ricorrente. Parte_1
Non vi erano persone esterne a cui è stato dato incarico delle pulizie.
Ogni tanto capitava che venissero delle persone in aiuto, ma di solito le facevamo noi. Queste persone facevano solo le vetrate, il resto lo facevamo noi. Quanto all'orario, c'è stato un momento in cui abbiamo fatto un accordo di sette ore, lo facevamo tutte. Non ricordo quando ciò è avvenuto, si è trattato di un accordo per circa un anno o due per consentire a tutti di lavorare, poi siamo ritornati alle 8 ore”.
: Tes_3
“Iniziavamo alle 10, ma la ricorrente era già al lavoro prima, poi si tratteneva sempre fino alle 19,30.
aveva le chiavi del negozio, si tratteneva lì perché così voleva il sig. Parte_1
. CP_2
Il negozio era aperto al pubblico dalle 9 alle 19. Noi iniziavamo alle 10, prima vi erano altre persone.
Garavaglia Credo che il negozio aprisse alle 10, io con mia mamma ci andavo vero le 12 o nelle prime ore del pomeriggio, io ci vado di solito nell'intervallo del pranzo. Ci vado circa una volta ogni due mesi, mia mamma, invece, andava tutte le settimane. Tutte le volte che ci sono andata ho sempre visto la ricorrente intenta alle attività che ho sopra descritto.”
Tes_4
“Il negozio era aperto al pubblico dalle 10 alle 19. In base agli appuntamenti poteva accadere che si iniziasse prima o si proseguisse oltre, ma allora o si usciva prima o si entrava dopo. aveva un part time di sei ore, Parte_1 vi erano, invece, persona che avevano il full time, se entrava prima delle 10 Parte_1 per un appuntamento, allora usciva prima, se si doveva trattenere dopo per un appuntamento, entrava dopo. Mi viene fatto notare che la ricorrente è passata al part time solo nel 2018, quindi per i primi anni aveva il full time, si è vero, lo confermo, comunque voglio dire che era la più fiscale di tutti nel senso che quando finiva il suo orario se ne Parte_1 andava. Iniziava alle 10 e finiva alle 19 o 19,30 con un'ora di pausa pranzo. Io e ci vedevamo tutti i giorni alle 9, facevamo colazione insieme e poi Parte_1 magari entravamo in negozio per farci i capelli. Questo accadeva per questione di mezzi, non era il sig. che ci imponeva di CP_2 arrivare prima. Nell'arco di tempo tra le 9 e le dieci, stavamo al bar, poi poteva capitare che entrassimo per farci dei trattamenti, questo ha provocato delle reazioni da parte del sig. che ci ha detto che avremmo dovuto chiedere il permesso”. CP_2
Le deposizioni assunte, con la sola eccezione della teste , non hanno Tes_3 confermato lo svolgimento del lavoro straordinario dedotto. Ed, invero, sebbene abbiano riferito che poteva capitare che la ricorrente arrivasse in negozio prima delle 10 o si trattenesse dopo, in ogni caso, l'anticipo o il posticipo erano compensati, rispettivamente, con un'uscita anticipata o un ingresso posticipato. Va poi detto che, come concordemente convenuto tra le parti, la ricorrente è rimasta in cassa integrazione per il periodo da febbraio 2020 ad agosto 2021, quindi, per tale periodo, che risulta maggiore rispetto a quello riferito dal sig. non può essere Tes_1 stato svolto alcun orario straordinario, benchè, invece, richiesto.
La ricorrente ha poi lamentato di essere stata vittima di condotte umilianti, vessatorie e mobbizzanti tenute, ai suoi danni, dal sig. . CP_2
Si tratta delle condotte meglio descritte ai punti 18-53 del ricorso sui quali sono stati sentiti i testi
Tes_3
“Confermo la circostanza sub 18, la SI era la persona che il sig. Parte_1
sceglieva sempre per lavori che esulavano dalle sue mansioni, credo che ciò CP_2 fosse dovuto al fatto che era persona sempre disponibile. Parte_1
Confermo il cap. 24, era sempre lì prima dell'orario, credo arrivasse verso Parte_1 le nove e mezza, credo me lo abbia detto lei. Mi viene chiesto se il fatto che fosse nel negozio prima dell'orario fosse dovuto agli orari dei mezzi o ad una richiesta del sig. , rispondo per questa seconda ipotesi me lo ha detto che le era stato CP_2 Parte_1 richiesto. La richiesta era fatta solo a lei, il sig. ha sempre e solo scelto lei per farle CP_2 fare attività che esulavano dalle sue mansioni, lei è sempre stata sottomessa. Confermo il 28, ho personalmente assistito a colloqui tra il sig. e , CP_2 Parte_1 ho sentito lui dirle che doveva fermarsi fino alla chiusura del negozio e poi farsi venire a prendere dai genitori, oppure trovare una soluzione. Io sono sempre riuscita ad uscire prima, non mi ha mai sottomesso. Infatti il nostro rapporto è finito male. Sui capitoli 29 e 30, li confermo, me li ha riferiti . Parte_1
Confermo la circostanza di cui al cap. 32, confermo che tutte noi non avevamo pausa pranzo, dovevamo consumare il pasto in bagno, il sig. , neppure ci consentiva CP_2 di stare in bagno il tempo necessario, dopo pochi istanti, era già lì a battere alla porta. Mi viene chiesto se il negozio fosse tanto affollato da richiedere costantemente la nostra presenza, rispondo di no, venivamo chiamate anche senza un motivo anche quando non vi erano clienti da servire. Sul cap. 33, nessuno di noi poteva uscire per il caffè, ma potevamo ordinarlo, questo anche . Parte_1
Confermo di aver sentito le frasi di cui al cap. 35. Tante volte ho detto a di andarsene in quanto non era tollerabile stare in Parte_1 quella situazione, ma lei per anni non l'ha fatto. Confermo le frasi sub 38 e 39, sono frasi che il sig. ha detto anche a me. CP_2
Lui era persona che spesso umiliava e faceva sentire le persone inferiori, solo lui era l'eroe. Non ricordo la circostanza di cui al cap. 44. Nel periodo in cui sono stata nel negozio, non ha mai frequentato corsi di aggiornamento. Per i fatti che si dicono accaduti dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro, sono informata solo tramite la stessa SI . Ora mi viene fatto notare che il mio Parte_1 contratto è durato dal 6 novembre 2012 al 2 febbraio 2013, lo confermo, ho fatto un periodo in nero, ma di pochi giorni”
La sua deposizione risulta priva di rilevanza considerando il periodo per il quale può essere teste diretta e che risulta coperto dalla transazione.
Tes_4
Sul cap. 18, confermo che a volte, ma a tutte noi tre, ovvero a me, e , Parte_1 Pt_3 il sig. chiedesse di potere fuori i cani. Noi tutte non lo abbiamo preso come CP_2 un comando, ma anzi eravamo molto contente di uscire in quanto essendo delle accanite fumatrici, usavamo questo tempo per fumare, così è capitato che andando al per acquistare il nostro pranzo, comprassimo qualcosa anche per . Org_1 CP_2
Escludo che il sig. avesse chiesto alla SI di essere presente CP_2 Parte_1 sempre prima delle altre, in ogni caso, ho constatato essere abitudine di tutti i saloni di bellezza, come di altri negozi, arrivare qualche minuto prima dell'aperura per sistemare accendere le luci. Non ricordo l'episodio di cui al punto 25. Voglio aggiungere, è capitato a volte che io e ci siamo fermate nel negozio, Parte_1 oltre l'orario per prepararci i capelli per le nostre uscite serali. Questo a negozio chiuso. Sul cap. 28, escludo la circostanza, anzi diversamente da me che mi fermavo sempre fino alla chiusura, è sempre uscita per evitare gli scioperi, può essere che Parte_1 qualche volta si sia trattenuta, ricordo però di una volta in cui il sig. le ha CP_2 proposto di accompagnarla. Non so se ciò poi sia avvenuto. Il giudice mi rappresenta che la teste precedente ha riferito fatti completamente diversi da quelli che io ho raccontato, vengo ammonita sulle mie responsabile, ma tuttavia, ribadisco e confermo quanto ho detto fino ad ora. Nei sette anni in cui ho lavorato, vi sono stati giorni pesanti, giorni in cui non sopportavo il sig. , ciò è CP_2 testimoniato anche dei messaggi contenuti nella nostra chat, ma debbo dire anche che vi sono stati momenti belli e dai quali ho imparato il mestiere. Sul cap. 30, mi ricordo che era uscita prima, ma non ricordo se in conformità alla sua richiesta. Non ricordo l'episodio del nipotino, il giudice mi fa presente che ciò è piuttosto strano vista la confidenza che io ho riferito esserci stata tra di noi, in ogni caso non lo ricordo. Sul cap. 32, nessuno ci ha imposto nulla, eravamo noi che ci portavamo il pranzo da casa e lo consumavamo o nell'anti bagno o nel giardinetto, era l'unica che Parte_1 si faceva un'ora intera di pausa. Mi viene fatto notare che avevo detto che andavamo al a volte portavamo Org_1 il pranzo da casa, a volte lo acquistavamo. Sul cap. 33, andavamo al bar per una nostra pausa, anche usufruiva di Parte_1 questa pausa. Sul cap. 35, escludo di aver sentito la seconda frase, quanto alla prima, la pancia della SI , come per altre, era oggetto di scherzi tra di noi, lei ci diceva che in Parte_1 metropolitana le cedevamo il posto credendola incinta, noi tutte scherzavamo. Lo scherzo coinvolgeva anche il sig. ed anche le clienti. CP_2
Cap. 38 e 39, confermo di aver sentito il sig. dire queste frasi, voglio precisare CP_2 ho detto prima che la ricorrente faceva l'assistente a noi, in realtà ho usato questo termine per dire che, sebbene la SI fosse inquadrata come parrucchiera, Pt_4 in realtà non metteva le mani normalmente sulle clienti, ma faceva i lavori che ho detto prima ovvero di assistente, quando raramente lavorava i capelli o faceva altro, non lo sapeva fare, per questo in alcuni casi l'ha ripresa. CP_2
Può essere capitato anche che abbia fatto le tinte, ma solo in emergenza in quanto non lo sapeva fare. Sul cap. 44, non era una ricorrenza, è successo anche a me, in alcuni casi, ma con ritardi di pochi giorni.
Sul cap. 45 non ricordo sia ma stato fatto da nessuno un corso di taglio per uomo, quanto al corso di taglio avanzato, io l'ho fatto, non ricordo che avesse Parte_1 chiesto di farlo, ma in ogni caso non avrebbe potuto in quanto era un corso per persone che sapevano già tagliare, cosa che lei non sapeva fare. Non ricordo di altri corsi a cui ha chiesto di andare, ricordo di un corso in Parte_1 negozio sulla colorazione al quale ha partecipato anche lei. I corsi erano pagati dal sig. , io in sette anni ne ho fatto solo due. CP_2
Sul cap. 49 e 50, ricordo solo che di ritorno dalle vacanze natalizie ho fatto un tampone, l'ho fatto dopo qualche ora dopo rispetto a e alle altre perchè Parte_1 ero rientrata dopo. Poteva essere il 2021. Non ho mai sentito dire ciò a . CP_2 Parte_1 Cont Io ho smesso di lavorare da nell'aprile 2021”.
La deposizione della teste esclude o, comunque, consente di dare ai fatti una Tes_4 lettura diversa da quella prospettata dalla ricorrente. Deve, quindi, escludersi che le condotte di cui vi è prova possano qualificarsi come condotte con finalità di vessazione, umiliazione, in sostanza mobbizzanti. Per quelle di cui non vi è prova, oltre all'assenza dell'elemento soggettivo manca anche la condotta materiale. Non essendoci prova di alcuna condanna illecita o, comunque illegittima, nessun danno può essere riconosciuto non essendo riconducibile alla condotta datoriale.
Passando, da ultimo, al licenziamento, il rapporto di lavoro della SI si è Pt_1 interrotto per giusta causa e, precisamente, per i fatti oggetto di due contestazione (del 1 e del 2 settembre 2021) che vengono di seguito trascritte:
“Oggetto: contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970. Le contestiamo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ai sensi del vigente CCNL a Lei applicato quanto segue.
Nella mattinata di mercoledì 25 agosto u.s. il sottoscritto constatava che il magazzino non era stato aggiornato con la registrazione dei prodotti come da indicazioni date sempre dal sottoscritto qualche giorno prima. RicordandoLe che già in precedenza veniva invitata alla puntuale registrazione dei prodotti presenti in magazzino come da indicazioni del Commercialista Dott. (il Controparte_7 quale anche personalmente constatando la mancata registrazione sollecitava la puntuale registrazione all'atto della consegna dei prodotti presso il nostro negozio), il sottoscritto Le faceva presente che tale mancanza non solo rilevava per questioni amministrativofiscali, ma era anche di pregiudizio allo svolgimento dell'attività di parrucchiere in quanto la mancanza del prodotto comporta l'impossibilità di fornire il giusto servizio.
Tanto premesso il sottoscritto La invitava ad aggiornare il magazzino, ma Lei non provvedeva all'incombente. Ma non solo, invitata ad indicare come di consuetudine sulle confezioni dei prodotti delle sigle ben visibili con un pennarello e a riportare le stesse con una grafia leggibile, Lei si rivolgeva al sottoscritto e alla sua collega, con Le seguenti parole “se non Vi va bene CP_6 la mia grafia fatelo voi!”, e ciò alla presenza di una cliente (SI ). Persona_1
Il giorno successivo, alla presenza di altra cliente, Lei veniva invitata dal sottoscritto a utilizzare i guanti non solo per la preparazione della tinta, ma anche per il lavaggio degli strumenti di lavoro (quali il pennello e la ciotola), ed LA con tono sgarbato rispondeva che per pulire gli strumenti non riteneva di utilizzare i guanti, il tutto accompagnata da una alzata di spalle. RicordandoLe che proprio LA faceva presente al sottoscritto di soffrire di gravi allergie da nickel per le quali veniva mandata a visita nel 2017 proprio per scongiurare il manifestarsi di eruzioni cutanee dettate dall'utilizzo di prodotti (vedi tinture) contenenti il nickel, e per le quali veniva prescritto l'utilizzo dei guanti, anche in passato le è stato contestato il mancato rispetto dei precetti del sottoscritto, peraltro nel suo esclusivo interesse a tutela della sua salute.
Sempre nella stessa giornata la collega , addetta al taglio come il sottoscritto, le CP_6 chiedeva cortesemente di aggiornare il magazzino dato che non era possibile trovare con facilità e puntualità un prodotto necessario per la “testa” di una cliente: lei rispondeva che “non le importava nulla”, così creando difficoltà alla collega, e dando una immagine poco professionale alla cliente. Nella medesima giornata, nonostante le ripetute raccomandazioni/insegnamenti da parte del sottoscritto di fare attenzione al lavaggio delle teste (e ciò a fronte delle lamentele di alcune clienti),
Lei effettuava il lavaggio su clienti che nuovamente si lamentavano della sua prestazione.
Peculiare infine risulta anche la recensione apparsa su Google il venerdì sera del seguente tenore:
Posto squallido a dir poco, prezzi esagerati ….., cura al cliente pari a zero. Si spende meno da ma chi si crede di essere mah….. Maltrattamento sui clienti e dipendenti …. Naturalmente Pt_5 parlo del signor , se non fosse per le dipendenti che lavorano in quel buco sarebbe già CP_2 chiuso. Spesso vuole il pagamento in contanti …… eh beh certo così inganna lo stato e non paga le tasse …. Sconsigliatissimo, se non volete essere fregati andate altrove che di parrucchieri buoni c'è ne sono in abbondanza ….. inoltre l'unico parrucchiere che ti da il kit anti COOVID e alla fine te lo mette nel prezzo finale senza dirti nulla …. Ma riprenditi mangiasoldi eppure cafone!!!”. La suddetta recensione veniva da me inoltrata sia a
Lei che alla sua OL . Lei non solo non ha dato risposta, a differenza della OL, ma CP_6 il giorno successivo a fronte di un confronto in negozio ove chiedevo ad entrambe chi avesse trattato il cliente/autore del messaggio, che non risultava tra i nostri clienti e tantomeno non risultava registrato (nonostante l'obbligo di registrazione di tutti i clienti da me imposto per il ), Lei Org_2 abbassava lo sguardo e diceva di non saperne nulla.
La gravità di quanto a Lei contestato porta la scrivente a sospenderla cautelativamente dal servizio in attesa della definizione del procedimento disciplinare aperto con la presente contestazione. La invitiamo a fornire giustificazioni nel termine di legge di 5 giorni ex art. 7 della Legge 300/1970 riservandoci ogni decisione e provvedimento all'esito delle stesse.”
La contestazione, prima ancora che rilevante sotto il profilo disciplinare, conferma le conclusioni alle quali si è più sopra giunti in relazione al livello di inquadramento. Ed, invero, il fatto che il sig. rimproveri alla dipendente delle inadempienze CP_2 relative all'aggiornamento del magazzino altro non può che significare che alla lavoratrice fosse assegnata tale mansione. Quindi che la medesima non fosse occupata solo nelle pulizie. L'ultima parte della contestazione che riguarda la recensione apparsa su Google non può essere rimproverata alla ricorrente in quanto condotta che non è a lei riconducibile.
In merito alla prima contestazione ha deposito la teste CP_6
“Ricordo di essere stata al lavoro il 25 agosto 2021, lo ricordo perché ricordo l'episodio, aveva chiesto alla ricorrente di scrivere meglio ed in grande il CP_2 nome dei prodotti all'interno dell'armadietto, lei l'ha fatto, ma in maniera non leggibile, allora le è stato chiesto di rifarlo e li, alla presenza della cliente indicata nella lettera di contestazione, ha detto la frase che confermo. Ero presente anche all'episodio dei guanti, lo confermo. La ricorrente diceva di essere allergica al nichel e di aver fatto anche degli esami a tal proposito. I prodotti che noi utilizziamo contengono nichel. Era già capitato che non usasse i guanti, benchè richiesta di farlo.
Confermo anche che non trovavo un prodotto fisicamente e le ho chiesto di inserire nel sistema il prodotto, lei mi ha risposto che non le importava nulla. Io sono inquadrata in un livello superiore, ero sua responsabile. Oltre a noi tre nel salone lavorava anche che però ha cessato nel Testimone_4
2021. E' capitato anche a me di fare le pulizie quando ve ne era bisogno e non vi era molto lavoro. Non ricordo quale fosse il mio livello di inquadramento in quel periodo. Non ricordo se nell'occasione delle scritte, il sig. abbia detto alla ricorrente: CP_2
“chi ti ha insegnato a scrivere?”, né se le abbia mostrato un foglio con le lettere.
, erano le clienti che si lamentavano Persona_2 Per_3 Persona_4 quando la ricorrente facevano lo shampoo, si lamentavano perché lei faceva loro male. Ricordo il particolare della recensione, il sig. ha chiesto se avessimo CP_2 servito il sig. che risultava firmatario della recensione, premetto che solo CP_8 io e facevamo i tagli da uomo. CP_2
Comunque il suo nome non risultava sul nostro terminale, la ricorrente era presente e ha riferito che non sapeva nulla. Non abbiamo fatto ulteriori accertamenti, poi la recensione è sparita. Al momento della consegna della prima lettera le ha detto che l'indomani CP_2 non doveva venire in quanto sospesa e che se fosse venuta l'avrebbe costretto a chiamare le forze dell'ordine. La ricorrente non ha preso la lettera e se ne è andata”
La seconda contestazione:
”Oggetto: contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 Le contestiamo ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché ai sensi del vigente CCNL a Lei applicato quanto segue. Nella mattina di ieri (mercoledì 1 settembre) quando Lei giungeva in negozio all'inizio del suo turno, alla presenza della OL Le veniva consegnata la CP_6 lettera di contestazione disciplinare ove si disponeva anche la sua sospensione cautelativa: Lei dopo averne presa visione la restituiva e si rifiutava di sottoscrivere la copia per ricevuta. La lettera veniva quindi spedita per raccomandata alla sua residenza. Le si faceva altresì presente che, in quanto sospesa dalla prestazione lavorativa, LA non poteva trattenersi in negozio., e veniva conseguentemente invitata ad uscire. LA, invece, si sedeva dapprima su una poltrona per il taglio con le braccia conserte, poi si recava in bagno e si chiudeva a chiave rimanendovi per parecchio tempo al telefono. Tale andirivieni tra il bagno, la poltrona e il cortiletto nel retro del negozio (per fumare) veniva da Lei ripetuto per tutta la giornata alla presenza della clientela, e ciò nonostante l'invito più volte ripetuto a lasciare il negozio. Il suo comportamento è stato di tutta evidenza di grave pregiudizio e ostacolo allo svolgimento del lavoro per l'intera giornata. All'atto della chiusura del negozio Le si faceva nuovamente presente, che essendo stata sospesa cautelativamente, come aveva letto nella lettera l'indomani, non si sarebbe dovuta recare al lavoro, e che qualora si fosse presentata si sarebbe allertata la forza pubblica: intervento che non era stato richiesto da subito in quanto in negozio vi erano più clienti per tutto l'arco della giornata, e non si è ritenuto di aggravare la situazione. Il giorno successivo (oggi giovedì 2 settembre) LA non solo si presentava davanti al negozio, ma tentava alla presenza della cliente dottoressa e di sua nipote di Org_3 entrare in negozio colpendo la porta. Ci si vedeva così costretti a chiedere l'intervento dei Carabinieri. Poco prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, Lei si allontanava dal negozio: veniva quindi riferito ai Carabinieri che LA si era rifiutata di ritirare la lettera di contestazione di cui aveva preso visione il giorno precedente, e che le era quindi stata inviata per posta raccomandata 1. Successivamente giungevano sulla utenza telefonica del sottoscritto due messaggi vocali del signor suo fidanzato il quale in un turpiloquio ingiurioso Testimone_1
e minaccioso tra le varie frasi proferite così si esprimeva "pezzo di merda …." “…. Mi hai rotto i coglioni, dalle quella lettera alla … tu la devi licenziare Parte_1
….”. Verso l'ora di pranzo ricevevo anche una telefonata da parte di sua madre che chiedeva spiegazioni sull'accaduto. Ci si limita ad osservare che LA non solo è a perfetta conoscenza del contenuto della precedente lettera di contestazione, e della sospensione cautelare disposta con la medesima, ma si è rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta, trattenendosi quindi in negozio nella giornata di ieri mercoledì, e recandosi nella giornata di oggi davanti al negozio, tentando di entrare. La invitiamo a fornire giustificazioni nel termine di legge di 5 giorni ex art. 7 della Legge 300/1970 riservandoci ogni decisione e provvedimento all'esito delle stesse.”
A riguardo il teste Tes_1
“Quanto alle contestazioni, la ricorrente un giorno tornando a casa mi ha detto di essere stata sospesa dal lavoro, ma di non avere con sé la lettera che aveva dovuto firmare sul posto di lavoro, poi lei è tornata sul posto di lavoro per chiedere spiegazioni. In ordine al secondo episodio, la ricorrente mi ha detto che le è stata chiusa la porta in faccia, non avendo modo di chiarire. Confermo di aver chiamato il titolare e di aver pronunciato le frasi che mi vengono attribuite”.
Il teste CP_6
“Il giorno dopo si è presentata e voleva entrare, quindi ha chiamato i CP_2
Carabinieri che sono arrivati e poi lei se ne è andata. Devo precisare, la prima lettera di contestazione è stata data la mattina del 1 settembre e subito le è stato detto che doveva andare in quanto sospesa. Lei, invece, si è seduta sulla sedia da taglio con le braccia conserte ed è rimasta lì a lungo, poi è andata in bagno, si è chiusa dentro, poi è uscita a fumare e così per tutto il giorno, è rimasta lì per tutta la durata di apertura del negozio. Quel giorno c'erano clienti. L'episodio della polizia è successo il giorno dopo. La prima lettera di contestazione è stata letta alla ricorrente. Più volte nell'arco della giornata il titolare ha detto alla ricorrente di andare a casa, dicendole che era stata sospesa, ma lei non è mai andata, alla chiusura del locale le ha detto di non tornare il giorno dopo, cosa che, invece ha fatto. Ribadisco che il titolare nel consegnare la prima lettera le ha precisato che era stata sospesa e che doveva andare via subito. Le lamentele delle signore che ho sopra indicato sono state ripetute e non sono mai cessate”.
Garavaglia
“Non ero sicuramente nel salone il 25 agosto 2021. Neppure nei giorni 1 e 2 settembre perché di solito in quel periodo sono fuori Milano. Mia mamma diceva che la ricorrente aveva un modo brusco di lavare i capelli e che le faceva scendere l'acqua lungo il collo. La ricorrente non mi ha mai applicato colore o tinta. Mia mamma non usava colore e io, quando voglio fare la tinta, chiedo espressamente del sig. ”. CP_2
Le prove assunte hanno dato prova delle condotte contestate, in sintesi delle inadempienze (mancato aggiornamento del magazzino, lavaggio non corretto dei capelli), delle frasi pronunciate o degli atteggiamenti assunti espressivi di una certa negligenza, noncuranza ed indifferenza verso il lavoro, nonché della totale inosservanza della misura sospensiva . Il teste ha confermato che, all'esito della lettura della prima lettera di CP_6 contestazione, il sig. riferì alla ricorrente che era stata sospesa. CP_2
Anche il teste ha confermato che, nel rientrare a casa, la compagna gli disse Tes_1 di essere stata sospesa.
Sebbene il teste abbia riferito che la SI si è recata al lavoro il giorno dopo Pt_1 la sospensione per chiarire, l'intenzione non vale a giustificare la condotta. Ed, invero, va ricordato che la ricorrente si è trattenuta in negozio per l'intero orario di apertura e benchè invitata ad andarsene, sicchè se anche si fosse recata lì per parlare con , avendo appreso che quest'ultimo non intendeva parlare con lei, avrebbe CP_2 dovuto andarsene. Pur non dovendo attribuire alla stessa condotte non sue, quindi le frasi che lo stesso ha ammesso essere sue, per il resto, quanto addebitato è provato. Tes_1
Provato il fatto materiale occorre ora esaminare la congruità della sanzione inflitta. L'art. 42 CCNL prevede a riguardo: Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie;
assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda; g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda; i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda; l) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario e al di fuori dell'impresa senza autorizzazione del datore di lavoro;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) rissa nell'interno dell'azienda”.
Le condotte oggetto della prima delle due contestazioni possono ricondursi alle seguenti ipotesi - non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
-in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Ed, invero, il non aver tenuto il magazzino come richiesto, non lavare i capelli in maniera da evitare le lamentele delle clienti e non indossare i guanti nel maneggiare gli oggetti sporchi di tinta rappresentano condotte negligenti e che possono compromettere l'igiene e la sicurezza del lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro, ma che richiede la cooperazione da parte del lavoratore. Si tratta di condotte per le quali il CCNL prevede la sanzione conservativa. Più grave la condotta oggetto della seconda contestazione, ovvero: l'essersi, per due giorni, recata al lavoro nonostante la sospensione e l'aver fatto ciò durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di clienti. Tale condotta realizza un'ipotesi di insubordinazione in quanto disobbedienza all'ordine del datore di lavoro. Per l'insubordinazione è previsto il licenziamento senza preavviso, ovvero la sanzione comminata. La ricorrente sapeva di essere stata sospesa;
ciò nonostante, incurante del fatto che la sospensione non l'autorizzasse a recarsi sul posto di lavoro, anzi costituisse giusta ragione per rifiutare la sua prestazione, si è presentata presso il negozio ove si è trattenuta per l'intera giornata lavorativa. Non risulta aver offerto la sua prestazione, che comunque poteva essere rifiutata dal datore di lavoro, ma si è seduta su di una poltrona, ha occupato il bagno e, ripetutamente, è entrata ed uscita dal negozio. Sorda ad ogni invito ad andarsene, si è trattenuta mettendo in difficoltà il datore di lavoro davanti alle clienti, alle quali, è verosimile, avrà dovuto dare delle spiegazioni. Nonostante poi l'avvertimento di non ritornare il giorno dopo e che l'avesse fatto, sarebbero stati chiamati i Carabinieri, è tornata anche questa volta in orario di apertura ed alla presenza dei clienti. La condotta tenuta oltrepassa il limite del diritto di difesa e di voler esprimere le proprie ragioni e si manifesta quale atteggiamento di totale e grave noncuranza dei ruoli e delle gerarchie ovvero quale forma di insubordinazione. Per tale ragione, la sanzione applicata risulta legittima. Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso può essere accolto solo limitatamente al riconoscimento del III livello dal 15 marzo 2020 al 21 settembre 2021 con le relative differenze retributive che, come detto, possono essere agevolmente calcolate nella misura pari al delta tra la retribuzione ricevuta in quel lasso temporale e quella che avrebbe dovuto ricevere laddove fosse stata inquadrata nel III livello, il tutto con interessi e rivalutazione.
Da ultimo va esaminata la domanda relativa ai contributi asseritamente omessi. Al tema, nel ricorso, è dedicato il capitolo sub D, intitolato “mancato versamento dei contributi ad . Parte_6
Sotto al predetto titolo, la SI denuncia il mancato versamento dei Pt_1 contributi per un totale complessivo di € 4239. Nelle conclusioni poi viene domandato sia accertata l'omissione del versamento agli Enti dei contributi spettanti alla lavoratrice per la complessiva somma di cui sopra così come determinata nei conteggi sub doc. 5 con la conseguente condanna. Per come è concepita la domanda, ancorchè letta con la sintetica illustrazione di cui alla parte motiva del ricorso, deve concludersi nel senso che ciò che viene chiesto non è il versamento dei contributi nelle mani della ricorrente, ma il versamento agli Enti artigiani. La conclusione a cui si giunge pare altresì corroborata dalle previsioni del regolamento Sanarti (doc. 22 bis) nel quale è, espressamente detto, che la possibilità per il datore di Organ lavoro di evitare il versamento al Fondo con la corresponsione dell (elemento aggiuntivo della retribuzione) direttamente in busta paga, deve essere preceduto da una dichiarazione dello stesso soggetto obbligato con correlativa annotazione sull'anagrafica dell'impresa.
Diversamente ed in difetto, l'impresa deve provvedere al pagamento mediante modello F24. Contr Parte ricorrente non ha dedotto che la società ha optato per tale procedura;
ha sì depositato pec proveniente da che menziona la facoltà del datore di lavoro di CP_3 versare direttamente al lavoratore, ma, dal canto suo la società ha prodotto l'elenco dei modelli F24 con i quali ha provveduto al versamento dei contributi ai Fondi. Con il che, sembrerebbe più plausibile concludere nel senso che non ha CP_1 esercitato l'opzione. In ogni caso, mancano nel ricorso le necessarie deduzioni che possano far pensare ad una decisione di pagamento diretto che, peraltro, dal tenore della discussione svoltasi tra i difensori, non pare essere intervenuta.
Ciò premesso, va poi superata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della lavoratrice. A più riprese, la Corte di Cassazione è intervenuta con decisioni che hanno riguardato il ruolo degli enti previdenziali nei giudizi nei quali il lavoratore chiedeva la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi. Org_ Sebbene si sia trattato di giudizi relativi ai contributi la Corte, nel decretare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, non ha escluso la legittimazione attiva del lavoratore.
Sin dalla sentenza n. 19398 del 2014, la Suprema Corte, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d'inammissibilità della domanda (nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019). Insegna la Corte: “deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo", e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno…” (Cass. n. 8956). Ammessa quindi l'azione, la presente pronuncia va limitata alla condanna, dovendosi poi rimettere agli Enti Artigiani la quantificazione del dovuto. A tal riguardo, i documenti sub 16 (fasc. res.) non paiono sufficienti a dimostrare i pagamenti dovuti.
Ed, invero, sebbene si concordi con la difesa resistente che i modelli F24 si riferiscono ai contributi richiesti, dagli stessi non è dato comprendere se il versato riguardi anche la ricorrente ed, in ogni caso, gli stessi si riferiscono solo agli anni 2020-2022 e non per il pregresso. Va, quindi, disposta la condanna nei limiti del dovuto ed in favore del fondo CP_3
Per il resto il ricorso va rigettato. La reciproca soccombenza giustifica una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso e, per gli effetti, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello CCNL dal 15 marzo 2020 al 21 settembre 2021 e condanna la società resistente al pagamento, in favore della stessa della relative differenze retributive calcolate nella misura pari al delta tra la retribuzione ricevuta in quel lasso temporale e quella che avrebbe dovuto ricevere laddove fosse stata inquadrata nel III livello, il tutto con interessi e rivalutazione;
-condanna parte resistente al versamento, in favore del Fondo di quanto dovuto CP_3
a titolo contributivo per la posizione della ricorrente, il tutto entro il limiti della prescrizione.
-per il resto, rigetta il ricorso;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano 1 febbraio 2024
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia