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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 2096/2024
Udienza del 07/10/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. PUCCI Parte_1
PIERLUIGI; per la parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
PROIETTI ROSSELLA, nessuna per e CP_2 Controparte_3 nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2096/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PUCCI PIERLUIGI;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. ROS- CP_1 P.IVA_1
SE PROIETTI;
cod. fisc. CP_2 C.F._2 Controparte_4 contumaci.
[...]
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace 29 agosto 2024 n. 546.
Conclusioni parte attrice: “Accogliere per i motivi tutti dedotti narrativa del pre- sente proposto appello e pertanto in riforma parziale della sentenza numero 546/2024 del 29/08/2024 emessa del Giudice di Pace di Pistoia dott.sa S. Facchini nell'ambito del giudizio numero 8729/2022 depositata in data 29 agosto 2024, accogliere tutte con questioni avan- zate 'in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo giudice di pace adito, ritenuta la propria competenza per materia e territorio e valore in accoglimento della domanda attrice per le causali di cui in premessa a titolo del risarcimento del danno nei confronti dei convenuti
dichiararli tutti tenuti Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore in solido tra loro per legge della somma di € 13.950,12 ovvero della diversa somma che risultasse di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria entro i limiti della propria competenza. Con vittoria di spese e competenze di procuratore per il presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Pistoia rigettare l'appello pro- posto dal Sig. perchè destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con- Parte_1 fermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha promosso giudizio di fronte al giudice di pace di Pistoia Parte_2 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 26 gennaio
2021 in cui lo stesso, a bordo della propria vettura Renault Captur mentre percor- reva la via Montalese in direzione di Montale giunto in prossimità della località
“Serre Mungai” era stato urtato dalla vettura Ford Fiesta di proprietà di
[...]
e condotta da che, a causa del ghiaccio presente sul CP_5 CP_2 manto stradale, aveva invaso la propria corsia. Ritenendo che il conducente abbia tenuto una condotta di guida adeguata e che egli non avesse alcuna colpa, aveva quindi proposto domanda risarcitoria.
Il Giudice di Pace aveva tuttavia aveva accolto parzialmente la domanda avendo riconosciuto un paritetico concorso di responsabilità tra le parti.
Con il presente appello, ha censurato la decisione rilevando Parte_1 che il giudice aveva errato:
a) nel considerare un paritetico concorso di responsabilità “senza neppure alcun sostanziale riferimento né logico-discorsivo né a norme di legge in base alle quali poter appoggiare tale suo erroneo convincimento” ed addirittura ritenendo che il ragionamento del giudice fosse contraddittorio in quanto in contrasto con le te- stimonianze raccolte (punto B1);
b) nel considerare esenti da contraddizioni le considerazioni del CTU che avevano escluso la ripetibilità delle ulteriori spese mediche per € 3.512,67 (B2);
c) nello stimare “non congrua la parcella del CTP attoreo quando invece pare che, raffrontando quanto da egli attuato anche nelle fasi di analisi e contributo attivo alla bozza di perizia … rispetto alla inerzia del CTP avversario (che) … non ha fornito simile pregevole apporto” (B5).
, nelle contumacia delle altre parti, ha opposto che: CP_1
a) “nessuna corresponsabilità riconosce il Giudice all'attore” il quale non aveva “mai chiesto in atto di citazione e nelle conclusioni di primo grado, neppure
“incidenter tantum” di accertare la esclusiva responsabilità del sig. CP_2 nel sinistro!!!”: infatti, “l'istruttoria tanto documentale quanto testimoniale (ha) rap- presentato in modo chiaro, preciso ed ineccepibile l'esatta dinamica dell'accaduto, riconoscendo quale causa efficiente del sinistro la presenza del ghiaccio sulla car- reggiata” che rappresentava la più classica ipotesi di caso fortuito;
b) “nessuna responsabilità pertanto doveva essere ascritta al convenuto he, come emerge dalle dichiarazione rese a verbale da tutti i soggetti coinvolti CP_2 nel sinistro, e confermate dallo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 28.9.2023 'procedeva a bassa velocità”;
3 c) il giudice di prime cure, a fronte del caso fortuito, ha ritenuto “che il Con- venuto non abbia dato la piena prova liberatoria prevista dal 2054 CP_2
c.c., ma solo parzialmente” addebitando a suo carico una condotta di guida impru- dente;
d) le ulteriori spese mediche non risultavano documentate nel giudizio di primo grado.
2.- È bene precisare che l'atto di appello deve contenere la chiara indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare riproponendo le argomenta- zioni e gli elementi del giudizio di primo grado oggetto di censura senza obbligare il giudice di appello a ricercare tra tutta la documentazione prodotta gli specifici profili contestati. Questo è il motivo per cui devono ritenersi inammissibili i motivi di appello relativi alle spese non prese in considerazione dal CTU in quanto nel corpo dell'atto di citazione esse sono indicate solo nel loro complessivo ammontare ma non in maniera analitica e dettagliata con la conseguenza che non si è in grado di sindacare la loro effettiva risarcibilità.
Ciò premesso, con la domanda oggi formulata a seguito di impugnazione parziale, l'appellante ha chiesto che il Tribunale sostanzialmente dichiarasse la totale responsabilità del convenuto per il sinistro occorso, domanda CP_2 cui si è opposta l'appellata invocando invece la sussistenza del caso fortuito a se- guito della pacifica esistenza di lastra di ghiaccio sulla strada (difesa ammissibile anche nell'ipotesi di tardiva costituzione dell'appellata).
Ciò che appare certo è che il giudice di pace non può contemporaneamente riferirsi al ghiaccio come caso fortuito e poi ipotizzare una responsabilità dei con- ducenti per il sinistro occorso perché – come ben detto dall'appellante - delle due l'una: o il fortuito esiste e “elimina” ogni responsabilità o non esiste e si applicano le regole ordinarie;
non si può affermare insieme l'uno e l'altro.
La scelta quindi si riduce all'accertamento o di una colpa esclusiva in capo a o di un caso fortuito che, come tale, esclude l'invocata responsa- CP_2 bilità dello stesso.
Ad avviso del Tribunale, errate sono la considerazioni contenute nella sen- tenza di primo grado - e le osservazioni ripresa dall'appellante - finalizzate ad in- dividuare l'esclusiva responsabilità del conducente della e basate sulla sua CP_6 ammissione in ordine alla buona conoscenza dello stato dei luoghi e della possibi- lità che vi si formasse ghiaccio;
infatti, un conto è prevedere in generale la forma- zione del ghiaccio ed altro è riuscire a riconoscerlo per evitarlo in quelle date spe- cifiche condizioni spazio temporale. Nemmeno rilevante è il ragionamento induttivo
4 proposto dal giudice quando sostiene che, siccome gli altri conducenti che avevano seguito la Ford non avevano avuto gli stessi problemi di slittamento, allora ciò significa che aveva fatto qualcosa di sbagliato. Infatti, ciò può deri- CP_2 vare da molteplici ragioni come ad esempio il migliore stato di conservazione di pneumatici, installazione di pneumatici invernali, settore del manto stradale privo di ghiaccio anche a seguito del passaggio dell'autovettura o un addirittura … pura fortuna.
Insomma, si potrebbe dire che ciò è troppo poco per superare la più palese dell'evidenza, ovvero che l'urto si è realizzato per un caso fortuito collegato alla presenza di ghiaccio sulla strada.
Questi sono i motivi per cui l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono lo soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Pistoia, 29 agosto 2024 n. 546
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. Controparte_7
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
07/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
5
RGN. N. 2096/2024
Udienza del 07/10/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. PUCCI Parte_1
PIERLUIGI; per la parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
PROIETTI ROSSELLA, nessuna per e CP_2 Controparte_3 nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 07/10/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 2096/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PUCCI PIERLUIGI;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. ROS- CP_1 P.IVA_1
SE PROIETTI;
cod. fisc. CP_2 C.F._2 Controparte_4 contumaci.
[...]
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice di pace 29 agosto 2024 n. 546.
Conclusioni parte attrice: “Accogliere per i motivi tutti dedotti narrativa del pre- sente proposto appello e pertanto in riforma parziale della sentenza numero 546/2024 del 29/08/2024 emessa del Giudice di Pace di Pistoia dott.sa S. Facchini nell'ambito del giudizio numero 8729/2022 depositata in data 29 agosto 2024, accogliere tutte con questioni avan- zate 'in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo giudice di pace adito, ritenuta la propria competenza per materia e territorio e valore in accoglimento della domanda attrice per le causali di cui in premessa a titolo del risarcimento del danno nei confronti dei convenuti
dichiararli tutti tenuti Controparte_5 al pagamento in favore dell'attore in solido tra loro per legge della somma di € 13.950,12 ovvero della diversa somma che risultasse di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria entro i limiti della propria competenza. Con vittoria di spese e competenze di procuratore per il presente giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Pistoia rigettare l'appello pro- posto dal Sig. perchè destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto, con- Parte_1 fermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di causa”. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- ha promosso giudizio di fronte al giudice di pace di Pistoia Parte_2 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 26 gennaio
2021 in cui lo stesso, a bordo della propria vettura Renault Captur mentre percor- reva la via Montalese in direzione di Montale giunto in prossimità della località
“Serre Mungai” era stato urtato dalla vettura Ford Fiesta di proprietà di
[...]
e condotta da che, a causa del ghiaccio presente sul CP_5 CP_2 manto stradale, aveva invaso la propria corsia. Ritenendo che il conducente abbia tenuto una condotta di guida adeguata e che egli non avesse alcuna colpa, aveva quindi proposto domanda risarcitoria.
Il Giudice di Pace aveva tuttavia aveva accolto parzialmente la domanda avendo riconosciuto un paritetico concorso di responsabilità tra le parti.
Con il presente appello, ha censurato la decisione rilevando Parte_1 che il giudice aveva errato:
a) nel considerare un paritetico concorso di responsabilità “senza neppure alcun sostanziale riferimento né logico-discorsivo né a norme di legge in base alle quali poter appoggiare tale suo erroneo convincimento” ed addirittura ritenendo che il ragionamento del giudice fosse contraddittorio in quanto in contrasto con le te- stimonianze raccolte (punto B1);
b) nel considerare esenti da contraddizioni le considerazioni del CTU che avevano escluso la ripetibilità delle ulteriori spese mediche per € 3.512,67 (B2);
c) nello stimare “non congrua la parcella del CTP attoreo quando invece pare che, raffrontando quanto da egli attuato anche nelle fasi di analisi e contributo attivo alla bozza di perizia … rispetto alla inerzia del CTP avversario (che) … non ha fornito simile pregevole apporto” (B5).
, nelle contumacia delle altre parti, ha opposto che: CP_1
a) “nessuna corresponsabilità riconosce il Giudice all'attore” il quale non aveva “mai chiesto in atto di citazione e nelle conclusioni di primo grado, neppure
“incidenter tantum” di accertare la esclusiva responsabilità del sig. CP_2 nel sinistro!!!”: infatti, “l'istruttoria tanto documentale quanto testimoniale (ha) rap- presentato in modo chiaro, preciso ed ineccepibile l'esatta dinamica dell'accaduto, riconoscendo quale causa efficiente del sinistro la presenza del ghiaccio sulla car- reggiata” che rappresentava la più classica ipotesi di caso fortuito;
b) “nessuna responsabilità pertanto doveva essere ascritta al convenuto he, come emerge dalle dichiarazione rese a verbale da tutti i soggetti coinvolti CP_2 nel sinistro, e confermate dallo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 28.9.2023 'procedeva a bassa velocità”;
3 c) il giudice di prime cure, a fronte del caso fortuito, ha ritenuto “che il Con- venuto non abbia dato la piena prova liberatoria prevista dal 2054 CP_2
c.c., ma solo parzialmente” addebitando a suo carico una condotta di guida impru- dente;
d) le ulteriori spese mediche non risultavano documentate nel giudizio di primo grado.
2.- È bene precisare che l'atto di appello deve contenere la chiara indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare riproponendo le argomenta- zioni e gli elementi del giudizio di primo grado oggetto di censura senza obbligare il giudice di appello a ricercare tra tutta la documentazione prodotta gli specifici profili contestati. Questo è il motivo per cui devono ritenersi inammissibili i motivi di appello relativi alle spese non prese in considerazione dal CTU in quanto nel corpo dell'atto di citazione esse sono indicate solo nel loro complessivo ammontare ma non in maniera analitica e dettagliata con la conseguenza che non si è in grado di sindacare la loro effettiva risarcibilità.
Ciò premesso, con la domanda oggi formulata a seguito di impugnazione parziale, l'appellante ha chiesto che il Tribunale sostanzialmente dichiarasse la totale responsabilità del convenuto per il sinistro occorso, domanda CP_2 cui si è opposta l'appellata invocando invece la sussistenza del caso fortuito a se- guito della pacifica esistenza di lastra di ghiaccio sulla strada (difesa ammissibile anche nell'ipotesi di tardiva costituzione dell'appellata).
Ciò che appare certo è che il giudice di pace non può contemporaneamente riferirsi al ghiaccio come caso fortuito e poi ipotizzare una responsabilità dei con- ducenti per il sinistro occorso perché – come ben detto dall'appellante - delle due l'una: o il fortuito esiste e “elimina” ogni responsabilità o non esiste e si applicano le regole ordinarie;
non si può affermare insieme l'uno e l'altro.
La scelta quindi si riduce all'accertamento o di una colpa esclusiva in capo a o di un caso fortuito che, come tale, esclude l'invocata responsa- CP_2 bilità dello stesso.
Ad avviso del Tribunale, errate sono la considerazioni contenute nella sen- tenza di primo grado - e le osservazioni ripresa dall'appellante - finalizzate ad in- dividuare l'esclusiva responsabilità del conducente della e basate sulla sua CP_6 ammissione in ordine alla buona conoscenza dello stato dei luoghi e della possibi- lità che vi si formasse ghiaccio;
infatti, un conto è prevedere in generale la forma- zione del ghiaccio ed altro è riuscire a riconoscerlo per evitarlo in quelle date spe- cifiche condizioni spazio temporale. Nemmeno rilevante è il ragionamento induttivo
4 proposto dal giudice quando sostiene che, siccome gli altri conducenti che avevano seguito la Ford non avevano avuto gli stessi problemi di slittamento, allora ciò significa che aveva fatto qualcosa di sbagliato. Infatti, ciò può deri- CP_2 vare da molteplici ragioni come ad esempio il migliore stato di conservazione di pneumatici, installazione di pneumatici invernali, settore del manto stradale privo di ghiaccio anche a seguito del passaggio dell'autovettura o un addirittura … pura fortuna.
Insomma, si potrebbe dire che ciò è troppo poco per superare la più palese dell'evidenza, ovvero che l'urto si è realizzato per un caso fortuito collegato alla presenza di ghiaccio sulla strada.
Questi sono i motivi per cui l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono lo soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Pistoia, 29 agosto 2024 n. 546
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. Controparte_7
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
07/10/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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