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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10628/2020 R.G., discussa all'udienza del 24/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. L. Milani Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. C. La Gatta CP_2
Resistente
Oggetto: Fondo di garanzia CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2020, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale
[...]
dal 6/2/2007 al 25/3/2010 con la qualifica di operaia cucitrice Controparte_3
di II livello CCNL Artigiani Tessili Abbigliamento– rappresentava che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo ottenuto la corresponsione delle
Perso differenze retributive pari ad € 10.000,00 a titolo di indennità di ferie non godute,
13° mensilità e TFR, sottoscriveva verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411
c.p.c. dinanzi all'associazione sindacale che veniva depositato in data CP_4
5/9/2013 presso la Direzione Territoriale del lavoro.
Deduceva che, nel predetto verbale, la si impegnava a pagare in favore della CP_3
ricorrente la somma di € 4.950,82 a titolo di TFR ma non provvedeva ad onorare tale impegno;
che il verbale era reso esecutivo in data 22/9/2014 e munito di formula esecutiva in data 26/9/2014; che il verbale veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 3/10/2014 alla società debitrice;
che la società rimaneva inadempiente;
che in data 7/11/2014, la ricorrente procedeva con il pignoramento mobiliare che aveva esito negativo;
che in data 4/2/2015 la ricorrente ha presentato domanda al Fondo di
Garanzia, ai sensi dell'art. 2 l.n. 297/1982 per l'erogazione del TFR;
che la domanda veniva respinta in quanto “dalla visura della conservatoria dei registri immobiliari allegata risulta che il suo ex datore di lavoro è titolare di beni immobili, pertanto, la domanda potrà essere riesaminata in seguito all'esito infruttuoso di una procedura esecutiva immobiliare”.
Allegava di aver appreso che, ancor prima che la ricorrente presentasse la propria domanda al Fondo di Garanzia, segnatamente nell'anno 2014, l' aveva provveduto CP_2
a liquidare il TFR in favore delle colleghe della ricorrente, signore Per_2 [...]
, e in particolare, apprendeva che Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6 Per_7
il numero di matricola indicato nella ricevuta riepilogativa delle domanda CP_2 trasmesse dalle suddette lavoratrici era il seguente: 0905315681 e che l' aveva CP_2
ottenuto un decreto ingiuntivo in danno della indicando un numero di CP_3
matricola differente, vale a dire 0913944147, lo stesso indicato dalla ricorrente nella domanda presentata in data 4/2/2015, successivamente disattesa.
Ditalchè, la ricorrente ha affermato di non essere più in grado di dare impulso all'azione esecutiva, in ragione della mancata restituzione dei titoli esecutivi, ditalchè, in data
30/4/2019, depositava nuova domanda al Fondo di Garanzia, indicando un numero di matricola differente rispetto a quello indicato nella prima domanda del 4/2/2015, vale a dire il n. 0905315681 che risulta collegato al n. di partita iva n. , ovvero P.IVA_1
alla , ditta che ha avuto inizio in data 1/9/1981 e Parte_2
cessazione in data 31/12/1995, soggetto giuridico differente rispetto a quello abbinato al n. 0913944147, con riferimento al quale l' aveva avanzato richiesta di ingiunzione CP_2 alla per un importo pari ad € 59.000,00 in relazione alle surrichiamate CP_3
lavoratrici.
La domanda del 30/4/2019 veniva disattesa per “intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 C. 4 DPR 639/1970”.
Ritenuta l'illegittimità della suddetta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo affermarsi la ricorrenza in capo alla dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 2 l.n. 297/82 e, per l'effetto dichiarare il diritto della stessa all'erogazione del
Pag. 2 di 6 TFR dal Fondo di Garanzia dell' , con conseguente condanna dell'Istituto al CP_2
pagamento della somma di € 4.590,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2, comma 5 l.n.
297/82.
Si costituiva in giudizio l' , insistendo nella decadenza dall'azione giudiziale ex art. CP_2
47 D.P.R. n. 639/1970; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2 l.n. 297/82 ai fini della concessione dell'invocato intervento.
Istruita la causa con la prova orale, all'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 è fondata.
L'art.47 D.P.R. n. 639/1970 stabilisce che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_5
pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”.
L'art. 38 d.l. n. 98/2011, convertito nella l.n. 111/2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che, in tal caso, il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Pag. 3 di 6 In proposito, i Giudici di Legittimità hanno da ultimo chiarito che “ In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n.
384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992, n. 438) dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l.11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla l. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “ dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in aventi di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”(cfr. Cass. n. 9236/2021).
Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47
D.P.R. n. 639/70 – che, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, tra cui rientra il Fondo di Garanzia per
Pag. 4 di 6 il trattamento di fine rapporto) - applicando i surrichiamati principi, deve ritenersi che sia maturata la decadenza.
Il termine di decadenza, invero, ha certamente iniziato a decorrere dalla nota datata
15/1/2016 ( cfr. all. n. 5 ricorso) con cui l' ha respinto l'istanza amministrativa CP_5
presentata dalla ricorrente in data 4/2/2015; pertanto, la lavoratrice avrebbe dovuto agire giudizialmente nel rispetto del menzionato termine decadenziale, senza che possa rilevare, ai fini dello slittamento del termine, la proposizione di una seconda domanda addirittura proposta solamente in data 30/4/2019 avente per oggetto la medesima pretesa.
La circostanza che la lavoratrice, all'atto della presentazione della seconda istanza, abbia inteso far valere un diverso presupposto di intervento del Fondo (sulla scorta di una differente indicazione di una Matricola rispetto alla precedente domanda del CP_2
4/2/2015, ma sempre nei confronti della medesima datrice di lavoro) non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia che ben poteva formare oggetto di azione giudiziale da esperirsi nel termine decadenziale decorrente dalla data del provvedimento di rigetto dell' . CP_5
Ed invero, deve ritenersi che l'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, pertanto, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Giova richiamare, sul punto, il principio di diritto affermato costantemente dalla
Suprema Corte, in virtù del quale “ la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione di decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l' mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione CP_5
di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi” (Cass. nn. 21039/2018; 26760/2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative;
come di recente ribadito da Cass. n. 4735/2024 (che si richiama a Cass.
Pag. 5 di 6 n. 8926/2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale, è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, invero, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa, risultando ininfluente, a tal fine, l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato a chiarimenti (cfr. Cass. n.
17792/2020).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alle spese di lite, in ragione del deposito di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 27/11/2020 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Bari, 24/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10628/2020 R.G., discussa all'udienza del 24/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. L. Milani Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. C. La Gatta CP_2
Resistente
Oggetto: Fondo di garanzia CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2020, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale
[...]
dal 6/2/2007 al 25/3/2010 con la qualifica di operaia cucitrice Controparte_3
di II livello CCNL Artigiani Tessili Abbigliamento– rappresentava che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, non avendo ottenuto la corresponsione delle
Perso differenze retributive pari ad € 10.000,00 a titolo di indennità di ferie non godute,
13° mensilità e TFR, sottoscriveva verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411
c.p.c. dinanzi all'associazione sindacale che veniva depositato in data CP_4
5/9/2013 presso la Direzione Territoriale del lavoro.
Deduceva che, nel predetto verbale, la si impegnava a pagare in favore della CP_3
ricorrente la somma di € 4.950,82 a titolo di TFR ma non provvedeva ad onorare tale impegno;
che il verbale era reso esecutivo in data 22/9/2014 e munito di formula esecutiva in data 26/9/2014; che il verbale veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, in data 3/10/2014 alla società debitrice;
che la società rimaneva inadempiente;
che in data 7/11/2014, la ricorrente procedeva con il pignoramento mobiliare che aveva esito negativo;
che in data 4/2/2015 la ricorrente ha presentato domanda al Fondo di
Garanzia, ai sensi dell'art. 2 l.n. 297/1982 per l'erogazione del TFR;
che la domanda veniva respinta in quanto “dalla visura della conservatoria dei registri immobiliari allegata risulta che il suo ex datore di lavoro è titolare di beni immobili, pertanto, la domanda potrà essere riesaminata in seguito all'esito infruttuoso di una procedura esecutiva immobiliare”.
Allegava di aver appreso che, ancor prima che la ricorrente presentasse la propria domanda al Fondo di Garanzia, segnatamente nell'anno 2014, l' aveva provveduto CP_2
a liquidare il TFR in favore delle colleghe della ricorrente, signore Per_2 [...]
, e in particolare, apprendeva che Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6 Per_7
il numero di matricola indicato nella ricevuta riepilogativa delle domanda CP_2 trasmesse dalle suddette lavoratrici era il seguente: 0905315681 e che l' aveva CP_2
ottenuto un decreto ingiuntivo in danno della indicando un numero di CP_3
matricola differente, vale a dire 0913944147, lo stesso indicato dalla ricorrente nella domanda presentata in data 4/2/2015, successivamente disattesa.
Ditalchè, la ricorrente ha affermato di non essere più in grado di dare impulso all'azione esecutiva, in ragione della mancata restituzione dei titoli esecutivi, ditalchè, in data
30/4/2019, depositava nuova domanda al Fondo di Garanzia, indicando un numero di matricola differente rispetto a quello indicato nella prima domanda del 4/2/2015, vale a dire il n. 0905315681 che risulta collegato al n. di partita iva n. , ovvero P.IVA_1
alla , ditta che ha avuto inizio in data 1/9/1981 e Parte_2
cessazione in data 31/12/1995, soggetto giuridico differente rispetto a quello abbinato al n. 0913944147, con riferimento al quale l' aveva avanzato richiesta di ingiunzione CP_2 alla per un importo pari ad € 59.000,00 in relazione alle surrichiamate CP_3
lavoratrici.
La domanda del 30/4/2019 veniva disattesa per “intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 C. 4 DPR 639/1970”.
Ritenuta l'illegittimità della suddetta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, chiedendo affermarsi la ricorrenza in capo alla dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 2 l.n. 297/82 e, per l'effetto dichiarare il diritto della stessa all'erogazione del
Pag. 2 di 6 TFR dal Fondo di Garanzia dell' , con conseguente condanna dell'Istituto al CP_2
pagamento della somma di € 4.590,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 2, comma 5 l.n.
297/82.
Si costituiva in giudizio l' , insistendo nella decadenza dall'azione giudiziale ex art. CP_2
47 D.P.R. n. 639/1970; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2 l.n. 297/82 ai fini della concessione dell'invocato intervento.
Istruita la causa con la prova orale, all'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 è fondata.
L'art.47 D.P.R. n. 639/1970 stabilisce che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_5
pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute”.
L'art. 38 d.l. n. 98/2011, convertito nella l.n. 111/2011, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 47 citato, prevedendo che le decadenze in questione si applichino anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e che, in tal caso, il termine di decadenza decorra dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Pag. 3 di 6 In proposito, i Giudici di Legittimità hanno da ultimo chiarito che “ In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n.
384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992, n. 438) dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l.11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla l. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “ dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo (del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in aventi di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”(cfr. Cass. n. 9236/2021).
Nella specie, fermo restando che trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 47
D.P.R. n. 639/70 – che, come noto, si applica alle prestazioni erogate dalla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, tra cui rientra il Fondo di Garanzia per
Pag. 4 di 6 il trattamento di fine rapporto) - applicando i surrichiamati principi, deve ritenersi che sia maturata la decadenza.
Il termine di decadenza, invero, ha certamente iniziato a decorrere dalla nota datata
15/1/2016 ( cfr. all. n. 5 ricorso) con cui l' ha respinto l'istanza amministrativa CP_5
presentata dalla ricorrente in data 4/2/2015; pertanto, la lavoratrice avrebbe dovuto agire giudizialmente nel rispetto del menzionato termine decadenziale, senza che possa rilevare, ai fini dello slittamento del termine, la proposizione di una seconda domanda addirittura proposta solamente in data 30/4/2019 avente per oggetto la medesima pretesa.
La circostanza che la lavoratrice, all'atto della presentazione della seconda istanza, abbia inteso far valere un diverso presupposto di intervento del Fondo (sulla scorta di una differente indicazione di una Matricola rispetto alla precedente domanda del CP_2
4/2/2015, ma sempre nei confronti della medesima datrice di lavoro) non è suscettibile di incidere sulla decadenza già maturata in relazione alla medesima pretesa, concernente il pagamento del T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia che ben poteva formare oggetto di azione giudiziale da esperirsi nel termine decadenziale decorrente dalla data del provvedimento di rigetto dell' . CP_5
Ed invero, deve ritenersi che l'istanza di parte, comunque qualificata, volta a provocare un nuovo pronunciamento ovvero un provvedimento espresso dell'amministrazione, non consente di far slittare in avanti il dies a quo e, pertanto, di recuperare il termine decadenziale già nelle more decorso.
Giova richiamare, sul punto, il principio di diritto affermato costantemente dalla
Suprema Corte, in virtù del quale “ la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione di decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l' mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione CP_5
di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi” (Cass. nn. 21039/2018; 26760/2016).
Per impedire la decadenza non rileva la presentazione di una pluralità di domande amministrative;
come di recente ribadito da Cass. n. 4735/2024 (che si richiama a Cass.
Pag. 5 di 6 n. 8926/2011), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale, è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione. Il dies a quo del termine, invero, è ancorato alla data di presentazione dell'originaria istanza amministrativa, risultando ininfluente, a tal fine, l'eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato a chiarimenti (cfr. Cass. n.
17792/2020).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alle spese di lite, in ragione del deposito di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., esse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 27/11/2020 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_2
dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili.
Bari, 24/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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