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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. USAI FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI Parte_2 C.F._2 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. USAI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS ZO CP_1 C.F._3 LO VI e dell'avv. FRANCOIS ELEONORA ( ) VIA JACOPO C.F._4 NARDI 2 50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in CORSO JACOPO NARDI 2 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. FRANCOIS ZO LO VI
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. TURRIANI PAOLA, elettivamente domiciliato in Controparte_2 BORGO OGNISSANTI 9 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. TURRIANI PAOLA TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, elettivamente CP_3 domiciliato in VIA VENEZIA 8 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. USAI FRANCESCO INTERVENUTO
(P.Iva n. , con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi CP_5 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via XX CodiceFiscale_5 Settembre n. 6, come da procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c.
pagina 1 di 8 C.F. E P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2 p.t. dott. , con sede legale in Milano, Corso Como 17, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_7 Marta Fidolini (C.F. ) con studio in Firenze, via Bixio n. 2, ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso la PEC: come da mandato apposto in calce al Email_1 presente atto
ZI AT
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi tutti di cui in narrativa:
- nel merito: revocare o comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto condannare l'impresa individuale alla restituzione della somma pagata per CP_8 compulsum pari ad € 18.813,23, assolvendo gli opponenti da ogni avversa domanda, con declaratoria che nulla è dovuto, da parte dei signori e all'impresa , Parte_1 Parte_2 CP_8 per i titoli e le ragioni azionate in via monitoria;
- in via riconvenzionale: previo accertamento della responsabilità dell'impresa nella causazione dei gravi danni CP_8 procurati all'immobile di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) di proprietà degli opponenti a seguito della esecuzione delle opere di intervento straordinario al predetto immobile, condannare l'impresa al risarcimento di tutti i danni subiti dai signori e CP_8 Parte_1 Pt_2
quantificabili allo stato nella somma di € 63.481,18, oltre al danno da mancato godimento
[...] della propria abitazione da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero nella somma maggiore o minore, rispetto a quella indicata, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- nel merito nei confronti del Geom. Controparte_2 accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'immobile di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) di proprietà degli opponenti, dovuti a difetto di costruzione e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Direttore dei Lavori Geom. nonché condannare il Controparte_2 medesimo convenuto, in solido con l'impresa , al risarcimento in favore degli odierni CP_8 attori di tutti i danni subiti quantificabili allo stato in € 63.481,18, oltre al danno da mancato godimento della propria abitazione da liquidarsi, in ipotesi, anche in via equitativa, ovvero nella misura maggiore o minore rispetto a quella indicata, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria, insiste per il rinnovo della CTU per le ragioni di cui alla nota di trattazione scritta del 25.10.2022.
Per parte convenuta : - nel rito, previa emanazione del provvedimento di differimento CP_8 della data di udienza di prima comparizione, onde consentire la costituzione in giudizio del terzo chiamato, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia AXA AS.ni Spa, c.f.
, con sede in Milano, Corso Como 17; P.IVA_2
- previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare, vuoi perché inammissibile, vuoi perché infondata in fatto ed in diritto, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 - rigettare inoltre, perché inammissibile e comunque perchè infondata in fatto ed in diritto, la domanda di intervento formulata nel presente giudizio dal sig. quale amministratore di sostegno CP_3 della sig.ra CP_9
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate, vuoi dagli opponenti, vuoi dall'intervenuta, limitare la misura del risarcimento al danno effettivamente cagionato dall'impresa appaltatrice, anche in relazione al disposto di cui all'art. 1227, 1° comma, c.c., dichiarando l'operatività della polizza Rischi Edili stipulata dall'impresa appaltatrice con XA AS.ni e condannando quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., a rilevare indenne l'impresa convenuta dalle richieste di pagamento di cui la medesima fosse dichiarata tenuta a corrispondere ad
[...] e da un lato, e ( , nella sua richiamata Pt_1 Parte_2 CP_3 CP_9 qualità, dall'altro. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Geom. Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, Controparte_2 eccezione e difesa disattesa:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di CP_3 quale amministratore di sostegno della sig.ra nei confronti del Geom CP_9 Controparte_2 e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsiasi domanda dal medesimo svolta nei confronti dello stesso con condanna alla refusione delle spese;
b) nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 nonché da in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra nei CP_3 CP_9 confronti del Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti;
Controparte_2
c) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte opponente e/o dal terzo intervenuto, condannare la Compagnia ASicuratrice Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne il Geom.
[...] [...] delle somme che il medesimo fosse dichiarato tenuto a corrispondere ad e CP_2 Parte_1
e/o in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 CP_3 CP_9
d) in via riconvenzionale condannare e in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del Geom. dell'importo di euro 1.138,85 a fronte della fattura Controparte_2 n. 10/2018.
In denegata ipotesi in cui il Geom. fosse condannato al pagamento di una somma a Controparte_2 qualsiasi titolo in favore degli opponenti, si chiede, in ogni caso, che venga effettuata la compensazione con quanto allo stesso dovuto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nonché del procedimento di accertamento tecnico in corso di causa.
Si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU per i motivi dedotti in atti.
Per Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze dichiarato preliminarmente ammissibile CP_3
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la signora e la ditta individuale ET e conseguentemente CP_9 CP_8 condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di € 6.490,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa e del Geom. CP_8 pagina 3 di 8 nella causazione dei danni tutti procurati all'immobile posto al Controparte_2 piano primo di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) a seguito della cattiva esecuzione delle opere di intervento strutturale e per l'effetto condannare l'impresa
ed il Geom. in solido tra loro a risarcire alla signora CP_8 Controparte_2 la somma di € 36.331,74, ovvero la somma maggiore o minore che CP_9 risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria, insiste per il rinnovo della CTU per le ragioni di cui alla nota di trattazione scritta del 25.10.2022.
Per Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito in tesi respingere la domanda Controparte_6 riconvenzionale promossa da e nonché la domanda di intervento Parte_3 Parte_2 formulata da nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di CP_3 CP_9 perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva promossa dalla nei confronti di , vinte le spese;
in ipotesi denegata di accoglimento, CP_11 Controparte_6 anche parziale ai sensi dell'art. 1227 c.c., delle domande risarcitorie formulate dagli opponenti e dall'intervenuta nei confronti della respingere in ogni caso la domanda di manleva CP_11 promossa nei confronti di , per carenza dei presupposti della garanzia Controparte_6 (accidentalità del fatto) e/o comunque per aver già indennizzato direttamente al proprio assicurato i danni nei termine di polizza (massimali e franchigie previste), vinte le spese.
In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Per : Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza Controparte_10 disattesa e reietta In tesi, respinta la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, respingere la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa perché assorbita dal rigetto della domanda principale;
In ipotesi, ove fosse accolta la domanda di parte attrice e condannato
l'assicurato al risarcimento dei danni, respingere la domanda di garanzia spiegata nei confronti della comparente perché inoperante il contratto di assicurazione;
In ipotesi subordinata, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al geom. in ordine ai fatti per cui è causa, dichiarare la CP_2 comparente tenuta a garantire il predetto con riferimento alla garanzia contenuta nella polizza versata in atti e dunque per la sola quota di responsabilità accertata in capo all'assicurato ed entro i limiti tutti di cui alla polizza stessa, ivi compreso il massimale di garanzia, la franchigia e/o lo scoperto a carico dell'assicurato;
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 8 I signori e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 41/2019, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze in data 7.1.2019 su istanza dell'impresa individuale per la somma di Euro 14.410,00 quale corrispettivo per CP_8 l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria nell'immobile di proprietà degli opponenti sito in Bagno a Ripoli, Via dell'Antella, 112, in virtù di contratto di appalto stipulato fra le parti in data 30.10.2017 per il corrispettivo “a misura” di Euro 18.500,00.
A fondamento dell'opposizione hanno allegato: che, a seguito di controversia insorta fra le parti, era stata siglata fra le stesse una scrittura privata in data 22.5.2018, con la quale raggiungevano un accordo in ordine alla sola “definizione della contabilità dei lavori di cantiere….”, senza che tale accordo dovesse essere inteso “come accettazione di eventuali responsabilità e inadempienze relative alla esecuzione a regola d'arte dei lavori e certificazioni”; che, in definitiva, le parti convenivano di risolvere il contratto di appalto;
che, successivamente alla sottoscrizione della suddetta scrittura, gli opponenti avevano appreso, tramite la relazione tecnica redatta dall'Ing. che i lavori Persona_1 eseguiti dall'impresa convenuta presentavano gravi vizi e difetti, quali: 1) l'omessa indicazione, nella documentazione tecnica, dell'intervento strutturale con betoncino armato;
2) l'assenza del progetto strutturale da depositare presso il Genio Civile;
3) la cattiva esecuzione dell'intonaco armato con betoncino;
4) l'assenza dei certificati dei materiali strutturali utilizzati;
5) la mancata preventiva rimozione dell'intonaco.
Hanno chiesto, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa del Geom.
[...]
quale progettista e direttore dei lavori;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, CP_2 in via riconvenzionale, la condanna dell'impresa , eventualmente in solido con il Geom. CP_8
al risarcimento, in proprio favore, della somma di Euro 63.481,18, o la diversa di Controparte_2 giustizia.
Si è costituito in giudizio il sig. titolare e legale rappresentante della CP_8 CP_12
, il quale ha eccepito: che la pretesa di pagamento azionata in via monitoria trovava
[...] fondamento nell'atto transattivo inter partes del 22.5.2018 e, pertanto, era stata espressamente riconosciuta dalla parte opponente;
che, con la sottoscrizione del succitato atto transattivo, le parti avevano dichiarato di non aver più nulla da pretendere reciprocamente in relazione all'oggetto del contratto di appalto, senza riserva di agire per eventuali danni, con dichiarazione avente effetto estintivo;
che, conseguentemente, non poteva operare la garanzia legale di cui agli artt. 1165-1667 c.c. per vizi e difetti, in quanto i committenti avevano avuto modo di verificare l'opera compiuta dalla appaltatrice esprimendo sulla stessa la propria accettazione con l'atto transattivo del 22.5.2028; l'insussistenza, in ogni caso, dei vizi e difetti lamentati.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, per la limitazione della misura del risarcimento al danno effettivamente cagionato, anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.
In via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio istituto assicuratore.
Ha spiegato intervento volontario nel giudizio il sig. quale Amministratore di Sostegno CP_3 della signora proprietaria dell'appartamento posto al primo piano del medesimo CP_9 edificio, la quale, nel mese di dicembre 2017, aveva conferito incarico alla di eseguire i CP_11 lavori di manutenzione del proprio appartamento, consistenti nel consolidamento delle pareti portanti interne, per l'importo di Euro 5.635,00, regolarmente pagato. A seguito dell'intervento, tuttavia, si erano verificati gravi danni anche nell'appartamento di proprietà denunciati alla ditta Pt_2 CP_8
Ha concluso per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato con la ditta e per CP_8 la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 6.490,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in solido con il Geom. per la condanna al Controparte_2
pagina 5 di 8 risarcimento del danno subito nella misura di Euro 36.331,74, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio il Geom. il quale ha eccepito la non imputabilità al Controparte_2 medesimo dei vizi e difetti lamentati da parte opponente e dalla parte intervenuta. Ha concluso, in via preliminare, per la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del proprio istituto assicuratore;
per il difetto di legittimazione ad agire di per il rigetto delle Controparte_4 CP_3 domande di parte opponente e, in ipotesi, per la condanna del proprio istituto assicuratore a rilevare indenne il Geom. delle somme che fosse dichiarato tenuto a corrispondere. In via CP_2 riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli opponenti e della parte intervenuta, in solido fra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.138,85 a saldo dell'attività prestata in loro favore;
in ipotesi, ha chiesto disporsi la compensazione con quanto allo stesso dovuto.
Si è costituita in giudizio la per associarsi integralmente alle difese ed Controparte_6 eccezioni della ditta convenuta, propria assicurata.
Si è costituita in giudizio la , la quale si è associata Controparte_10 integralmente alle difese ed eccezioni del proprio assicurato, Geom. Controparte_2
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP ante causam e con l'assunzione di prove testimoniali.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato in quanto fondato sull'atto transattivo inter partes stipulato del 22.5.2018.
Quanto ai vizi e difetti delle opere lamentati da parte opponente, per essi deve ritenersi non operante il suddetto accordo transattivo, che non esclude espressamente future azioni risarcitorie per eventuali vizi riscontrati nelle opere commissionate ed eseguite.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio di Accertamento tecnico preventivo (R.G. 2977/2019) ha accertato, sulla base della documentazione fotografica prodotta in giudizio (in particolare, le relazioni tecniche di parte), l'effettiva sussistenza dei vizi e difetti lamentati con riferimento all'immobile di proprietà degli opponenti, e, in particolare: mentre “l'intervento dell'intonaco armato con rete elettrosaldata e betoncino avrebbe dovuto creare due lastre in calcestruzzo armate con armature metalliche, disposte sulle superfici delle pareti e collegate fra loro con barre passanti e rigirate attraverso la muratura”, in realtà “non risulta che le barre metalliche siano state correttamente posate attraverso la muratura esistente, circostanza sostanziale ai fini del corretto funzionamento del rinforzo strutturale”; inoltre, prosegue il CTU, risulta che tale intervento sia stato posto in opera senza la preventiva demolizione dell'intonaco esistente. Ancora, il CTU ha accertato che, per tale intervento, non è stato redatto alcun progetto strutturale, né che la pratica edilizia sia stata adeguatamente integrata (mancata conformità amministrativa delle opere eseguite).
Quanto al “gattaiolato” realizzato al di sotto del solaio di calpestio (finalizzato a creare una “camera d'aria” con funzione di separazione fra il terreno di fondazione ed il solaio medesimo per evitare il verificarsi di fenomeni di umidità), il CTU non ha ravvisato l'esistenza di bocchette di aereazione nelle murature di confine, ritenendo sussistente, quindi, il vizio lamentato.
Anche nell'immobile di proprietà dell'intervenuta ha ravvisato un quadro fessurativo CP_9 delle murature, pur di modesta entità, di origine strutturale.
Ha poi stimato i costi di ripristino in complessivi Euro 21.055,40, di cui Euro 3.956,00 per la chiusura delle lesioni e la tinteggiatura relativamente alla proprietà CP_9
pagina 6 di 8 La responsabilità per i vizi come sopra accertati è stata dal CTU attribuita sia all'impresa esecutrice dei lavori, sia al professionista incaricato della progettazione e Direttore dei Lavori Geom.
[...]
il quale avrebbe dovuto adeguare il titolo edilizio presentato (CILA) nel momento in cui CP_2 l'intervento veniva modificato in corso d'opera, mediante presentazione di una SCIA comprensiva anche dell'intervento strutturale.
Le conclusioni della CTU devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e supportate dalla documentazione in atti.
Si ritiene, in via equitativa, che, per come descritta nella CTU, la responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, risultati viziati, sia in pari misura imputabile all'impresa esecutrice dei lavori ed al Geom. che devono risponderne nella misura del 50% ciascuno e, pertanto, Controparte_2 condannati al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di Euro 17.099,40, nonché della somma di Euro 3.956,00 in favore della parte intervenuta Il tutto, oltre interessi legali CP_9 dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo.
Conseguentemente, i rispettivi istituti assicuratori, convenuti in giudizio, devono essere condannati a rilevare indenni i loro assicurati da quanto vengono in questa sede condannati a pagare, per le causali di cui sopra, a parte opponente ed a parte intervenuta.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opponente di risarcimento danni, in quanto non provata.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda riconvenzionale del Geom. in quanto non provata. CP_2
In considerazione del fatto che la domanda monitoria era comunque fondata e, pertanto, della parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra parte attrice/intervenuta da una parte e parte convenuta Controparte_13 dall'altra.
[...]
Spese compensate anche fra parte convenuta e Geom. da una parte e CP_8 CP_2 Controparte_6
e dall'altra.
[...] Controparte_10
Le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate, devono porsi integralmente a carico solidale della impresa edile e del Geom. CP_8 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e , per l'effetto, CONDANNA l'impresa edile CP_14 al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di Euro 17.099,40,
[...] Controparte_2 nonché della somma di Euro 3.956,00 in favore della parte intervenuta nella misura del CP_9 50% ciascuno. Il tutto, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente. RIGETTA la domanda riconvenzionale del geom. Controparte_2
CONDANNA e a rilevare indenni Controparte_6 Controparte_10 i loro assicurati da quanto questi ultimi vengono in questa sede condannati a pagare, per le causali di cui sopra, a parte opponente ed a parte intervenuta.
DICHIARA integralmente compensate fra tutte le parti in causa le spese di lite.
PONE in via definitiva a carico solidale della impresa edile e del Geom. CP_8 Controparte_2 CP_6 e dall'altra le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate. Controparte_10
pagina 7 di 8 Firenze, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2977/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. USAI FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI Parte_2 C.F._2 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. USAI FRANCESCO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS ZO CP_1 C.F._3 LO VI e dell'avv. FRANCOIS ELEONORA ( ) VIA JACOPO C.F._4 NARDI 2 50132 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in CORSO JACOPO NARDI 2 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. FRANCOIS ZO LO VI
CONVENUTO con il patrocinio dell'avv. TURRIANI PAOLA, elettivamente domiciliato in Controparte_2 BORGO OGNISSANTI 9 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. TURRIANI PAOLA TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO, elettivamente CP_3 domiciliato in VIA VENEZIA 8 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. USAI FRANCESCO INTERVENUTO
(P.Iva n. , con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, Controparte_4 P.IVA_1 in persona del proprio procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parigi CP_5 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via XX CodiceFiscale_5 Settembre n. 6, come da procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c.
pagina 1 di 8 C.F. E P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2 p.t. dott. , con sede legale in Milano, Corso Como 17, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_7 Marta Fidolini (C.F. ) con studio in Firenze, via Bixio n. 2, ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso la PEC: come da mandato apposto in calce al Email_1 presente atto
ZI AT
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi tutti di cui in narrativa:
- nel merito: revocare o comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto condannare l'impresa individuale alla restituzione della somma pagata per CP_8 compulsum pari ad € 18.813,23, assolvendo gli opponenti da ogni avversa domanda, con declaratoria che nulla è dovuto, da parte dei signori e all'impresa , Parte_1 Parte_2 CP_8 per i titoli e le ragioni azionate in via monitoria;
- in via riconvenzionale: previo accertamento della responsabilità dell'impresa nella causazione dei gravi danni CP_8 procurati all'immobile di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) di proprietà degli opponenti a seguito della esecuzione delle opere di intervento straordinario al predetto immobile, condannare l'impresa al risarcimento di tutti i danni subiti dai signori e CP_8 Parte_1 Pt_2
quantificabili allo stato nella somma di € 63.481,18, oltre al danno da mancato godimento
[...] della propria abitazione da liquidarsi anche in via equitativa, ovvero nella somma maggiore o minore, rispetto a quella indicata, che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- nel merito nei confronti del Geom. Controparte_2 accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'immobile di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) di proprietà degli opponenti, dovuti a difetto di costruzione e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Direttore dei Lavori Geom. nonché condannare il Controparte_2 medesimo convenuto, in solido con l'impresa , al risarcimento in favore degli odierni CP_8 attori di tutti i danni subiti quantificabili allo stato in € 63.481,18, oltre al danno da mancato godimento della propria abitazione da liquidarsi, in ipotesi, anche in via equitativa, ovvero nella misura maggiore o minore rispetto a quella indicata, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria, insiste per il rinnovo della CTU per le ragioni di cui alla nota di trattazione scritta del 25.10.2022.
Per parte convenuta : - nel rito, previa emanazione del provvedimento di differimento CP_8 della data di udienza di prima comparizione, onde consentire la costituzione in giudizio del terzo chiamato, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa della Compagnia AXA AS.ni Spa, c.f.
, con sede in Milano, Corso Como 17; P.IVA_2
- previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare, vuoi perché inammissibile, vuoi perché infondata in fatto ed in diritto, sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 8 - rigettare inoltre, perché inammissibile e comunque perchè infondata in fatto ed in diritto, la domanda di intervento formulata nel presente giudizio dal sig. quale amministratore di sostegno CP_3 della sig.ra CP_9
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate, vuoi dagli opponenti, vuoi dall'intervenuta, limitare la misura del risarcimento al danno effettivamente cagionato dall'impresa appaltatrice, anche in relazione al disposto di cui all'art. 1227, 1° comma, c.c., dichiarando l'operatività della polizza Rischi Edili stipulata dall'impresa appaltatrice con XA AS.ni e condannando quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t., a rilevare indenne l'impresa convenuta dalle richieste di pagamento di cui la medesima fosse dichiarata tenuta a corrispondere ad
[...] e da un lato, e ( , nella sua richiamata Pt_1 Parte_2 CP_3 CP_9 qualità, dall'altro. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il Geom. Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, Controparte_2 eccezione e difesa disattesa:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di CP_3 quale amministratore di sostegno della sig.ra nei confronti del Geom CP_9 Controparte_2 e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsiasi domanda dal medesimo svolta nei confronti dello stesso con condanna alla refusione delle spese;
b) nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata da e Parte_1 Parte_2 nonché da in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra nei CP_3 CP_9 confronti del Geom. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti;
Controparte_2
c) in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte opponente e/o dal terzo intervenuto, condannare la Compagnia ASicuratrice Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne il Geom.
[...] [...] delle somme che il medesimo fosse dichiarato tenuto a corrispondere ad e CP_2 Parte_1
e/o in qualità di amministratore di sostegno di Parte_2 CP_3 CP_9
d) in via riconvenzionale condannare e in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del Geom. dell'importo di euro 1.138,85 a fronte della fattura Controparte_2 n. 10/2018.
In denegata ipotesi in cui il Geom. fosse condannato al pagamento di una somma a Controparte_2 qualsiasi titolo in favore degli opponenti, si chiede, in ogni caso, che venga effettuata la compensazione con quanto allo stesso dovuto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nonché del procedimento di accertamento tecnico in corso di causa.
Si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU per i motivi dedotti in atti.
Per Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze dichiarato preliminarmente ammissibile CP_3
l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la signora e la ditta individuale ET e conseguentemente CP_9 CP_8 condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di € 6.490,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa e del Geom. CP_8 pagina 3 di 8 nella causazione dei danni tutti procurati all'immobile posto al Controparte_2 piano primo di Via dell'Antella n. 112 Bagno a Ripoli (FI) a seguito della cattiva esecuzione delle opere di intervento strutturale e per l'effetto condannare l'impresa
ed il Geom. in solido tra loro a risarcire alla signora CP_8 Controparte_2 la somma di € 36.331,74, ovvero la somma maggiore o minore che CP_9 risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria, insiste per il rinnovo della CTU per le ragioni di cui alla nota di trattazione scritta del 25.10.2022.
Per Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito in tesi respingere la domanda Controparte_6 riconvenzionale promossa da e nonché la domanda di intervento Parte_3 Parte_2 formulata da nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di CP_3 CP_9 perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva promossa dalla nei confronti di , vinte le spese;
in ipotesi denegata di accoglimento, CP_11 Controparte_6 anche parziale ai sensi dell'art. 1227 c.c., delle domande risarcitorie formulate dagli opponenti e dall'intervenuta nei confronti della respingere in ogni caso la domanda di manleva CP_11 promossa nei confronti di , per carenza dei presupposti della garanzia Controparte_6 (accidentalità del fatto) e/o comunque per aver già indennizzato direttamente al proprio assicurato i danni nei termine di polizza (massimali e franchigie previste), vinte le spese.
In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Per : Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza Controparte_10 disattesa e reietta In tesi, respinta la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, respingere la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa perché assorbita dal rigetto della domanda principale;
In ipotesi, ove fosse accolta la domanda di parte attrice e condannato
l'assicurato al risarcimento dei danni, respingere la domanda di garanzia spiegata nei confronti della comparente perché inoperante il contratto di assicurazione;
In ipotesi subordinata, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo al geom. in ordine ai fatti per cui è causa, dichiarare la CP_2 comparente tenuta a garantire il predetto con riferimento alla garanzia contenuta nella polizza versata in atti e dunque per la sola quota di responsabilità accertata in capo all'assicurato ed entro i limiti tutti di cui alla polizza stessa, ivi compreso il massimale di garanzia, la franchigia e/o lo scoperto a carico dell'assicurato;
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 8 I signori e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 41/2019, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze in data 7.1.2019 su istanza dell'impresa individuale per la somma di Euro 14.410,00 quale corrispettivo per CP_8 l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria nell'immobile di proprietà degli opponenti sito in Bagno a Ripoli, Via dell'Antella, 112, in virtù di contratto di appalto stipulato fra le parti in data 30.10.2017 per il corrispettivo “a misura” di Euro 18.500,00.
A fondamento dell'opposizione hanno allegato: che, a seguito di controversia insorta fra le parti, era stata siglata fra le stesse una scrittura privata in data 22.5.2018, con la quale raggiungevano un accordo in ordine alla sola “definizione della contabilità dei lavori di cantiere….”, senza che tale accordo dovesse essere inteso “come accettazione di eventuali responsabilità e inadempienze relative alla esecuzione a regola d'arte dei lavori e certificazioni”; che, in definitiva, le parti convenivano di risolvere il contratto di appalto;
che, successivamente alla sottoscrizione della suddetta scrittura, gli opponenti avevano appreso, tramite la relazione tecnica redatta dall'Ing. che i lavori Persona_1 eseguiti dall'impresa convenuta presentavano gravi vizi e difetti, quali: 1) l'omessa indicazione, nella documentazione tecnica, dell'intervento strutturale con betoncino armato;
2) l'assenza del progetto strutturale da depositare presso il Genio Civile;
3) la cattiva esecuzione dell'intonaco armato con betoncino;
4) l'assenza dei certificati dei materiali strutturali utilizzati;
5) la mancata preventiva rimozione dell'intonaco.
Hanno chiesto, in via preliminare, di essere autorizzati alla chiamata in causa del Geom.
[...]
quale progettista e direttore dei lavori;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, CP_2 in via riconvenzionale, la condanna dell'impresa , eventualmente in solido con il Geom. CP_8
al risarcimento, in proprio favore, della somma di Euro 63.481,18, o la diversa di Controparte_2 giustizia.
Si è costituito in giudizio il sig. titolare e legale rappresentante della CP_8 CP_12
, il quale ha eccepito: che la pretesa di pagamento azionata in via monitoria trovava
[...] fondamento nell'atto transattivo inter partes del 22.5.2018 e, pertanto, era stata espressamente riconosciuta dalla parte opponente;
che, con la sottoscrizione del succitato atto transattivo, le parti avevano dichiarato di non aver più nulla da pretendere reciprocamente in relazione all'oggetto del contratto di appalto, senza riserva di agire per eventuali danni, con dichiarazione avente effetto estintivo;
che, conseguentemente, non poteva operare la garanzia legale di cui agli artt. 1165-1667 c.c. per vizi e difetti, in quanto i committenti avevano avuto modo di verificare l'opera compiuta dalla appaltatrice esprimendo sulla stessa la propria accettazione con l'atto transattivo del 22.5.2028; l'insussistenza, in ogni caso, dei vizi e difetti lamentati.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, per la limitazione della misura del risarcimento al danno effettivamente cagionato, anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c.
In via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio istituto assicuratore.
Ha spiegato intervento volontario nel giudizio il sig. quale Amministratore di Sostegno CP_3 della signora proprietaria dell'appartamento posto al primo piano del medesimo CP_9 edificio, la quale, nel mese di dicembre 2017, aveva conferito incarico alla di eseguire i CP_11 lavori di manutenzione del proprio appartamento, consistenti nel consolidamento delle pareti portanti interne, per l'importo di Euro 5.635,00, regolarmente pagato. A seguito dell'intervento, tuttavia, si erano verificati gravi danni anche nell'appartamento di proprietà denunciati alla ditta Pt_2 CP_8
Ha concluso per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato con la ditta e per CP_8 la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 6.490,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché, in solido con il Geom. per la condanna al Controparte_2
pagina 5 di 8 risarcimento del danno subito nella misura di Euro 36.331,74, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi.
Si è costituito in giudizio il Geom. il quale ha eccepito la non imputabilità al Controparte_2 medesimo dei vizi e difetti lamentati da parte opponente e dalla parte intervenuta. Ha concluso, in via preliminare, per la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del proprio istituto assicuratore;
per il difetto di legittimazione ad agire di per il rigetto delle Controparte_4 CP_3 domande di parte opponente e, in ipotesi, per la condanna del proprio istituto assicuratore a rilevare indenne il Geom. delle somme che fosse dichiarato tenuto a corrispondere. In via CP_2 riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli opponenti e della parte intervenuta, in solido fra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.138,85 a saldo dell'attività prestata in loro favore;
in ipotesi, ha chiesto disporsi la compensazione con quanto allo stesso dovuto.
Si è costituita in giudizio la per associarsi integralmente alle difese ed Controparte_6 eccezioni della ditta convenuta, propria assicurata.
Si è costituita in giudizio la , la quale si è associata Controparte_10 integralmente alle difese ed eccezioni del proprio assicurato, Geom. Controparte_2
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP ante causam e con l'assunzione di prove testimoniali.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
In primo luogo, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato in quanto fondato sull'atto transattivo inter partes stipulato del 22.5.2018.
Quanto ai vizi e difetti delle opere lamentati da parte opponente, per essi deve ritenersi non operante il suddetto accordo transattivo, che non esclude espressamente future azioni risarcitorie per eventuali vizi riscontrati nelle opere commissionate ed eseguite.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio di Accertamento tecnico preventivo (R.G. 2977/2019) ha accertato, sulla base della documentazione fotografica prodotta in giudizio (in particolare, le relazioni tecniche di parte), l'effettiva sussistenza dei vizi e difetti lamentati con riferimento all'immobile di proprietà degli opponenti, e, in particolare: mentre “l'intervento dell'intonaco armato con rete elettrosaldata e betoncino avrebbe dovuto creare due lastre in calcestruzzo armate con armature metalliche, disposte sulle superfici delle pareti e collegate fra loro con barre passanti e rigirate attraverso la muratura”, in realtà “non risulta che le barre metalliche siano state correttamente posate attraverso la muratura esistente, circostanza sostanziale ai fini del corretto funzionamento del rinforzo strutturale”; inoltre, prosegue il CTU, risulta che tale intervento sia stato posto in opera senza la preventiva demolizione dell'intonaco esistente. Ancora, il CTU ha accertato che, per tale intervento, non è stato redatto alcun progetto strutturale, né che la pratica edilizia sia stata adeguatamente integrata (mancata conformità amministrativa delle opere eseguite).
Quanto al “gattaiolato” realizzato al di sotto del solaio di calpestio (finalizzato a creare una “camera d'aria” con funzione di separazione fra il terreno di fondazione ed il solaio medesimo per evitare il verificarsi di fenomeni di umidità), il CTU non ha ravvisato l'esistenza di bocchette di aereazione nelle murature di confine, ritenendo sussistente, quindi, il vizio lamentato.
Anche nell'immobile di proprietà dell'intervenuta ha ravvisato un quadro fessurativo CP_9 delle murature, pur di modesta entità, di origine strutturale.
Ha poi stimato i costi di ripristino in complessivi Euro 21.055,40, di cui Euro 3.956,00 per la chiusura delle lesioni e la tinteggiatura relativamente alla proprietà CP_9
pagina 6 di 8 La responsabilità per i vizi come sopra accertati è stata dal CTU attribuita sia all'impresa esecutrice dei lavori, sia al professionista incaricato della progettazione e Direttore dei Lavori Geom.
[...]
il quale avrebbe dovuto adeguare il titolo edilizio presentato (CILA) nel momento in cui CP_2 l'intervento veniva modificato in corso d'opera, mediante presentazione di una SCIA comprensiva anche dell'intervento strutturale.
Le conclusioni della CTU devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e supportate dalla documentazione in atti.
Si ritiene, in via equitativa, che, per come descritta nella CTU, la responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, risultati viziati, sia in pari misura imputabile all'impresa esecutrice dei lavori ed al Geom. che devono risponderne nella misura del 50% ciascuno e, pertanto, Controparte_2 condannati al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di Euro 17.099,40, nonché della somma di Euro 3.956,00 in favore della parte intervenuta Il tutto, oltre interessi legali CP_9 dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo.
Conseguentemente, i rispettivi istituti assicuratori, convenuti in giudizio, devono essere condannati a rilevare indenni i loro assicurati da quanto vengono in questa sede condannati a pagare, per le causali di cui sopra, a parte opponente ed a parte intervenuta.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opponente di risarcimento danni, in quanto non provata.
Deve, altresì, essere rigettata la domanda riconvenzionale del Geom. in quanto non provata. CP_2
In considerazione del fatto che la domanda monitoria era comunque fondata e, pertanto, della parziale soccombenza reciproca, sussistono le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra parte attrice/intervenuta da una parte e parte convenuta Controparte_13 dall'altra.
[...]
Spese compensate anche fra parte convenuta e Geom. da una parte e CP_8 CP_2 Controparte_6
e dall'altra.
[...] Controparte_10
Le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate, devono porsi integralmente a carico solidale della impresa edile e del Geom. CP_8 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e , per l'effetto, CONDANNA l'impresa edile CP_14 al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di Euro 17.099,40,
[...] Controparte_2 nonché della somma di Euro 3.956,00 in favore della parte intervenuta nella misura del CP_9 50% ciascuno. Il tutto, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente. RIGETTA la domanda riconvenzionale del geom. Controparte_2
CONDANNA e a rilevare indenni Controparte_6 Controparte_10 i loro assicurati da quanto questi ultimi vengono in questa sede condannati a pagare, per le causali di cui sopra, a parte opponente ed a parte intervenuta.
DICHIARA integralmente compensate fra tutte le parti in causa le spese di lite.
PONE in via definitiva a carico solidale della impresa edile e del Geom. CP_8 Controparte_2 CP_6 e dall'altra le spese di CTU in sede di ATP, già liquidate. Controparte_10
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Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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