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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
D'Orso per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Santo CP_2 Parte_2
Spagnolo per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata e appellante incidentale (p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe CP_4
Baroncini e dell'Avv. Roberta Veronesi del Foro di Milano per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Controparte_5 C.F._2
Fileccia, per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
ritenere procedibile ed ammettere, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello e, facendovi diritto,
in riforma integrale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la responsabilità di e/o dell' in persona del Legale Rappresentante Controparte_5 Controparte_3
pro-tempore, per il sinistro occorso a in data 16.10.2010 durante la Parte_1
manifestazione sportiva denominata “XXVIII° Rally Due Valli Automoderne - I° Historic
Rally Scaligero Autostoriche” e per le conseguenti lesioni fisiche allo Stesso procurate, per tutte le ragioni profusamente esposte in atto di appello, nella presente comparsa nonchè in tutti gli scritti difensivi prodotti in primo grado che devono intendersi qui richiamate e trascritte;
condannare, conseguentemente, e/o l' in persona Controparte_5 Controparte_3
del Legale Rappresentante pro-tempore, e (già Controparte_1 [...]
[...]
[...] [...]
, in persona del legale Rappresentante pro tempore, quale compagnia Controparte_6
assicuratrice della responsabilità civile della manifestazione sportiva “XXVIII° Rally Due
Valli Automoderne - I° Historic Rally Scaligero Autostoriche”,al pagamento in favore del sig. di una somma almeno pari ad € 383.897,60 o della maggior somma Parte_1
ritenuta equa, quale danno biologico nelle sue componenti di Invalidità Permanente e
Temporanea, calcolate in base alle Tabelle Milanesi 2024 attualmente vigenti, oltre rivalutazione della somma alla data della pronuncia ed interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita totale della capacità lavorativa specifica nella misura che verrà ritenuta congrua dalla
Corte mediante applicazione delle più recenti tabelle elaborate in materia e comunque in misura non inferiore ad € 66.000,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, nonché al rimborso di € 523,20 per spese mediche documentate e di € 2.694,38, quale danno patrimoniale relativo alle spese di viaggio e di soggiorno affrontate dall'Appellante per sé e per i propri familiari pure documentate in atti, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal fatto al soddisfo;
condannare, altresì, e/o l' in persona del Legale Controparte_5 Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, e (già Controparte_1 Controparte_6
), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, alla refusione delle competenze,
[...]
spese ed onorari relativi al primo grado di giudizio, ivi incluso il rimborso delle spese di CTU;
3 condannare, infine, e/o l' in persona del Legale Controparte_5 Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, e (già ), in persona Controparte_1 CP_6
del legale Rappresentante pro-tempore, alla refusione delle competenze, spese ed onorari relativi al presente grado di appello.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
dichiarare improcedibile/improseguibile la domanda svolta nei confronti di
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
in ogni caso, rigettare, integralmente, l'interposto gravame principale, siccome erroneo ed infondato, confermando, per l'effetto, il capo della sentenza impugnata che dichiara non responsabile dei fatti di causa l'Organizzatore di gara e inoperante l'invocata garanzia assicurativa;
dichiarare, in ogni caso, inammissibile ed infondata, oltre che tardiva, la domanda di manleva svolta da nei confronti di per i motivi esposti;
Controparte_5 CP_1
per l'ipotesi di riforma della sentenza impugnata in senso favorevole all'appellante, accogliere il proposto gravame incidentale, dichiarando, in riforma della sentenza non definitiva n.
417/2017, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale e di rigetto del proposto gravame incidentale, contenere la condanna di nei limiti del danno rigorosamente allegato e CP_1
provato e tenuto conto delle somme già corrisposte da in dipendenza dell'evento de CP_7
quo.
4 Conclusioni dell'appellato Controparte_3
previe le pronunce e declaratorie meglio viste anche in relazione alla ammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc:
a) rigettare i motivi di gravame ex adverso proposti in quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, respingendo ogni altra domanda formulata dall'appellante nei confronti di confermando integralmente la Controparte_3
sentenza impugnata;
b) con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
c) nell'ipotesi in cui l'appello di controparte dovesse essere accolto, con conseguente condanna anche solo concorrente e/o residuale di l'Ecc. ma Corte dovrà: CP_8
1) tener conto nella liquidazione del danno delle somme già percepite dal a seguito di Pt_1
attivazione della polizza Generali stipulata dalla federazione sportiva CSAI che copre gli infortuni degli atleti;
2) adeguatamente valorizzare il comportamento consapevolmente imprudente del danneggiato, applicando l'art. 1227 c.c.;
3) contenere il risarcimento del danno nei limiti di quanto accertato in sede di CTU svolta in primo grado.
Conclusioni dell'appellato : CP_5
rigettare, integralmente, il gravame proposto da poiché erroneo ed Parte_1
infondato, e confermando, per l'effetto, il capo della sentenza impugnata (n.297/20) che
5 esclude qualsivoglia responsabilità di nella determinazione del sinistro de Controparte_5
quo e conseguentemente dei danni subiti dall'appellante;
nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, ritenere l'operatività della polizza
2264/53/58303079, stipulata da e in data 14/10/10 con CP_9 CP_10 [...]
, manlevando da ogni esborso a titolo di risarcimento dei CP_11 Controparte_5
danni patiti da e comunque contenere l'eventuale condanna nei limiti del Parte_1
danno rigorosamente provato e tenuto conto delle somme già corrisposte da CP_12
per il sinistro in questione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 297 emessa il 15.4.2020, il Tribunale di Trapani, pronunziandosi in esito alla sentenza non definitiva n. 417 del 12.5.2017 -con la quale aveva respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e difetto di legittimazione passiva sollevate dai convenuti- ha rigettato la domanda di volta alla condanna, anche solidale, di Parte_1 [...]
società organizzatrici della manifestazione sportiva Controparte_13
denominata “ ”, di Controparte_14 Controparte_6
e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati
[...] Controparte_5
in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 16.10.2010 durante lo svolgimento di una delle prove del rally alla quale aveva preso parte in qualità di navigatore/secondo conducente dell'autovettura Porsche 911, targata CT A62487, condotta da . Controparte_5
6 Il Tribunale, dette improcedibili le domande spiegate nei confronti di Controparte_13
dichiarata fallita con sentenza n. 15/2019, e valutato il compendio probatorio acquisito, il quale aveva confermato che nel corso della Prova Speciale 8 “San Francesco” la vettura a bordo della quale viaggiava l'attore aveva fatto testa-coda e aveva urtato contro un palo dell'illuminazione pubblica posto in corrispondenza del margine sinistro della strada -avuto riguardo al senso di marcia del veicolo-, ha tuttavia ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2050 c.c. degli organizzatori della manifestazione nonché quella del pilota e rigettato anche la domanda indennitoria rivolta nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Più in dettaglio il Tribunale:
- ha constatato che: l'impatto della vettura contro il palo dell'illuminazione si è verificato su un tratto rettilineo;
il palo dell'illuminazione era posto a circa 70 cm di distanza dal margine dalla careggiata e al di fuori della traiettoria ideale dell'autovettura; i piloti avevano effettuato la ricognizione del percorso prima della gara;
l'incidente si è verificato al terzo giro del percorso;
- ha evidenziato che durante il sopralluogo congiunto effettuato dai rappresentanti della
Provincia di Verona, dell'organizzatore del CSAI – Commissione Controparte_13
Sportiva Automobilistica Italiana e dal delegato dei Ministeri dell'Interno e delle
Infrastrutture era stata accertata l'idoneità del percorso di gara e non erano stati imposti accorgimenti a protezione del palo;
7 - escluso, sulla scorta di argomenti di ordine logico, un errore di tracciamento del percorso, e circoscritta dunque l'imputazione di responsabilità all'organizzatore alla mancata apposizione di adeguate protezioni intorno al palo, ha considerato “indimostrato e
probabilmente indimostrabile che, se ci fossero state le protezioni, il sinistro, che si sarebbe
comunque verificato, avrebbe avuto conseguenze meno dannose per l'attore” (pag. 10 della sentenza impugnata);
- rimarcato che l'attore non aveva allegato alcuna condotta colposa del conducente del veicolo essendosi limitato “a sostenere che questi perse il controllo del mezzo”, ha ravvisato la causa del sinistro nell'elevata velocità di guida, ma ha ritenuto la condotta di Controparte_5
giustificata in ragione della natura della prova in corso, ovvero una prova speciale di velocità,
nella quale “i conducenti per ottenere il miglior risultato sono indotti a tentare anche manovre
azzardate rischiose, non essendo ovviamente applicabili in tali casi i limiti del codice della
strada, di cui l'ordinamento autorizzato la deroga” (pag. 10 della sentenza);
- ha evidenziato che “l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente
da parte di coloro che vi partecipano” (pag. 10 sentenza);
- ha escluso l'applicazione della copertura assicurativa prestata da Controparte_1
per essersi il sinistro verificato durante una prova di velocità, ovvero in condizioni di
[...]
esclusione dell'operatività della polizza in favore dei trasportati.
- ha condannato alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Questi ha impugnato la sentenza denunziando:
8 - vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di già implicitamente rinunziata in quanto non Controparte_13
riproposta nel ricorso con il quale aveva provveduto a riassumere il giudizio dopo l'interruzione determinata dalla declaratoria di fallimento di Controparte_13
- omessa o contraddittoria motivazione in punto di esclusione della responsabilità
dell'organizzatore del rally la quale, pur essendone onerata ex Controparte_3
art. 2050 c.c., non aveva provato di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, non potendo ritenersi sufficiente la conformazione alle -limitate e non esaustive- norme cautelari previste dai regolamenti sportivi della singola disciplina ed esigendosi piuttosto, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'organizzatore di un'attività intrinsecamente pericolosa, la rigorosa dimostrazione del rispetto anche delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia. Segnala come irrilevante l'esito del sopralluogo congiunto del 14 ottobre 2010 posto che: i) il palo contro cui l'autovettura aveva urtato era collocato su un tratto di strada comunale, in quanto tale estraneo alla competenza della provincia di chiamata ex articolo 9 del codice della strada a collaudare le proprie CP_3
strade e indicare le misure di sicurezza necessarie per i propri manufatti;
ii) gli adempimenti curati dalla commissione congiunta non esonerano da responsabilità l'organizzatore che,
chiamato a garantire l'incolumità dei partecipanti alla gara così come degli spettatori, ha
“l'obbligo di predisporre precauzioni ulteriori rispetto alle prescrizioni che l'ente
proprietario delle strade interessate dal percorso di gara possa imporre” (pag. 12
9 dell'appello) e, tra queste, l'elementare cautela consistente nel proteggere con rotoballe o pneumatici gli ostacoli fissi al bordo della strada;
iii) del tutto astratto il concetto di traiettoria ideale;
- omessa e contraddittoria motivazione in punto di esclusione della responsabilità in capo al pilota , il quale, tenuto anche nel corso delle prove speciali “ad Controparte_5
adeguare la velocità alle caratteristiche del tracciato che mutano continuamente e ad
adottare tutte le cautele idonee a evitare il verificarsi di eventi dannosi che mettano a
repentaglio l'incolumità del navigatore” (pag. 19 dell'atto di appello), aveva perso il controllo del mezzo in ragione, non di una causa esterna rimasta indimostrata, ma di un evidente errore di pilotaggio, segnatamente una “non appropriata correzione della
traiettoria dell'autovettura” (pag. 20 dell'atto di appello);
- violazione e falsa applicazione del Regolamento Nazionale Rallies, per l'erronea qualificazione delle prove speciali come competizione di velocità e non, invece, come mista di regolarità e velocità, e non corretta interpretazione della polizza assicurativa rilasciata da che, in conformità al disposto dell'art. 124 Controparte_1
Cod. Ass., dell'art. 5 D.P.R. 24.11.1970 n. 973, nonché del medesimo Regolamento
Nazionale Rallies, prevedeva, in allegato, la copertura assicurativa del secondo conduttore che non sia alla guida del mezzo, equiparato al terzo traportato, purché la sua presenza sia prescritta, come nel caso di specie, dal regolamento di gara;
10 - l'erronea regolamentazione delle spese di lite che, pur respinta la domanda risarcitoria,
avrebbero dovuto essere compensate anche in considerazione del rigetto, con la sentenza non definitiva, delle eccezioni preliminari dei convenuti.
Ha reclamato, in conseguenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
dell'impugnazione e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 417
emessa il 12.5.2017, relativamente al capo che ne aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Costituitasi ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai Controparte_3
sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., insistendo, in linea gradata, per il rigetto nel merito.
Con comparsa del 2.10.2020 si è costituito anche opponendosi Controparte_5
all'accoglimento del gravame e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Alla disamina dell'impugnazione -che per la specificità dell'articolazione delle doglianze, si sottrae al rilievo in rito imperniato sulla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.- è opportuno premettere alcune notazioni di inquadramento generale riguardo al titolo di responsabilità
invocato e alle peculiarità delle prove speciali inserite nelle gare di rally.
E' sostanzialmente incontestato tra le parti che la gara di rally, quale quella nel corso della quale si è verificato il sinistro, costituisca un'attività pericolosa, tanto per i mezzi adoperati quanto per le modalità con cui la stessa si esplica.
11 Rileva in tal senso la circostanza che i percorsi ove si svolgono le gare, e in modo particolare quelli delle prove speciali, “devono essere scelti in funzione dell'abilità di guida dei
conduttori e dell'affidabilità delle vetture” e “possono avere un andamento altimetrico
variabile, spiccate caratteristiche di tortuosità, carreggiate di larghezza limitata e fondo
stradale non compatto (ad esempio terra, ghiaccio, fondo dissestato, ecc.)” (cfr. art.
2.2.5 NS
11 Regolamento Rallies, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di Controparte_3
. Le prove speciali, inoltre, si svolgono in tratti obbligatoriamente chiusi al traffico
[...]
compresi tra due controlli orari da percorrersi in un'unica direzione a velocità cronometrata
(art.
1.3 NS 11 Regolamento Rallies) nell'esecuzione delle quali i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada (tanto si ricava a contrario dalla disposizione dell'art.
2.2.5 NS 11 là ove dispone che “il percorso, ad eccezione di quello interessato dalle
prove speciali, è considerato aperto al traffico e pertanto i conduttori devono attenersi
scrupolosamente alle norme del Codice della Strada”). Tali prove, come chiaramente denotano le prescrizioni supplementari di sicurezza di cui all'art. 19 del.2 Regolamento
Nazionale Rallies NS 11 (obbligo per entrambi i componenti dell'equipaggio di indossare il casco omologato allacciato, il collare di Hans e reattivi dispositivi di sicurezza, abbigliamento di protezione omologato), nonché la previsione del cronometraggio del tempo di percorrenza al decimo di secondo (art. 19.1) e le ulteriori disposizioni riguardo alle modalità e ai tempi di partenza (art. 19.5, 19.5.1, 19.5.2), si connotano essenzialmente quali prove di velocità. La
previsione dell'art 2.2.4 della NS 11 del Regolamento Nazionale Rallies a tenore della quale
12 “la velocità media delle Prove Speciali deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 9 del
Codice della Strada. I tutti i Rallies la velocità media delle Prove Speciali non deve essere
superiore a 100 Kh/h” non confligge con la conclusione appena esposta, essendo evidente che la prescrizione di una velocità media implichi che quella massima sia maggiore di 100
km/h e ciò ancorché, per come detto, si tratti di percorsi particolarmente accidentati o impervi.
Giova, poi, rammentare che per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità la ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità aquiliana fondati sulla previsione dell'art. 2050 c.c. si ripartisce in guisa che:
- grava sul danneggiato l'onere della dimostrazione del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, ricadendo su costui il rischio della causa ignota.
“In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico
del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza
del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività
e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di
responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In
particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex
art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio
dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla
riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice
di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato
13 (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la
responsabilità del rivenditore per un incendio seguito alla sostituzione di una bombola di
gas, atteso che dalla risultanze agli atti, non si poteva evincere con certezza la prova certa
della riconducibilità dell'incendio alla perdita di gas della bombola acquistata e, quindi,
all'attività del rivenditore)” Cassazione civile sez. III, 27/07/2012, n.13397 e, in termini,
Cassazione civile , sez. III , 22/09/2014 , n. 19872
- per contro, l'esercente l'attività pericolosa, sul quale grava la presunzione di colpa posta dal legislatore, è onerato della dimostrazione di aver adottato ogni cautela volta a evitare il prodursi di danni. “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per
attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con
la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non
basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di
comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad
impedire l'evento dannoso” con la conseguenza che “il fatto del danneggiato o del terzo può
produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in
modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce
elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo
che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive
adottate" (Cass., sez. 3, 04/06/1998, n. 5484, Cass., sez. 3, 24/11/2011, n. 17851; Cass., sez.
3, 18/07/2011, n. 15733; Cass., sez. 6 -3, 19/05/2022, n. 16170)” (Cass. 10.6.2025 n. 15465
14 la quale nel prosieguo della motivazione chiarisce che gli accorgimenti e le misure precauzionali che l'esercente è obbligato ad adottare sono quelli volti a “scongiurare il rischio
di incidenti ad alta probabilità di verificazione”.
Con espresso riguardo all'attività sportiva, la Suprema Corte ha poi precisato che “implica
accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni
… eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente
che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le
normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva,
nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. 1564/1997; Cass. 20597/2004; Cass.
2710/2005)” (Cass., sez. III, 19/11/2021, n. 35602) giacché, per contro “i danni subiti in
occasione di attività sportive non sono risarcibili qualora rientrino nei limiti confacenti alla
specifica attività sportiva, per via del fatto che chi vi partecipa accetta il rischio, per
l'appunto, di danni connessi a tale attività” (Cass. civ., sez. III, 16/5/2022 n. 15607). Da tanto consegue che chi prende parte ad attività sportive che presentano caratteri di pericolosità può
riversare su altri le conseguenze dannose subite ove queste derivino da condotte altrui violative delle specifiche prescrizioni di legge e di regolamento (regolamenti sportivi e norme supplementari) poste a presidio del regolare svolgimento della gara, oltre che delle usuali regole di prudenza.
15 Sulla scorta di tali coordinate, può ora procedersi all'esame dei singoli motivi di impugnazione principale secondo la tecnica dei punti di motivazione, con modifica, in accordo a criteri di priorità logica, dell'ordine di trattazione seguito dall'appellante.
- Il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamenta il mancato riconoscimento di responsabilità in capo alla società organizzatrice dell'evento non è meritevole di accoglimento.
Rilevano nell'esame della domanda i regolamenti che disciplinato le gare di rally, in particolare le Norme Supplementari 11, Circolare del Ministero dell'Interno n. 68 del 2 luglio
1962 e l'allegato O al Codice Sportivo Internazionale che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle gare richiedono: che le vetture siano dotate di specifici dispositivi di protezione;
che l'equipaggio -obbligatoriamente composto da due componenti entrambi forniti di specifici titoli abilitativi- sia munito di protezioni tecniche;
che l'organizzazione provveda ad effettuare verifiche ante-gara al fine di accertare la regolarità dei documenti e delle vettura;
che siano effettuati sopralluoghi lungo il percorso di gara sia per la tutela del pubblico, sia per la tutela dei partecipanti e che i sistemi di protezione siano applicati tenendo conto delle caratteristiche del percorso e della velocità presumibilmente raggiunta dalle vetture nei singoli punti del tracciato. Tale ultima regola, espressa in termini nitidi dall'art.
7.8 dell'allegato O al Codice Sportivo Internazionale nell'edizione del 24.12.2013,
circoscrive il rischio che è onere dell'organizzatore prevedere e prevenire a quello concreto,
non dunque all'astratta possibilità che in un qualunque punto del percorso un'autovettura
16 possa perdere il controllo e uscire dal tracciato stradale, ma alla probabilità che ciò accada.
La prescrizione, assonante all'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. 10.6.2025 n.
15465) che onera l'esercente l'attività pericolosa di “scongiurare il rischio di incidenti ad
alta probabilità di verificazione”, impone di verificare il tracciato per individuare i passaggi nei quali a un andamento particolarmente tortuoso (ad esempio tornanti o curve a raggio limitato) si coniughi la presenza di ostacoli collocati in prossimità della sede stradale.
Diversamente opinando si imporrebbe all'organizzatore di “impacchettare” qualsivoglia ostacolo posto in prossimità, e a ben vedere anche a distanza, dal tracciato stradale (e così, ad esempio, di applicare strumenti atti ad attutire l'effetto dell'impatto in ciascuno dei pali mostrati nelle pose fotografiche depositate in atti dall'attore, anche quelli che fiancheggiano dei rettilinei).
Da qui il rilievo attribuito dal primo giudice alla peculiare conformazione del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro.
Dall'attività istruttoria espletata in primo grado è emerso che:
- il palo era distante 70 cm circa dal margine sinistro della carreggiata avuto riguardo all'unico senso consentito di percorrenza del tracciato (deposizione teste all'udienza Testimone_1
30.6.2015 e da all'udienza del 17.2.2015) e non si trovava in prossimità Tes_2
dell'uscita da una curva o da un tornante;
- il sinistro è avvenuto al terzo e ultimo dei giri consentiti ai piloti (teste Tes_3
all'udienza 17.2.2015);
17 - tenuto conto delle caratteristiche del percorso e del punto in cui si è verificato l'incidente
(percorso rettilineo seguito da una curva a sinistra), la traiettoria ideale -la quale non è
concetto astratto, ma declinazione di basilari concetti di impostazione della traiettoria in curva- che la vettura avrebbe dovuto tenere si trovava sulla destra del rettilineo e dunque al margine opposto rispetto a quello ove si trovava il palo (cfr. deposizione del teste
[...]
resa all'udienza del 30 giugno 2015: “...in base alla mia esperienza di direttore Tes_4
di gara posso dire che la traiettoria ideale rispetto ad una curva a sinistra è quella sul lato
destro in linea di massima” e del teste “posso dire che guardando la foto siglata Tes_5
la traiettoria ideale si trova sulla destra”);
- il percorso era stato oggetto di ricognizione da parte dei piloti e delle vetture apripista che nulla avevano rilevato riguardo a pericoli connessi alla mancata predisposizione di misure protettive intorno al palo in questione (deposizione del teste : “il percorso Testimone_4
è stato oggetto di ricognizione delle vetture apripista”; “...il percorso era agibile”; “...non vi
erano pericolo imminenti”; nello stesso senso le dichiarazioni rese all'udienza del 15 ottobre
2015 dalla teste : “...prima della gara vengono eseguiti dei collaudi durante i Tes_6
quali vengono indicati dagli enti competenti i pali o le teste dei guard rails in traiettoria al
fine di proteggere;
in questo caso il palo rappresentato nella foto siglata che mi viene esibita
non si trova in traiettoria”).
Che il palo non fosse stato percepito come un pericolo per i partecipanti alla gara emerge altresì dal verbale di sopralluogo del 12.10.2010 della Commissione provinciale di vigilanza
18 sui Locali di Pubblico Spettacolo costituita presso l' Controparte_15
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel Controparte_3
quale è stata disposta la protezione del palo della rete elettrica sito al km 21+100 DX del percorso della prova speciale 8 in quanto posto in uscita dal tornante. Non vale al riguardo obiettare che il palo era collocato lungo un tratto di strada comunale e non provinciale, posto che la composizione mista e allargata della commissione di collaudo prevista dall'art. 9 del
Codice della strada (alla quale partecipano l'ente proprietario della strada, i rappresentanti del
Ministero dell'Interno, dei Lavori pubblici e dei Trasporti, oltre che dei competenti organi sportivi e dei promotori) e la stessa finalità del suo intervento, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento della gara prevista dal medesimo art. 9 Codice
della Strada -nel concreto resa il 13.10.2010-, escludono che il collaudo e la verifica di idoneità dei tracciati risponda a logiche settoriali di appartenenza della strada a un ente pubblico piuttosto che a un altro.
Deve dunque concludersi che ha fornito la prova di avere assolto Controparte_3
agli adempimenti imposti dal Codice della Strada, alle prescrizioni dei regolamenti sportivi,
alle regole di prudenza , nessuno dei quali imponeva di considerare il palo dell'illuminazione come elemento di pericolo per i partecipanti alla gara, con la conseguenza che la mancata apposizione di mezzi di protezione intorno a esso non costituisce un'omissione foriera di responsabilità.
19 - Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, . Controparte_5
Vale a riguardo ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “durante lo svolgimento di gara in strada temporaneamente chiusa al pubblico
transito non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di
comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale” (Cass., sez.
III, 4/9/2012, n. 14815) e che la condotta di guida del conducente deve essere valutata avendo riguardo alle esigenze della competizione ed alla natura della prova (Cass. sez. III, 6/5/2008,
n. 11040).
Orbene, considerto che il sinistro si è verificato durante una prova speciale che, come sopra evidenziato, si caratterizza per essere prevalentemente di velocità, non può rimproverarsi a di aver tenuto una velocità di marcia elevata. Controparte_5
Neppure appare corretto attribuire a la qualità di soggetto del tutto passivo, Parte_1
assimilabile al terzo trasportato. Difatti, il “navigatore” è chiamato ad offrire indicazioni al pilota, detta le “note del percorso”, rilevate e specificamente redatte a seguito delle ricognizioni pre-gara del percorso medesimo sul Road Book (cfr. Allegato “C” alla N.S. 11).
All'affermazione della responsabilità del conducente del veicolo non si perviene neppure invocando quale titolo di imputazione l'art. 2050 c.c.. Rammentato che l'onere della dimostrazione del nesso causa tra attività pericolosa e danno grava sul danneggiato sul quale
20 ricade il rischio della causa rimata ignota, non può non evidenziarsi che questi non ha fornito la prova del fattore che ha ingenerato l'impatto contro il palo posto nella traiettoria opposta
(la sinistra) rispetto a quella (la destra) che avrebbe dovuto tenere la vettura per prepararsi al compimento della curva a sinistra posta alla fine del rettilineo (cfr. doc. 22 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Né l'attività istruttoria espletata in primo grado ha fornito ulteriori chiarimenti in tal senso.
All'udienza del 25.11.2014 ha risposto all'interrogatorio formale Controparte_5
confermando quanto gli veniva richiesto ovvero -per quel che qui maggiormente rileva- che nel corso della PS (Prova Speciale) 8, tra le località denominate San Francesco e Roverè
Veronese, alle ore 18.40 circa, alla guida della vettura n. 203 aveva perso il controllo del mezzo che, dopo essersi intraversato, ruotando in senso antiorario, aveva urtato con la fiancata destra contro un palo dell'impianto di illuminazione artificiale posto lungo il ciglio sinistro della strada rispetto al senso di marcia tenuto dalle vetture in gara, ma tale dichiarazione non contiene alcuna confessione giacché non essendo indicate le cause per le quali il pilota ebbe a perdere il controllo della vettura non è possibile ricondurre eziologicamente l'evento alla condotta di guida.
- Neppure il quarto motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento posto che, fermo restando che il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame deprivano di fondamento la domanda verso la compagnia di assicurazioni, l'estensione di garanzia in favore del
21 secondo conduttore, quando non è alla guida, da questa prestata (con l'allegato B alla polizza) è comunque esclusa per le gare di velocità.
Risultano assorbiti gli altri motivi di impugnazione e l'appello incidentale proposto da
Controparte_1
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuno degli appellati Controparte_1 Controparte_3
ed in € 12.000,00, di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la Controparte_5
fase introduttiva ed € 6.000,00 per la fase decisionale oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato ad Parte_1 CP_5
e il 16.6.2020, avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trapani n. 297 del 15.4.2020;
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuno Parte_1
degli appellati in € 12.000,00, così come specificate in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
22 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 4 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
D'Orso per mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Santo CP_2 Parte_2
Spagnolo per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellata e appellante incidentale (p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe CP_4
Baroncini e dell'Avv. Roberta Veronesi del Foro di Milano per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Controparte_5 C.F._2
Fileccia, per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
Conclusioni dell'appellante:
ritenere procedibile ed ammettere, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello e, facendovi diritto,
in riforma integrale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la responsabilità di e/o dell' in persona del Legale Rappresentante Controparte_5 Controparte_3
pro-tempore, per il sinistro occorso a in data 16.10.2010 durante la Parte_1
manifestazione sportiva denominata “XXVIII° Rally Due Valli Automoderne - I° Historic
Rally Scaligero Autostoriche” e per le conseguenti lesioni fisiche allo Stesso procurate, per tutte le ragioni profusamente esposte in atto di appello, nella presente comparsa nonchè in tutti gli scritti difensivi prodotti in primo grado che devono intendersi qui richiamate e trascritte;
condannare, conseguentemente, e/o l' in persona Controparte_5 Controparte_3
del Legale Rappresentante pro-tempore, e (già Controparte_1 [...]
[...]
[...] [...]
, in persona del legale Rappresentante pro tempore, quale compagnia Controparte_6
assicuratrice della responsabilità civile della manifestazione sportiva “XXVIII° Rally Due
Valli Automoderne - I° Historic Rally Scaligero Autostoriche”,al pagamento in favore del sig. di una somma almeno pari ad € 383.897,60 o della maggior somma Parte_1
ritenuta equa, quale danno biologico nelle sue componenti di Invalidità Permanente e
Temporanea, calcolate in base alle Tabelle Milanesi 2024 attualmente vigenti, oltre rivalutazione della somma alla data della pronuncia ed interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale futuro da perdita totale della capacità lavorativa specifica nella misura che verrà ritenuta congrua dalla
Corte mediante applicazione delle più recenti tabelle elaborate in materia e comunque in misura non inferiore ad € 66.000,00, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, nonché al rimborso di € 523,20 per spese mediche documentate e di € 2.694,38, quale danno patrimoniale relativo alle spese di viaggio e di soggiorno affrontate dall'Appellante per sé e per i propri familiari pure documentate in atti, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal fatto al soddisfo;
condannare, altresì, e/o l' in persona del Legale Controparte_5 Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, e (già Controparte_1 Controparte_6
), in persona del legale Rappresentante pro-tempore, alla refusione delle competenze,
[...]
spese ed onorari relativi al primo grado di giudizio, ivi incluso il rimborso delle spese di CTU;
3 condannare, infine, e/o l' in persona del Legale Controparte_5 Controparte_3
Rappresentante pro-tempore, e (già ), in persona Controparte_1 CP_6
del legale Rappresentante pro-tempore, alla refusione delle competenze, spese ed onorari relativi al presente grado di appello.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
dichiarare improcedibile/improseguibile la domanda svolta nei confronti di
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
in ogni caso, rigettare, integralmente, l'interposto gravame principale, siccome erroneo ed infondato, confermando, per l'effetto, il capo della sentenza impugnata che dichiara non responsabile dei fatti di causa l'Organizzatore di gara e inoperante l'invocata garanzia assicurativa;
dichiarare, in ogni caso, inammissibile ed infondata, oltre che tardiva, la domanda di manleva svolta da nei confronti di per i motivi esposti;
Controparte_5 CP_1
per l'ipotesi di riforma della sentenza impugnata in senso favorevole all'appellante, accogliere il proposto gravame incidentale, dichiarando, in riforma della sentenza non definitiva n.
417/2017, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
in ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale e di rigetto del proposto gravame incidentale, contenere la condanna di nei limiti del danno rigorosamente allegato e CP_1
provato e tenuto conto delle somme già corrisposte da in dipendenza dell'evento de CP_7
quo.
4 Conclusioni dell'appellato Controparte_3
previe le pronunce e declaratorie meglio viste anche in relazione alla ammissibilità
dell'appello ex art. 342 cpc:
a) rigettare i motivi di gravame ex adverso proposti in quanto inammissibili, infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, respingendo ogni altra domanda formulata dall'appellante nei confronti di confermando integralmente la Controparte_3
sentenza impugnata;
b) con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.
c) nell'ipotesi in cui l'appello di controparte dovesse essere accolto, con conseguente condanna anche solo concorrente e/o residuale di l'Ecc. ma Corte dovrà: CP_8
1) tener conto nella liquidazione del danno delle somme già percepite dal a seguito di Pt_1
attivazione della polizza Generali stipulata dalla federazione sportiva CSAI che copre gli infortuni degli atleti;
2) adeguatamente valorizzare il comportamento consapevolmente imprudente del danneggiato, applicando l'art. 1227 c.c.;
3) contenere il risarcimento del danno nei limiti di quanto accertato in sede di CTU svolta in primo grado.
Conclusioni dell'appellato : CP_5
rigettare, integralmente, il gravame proposto da poiché erroneo ed Parte_1
infondato, e confermando, per l'effetto, il capo della sentenza impugnata (n.297/20) che
5 esclude qualsivoglia responsabilità di nella determinazione del sinistro de Controparte_5
quo e conseguentemente dei danni subiti dall'appellante;
nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione principale, ritenere l'operatività della polizza
2264/53/58303079, stipulata da e in data 14/10/10 con CP_9 CP_10 [...]
, manlevando da ogni esborso a titolo di risarcimento dei CP_11 Controparte_5
danni patiti da e comunque contenere l'eventuale condanna nei limiti del Parte_1
danno rigorosamente provato e tenuto conto delle somme già corrisposte da CP_12
per il sinistro in questione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 297 emessa il 15.4.2020, il Tribunale di Trapani, pronunziandosi in esito alla sentenza non definitiva n. 417 del 12.5.2017 -con la quale aveva respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e difetto di legittimazione passiva sollevate dai convenuti- ha rigettato la domanda di volta alla condanna, anche solidale, di Parte_1 [...]
società organizzatrici della manifestazione sportiva Controparte_13
denominata “ ”, di Controparte_14 Controparte_6
e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati
[...] Controparte_5
in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 16.10.2010 durante lo svolgimento di una delle prove del rally alla quale aveva preso parte in qualità di navigatore/secondo conducente dell'autovettura Porsche 911, targata CT A62487, condotta da . Controparte_5
6 Il Tribunale, dette improcedibili le domande spiegate nei confronti di Controparte_13
dichiarata fallita con sentenza n. 15/2019, e valutato il compendio probatorio acquisito, il quale aveva confermato che nel corso della Prova Speciale 8 “San Francesco” la vettura a bordo della quale viaggiava l'attore aveva fatto testa-coda e aveva urtato contro un palo dell'illuminazione pubblica posto in corrispondenza del margine sinistro della strada -avuto riguardo al senso di marcia del veicolo-, ha tuttavia ritenuto insussistente la responsabilità ex art. 2050 c.c. degli organizzatori della manifestazione nonché quella del pilota e rigettato anche la domanda indennitoria rivolta nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Più in dettaglio il Tribunale:
- ha constatato che: l'impatto della vettura contro il palo dell'illuminazione si è verificato su un tratto rettilineo;
il palo dell'illuminazione era posto a circa 70 cm di distanza dal margine dalla careggiata e al di fuori della traiettoria ideale dell'autovettura; i piloti avevano effettuato la ricognizione del percorso prima della gara;
l'incidente si è verificato al terzo giro del percorso;
- ha evidenziato che durante il sopralluogo congiunto effettuato dai rappresentanti della
Provincia di Verona, dell'organizzatore del CSAI – Commissione Controparte_13
Sportiva Automobilistica Italiana e dal delegato dei Ministeri dell'Interno e delle
Infrastrutture era stata accertata l'idoneità del percorso di gara e non erano stati imposti accorgimenti a protezione del palo;
7 - escluso, sulla scorta di argomenti di ordine logico, un errore di tracciamento del percorso, e circoscritta dunque l'imputazione di responsabilità all'organizzatore alla mancata apposizione di adeguate protezioni intorno al palo, ha considerato “indimostrato e
probabilmente indimostrabile che, se ci fossero state le protezioni, il sinistro, che si sarebbe
comunque verificato, avrebbe avuto conseguenze meno dannose per l'attore” (pag. 10 della sentenza impugnata);
- rimarcato che l'attore non aveva allegato alcuna condotta colposa del conducente del veicolo essendosi limitato “a sostenere che questi perse il controllo del mezzo”, ha ravvisato la causa del sinistro nell'elevata velocità di guida, ma ha ritenuto la condotta di Controparte_5
giustificata in ragione della natura della prova in corso, ovvero una prova speciale di velocità,
nella quale “i conducenti per ottenere il miglior risultato sono indotti a tentare anche manovre
azzardate rischiose, non essendo ovviamente applicabili in tali casi i limiti del codice della
strada, di cui l'ordinamento autorizzato la deroga” (pag. 10 della sentenza);
- ha evidenziato che “l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente
da parte di coloro che vi partecipano” (pag. 10 sentenza);
- ha escluso l'applicazione della copertura assicurativa prestata da Controparte_1
per essersi il sinistro verificato durante una prova di velocità, ovvero in condizioni di
[...]
esclusione dell'operatività della polizza in favore dei trasportati.
- ha condannato alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Questi ha impugnato la sentenza denunziando:
8 - vizio di ultrapetizione per aver il Tribunale dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti di già implicitamente rinunziata in quanto non Controparte_13
riproposta nel ricorso con il quale aveva provveduto a riassumere il giudizio dopo l'interruzione determinata dalla declaratoria di fallimento di Controparte_13
- omessa o contraddittoria motivazione in punto di esclusione della responsabilità
dell'organizzatore del rally la quale, pur essendone onerata ex Controparte_3
art. 2050 c.c., non aveva provato di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, non potendo ritenersi sufficiente la conformazione alle -limitate e non esaustive- norme cautelari previste dai regolamenti sportivi della singola disciplina ed esigendosi piuttosto, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'organizzatore di un'attività intrinsecamente pericolosa, la rigorosa dimostrazione del rispetto anche delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia. Segnala come irrilevante l'esito del sopralluogo congiunto del 14 ottobre 2010 posto che: i) il palo contro cui l'autovettura aveva urtato era collocato su un tratto di strada comunale, in quanto tale estraneo alla competenza della provincia di chiamata ex articolo 9 del codice della strada a collaudare le proprie CP_3
strade e indicare le misure di sicurezza necessarie per i propri manufatti;
ii) gli adempimenti curati dalla commissione congiunta non esonerano da responsabilità l'organizzatore che,
chiamato a garantire l'incolumità dei partecipanti alla gara così come degli spettatori, ha
“l'obbligo di predisporre precauzioni ulteriori rispetto alle prescrizioni che l'ente
proprietario delle strade interessate dal percorso di gara possa imporre” (pag. 12
9 dell'appello) e, tra queste, l'elementare cautela consistente nel proteggere con rotoballe o pneumatici gli ostacoli fissi al bordo della strada;
iii) del tutto astratto il concetto di traiettoria ideale;
- omessa e contraddittoria motivazione in punto di esclusione della responsabilità in capo al pilota , il quale, tenuto anche nel corso delle prove speciali “ad Controparte_5
adeguare la velocità alle caratteristiche del tracciato che mutano continuamente e ad
adottare tutte le cautele idonee a evitare il verificarsi di eventi dannosi che mettano a
repentaglio l'incolumità del navigatore” (pag. 19 dell'atto di appello), aveva perso il controllo del mezzo in ragione, non di una causa esterna rimasta indimostrata, ma di un evidente errore di pilotaggio, segnatamente una “non appropriata correzione della
traiettoria dell'autovettura” (pag. 20 dell'atto di appello);
- violazione e falsa applicazione del Regolamento Nazionale Rallies, per l'erronea qualificazione delle prove speciali come competizione di velocità e non, invece, come mista di regolarità e velocità, e non corretta interpretazione della polizza assicurativa rilasciata da che, in conformità al disposto dell'art. 124 Controparte_1
Cod. Ass., dell'art. 5 D.P.R. 24.11.1970 n. 973, nonché del medesimo Regolamento
Nazionale Rallies, prevedeva, in allegato, la copertura assicurativa del secondo conduttore che non sia alla guida del mezzo, equiparato al terzo traportato, purché la sua presenza sia prescritta, come nel caso di specie, dal regolamento di gara;
10 - l'erronea regolamentazione delle spese di lite che, pur respinta la domanda risarcitoria,
avrebbero dovuto essere compensate anche in considerazione del rigetto, con la sentenza non definitiva, delle eccezioni preliminari dei convenuti.
Ha reclamato, in conseguenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
dell'impugnazione e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 417
emessa il 12.5.2017, relativamente al capo che ne aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Costituitasi ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai Controparte_3
sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., insistendo, in linea gradata, per il rigetto nel merito.
Con comparsa del 2.10.2020 si è costituito anche opponendosi Controparte_5
all'accoglimento del gravame e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Alla disamina dell'impugnazione -che per la specificità dell'articolazione delle doglianze, si sottrae al rilievo in rito imperniato sulla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.- è opportuno premettere alcune notazioni di inquadramento generale riguardo al titolo di responsabilità
invocato e alle peculiarità delle prove speciali inserite nelle gare di rally.
E' sostanzialmente incontestato tra le parti che la gara di rally, quale quella nel corso della quale si è verificato il sinistro, costituisca un'attività pericolosa, tanto per i mezzi adoperati quanto per le modalità con cui la stessa si esplica.
11 Rileva in tal senso la circostanza che i percorsi ove si svolgono le gare, e in modo particolare quelli delle prove speciali, “devono essere scelti in funzione dell'abilità di guida dei
conduttori e dell'affidabilità delle vetture” e “possono avere un andamento altimetrico
variabile, spiccate caratteristiche di tortuosità, carreggiate di larghezza limitata e fondo
stradale non compatto (ad esempio terra, ghiaccio, fondo dissestato, ecc.)” (cfr. art.
2.2.5 NS
11 Regolamento Rallies, allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di Controparte_3
. Le prove speciali, inoltre, si svolgono in tratti obbligatoriamente chiusi al traffico
[...]
compresi tra due controlli orari da percorrersi in un'unica direzione a velocità cronometrata
(art.
1.3 NS 11 Regolamento Rallies) nell'esecuzione delle quali i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della Strada (tanto si ricava a contrario dalla disposizione dell'art.
2.2.5 NS 11 là ove dispone che “il percorso, ad eccezione di quello interessato dalle
prove speciali, è considerato aperto al traffico e pertanto i conduttori devono attenersi
scrupolosamente alle norme del Codice della Strada”). Tali prove, come chiaramente denotano le prescrizioni supplementari di sicurezza di cui all'art. 19 del.2 Regolamento
Nazionale Rallies NS 11 (obbligo per entrambi i componenti dell'equipaggio di indossare il casco omologato allacciato, il collare di Hans e reattivi dispositivi di sicurezza, abbigliamento di protezione omologato), nonché la previsione del cronometraggio del tempo di percorrenza al decimo di secondo (art. 19.1) e le ulteriori disposizioni riguardo alle modalità e ai tempi di partenza (art. 19.5, 19.5.1, 19.5.2), si connotano essenzialmente quali prove di velocità. La
previsione dell'art 2.2.4 della NS 11 del Regolamento Nazionale Rallies a tenore della quale
12 “la velocità media delle Prove Speciali deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 9 del
Codice della Strada. I tutti i Rallies la velocità media delle Prove Speciali non deve essere
superiore a 100 Kh/h” non confligge con la conclusione appena esposta, essendo evidente che la prescrizione di una velocità media implichi che quella massima sia maggiore di 100
km/h e ciò ancorché, per come detto, si tratti di percorsi particolarmente accidentati o impervi.
Giova, poi, rammentare che per insegnamento ripetuto della giurisprudenza di legittimità la ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di responsabilità aquiliana fondati sulla previsione dell'art. 2050 c.c. si ripartisce in guisa che:
- grava sul danneggiato l'onere della dimostrazione del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, ricadendo su costui il rischio della causa ignota.
“In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico
del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza
del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività
e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di
responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In
particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex
art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio
dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla
riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice
di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato
13 (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la
responsabilità del rivenditore per un incendio seguito alla sostituzione di una bombola di
gas, atteso che dalla risultanze agli atti, non si poteva evincere con certezza la prova certa
della riconducibilità dell'incendio alla perdita di gas della bombola acquistata e, quindi,
all'attività del rivenditore)” Cassazione civile sez. III, 27/07/2012, n.13397 e, in termini,
Cassazione civile , sez. III , 22/09/2014 , n. 19872
- per contro, l'esercente l'attività pericolosa, sul quale grava la presunzione di colpa posta dal legislatore, è onerato della dimostrazione di aver adottato ogni cautela volta a evitare il prodursi di danni. “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per
attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con
la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non
basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di
comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad
impedire l'evento dannoso” con la conseguenza che “il fatto del danneggiato o del terzo può
produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in
modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce
elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo
che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive
adottate" (Cass., sez. 3, 04/06/1998, n. 5484, Cass., sez. 3, 24/11/2011, n. 17851; Cass., sez.
3, 18/07/2011, n. 15733; Cass., sez. 6 -3, 19/05/2022, n. 16170)” (Cass. 10.6.2025 n. 15465
14 la quale nel prosieguo della motivazione chiarisce che gli accorgimenti e le misure precauzionali che l'esercente è obbligato ad adottare sono quelli volti a “scongiurare il rischio
di incidenti ad alta probabilità di verificazione”.
Con espresso riguardo all'attività sportiva, la Suprema Corte ha poi precisato che “implica
accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni
… eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente
che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le
normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva,
nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. 1564/1997; Cass. 20597/2004; Cass.
2710/2005)” (Cass., sez. III, 19/11/2021, n. 35602) giacché, per contro “i danni subiti in
occasione di attività sportive non sono risarcibili qualora rientrino nei limiti confacenti alla
specifica attività sportiva, per via del fatto che chi vi partecipa accetta il rischio, per
l'appunto, di danni connessi a tale attività” (Cass. civ., sez. III, 16/5/2022 n. 15607). Da tanto consegue che chi prende parte ad attività sportive che presentano caratteri di pericolosità può
riversare su altri le conseguenze dannose subite ove queste derivino da condotte altrui violative delle specifiche prescrizioni di legge e di regolamento (regolamenti sportivi e norme supplementari) poste a presidio del regolare svolgimento della gara, oltre che delle usuali regole di prudenza.
15 Sulla scorta di tali coordinate, può ora procedersi all'esame dei singoli motivi di impugnazione principale secondo la tecnica dei punti di motivazione, con modifica, in accordo a criteri di priorità logica, dell'ordine di trattazione seguito dall'appellante.
- Il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamenta il mancato riconoscimento di responsabilità in capo alla società organizzatrice dell'evento non è meritevole di accoglimento.
Rilevano nell'esame della domanda i regolamenti che disciplinato le gare di rally, in particolare le Norme Supplementari 11, Circolare del Ministero dell'Interno n. 68 del 2 luglio
1962 e l'allegato O al Codice Sportivo Internazionale che, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle gare richiedono: che le vetture siano dotate di specifici dispositivi di protezione;
che l'equipaggio -obbligatoriamente composto da due componenti entrambi forniti di specifici titoli abilitativi- sia munito di protezioni tecniche;
che l'organizzazione provveda ad effettuare verifiche ante-gara al fine di accertare la regolarità dei documenti e delle vettura;
che siano effettuati sopralluoghi lungo il percorso di gara sia per la tutela del pubblico, sia per la tutela dei partecipanti e che i sistemi di protezione siano applicati tenendo conto delle caratteristiche del percorso e della velocità presumibilmente raggiunta dalle vetture nei singoli punti del tracciato. Tale ultima regola, espressa in termini nitidi dall'art.
7.8 dell'allegato O al Codice Sportivo Internazionale nell'edizione del 24.12.2013,
circoscrive il rischio che è onere dell'organizzatore prevedere e prevenire a quello concreto,
non dunque all'astratta possibilità che in un qualunque punto del percorso un'autovettura
16 possa perdere il controllo e uscire dal tracciato stradale, ma alla probabilità che ciò accada.
La prescrizione, assonante all'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. 10.6.2025 n.
15465) che onera l'esercente l'attività pericolosa di “scongiurare il rischio di incidenti ad
alta probabilità di verificazione”, impone di verificare il tracciato per individuare i passaggi nei quali a un andamento particolarmente tortuoso (ad esempio tornanti o curve a raggio limitato) si coniughi la presenza di ostacoli collocati in prossimità della sede stradale.
Diversamente opinando si imporrebbe all'organizzatore di “impacchettare” qualsivoglia ostacolo posto in prossimità, e a ben vedere anche a distanza, dal tracciato stradale (e così, ad esempio, di applicare strumenti atti ad attutire l'effetto dell'impatto in ciascuno dei pali mostrati nelle pose fotografiche depositate in atti dall'attore, anche quelli che fiancheggiano dei rettilinei).
Da qui il rilievo attribuito dal primo giudice alla peculiare conformazione del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro.
Dall'attività istruttoria espletata in primo grado è emerso che:
- il palo era distante 70 cm circa dal margine sinistro della carreggiata avuto riguardo all'unico senso consentito di percorrenza del tracciato (deposizione teste all'udienza Testimone_1
30.6.2015 e da all'udienza del 17.2.2015) e non si trovava in prossimità Tes_2
dell'uscita da una curva o da un tornante;
- il sinistro è avvenuto al terzo e ultimo dei giri consentiti ai piloti (teste Tes_3
all'udienza 17.2.2015);
17 - tenuto conto delle caratteristiche del percorso e del punto in cui si è verificato l'incidente
(percorso rettilineo seguito da una curva a sinistra), la traiettoria ideale -la quale non è
concetto astratto, ma declinazione di basilari concetti di impostazione della traiettoria in curva- che la vettura avrebbe dovuto tenere si trovava sulla destra del rettilineo e dunque al margine opposto rispetto a quello ove si trovava il palo (cfr. deposizione del teste
[...]
resa all'udienza del 30 giugno 2015: “...in base alla mia esperienza di direttore Tes_4
di gara posso dire che la traiettoria ideale rispetto ad una curva a sinistra è quella sul lato
destro in linea di massima” e del teste “posso dire che guardando la foto siglata Tes_5
la traiettoria ideale si trova sulla destra”);
- il percorso era stato oggetto di ricognizione da parte dei piloti e delle vetture apripista che nulla avevano rilevato riguardo a pericoli connessi alla mancata predisposizione di misure protettive intorno al palo in questione (deposizione del teste : “il percorso Testimone_4
è stato oggetto di ricognizione delle vetture apripista”; “...il percorso era agibile”; “...non vi
erano pericolo imminenti”; nello stesso senso le dichiarazioni rese all'udienza del 15 ottobre
2015 dalla teste : “...prima della gara vengono eseguiti dei collaudi durante i Tes_6
quali vengono indicati dagli enti competenti i pali o le teste dei guard rails in traiettoria al
fine di proteggere;
in questo caso il palo rappresentato nella foto siglata che mi viene esibita
non si trova in traiettoria”).
Che il palo non fosse stato percepito come un pericolo per i partecipanti alla gara emerge altresì dal verbale di sopralluogo del 12.10.2010 della Commissione provinciale di vigilanza
18 sui Locali di Pubblico Spettacolo costituita presso l' Controparte_15
(cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di nel Controparte_3
quale è stata disposta la protezione del palo della rete elettrica sito al km 21+100 DX del percorso della prova speciale 8 in quanto posto in uscita dal tornante. Non vale al riguardo obiettare che il palo era collocato lungo un tratto di strada comunale e non provinciale, posto che la composizione mista e allargata della commissione di collaudo prevista dall'art. 9 del
Codice della strada (alla quale partecipano l'ente proprietario della strada, i rappresentanti del
Ministero dell'Interno, dei Lavori pubblici e dei Trasporti, oltre che dei competenti organi sportivi e dei promotori) e la stessa finalità del suo intervento, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento della gara prevista dal medesimo art. 9 Codice
della Strada -nel concreto resa il 13.10.2010-, escludono che il collaudo e la verifica di idoneità dei tracciati risponda a logiche settoriali di appartenenza della strada a un ente pubblico piuttosto che a un altro.
Deve dunque concludersi che ha fornito la prova di avere assolto Controparte_3
agli adempimenti imposti dal Codice della Strada, alle prescrizioni dei regolamenti sportivi,
alle regole di prudenza , nessuno dei quali imponeva di considerare il palo dell'illuminazione come elemento di pericolo per i partecipanti alla gara, con la conseguenza che la mancata apposizione di mezzi di protezione intorno a esso non costituisce un'omissione foriera di responsabilità.
19 - Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza che ha escluso la responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, . Controparte_5
Vale a riguardo ricordare che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “durante lo svolgimento di gara in strada temporaneamente chiusa al pubblico
transito non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di
comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale” (Cass., sez.
III, 4/9/2012, n. 14815) e che la condotta di guida del conducente deve essere valutata avendo riguardo alle esigenze della competizione ed alla natura della prova (Cass. sez. III, 6/5/2008,
n. 11040).
Orbene, considerto che il sinistro si è verificato durante una prova speciale che, come sopra evidenziato, si caratterizza per essere prevalentemente di velocità, non può rimproverarsi a di aver tenuto una velocità di marcia elevata. Controparte_5
Neppure appare corretto attribuire a la qualità di soggetto del tutto passivo, Parte_1
assimilabile al terzo trasportato. Difatti, il “navigatore” è chiamato ad offrire indicazioni al pilota, detta le “note del percorso”, rilevate e specificamente redatte a seguito delle ricognizioni pre-gara del percorso medesimo sul Road Book (cfr. Allegato “C” alla N.S. 11).
All'affermazione della responsabilità del conducente del veicolo non si perviene neppure invocando quale titolo di imputazione l'art. 2050 c.c.. Rammentato che l'onere della dimostrazione del nesso causa tra attività pericolosa e danno grava sul danneggiato sul quale
20 ricade il rischio della causa rimata ignota, non può non evidenziarsi che questi non ha fornito la prova del fattore che ha ingenerato l'impatto contro il palo posto nella traiettoria opposta
(la sinistra) rispetto a quella (la destra) che avrebbe dovuto tenere la vettura per prepararsi al compimento della curva a sinistra posta alla fine del rettilineo (cfr. doc. 22 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Né l'attività istruttoria espletata in primo grado ha fornito ulteriori chiarimenti in tal senso.
All'udienza del 25.11.2014 ha risposto all'interrogatorio formale Controparte_5
confermando quanto gli veniva richiesto ovvero -per quel che qui maggiormente rileva- che nel corso della PS (Prova Speciale) 8, tra le località denominate San Francesco e Roverè
Veronese, alle ore 18.40 circa, alla guida della vettura n. 203 aveva perso il controllo del mezzo che, dopo essersi intraversato, ruotando in senso antiorario, aveva urtato con la fiancata destra contro un palo dell'impianto di illuminazione artificiale posto lungo il ciglio sinistro della strada rispetto al senso di marcia tenuto dalle vetture in gara, ma tale dichiarazione non contiene alcuna confessione giacché non essendo indicate le cause per le quali il pilota ebbe a perdere il controllo della vettura non è possibile ricondurre eziologicamente l'evento alla condotta di guida.
- Neppure il quarto motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento posto che, fermo restando che il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame deprivano di fondamento la domanda verso la compagnia di assicurazioni, l'estensione di garanzia in favore del
21 secondo conduttore, quando non è alla guida, da questa prestata (con l'allegato B alla polizza) è comunque esclusa per le gare di velocità.
Risultano assorbiti gli altri motivi di impugnazione e l'appello incidentale proposto da
Controparte_1
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di ciascuno degli appellati Controparte_1 Controparte_3
ed in € 12.000,00, di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la Controparte_5
fase introduttiva ed € 6.000,00 per la fase decisionale oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato ad Parte_1 CP_5
e il 16.6.2020, avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trapani n. 297 del 15.4.2020;
condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuno Parte_1
degli appellati in € 12.000,00, così come specificate in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
22 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 4 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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