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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOZZA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliata in VIA BOEZIO 6 00193 ROMA presso il difensore avv.
CAPOZZA MARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPOZZA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BOEZIO 6 00193 ROMA presso il difensore avv. CAPOZZA MARIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza 1°.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.11.2024 la IG.ra (nata a Parte_1
Cariati (CS), il 15.11.1989) e il IG. (nato a [...], il Controparte_1
21.09.1992) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Praiano, in data 17.06.2023, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.6 p. 2 s. A anno 2023.
Dalla loro unione nasceva (nato a [...], il [...]). Parte_2
pagina 1 di 5 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 01.04.2025, per ottenere chiarimenti in punto di frequentazione padre - figlio. Le parti, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Affidamento del figlio in modalità condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente presso la madre, nella casa coniugale in Casalecchio di Reno Parte_1
(BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui attualmente la madre è conduttrice giusta contratto di locazione.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo.
Regolamentazione della frequentazione come da verbale di udienza (01.04.2025):
Fino ai 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre:
• a weekend alternati nelle giornate di sabato e domenica, senza pernottamento
• un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, senza pernottamento
• festività come da ricorso:
a) durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche eSIenze del minore stesso;
b) per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma e con il papà a periodi Pt_2 alternati, previo accordi che tengano conto degli impegni lavorativi dei genitori;
c) per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno;
Dal compimento dei 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre, secondo il medesimo calendario con aggiunta del pernottamento presso il padre.
2. Disposizioni economiche:
1. La casa coniugale di Casalecchio di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui la moglie è conduttrice resta nella disponibilità della stessa e del figlio.
2. Il marito si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla data della firma del presente atto ed a ricercare sin da subito un nuovo alloggio.
3. Le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo della IGnora Pt_1
4. Per il mantenimento del figlio , il padre erogherà la somma annua di €.2.400,00 in Pt_2 ratei mensili di €. 200,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo (tra le quali anche quelle sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
pagina 2 di 5
5. Nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla moglie da parte del marito e viceversa.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Casalecchio di Reno (BO), Via
Fausto Coppi n.10) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]). Controparte_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Praiano, in data 17.06.2023, con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.6 p. 2 s. A anno 2023.
pagina 3 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio in modalità condivisa a entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione prevalente presso la madre, , nella casa coniugale in Casalecchio Parte_1 di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui attualmente la madre è conduttrice giusta contratto di locazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo;
dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé secondo le seguenti modalità precisate in sede di udienza (in data 01.04.2025):
Fino ai 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre:
- a weekend alternati nelle giornate di sabato e domenica, senza pernottamento;
- un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, senza pernottamento;
- festività come da ricorso:
a) durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche eSIenze del minore stesso;
b) per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma e con il papà a periodi Pt_2 alternati, previo accordi che tengano conto degli impegni lavorativi dei genitori;
c) per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno;
Dal compimento dei 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre, secondo il medesimo calendario con aggiunta del pernottamento presso il padre. dà atto e dispone che per il mantenimento del figlio , il padre erogherà la somma annua di Pt_2
€.2.400,00 in ratei mensili di €. 200,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo (tra le quali anche quelle sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 4 di 5 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del IG. verranno percepiti dalla SI.ra , madre;
Controparte_2 Parte_3 dà atto che la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito CP_2
il quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il
[...] periodo estivo ( maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli ( limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso IG. quest'ultimo, previa semplice richiesta, si CP_2 rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa IG.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per ogni mese Parte_3 di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il SI. senza che ciò CP_2 costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della SI.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della vendita;
Parte_3 dà atto che la casa coniugale di Casalecchio di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui la moglie è conduttrice resta nella disponibilità della stessa e del figlio;
dà atto che il marito si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla data della firma del presente atto ed a ricercare sin da subito un nuovo alloggio. dà atto che le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo della IGnora Pt_1 dà atto che nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla moglie da parte del marito e viceversa.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOZZA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliata in VIA BOEZIO 6 00193 ROMA presso il difensore avv.
CAPOZZA MARIA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPOZZA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BOEZIO 6 00193 ROMA presso il difensore avv. CAPOZZA MARIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza 1°.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.11.2024 la IG.ra (nata a Parte_1
Cariati (CS), il 15.11.1989) e il IG. (nato a [...], il Controparte_1
21.09.1992) proponevano domanda di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Praiano, in data 17.06.2023, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.6 p. 2 s. A anno 2023.
Dalla loro unione nasceva (nato a [...], il [...]). Parte_2
pagina 1 di 5 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Con decreto, il Giudice delegato fissava udienza per il 01.04.2025, per ottenere chiarimenti in punto di frequentazione padre - figlio. Le parti, sentite personalmente, modificavano l'accordo precisandolo in udienza.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Affidamento del figlio in modalità condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente presso la madre, nella casa coniugale in Casalecchio di Reno Parte_1
(BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui attualmente la madre è conduttrice giusta contratto di locazione.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo.
Regolamentazione della frequentazione come da verbale di udienza (01.04.2025):
Fino ai 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre:
• a weekend alternati nelle giornate di sabato e domenica, senza pernottamento
• un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, senza pernottamento
• festività come da ricorso:
a) durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche eSIenze del minore stesso;
b) per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma e con il papà a periodi Pt_2 alternati, previo accordi che tengano conto degli impegni lavorativi dei genitori;
c) per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno;
Dal compimento dei 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre, secondo il medesimo calendario con aggiunta del pernottamento presso il padre.
2. Disposizioni economiche:
1. La casa coniugale di Casalecchio di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui la moglie è conduttrice resta nella disponibilità della stessa e del figlio.
2. Il marito si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla data della firma del presente atto ed a ricercare sin da subito un nuovo alloggio.
3. Le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo della IGnora Pt_1
4. Per il mantenimento del figlio , il padre erogherà la somma annua di €.2.400,00 in Pt_2 ratei mensili di €. 200,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo (tra le quali anche quelle sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
pagina 2 di 5
5. Nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla moglie da parte del marito e viceversa.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, minorenne, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa coniugale con la madre (sita in Casalecchio di Reno (BO), Via
Fausto Coppi n.10) e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]). Controparte_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Praiano, in data 17.06.2023, con atto regolarmente iscritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n.6 p. 2 s. A anno 2023.
pagina 3 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone l'affidamento del figlio in modalità condivisa a entrambi i genitori, con Pt_2 collocazione prevalente presso la madre, , nella casa coniugale in Casalecchio Parte_1 di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui attualmente la madre è conduttrice giusta contratto di locazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese da ciascun genitore separatamente, mentre quelle di straordinaria amministrazione saranno adottate di comune accordo;
dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé secondo le seguenti modalità precisate in sede di udienza (in data 01.04.2025):
Fino ai 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre:
- a weekend alternati nelle giornate di sabato e domenica, senza pernottamento;
- un giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, senza pernottamento;
- festività come da ricorso:
a) durante il periodo estivo (luglio ed agosto) le parti si metteranno d'accordo di volta in volta, in modo da garantire un adeguato equilibrio sui periodi con ciascun genitore oltre che soddisfare le specifiche eSIenze del minore stesso;
b) per quanto riguarda il periodo natalizio, starà con la mamma e con il papà a periodi Pt_2 alternati, previo accordi che tengano conto degli impegni lavorativi dei genitori;
c) per quanto riguarda il periodo pasquale, lo stesso sarà suddiviso in due fasi che saranno alternate tra i genitori, di anno in anno;
Dal compimento dei 3 anni, il padre terrà con sé il bambino, salvo diversi accordi con la madre, secondo il medesimo calendario con aggiunta del pernottamento presso il padre. dà atto e dispone che per il mantenimento del figlio , il padre erogherà la somma annua di Pt_2
€.2.400,00 in ratei mensili di €. 200,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio medesimo (tra le quali anche quelle sportive) e tutto ciò, come per legge, ossia sino al completo avviamento professionale;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 4 di 5 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che gli assegni familiari per i figli, salvo modifica delle condizioni economiche del IG. verranno percepiti dalla SI.ra , madre;
Controparte_2 Parte_3 dà atto che la casa in Via Arno 20/B - Bellaria-Igea Marina (RN) - è di proprietà del marito CP_2
il quale continuerà a sostenere le spese relative al mutuo accesso per l'acquisto. Durante il
[...] periodo estivo ( maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), qualora si ponga la necessità per i figli ( limitatamente al periodo in cui non sono collocati presso il padre), sempre che l'immobile sia libero e non occupato da terze persone o dallo stesso IG. quest'ultimo, previa semplice richiesta, si CP_2 rende disponibile a concederlo in godimento, senza corrispettivo alcuno, in favore della stessa IG.ra e dei figli, per un periodo minimo di tre giorni, anche non consecutivi, per ogni mese Parte_3 di riferimento. In caso di vendita a terze persone del ridetto immobile, il SI. senza che ciò CP_2 costituisca riconoscimento espresso di debito, si impegna sin d'ora a versare in favore della SI.ra la somma complessiva di euro 25.000,00, quale parte del ricavato della vendita;
Parte_3 dà atto che la casa coniugale di Casalecchio di Reno (BO) in via Fausto Coppi n. 10, di cui la moglie è conduttrice resta nella disponibilità della stessa e del figlio;
dà atto che il marito si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre tre mesi dalla data della firma del presente atto ed a ricercare sin da subito un nuovo alloggio. dà atto che le spese ordinarie relative alla gestione dell'immobile summenzionato (utenze, condominio e spese di gestione ordinaria) rimarranno a carico esclusivo della IGnora Pt_1 dà atto che nessun contributo a titolo di mantenimento è dovuto alla moglie da parte del marito e viceversa.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5