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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIPA SIMONETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO RUBBIANI 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RIPA SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARO CP_1 C.F._2 IC, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO CIAMICIAN, 2 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLINARO IC
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 9.2.2024 (Bologna 8.1.1970) chiede pronunciarsi la separazione personale Parte_1 con addebito dal marito (Bologna 25.8.1965) con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario il 31.7.1999 a Sala Bolognese (Bologna), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.15, Parte 2, Serie A, dell'anno 1999. Per_ La coppia ha 2 figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente: (10.4.2002 - oggi 22 anni) e (25.5.2000 - oggi 24 anni). Per_2 Chiede: addebito al marito (per infedeltà e mancata assistenza materiale), risarcimento dei consequenziali danni (ex art.2059 c.c.) per avere lasciato la famiglia in condizione di indigenza;
assegnazione a sé della casa familiare, €.
1.200 a titolo di assegno maritale, un assegno di €.
1.600 per i figli (€.800 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 4 Si è costituito il marito solo il giorno prima (3.6.2024) dell'udienza di comparizione (del 4.6.2024), contestando in toto le domande avversarie e la stessa ricostruzione della loro vicenda e storia familiare. Egli nega (genericamente) ogni responsabilità per la fine dell'affetto coniugale, attribuendo, a sua volta, alla moglie (ugualmente genericamente) comportamenti che hanno rappresentato una grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio. Conclude: oltre alla pronuncia sul vincolo, dicendosi disposto a corrispondere un assegno maritale di
€.300; nulla invece per i figli maggiorenni. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo le parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo. All'esito il Giudice pronunciava ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. (in atti a cui si rimanda).
Come detto, in corso di giudizio, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte avendo trovato un accordo complessivo. I termini del loro accordo: I coniugi continueranno a vivere separati come di fatto vivono serbandosi mutuo rispetto;
Assegnazione del domicilio coniugale il domicilio coniugale, di proprietà del IG. resta assegnato e attribuito in godimento CP_1 Per_ alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
Contributo di Parte_2 mantenimento;
in considerazione delle attuali condizioni lavorative della IG.ra , del godimento Parte_1 esclusivo del domicilio coniugale da parte di quest'ultima e della lunga durata del matrimonio, il IG. verserà: CP_1 alla moglie, economicamente non autosufficiente, la somma Euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento della IG.ra Pt_1 ;
[...] direttamente a maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00 Per_2 (seicento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di
Inoltre, il IG. verserà direttamente al figlio le spese di locazione per Per_2 CP_1 Per_2 l'appartamento di Roma, in cui il figlio vive per motivi di studio;
Per_ direttamente a , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00# (seicento/00), Per_ quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di;
tutte le suddette somme saranno rivalutate nel gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici nazionali ISTAT (costo della vita), assumendosi come base l'indice di febbraio 2024. L'assegno sarà corrisposto, salvo diverso accordo, tramite bonifico bancario sui c/c delle parti, già noti al IG. entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a partire dalla data di deposito della CP_1 domanda. Spese straordinarie per i figli: rimarranno a carico dei coniugi quanto alla IG.ra per la quota del 20% e quanto al IG. Pt_1 per la quota del 80%. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario CP_1 avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale andrà intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità; pagina 2 di 4 circa la decisione sulle spese straordinarie: (A) NON saranno DA CONCORDARE preventivamente tra i genitori in quanto ritenute nell'interesse dei figli, tutte le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. Comunque, non saranno da concordare preventivamente: spese mediche (visite specialistiche precedute dalla scelta concordata dello specialista, se prescritte dal pediatra/medico di base;
ticket sanitari, apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese per trattamenti e farmaci prescritti dal medico;
e comunque tutte le spese mediche aventi carattere d'urgenza); spese scolastiche (tassa di iscrizione, libri, materiale scolastico, viaggi di studio); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
(B) saranno DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE tra i genitori tutte le altre spese straordinarie. In tal caso il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dei ricorrenti permarrà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Spese di lite interamente compensate.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Vertendosi in tema di figli già maggiorenni: si tratta, in ogni caso, di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] l'[...]) Parte_1 e
(nato a [...] il [...]) CP_1 unitisi con matrimonio concordatario il 31.7.1999 a Sala Bolognese (Bologna), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.15, Parte 2, Serie A, dell'anno 1999. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dà atto del loro accordo nei termini seguenti: Assegnazione del domicilio coniugale: il domicilio coniugale, di proprietà del IG. resta assegnato e attribuito in godimento CP_1 Per_ alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
Contributo di Parte_2 mantenimento;
in considerazione delle attuali condizioni lavorative della IG.ra , del godimento Parte_1 esclusivo del domicilio coniugale da parte di quest'ultima e della lunga durata del matrimonio, il IG. verserà: CP_1
pagina 3 di 4 alla moglie, economicamente non autosufficiente, la somma Euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento della IG.ra Pt_1 ;
[...] direttamente a maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00 Per_2 (seicento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di
Inoltre, il IG. verserà direttamente al figlio le spese di locazione per Per_2 CP_1 Per_2 l'appartamento di Roma, in cui il figlio vive per motivi di studio;
Per_ direttamente a , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00# (seicento/00), Per_ quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di;
tutte le suddette somme saranno rivalutate nel gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici nazionali ISTAT (costo della vita), assumendosi come base l'indice di febbraio 2024. L'assegno sarà corrisposto, salvo diverso accordo, tramite bonifico bancario sui c/c delle parti, già noti al IG. entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a partire dalla data di deposito della CP_1 domanda. Spese straordinarie per i figli: rimarranno a carico dei coniugi quanto alla IG.ra per la quota del 20% e quanto al IG. Pt_1 per la quota del 80%. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario CP_1 avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale andrà intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità; circa la decisione sulle spese straordinarie: (A) NON saranno DA CONCORDARE preventivamente tra i genitori in quanto ritenute nell'interesse dei figli, tutte le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. Comunque, non saranno da concordare preventivamente: spese mediche (visite specialistiche precedute dalla scelta concordata dello specialista, se prescritte dal pediatra/medico di base;
ticket sanitari, apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese per trattamenti e farmaci prescritti dal medico;
e comunque tutte le spese mediche aventi carattere d'urgenza); spese scolastiche (tassa di iscrizione, libri, materiale scolastico, viaggi di studio); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
(B) saranno DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE tra i genitori tutte le altre spese straordinarie. In tal caso il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dei ricorrenti permarrà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIPA SIMONETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO RUBBIANI 1 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RIPA SIMONETTA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARO CP_1 C.F._2 IC, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO CIAMICIAN, 2 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLINARO IC
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 9.2.2024 (Bologna 8.1.1970) chiede pronunciarsi la separazione personale Parte_1 con addebito dal marito (Bologna 25.8.1965) con cui ha contratto matrimonio CP_1 concordatario il 31.7.1999 a Sala Bolognese (Bologna), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.15, Parte 2, Serie A, dell'anno 1999. Per_ La coppia ha 2 figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente: (10.4.2002 - oggi 22 anni) e (25.5.2000 - oggi 24 anni). Per_2 Chiede: addebito al marito (per infedeltà e mancata assistenza materiale), risarcimento dei consequenziali danni (ex art.2059 c.c.) per avere lasciato la famiglia in condizione di indigenza;
assegnazione a sé della casa familiare, €.
1.200 a titolo di assegno maritale, un assegno di €.
1.600 per i figli (€.800 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 1 di 4 Si è costituito il marito solo il giorno prima (3.6.2024) dell'udienza di comparizione (del 4.6.2024), contestando in toto le domande avversarie e la stessa ricostruzione della loro vicenda e storia familiare. Egli nega (genericamente) ogni responsabilità per la fine dell'affetto coniugale, attribuendo, a sua volta, alla moglie (ugualmente genericamente) comportamenti che hanno rappresentato una grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio. Conclude: oltre alla pronuncia sul vincolo, dicendosi disposto a corrispondere un assegno maritale di
€.300; nulla invece per i figli maggiorenni. Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente, al ricorso ed alla memoria difensiva, in quanto, nel prosieguo le parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte, ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve oggi pronunciarsi. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo. All'esito il Giudice pronunciava ordinanza ex art.473-bis. 22 c.p.c. (in atti a cui si rimanda).
Come detto, in corso di giudizio, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte avendo trovato un accordo complessivo. I termini del loro accordo: I coniugi continueranno a vivere separati come di fatto vivono serbandosi mutuo rispetto;
Assegnazione del domicilio coniugale il domicilio coniugale, di proprietà del IG. resta assegnato e attribuito in godimento CP_1 Per_ alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
Contributo di Parte_2 mantenimento;
in considerazione delle attuali condizioni lavorative della IG.ra , del godimento Parte_1 esclusivo del domicilio coniugale da parte di quest'ultima e della lunga durata del matrimonio, il IG. verserà: CP_1 alla moglie, economicamente non autosufficiente, la somma Euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento della IG.ra Pt_1 ;
[...] direttamente a maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00 Per_2 (seicento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di
Inoltre, il IG. verserà direttamente al figlio le spese di locazione per Per_2 CP_1 Per_2 l'appartamento di Roma, in cui il figlio vive per motivi di studio;
Per_ direttamente a , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00# (seicento/00), Per_ quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di;
tutte le suddette somme saranno rivalutate nel gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici nazionali ISTAT (costo della vita), assumendosi come base l'indice di febbraio 2024. L'assegno sarà corrisposto, salvo diverso accordo, tramite bonifico bancario sui c/c delle parti, già noti al IG. entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a partire dalla data di deposito della CP_1 domanda. Spese straordinarie per i figli: rimarranno a carico dei coniugi quanto alla IG.ra per la quota del 20% e quanto al IG. Pt_1 per la quota del 80%. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario CP_1 avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale andrà intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità; pagina 2 di 4 circa la decisione sulle spese straordinarie: (A) NON saranno DA CONCORDARE preventivamente tra i genitori in quanto ritenute nell'interesse dei figli, tutte le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. Comunque, non saranno da concordare preventivamente: spese mediche (visite specialistiche precedute dalla scelta concordata dello specialista, se prescritte dal pediatra/medico di base;
ticket sanitari, apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese per trattamenti e farmaci prescritti dal medico;
e comunque tutte le spese mediche aventi carattere d'urgenza); spese scolastiche (tassa di iscrizione, libri, materiale scolastico, viaggi di studio); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
(B) saranno DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE tra i genitori tutte le altre spese straordinarie. In tal caso il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dei ricorrenti permarrà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Spese di lite interamente compensate.
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Vertendosi in tema di figli già maggiorenni: si tratta, in ogni caso, di questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
(nata a [...] l'[...]) Parte_1 e
(nato a [...] il [...]) CP_1 unitisi con matrimonio concordatario il 31.7.1999 a Sala Bolognese (Bologna), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.15, Parte 2, Serie A, dell'anno 1999. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dà atto del loro accordo nei termini seguenti: Assegnazione del domicilio coniugale: il domicilio coniugale, di proprietà del IG. resta assegnato e attribuito in godimento CP_1 Per_ alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio;
Contributo di Parte_2 mantenimento;
in considerazione delle attuali condizioni lavorative della IG.ra , del godimento Parte_1 esclusivo del domicilio coniugale da parte di quest'ultima e della lunga durata del matrimonio, il IG. verserà: CP_1
pagina 3 di 4 alla moglie, economicamente non autosufficiente, la somma Euro 300,00 (trecento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento della IG.ra Pt_1 ;
[...] direttamente a maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00 Per_2 (seicento/00), quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di
Inoltre, il IG. verserà direttamente al figlio le spese di locazione per Per_2 CP_1 Per_2 l'appartamento di Roma, in cui il figlio vive per motivi di studio;
Per_ direttamente a , maggiorenne economicamente non autosufficiente, Euro 600,00# (seicento/00), Per_ quale contributo per tutte le spese di carattere ordinario necessarie al mantenimento di;
tutte le suddette somme saranno rivalutate nel gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici nazionali ISTAT (costo della vita), assumendosi come base l'indice di febbraio 2024. L'assegno sarà corrisposto, salvo diverso accordo, tramite bonifico bancario sui c/c delle parti, già noti al IG. entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a partire dalla data di deposito della CP_1 domanda. Spese straordinarie per i figli: rimarranno a carico dei coniugi quanto alla IG.ra per la quota del 20% e quanto al IG. Pt_1 per la quota del 80%. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario CP_1 avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale andrà intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità; circa la decisione sulle spese straordinarie: (A) NON saranno DA CONCORDARE preventivamente tra i genitori in quanto ritenute nell'interesse dei figli, tutte le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. Comunque, non saranno da concordare preventivamente: spese mediche (visite specialistiche precedute dalla scelta concordata dello specialista, se prescritte dal pediatra/medico di base;
ticket sanitari, apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese per trattamenti e farmaci prescritti dal medico;
e comunque tutte le spese mediche aventi carattere d'urgenza); spese scolastiche (tassa di iscrizione, libri, materiale scolastico, viaggi di studio); spese sportive (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
e) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
(B) saranno DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE tra i genitori tutte le altre spese straordinarie. In tal caso il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dei ricorrenti permarrà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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