TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2016/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERENA AZZARITO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' notificato in data 12 marzo 2015, con il quale CP_1 veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 1.909,69, ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria (categoria DS) per il periodo
1° gennaio 2005 – 31 marzo 2005, in relazione alla posizione n. 0002005.
2. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva:
1 • l'illegittimità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali richiesti per gli atti amministrativi;
• la non ripetibilità dell'indebito ai sensi della normativa vigente, trattandosi di prestazione assistenziale percepita in buona fede;
• l'esistenza di un errore materiale da parte dell' nella determinazione del CP_1 periodo oggetto di restituzione, sostenendo che il ricorrente aveva diritto alla prestazione fino al 28 febbraio 2005, e non fino al 31 marzo 2005 come sostenuto dall' ; CP_2
• la circostanza che solo a decorrere dal 1° marzo 2005 il ricorrente risultava titolare di assegno ordinario di invalidità, mentre nei mesi precedenti non sussisteva alcuna incompatibilità tra le prestazioni.
3. Avverso il provvedimento era stato previamente proposto ricorso amministrativo in data 26 marzo 2015, successivamente respinto con deliberazione del Comitato provinciale in data 9 novembre 2015.
4. L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che CP_1
l'indennità di disoccupazione non era dovuta per il periodo in contestazione, in quanto il ricorrente risultava già titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
1° ottobre 2004. Precisava, inoltre, che i periodi di disoccupazione indennizzati andavano dal 20 dicembre 2004 al 31 marzo 2005, rendendo evidente l'incompatibilità tra la prestazione previdenziale e quella assistenziale.
5. A sostegno della propria difesa, l' depositava documentazione amministrativa, CP_2 tra cui la comunicazione della posizione debitoria inviata al ricorrente.
6. Il ricorso è infondato.
7. L'indennità di disoccupazione ordinaria di cui si discute è incompatibile con il trattamento pensionistico per assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 222/1984, come interpretato dalla giurisprudenza costante, secondo cui non è ammissibile la cumulabilità tra le due prestazioni nel medesimo periodo temporale.
2 8. Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla certificazione dell' , CP_1 risulta che il ricorrente è stato titolare di assegno ordinario di invalidità a decorrere dal
1° ottobre 2004. La circostanza che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione abbia coperto un periodo successivo (dal 20 dicembre 2004 al 31 marzo 2005), in parte sovrapposto alla prestazione di invalidità, comporta l'illegittimità della sovrapposizione e giustifica la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
9. Né può rilevare, ai fini dell'esclusione dell'indebito, l'asserita buona fede del percettore o l'errore dell' , atteso che, secondo il consolidato orientamento della CP_2
Corte di Cassazione, in tema di prestazioni previdenziali erogate in difetto dei presupposti normativi, l'indebito deve essere restituito anche in assenza di dolo dell'interessato, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 2033 c.c., non provati nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 23087/2018).
10. Non sussistono altresì vizi formali tali da inficiare la validità del provvedimento impugnato, che contiene gli elementi essenziali dell'atto amministrativo, quali il soggetto emittente, il titolo della pretesa, l'indicazione del periodo e l'importo da restituire.
11. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della particolarità delle questioni sollevate, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, 16/07/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2016/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERENA AZZARITO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' notificato in data 12 marzo 2015, con il quale CP_1 veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 1.909,69, ritenuto indebitamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria (categoria DS) per il periodo
1° gennaio 2005 – 31 marzo 2005, in relazione alla posizione n. 0002005.
2. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva:
1 • l'illegittimità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali richiesti per gli atti amministrativi;
• la non ripetibilità dell'indebito ai sensi della normativa vigente, trattandosi di prestazione assistenziale percepita in buona fede;
• l'esistenza di un errore materiale da parte dell' nella determinazione del CP_1 periodo oggetto di restituzione, sostenendo che il ricorrente aveva diritto alla prestazione fino al 28 febbraio 2005, e non fino al 31 marzo 2005 come sostenuto dall' ; CP_2
• la circostanza che solo a decorrere dal 1° marzo 2005 il ricorrente risultava titolare di assegno ordinario di invalidità, mentre nei mesi precedenti non sussisteva alcuna incompatibilità tra le prestazioni.
3. Avverso il provvedimento era stato previamente proposto ricorso amministrativo in data 26 marzo 2015, successivamente respinto con deliberazione del Comitato provinciale in data 9 novembre 2015.
4. L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che CP_1
l'indennità di disoccupazione non era dovuta per il periodo in contestazione, in quanto il ricorrente risultava già titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
1° ottobre 2004. Precisava, inoltre, che i periodi di disoccupazione indennizzati andavano dal 20 dicembre 2004 al 31 marzo 2005, rendendo evidente l'incompatibilità tra la prestazione previdenziale e quella assistenziale.
5. A sostegno della propria difesa, l' depositava documentazione amministrativa, CP_2 tra cui la comunicazione della posizione debitoria inviata al ricorrente.
6. Il ricorso è infondato.
7. L'indennità di disoccupazione ordinaria di cui si discute è incompatibile con il trattamento pensionistico per assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 222/1984, come interpretato dalla giurisprudenza costante, secondo cui non è ammissibile la cumulabilità tra le due prestazioni nel medesimo periodo temporale.
2 8. Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dalla certificazione dell' , CP_1 risulta che il ricorrente è stato titolare di assegno ordinario di invalidità a decorrere dal
1° ottobre 2004. La circostanza che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione abbia coperto un periodo successivo (dal 20 dicembre 2004 al 31 marzo 2005), in parte sovrapposto alla prestazione di invalidità, comporta l'illegittimità della sovrapposizione e giustifica la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
9. Né può rilevare, ai fini dell'esclusione dell'indebito, l'asserita buona fede del percettore o l'errore dell' , atteso che, secondo il consolidato orientamento della CP_2
Corte di Cassazione, in tema di prestazioni previdenziali erogate in difetto dei presupposti normativi, l'indebito deve essere restituito anche in assenza di dolo dell'interessato, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 2033 c.c., non provati nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 23087/2018).
10. Non sussistono altresì vizi formali tali da inficiare la validità del provvedimento impugnato, che contiene gli elementi essenziali dell'atto amministrativo, quali il soggetto emittente, il titolo della pretesa, l'indicazione del periodo e l'importo da restituire.
11. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della particolarità delle questioni sollevate, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso, 16/07/2025
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4