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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 666/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Rosati;
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 abrizi
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ERCOLANO in data 30.06.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ERCOLANO, dell'anno 2006, al N. 28, Parte 2, Serie C alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Le parti vivranno separati serbando mutuo rispetto. 2) I figli minorenni e aranno Per_1 Per_2 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno, dunqu n potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con i minori. I figli rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, ove avranno fissata la loro residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola, o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla sera alle ore 21,00. Inoltre, li vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 09.00 del sabato alle 21,00 della domenica;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé i figli per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni dei minori e le altre festività saranno alternate, salvo che i figli non le trascorrano con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive dei minori quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Nel caso in cui per motivi di salute o per altri motivi i figli non possano lasciare l'abitazione coniugale, il padre potrà far loro visita nello stesso domicilio domestico. I ricorrenti si impegnano a far conservare ai propri figli rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole. 3) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla via dei Gladioli n°16/A, intestata alla figlia e gravata di mutuo ventennale, rimarrà assegnata Persona_3 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto. Il marito rimarrà onerato al pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile fino alla sua naturale scadenza. 4) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma, rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat, di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la figlia Per_1 Per_2 Per_3
è da tempo maggiorenne e stabilmente occupata. Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come previste dal Protocollo d'Intesa Tribunale di Civitavecchia/Ordine Avvocati di Civitavecchia del 15/01/2015. 5) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma, rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat, di €100,00 a titolo di assegno divorzile. 6) Le parti si scambiano ampio e formale consenso per il rilascio ed i successivi rinnovi dei loro passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 666/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Rosati;
e
(C.F: ), nato a [...] l'[...] Parte_2 C.F._2 abrizi
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ERCOLANO in data 30.06.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ERCOLANO, dell'anno 2006, al N. 28, Parte 2, Serie C alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Le parti vivranno separati serbando mutuo rispetto. 2) I figli minorenni e aranno Per_1 Per_2 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno, dunqu n potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione saranno assunte di comune accordo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza con i minori. I figli rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna, ove avranno fissata la loro residenza, ed il padre avrà ampia facoltà di vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico quando lo desideri previo accordo con la madre. In caso di mancato accordo, potrà vederli e tenerli con sé fuori dal domicilio domestico durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola, o dalle ore 14.00 in periodo non scolastico, sino alla sera alle ore 21,00. Inoltre, li vedrà e terrà con sé a fine settimana alterni dalle ore 09.00 del sabato alle 21,00 della domenica;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive del mese di agosto il padre terrà con sé i figli per un periodo anche non continuativo di quindici giorni da comunicare alla madre entro il 30 di maggio. I compleanni dei minori e le altre festività saranno alternate, salvo che i figli non le trascorrano con entrambi i genitori. Compatibilmente con i propri impegni entrambi i genitori parteciperanno alle attività scolastiche e ludico-sportive dei minori quali a titolo esemplificativo: saggi, gare sportive, recite e feste di fine anno scolastico. Nel caso in cui per motivi di salute o per altri motivi i figli non possano lasciare l'abitazione coniugale, il padre potrà far loro visita nello stesso domicilio domestico. I ricorrenti si impegnano a far conservare ai propri figli rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed a mantenere un comportamento idoneo alla più sana educazione e crescita della prole. 3) La casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla via dei Gladioli n°16/A, intestata alla figlia e gravata di mutuo ventennale, rimarrà assegnata Persona_3 alla moglie con tutto quanto in essa contenuto. Il marito rimarrà onerato al pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sull'immobile fino alla sua naturale scadenza. 4) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma, rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat, di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la figlia Per_1 Per_2 Per_3
è da tempo maggiorenne e stabilmente occupata. Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come previste dal Protocollo d'Intesa Tribunale di Civitavecchia/Ordine Avvocati di Civitavecchia del 15/01/2015. 5) Il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno cinque di ciascun mese la somma, rivalutata annualmente secondo i coefficienti Istat, di €100,00 a titolo di assegno divorzile. 6) Le parti si scambiano ampio e formale consenso per il rilascio ed i successivi rinnovi dei loro passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone