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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9745 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA AR Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA DE AMICIS 7 20090 CESANO BOSCONE ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. SPARPAGLIONE ROBERTO come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a CASTELLANETA (TA) il 19/01/1987
Residente VIA DEL CIGNANO SNC 74025 GINOSA CITTA' ITALIA
codice fiscale C.F._2
pagina 1 di 8 con l'avv. DE CARLO MARIA come da procura in atti;
con figlio: , nato il [...] Persona_1
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente
1. l'affidamento esclusivo alla madre, Signora , del figlio , Parte_1 Persona_1 con assegnazione altrettanto in via esclusiva alla madre dei poteri\doveri inerenti la formazione,
l'istruzione e la salute del minore;
2. rimarrà convivente con la madre, presso il domicilio della stessa in CE Persona_1
SC (MI), via De Amicis, 7, o nella diversa località che la Signora dovesse Pt_1 scegliere, ivi compresa qualsivoglia località dovesse comportare anche l'espatrio del figlio, e sarà da quest'ultima mantenuto;
3. Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Assegno unico a favore della madre al
100%;
4. La madre, Signora , sarà autorizzata a richiedere – manifestando il proprio Parte_1 esclusivo consenso - ogni documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore, posto che il consenso del padre, Sig. , si intende implicito dalla totale astensione Controparte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalla conseguente rimessione alla madre di ogni scelta/decisione/richiesta necessaria per l'interesse del figlio;
5. Solamente in subordine, entrambi i genitori prestano il consenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
Conclusioni del convenuto
pagina 2 di 8 A) l'affidamento esclusivo alla madre, Signora , del figlio , Parte_1 Persona_1 con assegnazione altrettanto in via esclusiva alla madre dei poteri/doveri inerenti la formazione,
l'istruzione e la salute del minore;
B) rimarrà convivente con la madre, presso il domicilio della stessa in CE Persona_1
SC (MI), Via De Amicis, 7, o nella diversa località che la Signora dovesse Pt_1 scegliere, ivi compresa qualsivoglia località dovesse comportare anche l'espatrio del figlio, e sarà da quest'ultima mantenuto;
C) Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Assegno Unico a favore della madre al
100%;
D) La madre, Signora , sarà autorizzata a richiedere – manifestando il proprio Parte_1 esclusivo consenso – ogni documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore, posto che il consenso del padre, Sig. , si intende implicito dalla totale astensione Controparte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalla conseguente rimessione alla madre di ogni scelta/decisione/richiesta necessaria per l'interesse del figlio;
E) Solamente in subordine, entrambi i genitori prestano il consenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre in proprio favore l'affido super esclusivo del minore , nato il [...], con onere di Persona_1 mantenimento diretto esclusivamente a proprio carico.
Con decreto del 20.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 25.11.2025.
In data 19.11.2025 si è costituita la parte convenuta che ha aderito alle domande di cui al ricorso introduttivo proposte da parte ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 25.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della costituzione delle parti, dopo aver dato atto che il convenuto tardivamente costituito non è comparso in udienza, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “mi riporto integralmente al ricorso. Il padre non ha mai avuto contatto con il figlio. Siamo stati insieme fino a che
pagina 3 di 8 il bambino non ha avuto 10 mesi. Cessata la relazione non ha più voluto vedere il bambino. Io non ho chiesto nessun mantenimento in quanto sono in grado di provvedere al 100% al mantenimento di
[...]
e poi il convenuto è una persona vendicativa e io non voglio problemi. non conosce Per_1 Persona_1 suo padre. Vivo con il mio nuovo compagno a CE SC in una casa in locazione. Il mio compagno lavora è capo officina in un'azienda di infissi e provvede lui al nostro mantenimento. Io mi occupo della casa e del bambino. Io prima lavoravo con lui in qualità di operaia. Da qualche mese non lavoro perché il bambino mi sta dando dei problemi a scuola e al di fuori della scuola e voglio dedicarmi a lui. Ha bisogno di un intervento di tipo psicologico/psicoterapico. Ho bisogno di avere Per_ l'affido super esclusivo di in quanto dovrà essere iniziato un trattamento di supporto psicoterapico con urgenza. La prima prescrizione è del 2022. Il ragazzo sta peggiorando e ora ha bisogno di uno psichiatra”.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta ha aderito a tutte le domande avanzate in ricorso.
Il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
letta l comparsa di costituzione del convenuto con conclusioni conformi;
considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente del figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità
pagina 4 di 8 genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto frequentazione paterna;
rilevato che la ricorrente provvede in via esclusiva al mantenimento del figlio minore e che la stessa non ha chiesto un contributo paterno, protendo provvedere integralmente con risorse proprie al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato nell'abitazione di CE SC via De Amicis n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone sulla frequentazione padre-figlio; 3) Pone a carico integrale della madre il mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente, riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura materiale e affettiva del figlio minore.
pagina 5 di 8 Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 25.11.2025 nel corso della quale cui è stato rappresentato che ad oggi la frequentazione paterna è inesistente per volontà dello stesso padre, in quanto “Il padre non ha mai avuto contatto con il figlio. Siamo stati insieme fino a che il bambino non ha avuto 10 mesi. Cessata la relazione non ha più voluto vedere il bambino…Ivan non conosce Per_1 suo padre”, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardo alla frequentazione paterna, considerato che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio minore, nell'eventuale ipotesi in cui il padre manifesti l'intenzione seria di riprendere la relazione con il proprio figlio, essa dovrà avvenire previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà del minore che oggi ha 14 anni.
Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Quanto al contributo di mantenimento della prole, sebbene la madre abbia dichiarato di voler provvedere al mantenimento integrale del figlio minore, reputa il Tribunale che, trattandosi di diritto indisponibile, vada posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio pagina 6 di 8 mediante il versamento alla ricorrente del 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva del figlio minore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la sostanziale adesione del convenuto alle domande di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocato nell'abitazione di CE SC via De Amicis n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che l'eventuale ripresa della frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre rispettando la volontà del minore;
Persona_1
3. Pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il 5 di ogni mese,
l'obbligo di versare alla madre il 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025;
4. Assegno unico integralmente a favore della ricorrente in qualità di affidataria esclusiva del figlio minore;
5. Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa LA AR Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA AR Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1
nata in [...] il [...]
Residente VIA DE AMICIS 7 20090 CESANO BOSCONE ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. SPARPAGLIONE ROBERTO come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a CASTELLANETA (TA) il 19/01/1987
Residente VIA DEL CIGNANO SNC 74025 GINOSA CITTA' ITALIA
codice fiscale C.F._2
pagina 1 di 8 con l'avv. DE CARLO MARIA come da procura in atti;
con figlio: , nato il [...] Persona_1
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni
Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente
1. l'affidamento esclusivo alla madre, Signora , del figlio , Parte_1 Persona_1 con assegnazione altrettanto in via esclusiva alla madre dei poteri\doveri inerenti la formazione,
l'istruzione e la salute del minore;
2. rimarrà convivente con la madre, presso il domicilio della stessa in CE Persona_1
SC (MI), via De Amicis, 7, o nella diversa località che la Signora dovesse Pt_1 scegliere, ivi compresa qualsivoglia località dovesse comportare anche l'espatrio del figlio, e sarà da quest'ultima mantenuto;
3. Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Assegno unico a favore della madre al
100%;
4. La madre, Signora , sarà autorizzata a richiedere – manifestando il proprio Parte_1 esclusivo consenso - ogni documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore, posto che il consenso del padre, Sig. , si intende implicito dalla totale astensione Controparte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalla conseguente rimessione alla madre di ogni scelta/decisione/richiesta necessaria per l'interesse del figlio;
5. Solamente in subordine, entrambi i genitori prestano il consenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
Conclusioni del convenuto
pagina 2 di 8 A) l'affidamento esclusivo alla madre, Signora , del figlio , Parte_1 Persona_1 con assegnazione altrettanto in via esclusiva alla madre dei poteri/doveri inerenti la formazione,
l'istruzione e la salute del minore;
B) rimarrà convivente con la madre, presso il domicilio della stessa in CE Persona_1
SC (MI), Via De Amicis, 7, o nella diversa località che la Signora dovesse Pt_1 scegliere, ivi compresa qualsivoglia località dovesse comportare anche l'espatrio del figlio, e sarà da quest'ultima mantenuto;
C) Il figlio sarà fiscalmente a carico della madre al 100%. Assegno Unico a favore della madre al
100%;
D) La madre, Signora , sarà autorizzata a richiedere – manifestando il proprio Parte_1 esclusivo consenso – ogni documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minore, posto che il consenso del padre, Sig. , si intende implicito dalla totale astensione Controparte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalla conseguente rimessione alla madre di ogni scelta/decisione/richiesta necessaria per l'interesse del figlio;
E) Solamente in subordine, entrambi i genitori prestano il consenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre in proprio favore l'affido super esclusivo del minore , nato il [...], con onere di Persona_1 mantenimento diretto esclusivamente a proprio carico.
Con decreto del 20.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 25.11.2025.
In data 19.11.2025 si è costituita la parte convenuta che ha aderito alle domande di cui al ricorso introduttivo proposte da parte ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 25.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della costituzione delle parti, dopo aver dato atto che il convenuto tardivamente costituito non è comparso in udienza, ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “mi riporto integralmente al ricorso. Il padre non ha mai avuto contatto con il figlio. Siamo stati insieme fino a che
pagina 3 di 8 il bambino non ha avuto 10 mesi. Cessata la relazione non ha più voluto vedere il bambino. Io non ho chiesto nessun mantenimento in quanto sono in grado di provvedere al 100% al mantenimento di
[...]
e poi il convenuto è una persona vendicativa e io non voglio problemi. non conosce Per_1 Persona_1 suo padre. Vivo con il mio nuovo compagno a CE SC in una casa in locazione. Il mio compagno lavora è capo officina in un'azienda di infissi e provvede lui al nostro mantenimento. Io mi occupo della casa e del bambino. Io prima lavoravo con lui in qualità di operaia. Da qualche mese non lavoro perché il bambino mi sta dando dei problemi a scuola e al di fuori della scuola e voglio dedicarmi a lui. Ha bisogno di un intervento di tipo psicologico/psicoterapico. Ho bisogno di avere Per_ l'affido super esclusivo di in quanto dovrà essere iniziato un trattamento di supporto psicoterapico con urgenza. La prima prescrizione è del 2022. Il ragazzo sta peggiorando e ora ha bisogno di uno psichiatra”.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo del giudizio, evidenziando che il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta ha aderito a tutte le domande avanzate in ricorso.
Il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
letta l comparsa di costituzione del convenuto con conclusioni conformi;
considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente del figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità
pagina 4 di 8 genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma
c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto frequentazione paterna;
rilevato che la ricorrente provvede in via esclusiva al mantenimento del figlio minore e che la stessa non ha chiesto un contributo paterno, protendo provvedere integralmente con risorse proprie al mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato nell'abitazione di CE SC via De Amicis n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone sulla frequentazione padre-figlio; 3) Pone a carico integrale della madre il mantenimento ordinario e straordinario del figlio;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente, riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura materiale e affettiva del figlio minore.
pagina 5 di 8 Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 25.11.2025 nel corso della quale cui è stato rappresentato che ad oggi la frequentazione paterna è inesistente per volontà dello stesso padre, in quanto “Il padre non ha mai avuto contatto con il figlio. Siamo stati insieme fino a che il bambino non ha avuto 10 mesi. Cessata la relazione non ha più voluto vedere il bambino…Ivan non conosce Per_1 suo padre”, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardo alla frequentazione paterna, considerato che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio minore, nell'eventuale ipotesi in cui il padre manifesti l'intenzione seria di riprendere la relazione con il proprio figlio, essa dovrà avvenire previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà del minore che oggi ha 14 anni.
Sul contributo al mantenimento del figlio minore
Quanto al contributo di mantenimento della prole, sebbene la madre abbia dichiarato di voler provvedere al mantenimento integrale del figlio minore, reputa il Tribunale che, trattandosi di diritto indisponibile, vada posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio pagina 6 di 8 mediante il versamento alla ricorrente del 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva del figlio minore.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la sostanziale adesione del convenuto alle domande di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la Persona_1 quale rimarrà collocato nell'abitazione di CE SC via De Amicis n. 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che l'eventuale ripresa della frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre rispettando la volontà del minore;
Persona_1
3. Pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il 5 di ogni mese,
l'obbligo di versare alla madre il 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025;
4. Assegno unico integralmente a favore della ricorrente in qualità di affidataria esclusiva del figlio minore;
5. Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa LA AR Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 8 di 8